Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."