TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice GI LE BI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2893/2024 promossa da:
(C.F./P.I. e (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBONI FAUSTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cantù (CO) in Via San Francesco n. 2, ATTORI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3 ANSIDERI FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Como, Piazza Perretta, n. 6 CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della delibera condominiale assunta dal convenuto nell'assemblea del 24.1.24 per le ragioni che precedono con vittoria di compenso oltre accessori come per legge per la fase stragiudiziale effettivamente esperita”
Per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa con il favore delle spese”
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante dott.ssa CP_1 in persona del legale rappresentante geom. quali Parte_2 Parte_1 comproprietari dell'unità immobiliare nello stabile condominiale sino in Como in via del Lavoro n. 5, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Como il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore geom. impugnando la delibera condominiale assunta CP_3 nel corso dell'assemblea tenutasi in data 24 gennaio 2024 alla quale gli stessi non avevano partecipato.
Con il presente atto, in particolare, gli attori chiedevano di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della delibera richiamata con vittoria delle spese di lite anche per la fase stragiudiziale esperita.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori eccepivano che l'azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti del precedente amministratore per affermate condotte illegittime fosse stata deliberata senza che il relativo punto fosse posto all'ordine del giorno.
Si costituiva ritualmente in giudizio il evidenziando, preliminarmente, come Controparte_2 il 24 gennaio 2024 non fosse stata approvata alcuna delibera e chiedendo, in ogni caso, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle contestazioni.
Nel merito, eccepiva che la decisione di rivalersi sul precedente amministratore per i danni da questi arrecati al convenuto era stata presa nel corso dell'assemblea del 27 giugno 2023 CP_2 durante la quale l'amministratore aveva reso noto ai condomini che l'Avv. Zamboni (procuratore degli attori nel presente giudizio) aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro il per il pagamento dei propri compensi e l'assemblea aveva deliberato di costituirsi nel CP_2 giudizio chiamando in causa l'amministratore precedente per l'accertamento della sua responsabilità.
Pertanto, il convenuto, insistendo nella validità della delibera adottata, chiedeva rigettarsi la domanda con condanna alle spese.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., il Giudice autorizzava il deposito di note scritte e rinviava la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7 ottobre 2025, esaurita la discussione orale, il Giudice si riservava.
*
Preliminarmente, si osserva che parte attrice ha individuato la delibera oggetto del presente giudizio
– assunta in data 25 gennaio 2024 – soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 281-duodecies
c.p.c., deducendo, altresì, quale ulteriore motivo di impugnazione, la genericità dell'ordine del giorno, ritenuta tale da non consentire un'adeguata conoscibilità dell'oggetto essenziale sul quale l'assemblea era chiamata a discutere e deliberare.
pagina 2 di 5 Tale circostanza non integra una mera modificazione della domanda, bensì configura la proposizione di una domanda nuova rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo;
ne consegue la sua inammissibilità, in quanto lesiva del principio del contraddittorio e preclusiva del pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli, precisando che ricorre la prima “quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum differente e più ampio, ovvero una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non previamente prospettate, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente diverso, tale da porre al giudice un nuovo tema di indagine e di decisione, con conseguente alterazione dei termini della controversia e pregiudizio per il diritto di difesa della controparte”; mentre si configura una semplice emendatio libelli “quando la modifica incida unicamente sulla causa petendi — nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo — ovvero sul petitum, mediante il suo ampliamento o la sua limitazione, al fine di adeguarlo al concreto soddisfacimento della pretesa originariamente azionata” (Cass. civ., Sez. Un., n. 17457 del 27 luglio
2009).
Alla luce di tale principio, l'istanza formulata dagli attori deve ritenersi integrare una inammissibile mutatio libelli, poiché introduce nel giudizio un tema di indagine e di decisione nuovo e distinto rispetto a quello originariamente prospettato, alterando così l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia.
Ancora, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, occorre ricordare che
“(…) perché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto (…)” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013, conforme Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n.
8077).
Nel caso di specie, l'indubbia carenza di precisione e – a tratti - nebulosità nelle allegazioni di parte attrice, non ha impedito né al convenuto, né al Tribunale, di cogliere petitum e la causa petendi dell'azione, come comprovato dalle ampie difese svolte dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va dunque disattesa.
pagina 3 di 5 *
Venendo ora al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La cornice normativa per cui è causa trova fondamento nell'art. 66 disp. att. c.c., il quale prevede che
“l'avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza di dissenzienti e assenti perché non ritualmente convocati”.
Sul tema, si è espressa la giurisprudenza di legittimità precisando che “ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (Cass. Sez. II, Sent. n. 21449 del 19.10.2010).
Ancora, “affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 13229 del 16.05.2019).
