Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 14/01/2021, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00013/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale via Einaudi n. 11;
contro
Ministero dell’Interno,
Ufficio Territoriale del Governo Cagliari,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23/25;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo, Area I/ Bis-Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 120495/Area I/bis, a firma “il dirigente l'Area I/bis Vice prefetto Aggiunto Dott. -OMISSIS-”, datato 19 dicembre 2017, con il quale è stata respinta la domanda di riesame di precedente divieto di detenzione armi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 30 marzo 2016 i militari del Comando Carabinieri di Cagliari, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, intercettavano l’autoveicolo condotto dal sig. -OMISSIS- all’interno del quale rinvenivano una pistola Beretta calibro 9, matricola E92426P, con caricatore inserito contenente 14 cartucce, di cui 3 catalogate come munizionamento da guerra.
2. Dell’intervento e del sequestro delle armi e delle munizioni veniva data comunicazione alla Procura competente che, con decreto che veniva notificato al -OMISSIS- il 1 aprile 2016, convalidava il sequestro.
3. Il sig. -OMISSIS- proponeva, quindi, al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, istanza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
4. Il P.m. esprimeva parere positivo a tale richiesta e, successivamente, veniva applicata nei suoi confronti, con il beneficio della sospensione condizionale, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa.
5. Il 2 maggio 2016 veniva notificata al sig. -OMISSIS- la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di un “provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e contestuale revoca dei titoli di guardia giurata.
6. Malgrado la presentazione di osservazioni procedimentali, il 7 giugno 2016 gli veniva notificato il provvedimento n. 29244 del 30 maggio 2016 del Prefetto della Provincia di Cagliari con il quale lo stesso decretava nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ed inoltre disponeva la revoca del porto di pistola per difesa personale n. 851790- D.
7. Veniva inoltre decretata la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, del titolo di polizia già concesso per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata, con l’avvertenza che, alla scadenza del predetto termine, il titolo sarebbe stato, eventualmente, restituito per lo svolgimento delle sole funzioni di g.p.g. non armata.
8. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva al TAR Sardegna il ricorso n. 752/2016.
Detta impugnazione è stata definita dalla Sezione I del Tribunale con la sentenza n. 821 del 27 dicembre 2017 che ha dato atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
9. Nel frattempo in data 23 febbraio 2017 il sig. -OMISSIS- aveva inoltrato alla Prefettura di Cagliari richiesta di riesame del provvedimento di divieto detenzione armi n. 29244/16.
10. Con provvedimento n. 120495 del 19 dicembre 2017 la Prefettura di Cagliari comunicava al sig. -OMISSIS- che non si ravvisavano elementi di novità rispetto a quelli su cui era stato fondato il provvedimento ablatorio precedentemente impugnato e non accoglieva l’istanza.
11. Di qui, avverso tale provvedimento negativo, il ricorso in esame col quale il sig. -OMISSIS- ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o erronea interpretazione degli articoli 11 e 43 del R.D. n. 18 giugno 1931, n. 773 - Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle circostanze di fatto, difetto assoluto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità - Violazione e/o falsa applicazione artt. 97 e 3 Cost., artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S.- R.D.18 giugno 1931, n. 773 e dell’artt. 3 e 10, lett. b) della legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Eccesso di potere per difetto istruttorio - Illogicità, irrazionalità ed incongruità dei presupposti - Eccesso di potere per motivazione erronea e travisata: in quanto la scelta del ricorrente di chiedere il c.d. patteggiamento non potrebbe costituire elemento di valutazione sul merito della vicenda e quindi, di conseguenza sulla sua affidabilità in ordine ad un uso responsabile delle armi.
12. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
13. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
14. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
15. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2021 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Con istanza pervenuta all’Amministrazione il 17 settembre 2019, successiva dunque alla proposizione del presente ricorso, il sig. -OMISSIS- ha nuovamente chiesto la revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi prot. n. 39244/2016 del 30 maggio 2016.
3. L’Amministrazione, tuttavia, con provvedimento n. 45441 del 16 luglio 2020, dopo aver accertato in sede istruttoria che “ successivamente ai fatti che originarono il provvedimento ablatorio non sono emersi nuovi elementi pregiudizievoli rispetto a quelli sui quali si è formato il provvedimento in oggetto ”, ha denegato l’istanza con la seguente motivazione: “ Il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni è stato adottato a seguito della grave e acclarata condotta posta in essere dalla S.V. consistente nella violazione dell’art. 2 della legge 895/67 e 793 c.p., disposizioni specifiche poste a tutela della sicurezza pubblica e che regolano la detenzione di ami, munizioni ed esplosivi. Pertanto, fermo restando l’esto del procedimento penale da cui è conseguita la condanna della S.V., si evidenzia che continua ad assumere rilevanza ed attualità l’oggettiva gravità della vicenda da cui è derivato il divieto, che va ad incidere negativamente nella formazione del giudizio prognostico di affidabilità o meno della detenzione delle armi. Si rappresenta, pertanto, allo stato, che non essendo stata valutata sussistere con certezza l’affidabilità richiesta dalla legge in materia di armi ”.
4. Tale provvedimento non risulta impugnato.
5. Ne consegue che la decisione dell’odierno ricorso - avente ad oggetto il diniego di una precedente istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi - non recherebbe alcun vantaggio al sig. -OMISSIS-.
6. Egli infatti non potrebbe comunque rientrare in possesso di un titolo per detenere le armi, a causa del sopravvenuto ulteriore provvedimento negativo.
Infatti, come detto, è stato emanato un nuovo provvedimento (non impugnato) con cui recentemente l’Amministrazione, sollecitata dallo stesso ricorrente con la presentazione di una nuova istanza di riesame, a seguito di una rinnovata valutazione istruttoria dei fatti ed esprimendo motivatamente le proprie valutazioni concernenti l’attuale giudizio prognostico negativo circa la sua affidabilità nell’uso delle armi, ha nuovamente denegato la richiesta di revoca del divieto di detenzione di armi.
7. Il ricorso dev’essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tito Aru | Dante D'Alessio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.