CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
NE TR ANGELO, CE
LAFORGIA MARCO, CE
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2019 depositato il 11/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480201800000008000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140005391470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140008286000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420150000308292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420150007852418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 – nel Ricorso introduttivo del 5.11.2018 - <<… CONCLUSIONI chiedendo che Codesta Commissione Tributaria VOGLIА Previa sospensiva degli atti impugnati Nel merito e per tutti i motivi di cui all'espositiva:
1. disporre l'annullamento dei seguenti atti: Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237, emesso da
Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - notificato in data 01.10.2018 dell'importo di Euro 2840,55; Cartella di pagamento n. 0742014000539147000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 323,78 e del ruolo sottostante anno 2014 n. 0000230,
(tasse automobilistiche anno 2008); Cartella di pagamento n. 07420140008286000000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 319,66 e del ruolo sottostante anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009); Cartella di pagamento 07420150000308292000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 21.06.2015 dell'importo di Euro 826,24 e del ruolo sottostante anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010); Cartella di pagamento n. 07420150007852418000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 30.03.2016 dell'importo di Euro 509,574 e del ruolo sottostante anno 2015 n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011); e, per l'effetto, dichiarare la decadenza in capo ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - CO dal potere di esercitare ogni pretesa tributaria essendo decorsi i termini perentori per la notifica degli atti impositivi 2. e/o interruttivi del termine prescrizionale. Con vittoria di spese ed onorari>>.
conclusioni per la Parte resistente Agenzia delle Entrate – nell'Atto di costituzione in giudizio del 27.3.2019 -
… CHIEDE a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992; -in ogni caso la non opponibilità all'ente impositore di un eventuale accoglimento del ricorso avverso il preavviso di fermo n. 0748201800000008000, stante la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la rituale notifica della suindicata cartella n. 07420150000308292 ed il tempestivo affidamento dei ruoli all'Agente; -per l'effetto, dichiarare la legittimità dei ruoli sottesi. - il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex art. 47 D.Lgs n. 546/92 e/o in subordine che la concessione sia subordinata alla prestazione di una polizza fideiussoria a garanzia del credito erariale>>.
Conclusioni per la Parte AdeR – nell'atto di costituzione in giudizio del 29.4.2020 - < Commissione Tributaria voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
b) Con vittoria delle spese del presente giudizio.>>.
all'udienza dell'8.10.2025 Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 5.11.2018 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, tel. Telefono_1 fax Telefono_2 PEC Email_1
) e nel suo Studio Legale in Nuoro, Indirizzo_2, elett.te dom.to, agendo in contraddittorio con l'agenzia delle Entrate CO e lAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Nuoro “propone opposizione in relazione ai seguenti atti:
A. 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000 nn. e 07420150007852418000;
B. Cartella di pagamento n. 0742014000539147000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO”, asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 323,78 e del ruolo sottostante anno 2014
n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008);
C. Cartella di pagamento n. 07420140008286000000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 319,66 e del ruolo sottostante anno 2014
n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009);
D. Cartella di pagamento n. 07420150000308292000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 21.06.2015 dell'importo di Euro 826,24 e del ruolo sottostante anno 2015
n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010);
E. Cartella di pagamento n. 07420150007852418000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 30.03.2016 dell importo di Euro 509,574 e del ruolo sottostante anno 2015
n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011);” assume in “FATTO L'Agenzia delle Entrate - riscossione notificava in data 01 ottobre 2018 al sig. Ricorrente_1 il preavviso di fermo amministrativo impugnato sull'autovettura di sua proprietà marca Land Rover Freelander 2.2. TD4 tgt. Targa_3 avente ad oggetto il mancato pagamento di sei cartelle delle quali quattro (ed in particolare quelle indicate con le lettere B, C, D, ed E) oggetto del presente ricorso. Il preavviso di fermo amministrativo, le sottostanti cartelle e ruoli ivi indicati e documentati risultano illegittimi e/o annullabili e l'importo ingiunto non dovuto per i seguenti MOTIVІ 1. Il Preavviso di fermo amministrativo è nullo, invalido e/o inefficace in quanto non preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 e/o comunque notificato oltre i 180 giorni dalla predetta intimazione.
