Versione
15 febbraio 1970
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1 settembre 1975
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4 febbraio 1979
4 febbraio 1979
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8850Provvedimento: […] Riteneva inoltre il Tribunale che 3 se tali modelli di rettifica non avevano valore di confessione stragiudiziale, tuttavia doveva ritenersi che l'INPS aveva provato il diritto alla differenza contributiva sia perché il MA non aveva contestato che la propria azienda svolgeva l'attività suddetta, sia perché per l'art. 8 della legge n.77 del 1963, come sostituito dall'art. 2 della legge n.14 del 1970, ai fini della dovuto dalle impresesalariale, è integrazione e artigiane, quale quella industriali dell'appellante, un contributo a carico di tali imprese. […]Leggi di più...
- inquadramento aziendale·
- violazione di legge·
- esenzione contributiva·
- oneri contributivi·
- art. 635 c.p.c.·
- art. 2697 c.c.·
- vizio di motivazione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova del credito·
- art. 2730 c.c.