Infine, si evidenzia che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione” (Cass. Sez. II, Sent. n. 21966 del 21.09.2017).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha impugnato la delibera in questione deducendo come motivo di impugnazione che l'assemblea avrebbe deliberato un'azione di rivalsa e di risarcimento danni a carico del precedente amministratore senza che il punto fosse posto all'ordine del giorno.
Invero, è provato documentalmente che la citata azione è stata deliberata nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il 27 giugno 2023 il cui relativo verbale recita: “l'Assemblea nomina l'avv. Fabio
RI quale suo procuratore nella vertenza giudiziaria promossa dall'avv. Zamboni, conferendogli incarico affinché tuteli gli interessi del nel suo complesso, anche chiamando la precedente amministrazione a rispondere del CP_2 suo operato. (…) L'Assemblea decide di costituirsi e resistere al ricorso in parola, incaricando l'avv. Fabio RI a rappresentare il Condominio ed autorizzandolo sin da ora alla chiamata in causa nel procedimento della precedente amministrazione per rispondere del proprio operato” (cfr. doc. 2 comparsa).
In ogni caso, l'ordine del giorno cui gli attori si riferiscono riportava:
pagina 4 di 5 “• Informativa sulle pratiche e problematiche varie condominiali ed azioni da intraprendere;
• Informativa notifica atto di precetto avv. Zamboni e azioni da intraprendere;
• Varie ed eventuali”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la rubrica del suddetto ordine del giorno fosse sufficientemente esaustiva, in quanto consentiva di comprendere chiaramente che la discussione avrebbe avuto ad oggetto qualsiasi tipo di azione idonea a resistere nel giudizio in cui il si era costituito a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte CP_2 dell'avv. Zamboni.
Tanto più considerando che già mesi prima era stato conferito mandato ad un legale al fine di valutare la possibilità di adottare ogni provvedimento utile e necessario alla tutela del Condominio, tra cui rientra incontestabilmente la contestazione dell'operato svolto dalla precedente
Amministrazione. Si aggiunga, inoltre, che attraverso la delibera impugnata, l'Assemblea si è limitata a dare esecuzione a quanto già deciso a mezzo di quella precedente del 27.06.2023.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda degli attori va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo in considerazione della semplicità degli atti, della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta ogni domanda.
Condanna in e in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a CP_1 Parte_1 favore di , che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Como, 30/10/2025
Il Giudice
GI LE BI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice GI LE BI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2893/2024 promossa da:
(C.F./P.I. e (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBONI FAUSTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cantù (CO) in Via San Francesco n. 2, ATTORI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3 ANSIDERI FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Como, Piazza Perretta, n. 6 CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della delibera condominiale assunta dal convenuto nell'assemblea del 24.1.24 per le ragioni che precedono con vittoria di compenso oltre accessori come per legge per la fase stragiudiziale effettivamente esperita”
Per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa con il favore delle spese”
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante dott.ssa CP_1 in persona del legale rappresentante geom. quali Parte_2 Parte_1 comproprietari dell'unità immobiliare nello stabile condominiale sino in Como in via del Lavoro n. 5, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Como il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore geom. impugnando la delibera condominiale assunta CP_3 nel corso dell'assemblea tenutasi in data 24 gennaio 2024 alla quale gli stessi non avevano partecipato.
Con il presente atto, in particolare, gli attori chiedevano di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della delibera richiamata con vittoria delle spese di lite anche per la fase stragiudiziale esperita.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori eccepivano che l'azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti del precedente amministratore per affermate condotte illegittime fosse stata deliberata senza che il relativo punto fosse posto all'ordine del giorno.
Si costituiva ritualmente in giudizio il evidenziando, preliminarmente, come Controparte_2 il 24 gennaio 2024 non fosse stata approvata alcuna delibera e chiedendo, in ogni caso, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle contestazioni.
Nel merito, eccepiva che la decisione di rivalersi sul precedente amministratore per i danni da questi arrecati al convenuto era stata presa nel corso dell'assemblea del 27 giugno 2023 CP_2 durante la quale l'amministratore aveva reso noto ai condomini che l'Avv. Zamboni (procuratore degli attori nel presente giudizio) aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro il per il pagamento dei propri compensi e l'assemblea aveva deliberato di costituirsi nel CP_2 giudizio chiamando in causa l'amministratore precedente per l'accertamento della sua responsabilità.
Pertanto, il convenuto, insistendo nella validità della delibera adottata, chiedeva rigettarsi la domanda con condanna alle spese.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., il Giudice autorizzava il deposito di note scritte e rinviava la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7 ottobre 2025, esaurita la discussione orale, il Giudice si riservava.