2. Il Preavviso di fermo amministrativo è, inoltre, nullo, invalido e/o inefficace per inesistenza, invalidità e/o inefficacia di notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento); vizi che formalmente si eccepiscono e rilevano come di seguito: a. sulla pretesa esercitata con le cartelle di pagamento impugnate e sulla loro notifica: cartelle: n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008); n. 07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009); n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010); n. 07420150007852418000 anno 2015 n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011).
3. Il bollo auto oggetto delle cartelle impugnate non è dovuto in quanto il relativo credito risulta prescritto per il decorso del termine di tre anni decorrenti dall'ultimo atto di esercizio della pretesa o di messa in mora ed interruzione della prescrizione. In particolare: no- - la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n.
0000230, (tasse automobilistiche anno 2008), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla tifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. è, - la cartella di pagamento n.
07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. - la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010), asseritamente notificata in data 21.06.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell' amministrazione finanziaria. I1 principio - prescrizione triennale decorrente dalla definitività dell accertamento - è sancito legislativamente dall'art. 1, comma 163 della Legge 296/06 oltre che affermato da una giurisprudenza ormai consolidata suprema corte e delle corti di merito (si vedano: Cass. Ord. 20415/17; Cass. 701/14; Cass. SS.UU. 5791/2008; CTR Catanzaro 03.02.2016; CTR Bari della n. 3647/04/15).
4. sui vizi di notifica di tutte e quattro le cartelle impugnate 0742014000539147000,
07420140008286000000, 07420150000308292000 nn. e 07420150007852418000. Le impugnate cartelle risultano, inoltre, nulle o, comunque inesigibili per inesistenza, nullità e invalidità della loro notifica a cui consegue, ancora, la prescrizione e la decadenza da parte dell'ente creditore e di quello di riscossione dall'esercizio della relativa pretesa. Infatti tutte sono state notificate tramite un'agenzia postale privata, la società Società_1 srl. E ormai noto che con sentenza n. 7156 depositata il 12.04.2016 la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito di un giudizio avviatosi con il noto trend giurisprudenziale di diverse corti di merito che hanno dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie postali private. …… Ancora, la notifica di tutte le cartelle non è stata effettuata da soggetto legittimato ad eseguirla;
l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "Notificazione della cartella di pagamento", impone che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Pertanto, soggetti che hanno sottoscritto le relazioni di notificazione non erano abilitati in quanto sprovvisti delle qualifiche di cui alla norma citata. Infine non è stata data notizia al contribuente dell'avvenuta consegna della cartella, con l'invio di una raccomandata semplice;
adempimento obbligatorio quando il ricevente non è il destinatario-contribuente dell'atto.”. Allega documentazione.
Con atto de “CONTRODEDUZIONI AL RICORSO E ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE” dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Nuoro, in persona del Direttore p.t. Nominativo_2 , Funzionario incaricato Nominativo_3, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Legale Nominativo_4, assume che sia
“… Da sottolineare che, la cartella di pagamento n. 07420150000308292, nella quale sono confluite le seguenti partite di ruolo n. 14006A049801000 e 14006A043506000, è stata ritualmente notificata al destinatario in data 11/06/2015 (v. referto notifica all. 7) ed è pertanto divenuta definitiva per omessa impugnazione. Per mero tuziorismo si osserva che l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id.
10029551 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2010, per l'autovettura targa Targa_1, propedeutico alla partita di ruolo n. 14006A049801000 è stato ritualmente notificato a mezzo del Servizio postale 3 (raccomandata ordinaria AR N. 61157664951-9), mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 5) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. * Gli avvisi di accertamento sottesi alle restanti cartelle di pagamento n. 07420140005391470- n. 07420140008286000- n. 07420150007852418, sono stati tutti ritualmente notificati al destinatario. In particolare: ►in data 29/06/2011, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 60978026130-4), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id.
08030534 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2008, per l'autovettura targa Targa_1, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 3) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420140005391470. ►In data 18/07/2012, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 61095649910-4), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id. 09030917 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2009, per l'autovettura targa Targa_1, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 4) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420140008286000. ►In data 08/10/2014, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 61297710634-2), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id. 11021825 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2011, per l'autovettura targa Targa_2, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 6) 4 L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420150007852418. In data 01/10/2018, (secondo le asserzioni di parte), l'Agenzia delle Entrate e CO notificava il preavviso di fermo n. 0748201800000008000/2018 oggetto di ricorso. La scrivente ha notificato al Contribuente l'allegato diniego.
…….. La questione controversa circoscritta da parte ricorrente è inequivocabile e investe esclusivamente vizi propri e di notifica dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato e della cartella sottesa, non il ruolo (per il quale non vengono censurati vizi pregiudiziali). ……. . Con il presente atto, lo scrivente Ufficio impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Premesso che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In relazione al significato da attribuire al termine “recupero” contenuto dalla citata norma, la Direzione centrale accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012, 6 ha ritenuto che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. Il termine di prescrizione ivi indicato, pertanto, deve ritenersi applicabile in luogo del termine decennale ordinario e deve essere inteso come riferito alla complessiva attività di recupero posta in essere mediante la notifica dell'avviso di accertamento e dell'eventuale cartella di pagamento ad esso consequenziale. Con specifico riferimento alla scadenza del termine di prescrizione stabilito dalla norma, considerato che la stessa prevede che l'azione per il recupero si prescrive ''con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento''
è da ritenere che ''il disposto normativo debba essere inteso nel senso che il decorso del termine prescrizionale si conclude rispettivamente entro il 31 dicembre di tale terzo anno per la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento.” In altri termini il procedimento di recupero delle tasse automobilistiche si articola, attraverso le seguenti fasi: • notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa;
• notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento. Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'Agenzia delle Entrate ha rispettato rigorosamente la sequenza degli atti con le relative notifiche previste dalla legge a garanzia del contribuente, come di seguito dettagliato. - tassa auto anno di imposta 2008- avviso notificato il 29/06/2011-data visto ruolo 22/07/2014 data consegna ruolo 25/08/2014; -tassa auto anno di imposta 2009- avviso notificato il 18/07/2012, data visto ruolo 02/10/2014 data consegna ruolo 10/11/2014; 7 -tassa auto anno di imposta 2010- avviso notificato il 09/05/2013 data visto ruolo 02/12/2014 data consegna ruolo 10/01/2015; -tassa auto anno di imposta 2011- avviso notificato il 08/10/2014 data visto ruolo 16/10/2015 data consegna ruolo 25/11/2015. La notifica degli atti di accertamento ha determinato l'interruzione ed il nuovo decorso del medesimo termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa auto, così che anche l'iscrizione a ruolo e l'affidamento al fine della notifica delle cartelle di pagamento conseguenti, sono avvenuti entro il termine prescrizionale statuito a norma di legge e, sono da ritenersi senz'altro legittimi e tempestivi. Per quanto sopra il credito vantato dall'ente impositore si conferma pienamente esigibile e per nulla prescritto. Alla stessa stregua, il credito esposto nella partita di ruolo n. 14006A043506000, confluita nella cartella di pagamento n. n. 07420150000308292, ritualmente notificata al destinatario è divenuto definitivo per omessa impugnazione Pertanto attraverso l'impugnazione del preavviso di fermo, possono essere eccepiti, esclusivamente vizi propri di quest'ultimo, che non hanno l'effetto di riverberarsi sulla cartella ritualmente notificata e sull'avviso di accertamento presupposto. ** In ordine alle eccezioni sollevate, preme sottolineare che riguardano questioni sulle quali la difesa non può che competere all'Agente della CO. L'Ufficio, infatti, una volta proceduto all'iscrizione del credito erariale ed affidato il ruolo all'Agente, non dispone più di alcun potere di indagine e/o intervento nella procedura di riscossione. Nella fase della riscossione tributaria operano, ciascuno con specifiche competenze, due soggetti: l'Ufficio impositore ed il Concessionario alla CO.