*
Preliminarmente, si osserva che parte attrice ha individuato la delibera oggetto del presente giudizio
– assunta in data 25 gennaio 2024 – soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 281-duodecies
c.p.c., deducendo, altresì, quale ulteriore motivo di impugnazione, la genericità dell'ordine del giorno, ritenuta tale da non consentire un'adeguata conoscibilità dell'oggetto essenziale sul quale l'assemblea era chiamata a discutere e deliberare.
pagina 2 di 5 Tale circostanza non integra una mera modificazione della domanda, bensì configura la proposizione di una domanda nuova rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo;
ne consegue la sua inammissibilità, in quanto lesiva del principio del contraddittorio e preclusiva del pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli, precisando che ricorre la prima “quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum differente e più ampio, ovvero una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non previamente prospettate, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente diverso, tale da porre al giudice un nuovo tema di indagine e di decisione, con conseguente alterazione dei termini della controversia e pregiudizio per il diritto di difesa della controparte”; mentre si configura una semplice emendatio libelli “quando la modifica incida unicamente sulla causa petendi — nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo — ovvero sul petitum, mediante il suo ampliamento o la sua limitazione, al fine di adeguarlo al concreto soddisfacimento della pretesa originariamente azionata” (Cass. civ., Sez. Un., n. 17457 del 27 luglio
2009).
Alla luce di tale principio, l'istanza formulata dagli attori deve ritenersi integrare una inammissibile mutatio libelli, poiché introduce nel giudizio un tema di indagine e di decisione nuovo e distinto rispetto a quello originariamente prospettato, alterando così l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia.
Ancora, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, occorre ricordare che
“(…) perché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto (…)” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013, conforme Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n.
8077).
Nel caso di specie, l'indubbia carenza di precisione e – a tratti - nebulosità nelle allegazioni di parte attrice, non ha impedito né al convenuto, né al Tribunale, di cogliere petitum e la causa petendi dell'azione, come comprovato dalle ampie difese svolte dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va dunque disattesa.
pagina 3 di 5 *
Venendo ora al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La cornice normativa per cui è causa trova fondamento nell'art. 66 disp. att. c.c., il quale prevede che
“l'avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza di dissenzienti e assenti perché non ritualmente convocati”.
Sul tema, si è espressa la giurisprudenza di legittimità precisando che “ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (Cass. Sez. II, Sent. n. 21449 del 19.10.2010).
Ancora, “affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 13229 del 16.05.2019).
Infine, si evidenzia che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione” (Cass. Sez. II, Sent. n. 21966 del 21.09.2017).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha impugnato la delibera in questione deducendo come motivo di impugnazione che l'assemblea avrebbe deliberato un'azione di rivalsa e di risarcimento danni a carico del precedente amministratore senza che il punto fosse posto all'ordine del giorno.
Invero, è provato documentalmente che la citata azione è stata deliberata nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il 27 giugno 2023 il cui relativo verbale recita: “l'Assemblea nomina l'avv. Fabio
RI quale suo procuratore nella vertenza giudiziaria promossa dall'avv. Zamboni, conferendogli incarico affinché tuteli gli interessi del nel suo complesso, anche chiamando la precedente amministrazione a rispondere del CP_2 suo operato. (…) L'Assemblea decide di costituirsi e resistere al ricorso in parola, incaricando l'avv. Fabio RI a rappresentare il Condominio ed autorizzandolo sin da ora alla chiamata in causa nel procedimento della precedente amministrazione per rispondere del proprio operato” (cfr. doc. 2 comparsa).
In ogni caso, l'ordine del giorno cui gli attori si riferiscono riportava:
pagina 4 di 5 “• Informativa sulle pratiche e problematiche varie condominiali ed azioni da intraprendere;
• Informativa notifica atto di precetto avv. Zamboni e azioni da intraprendere;
• Varie ed eventuali”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la rubrica del suddetto ordine del giorno fosse sufficientemente esaustiva, in quanto consentiva di comprendere chiaramente che la discussione avrebbe avuto ad oggetto qualsiasi tipo di azione idonea a resistere nel giudizio in cui il si era costituito a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte CP_2 dell'avv. Zamboni.
Tanto più considerando che già mesi prima era stato conferito mandato ad un legale al fine di valutare la possibilità di adottare ogni provvedimento utile e necessario alla tutela del Condominio, tra cui rientra incontestabilmente la contestazione dell'operato svolto dalla precedente
Amministrazione. Si aggiunga, inoltre, che attraverso la delibera impugnata, l'Assemblea si è limitata a dare esecuzione a quanto già deciso a mezzo di quella precedente del 27.06.2023.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda degli attori va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo in considerazione della semplicità degli atti, della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta ogni domanda.
Condanna in e in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a CP_1 Parte_1 favore di , che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Como, 30/10/2025
Il Giudice
GI LE BI
pagina 5 di 5