Il primo, soggetto attivo del rapporto giuridico tributario, “protagonista” fino al momento della consegna dei ruoli;
il secondo che subentra nella fase della formazione della cartella di pagamento e degli atti successivi. 8 Conseguentemente, occorre verificare quali siano i riflessi, in ambito processuale, della precisa e inequivoca distinzione di ruoli che il Legislatore ha inteso sancire a livello sostanziale. La regola in materia è quella secondo cui, nelle ipotesi di impugnazione di una cartella di pagamento e degli atti successivi, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e CO sussiste se l'impugnazione concerne unicamente vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo e, quindi, riguarda atti allo stesso direttamente riferibili. Va esclusa, invece, qualora i motivi di ricorso attengano alla legittimità del ruolo esecutivo e, dunque, alla “ debenza del tributo”. Pertanto, in ossequio al principio fondamentale del diritto processuale, secondo cui il ricorso deve essere proposto nei confronti del soggetto di cui si censura l'operato, unico e solo legittimato a resistere alla domanda, il giudizio tributario dovrà essere instaurato nei confronti del Concessionario ogni qualvolta il ricorrente deduca anomalie o irregolarità imputabili all'attività amministrativa dello stesso, quali ad es. il mancato rispetto delle regole in materia di notificazione della cartella di pagamento o, più in generale, illegittimità e/o vizi ascrivibili all'operato dell'Agente della riscossione. Viceversa, qualora si contesti la debenza del tributo e, quindi, lo stesso presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo, dovrà essere chiamato in causa l'Ufficio che lo ha emesso, in quanto la contestazione inerisce lo stesso presupposto della sua iscrizione. Nel caso in esame il ricorrente ha chiamato in causa sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della CO rilevando però sostanzialmente eccezioni inerenti la procedura di riscossione, in ordine alle quali nulla può contrapporre l'TE impositore. In particolare per quel che riguarda l'eventuale decadenza e/o prescrizione della potestà impositiva, si ritiene di dover evidenziare che la potestà impositiva spettante all'Agenzia delle Entrate, non è venuta meno atteso che l'iscrizione a ruolo è legittima, in quanto l'Ufficio, come più diffusamente illustrato nella trattazione che precede, ha ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e tempestivamente affidato i ruoli all'Agente. Conseguentemente, qualora codesto giudice dovesse accogliere il ricorso nessun effetto produrrebbe nei confronti del credito erariale portato nelle partite di ruolo confluite nelle cartelle di pagamento e poi nel preavviso di fermo. ** Alla luce delle considerazioni svolte, nessuna delle eccezioni sollevate nel ricorso può essere opposta all'Agenzia delle Entrate che, si ribadisce, ha notificato tempestivamente gli avvisi di accertamento e provveduto all'iscrizione a ruolo nei termini di legge. Pertanto il ruolo, con l'iscrizione del quale, termina la competenza dell'ente impositore, è alieno da vizi ed infatti, la parte non ne solleva. Pertanto, nella denegata ipotesi che codesto giudice accolga il ricorso di parte, in nessun modo può coinvolgere la/le altra/altre parte/i responsabili in solido della pretesa erariale”. Allega documentazione.
Con “ATTO DI COSTITUZIONE E RISPOSTA” del 29.4.2020, l'Agenzia delle Entrate – CO, con sede in Roma, Indirizzo_3 - C.F. e P.I. P.IVA_5 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal proprio Direttore Regionale Difensore_2, nato a [...], il Data_1, codice fiscale CF_Difensore_2, elettivamente domiciliata presso la sede della Direzione Regionale in Indirizzo_4, a Cagliari, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, assume che “Con ricorso reclamo, spedito in data 12 novembre 2018, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo, comunicazione n. 07480201800000008000 - dell'importo di euro 2.840/55, notificata il 1 ottobre 2018 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-CO a causa del mancato pagamento, nei termini di legge, di sei cartelle di pagamento
- eccependo la nullità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dall'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973 e per l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 07420140005391470000, 07420140008286000000, 07420150000308292000, 07420150007852418000 - recanti crediti per tasse automobilistiche, sanzioni e interessi - perchè irritualmente eseguita tramite una società privata di recapito e da soggetti non legittimati ad eseguirla. Il contribuente, infine, eccepiva la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione dei crediti azionati riguardo alle cartelle nn. 07420140005391470000, 07420140008286000000 e 07420150000308292000.”, indi deduce “… A)
Preliminarmente, giova precisare che la suddetta impugnazione è a tutti gli effetti di legge riconducibile all'istituto del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, la cui applicabilità è estesa, a norma del comma 9 del medesimo art. 17 bis (in vigore dal 01.01.2016), anche agli Agenti della CO.
……. 1) Sul preavviso di fermo non preceduto da notifica dell'intimazione di pagamento. Controparte ritiene che l'atto impugnato debba essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, il contribuente afferma che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento l'Agente della riscossione non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, questa può essere avviata solo se preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione. Al riguardo si osserva che il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973 disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D. P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del
07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata …”. Per quanto innanzi, l'eccezione avversaria risulta, quindi, priva di qualsivoglia pregio. 2) Sulla nomina dei messi notificatori. Completamente inconferenti sono le eccezioni riguardanti il personale adibito al servizio di notifica ed i riflessi negativi che di pretenderebbe si estendere alla validità dell'intero processo di notifica, creando assoluta confusione in merito alle distinte mansioni e prerogative degli Ufficiali della CO ed a quelle dei Messi Notificatori. I decreti legislativi, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, individuano due specifiche figure professionali nell'ambito della struttura dei concessionari della riscossione: - l'ufficiale di riscossione;
- il messo notificatore. In particolare negli artt. 42 e 43 del citato decreto legislativo n. 112, viene definita la figura dell'ufficiale di riscossione e previsto, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l'attività di particolare delicatezza svolta dall'ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione. Con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifichi il rapporto che lega tale figura al concessionario poiché, l'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, individua i soggetti che possono essere preposti all'attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l'art. 45 del decreto legislativo n. 112/99, dispone che tale "abilitazione" avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a svolgere tali funzioni. Da quanto premesso, appare evidente che il Legislatore non abbia inteso affermare che l'attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario responsabile del corretto svolgimento di tale attività. L'individuazione nominativa dei soggetti che notificano gli atti per il concessionario, é di tutta rilevanza, anche tenuto conto del disposto di cui al comma 2, del già citato articolo 45 del decreto legislativo n. 112/99, che vieta a detti soggetti la possibilità di farsi rappresentare o sostituire da altri, nonché del contenuto dell'art. 50, dello stesso decreto legislativo n. 112/99 - Capo IV - SANZIONI - che dispone l'applicazione della pena pecuniaria per il concessionario che faccia eseguire notificazioni da personale non autorizzato, e per il messo che si faccia sostituire da soggetto non abilitato, fatte salve, per entrambi, le eventuali sanzioni penali. Tali previsioni normative fanno ritenere che la regolarità della notifica non sia, dunque, influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato del messo), ne' dalla necessità che l'altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo, "esternalizzando" l'attività di notifica, a condizione, però, di individuare preventivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 45 con apposito atto di nomina, il soggetto incaricato. Si ritiene, pertanto, sia consentito all'agente della riscossione, ai fini della notifica di cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell'opera di cooperative o agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra evidenziato, di nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare i controlli che ritenga opportuni in relazione ai compiti affidati. 3) Sulla notificazione tramite messo notificatore – notificazione nei casi di irreperibilità "relativa" del destinatario (articolo 140 c.p.c.). Va innanzi tutto rilevato che l'Agente della CO può legittimamente ricorrere al servizio postale in due casi principali: 1) Per la notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come espressamente previsto dalla legge;
2) Per l'invio della raccomandata informativa al contribuente nei casi di cui all'art. 140 del C.P.C. dopo il tentativo di notifica posto in essere dal messo notificatore;
Come è dato evincersi dai referti di notifica delle cartelle impugnate (nn. 07420140005391470000 notificata il 17/03/2015, 07420140008286000000 notificata il 17/03/2015, 07420150000308292000 notificata il 21/06/2015, 07420150007852418000 notificata il 30/03/2016) si tratta di procedure di cui al punto 2 , dianzi specificato. In ogni caso in Sardegna la notifica diretta tramite Raccomandata a cura dell'Agente della CO, non è mai stata affidata ad operatori o concessionari privati del servizio postale. A tal proposito, i precedenti specificamente attinenti alla notifica delle cartelle di pagamento sono la sentenza della Cassazione del 6 giugno 2012, n. 9111 e l'ordinanza del 24 luglio 2014, n. 16949. Entrambe tali decisioni affermano il principio secondo cui nel complessivo procedimento di notificazione delle cartelle l'operatore di posta privata può legittimamente intervenire, purché tale intervento sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica e sotto la sua responsabilità. Nella sentenza n. 9111 del 2012, in particolare, si afferma che il principio secondo cui la notifica effettuata da un operatore di posta privata sarebbe invalida
“riguarda soltanto (ed è applicabile unicamente al)l'ipotesi di affidamento del plico ad una “agenzia privata di recapito” direttamente da parte del notificante [ovvero l'Agente della riscossione;
n.d.a.] e non a quella, che caratterizza la specie, di mera utilizzazione di detta agenzia (per il solo recapito) da parte dell'TE TE (nello stesso senso anche, Cass., ord. 24 luglio 2014, n. 16949). In sostanza, la Cassazione affermava che il soggetto legittimato ad eseguire la notificazione può decidere “per autonoma determinazione” e sotto la sua responsabilità, di affidare il solo recapito degli atti ad un operatore diverso dall'TE OS (oggi OS Italiane S.p.A.), senza che ciò comporti l'invalidità della notifica. Nei casi all'esame della Cassazione l'agente notificatore era l'TE OS (legittimato ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo del d.P.R. n. 602/1973), che aveva ricevuto la cartella da Equitalia e ne aveva affidato il recapito ad un operatore privato. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il soggetto notificatore era il messo notificatore il quale, sempre per autonoma determinazione e sempre sotto la sua esclusiva responsabilità, ha affidato all'operatore postale privato il mero recapito dell'avviso di avvenuto deposito della cartella nella casa comunale ex art. 140 c.p.c.. Mutatis mutandis, la fattispecie in esame è simile a quella in relazione alla quale la Cassazione ha confermato la validità della notifica eseguita da un operatore privato: vi è un soggetto autorizzato dalla legge alla notifica degli atti di riscossione (il messo notificatore) che, sotto la sua responsabilità affida ad un terzo soggetto il “solo recapito” di un atto, che nel caso di specie non è nemmeno la cartella di pagamento, ma il solo avviso di deposito ex art. 140 c.p.c.. Così come nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, dunque, anche la notifica oggetto della presente controversia dovrebbe ritenersi valida, proprio alla luce dell'orientamento della giurisprudenza predetta. La Corte di Cassazione ha in altra occasione incidentalmente ritenuto (sent. n. 22805 del 9 novembre 2015, resa in tema di notifica a mezzo di agenzia privata di recapito)
“ … irrilevante che la raccomandata che ha dato notizia del deposito e dell'affissione fosse stata spedita tramite una Società di servizi piuttosto che tramite OS Italiane”. Evoluzione della disciplina relativa ai servizi affidati in esclusiva all'TE OS. Il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 è stato emanato in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE, concernente “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”. L'art. 4 di detto decreto individua e definisce le aree di attività riservate al “fornitore del servizio universale” (come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. o), del citato d.lgs. n. 261/1999; nel caso dell'Italia si tratta, come noto, dell'TE OS, oggi OS Italiane S.p.A.). Nella sua originaria formulazione tale articolo disponeva: “1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;
b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata. […] 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica”. Sulla base del quinto comma dell'art. 4, appena richiamato, gli invii raccomandati
“attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, ivi comprese le notificazioni degli atti della riscossione, dovevano ritenersi ricompresi nella sfera di attività riservate al gestore del servizio postale universale, ovvero all'TE OS. Su tale disposizione si fonda, presumibilmente, la giurisprudenza richiamata dalla CTP nella sentenza impugnata. Il richiamato art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 è stato integralmente sostituito ad opera dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” ed in vigore a decorrere dal 30 aprile 2011. A seguito di tale novella, l'art. 4 in oggetto oggi recita: “Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva) 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Come si vede, in seguito alla novella del 2011, l'ambito delle attività affidate in esclusiva al fornitore del servizio universale è stato sensibilmente ridotto, includendo oggi soltanto le notificazioni e le comunicazioni di “atti giudiziari” e la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada. Nessuna ulteriore attività postale può più ritenersi riservata al fornitore del servizio universale. Sulla base del vigente art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, al contrario, si dovrebbe escludere che l'attività di notifica degli atti della riscossione delle entrate pubbliche sia ancora affidata in esclusiva al fornitore del servizio universale. In tal senso si sono espressi sia l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (atto prot. n. 0031674 del 22 giugno 2012; doc. 6) sia il Ministero dello Sviluppo Economico (atto prot. n. 49370 dell'8 agosto 2014; doc. 7). L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare, si è espressa in un parere reso su istanza dell'Agenzia delle Entrate proprio in ordine alla questione che qui ci occupa, ovvero alla notifica mediante operatori di posta privata degli atti impositivi e della riscossione (cfr. richiesta di parere prot. 2012/65436 dell'11 maggio 2012 . In risposta a tale quesito l'Autorità ha affermato : “Come rappresentato nella Vostra richiesta gli atti di cui si discute hanno natura amministrativa e non giudiziale. Sembra pacifico, pertanto, che essi non ricadano nell'area di esclusiva che il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 261/99 circoscrive, in via tassativa, alle notificazioni degli atti giudiziari (incluse le conseguenti comunicazioni da notificarsi con le modalità di cui alla legge n. 890/1982) e alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992 (sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della Strada). A conferma di tale conclusioni, si può anche osservare che l'ambito della riserva è stato ridotto a seguito del recepimento della direttiva 2008/6/CE: il Legislatore ha, infatti, ritenuto di non includere più nell'area di riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative”; l'Autorità aggiunge: “per gli atti di cui si discute (invii
… attinenti alle procedure amministrative) originariamente inclusi nell'area di riserva, il Legislatore ha più di recente valutato, escludendola, la sussistenza di esigenze di ordine pubblico che possano giustificare il loro mantenimento nell'ambito delle attività riservate”. Non è tutto. Nel proprio parere l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prende atto del contrario precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermando quanto segue: “In questo quadro anche l'orientamento della Suprema Corte, cui si fa riferimento nella Vostra richiesta, proprio perché riferibili ad un testo non più vigente dell'articolo 4, non sembra possa essere utilizzato per valorizzare, in via interpretativa, “esigenze di ordine pubblico” e, conseguentemente, per ripristinare i confini dell'area di riserva oltre quelli nettamente tracciati nell'ultimo intervento legislativo in materia”. Le stesse conclusioni sono accolte e ribadite dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nel parere prot. n. 49370 dell'8 agosto 2014. In tale occasione il Ministero ha affermato: “Nell'ambito della normativa tributaria, oltre alle modalità di notifica di cui all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono anche adottati procedimenti ed atti la cui natura, meramente amministrativa, li esclude, per tale motivo, dalla tipologia dei “servizi affidati in esclusiva” al fornitore del servizio universale per effetto dell'art. 4 del decreto legislativo 261/1999, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n. 58. La facoltà di potersi avvalere anche di operatori privati diversi da OS Italiane s.p.a. è stata peraltro prospettata recentemente dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni in materia di notifica dei ricorsi tributari;
in tale ambito infatti l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consente di effettuare le notificazioni in questione con modalità diverse e semplificate, in deroga alle regole generali di notifica degli atti giudiziari, degli atti e del ricorso nell'ambito del processo tributario. Analoghe considerazioni sulla esclusione dalla riserva dei servizi postali di cui al già citato art. 4 del decreto legislativo 261/1999 valgono anche per la maggior parte degli atti “emessi dagli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia e da CO Sicilia” ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cui natura amministrativa è stata più volte riconosciuta dalla Corte di Cassazione”. In conclusione, a partire dal 30 aprile 2011 la legge affida in esclusiva al fornitore del servizio postale universale (OS Italiane S.p.A.) solo la notifica degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione delle violazioni al Codice della strada. È tuttavia pacifico che gli atti oggetto del presente appello (cartelle di pagamento) non rientrano in nessuna di tali categorie di atti. Per tale motivo, quand'anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità ritenersi in astratto pertinente quanto alla concreta fattispecie esaminata (e non è così, perché come visto le sentenze della Cassazione citate dalla CTP riguardano la notifica di cartelle di pagamento eseguite direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un messo notificatore, oppure addirittura la notifica di atti processuali o di verbali di constatazione di violazioni stradali) detto richiamo dovrebbe senza dubbio ritenersi inconferente quanto alla norma concretamente applicabile al caso di specie. Tutte le sentenze della Cassazione fanno infatti applicazione di una norma (l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999 ante riforma) diversa da quella attualmente vigore ed applicabile al caso di specie (ovvero l'art. 4, comma 5, del citato d. lgs. n. 261/1999, come sostituito dal d.lgs. n. 58/2011). Diversamente da quella applicata dalla Cassazione, la norma concretamente applicabile nel presente caso (ovvero l'art. 4, comama 5, del citato d.lgs. n. 261/1999, come sostituito dal d.lgs. n. 58/2011) attribuisce a OS Italiane S.p.A. una sfera di attività riservate in esclusiva ben più circoscritta di quanto non avvenisse in precedenza;
nell'ambito di tale sfera di attività riservate oggi non si può certamente includere la notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, in relazione alle cartelle di pagamento, il novellato art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999 dovrebbe indurre a ritenere legittima ed efficace anche la notifica effettuata mediante posta raccomandata recapitata da un operatore di posta privato (modalità di notifica, questa, comunque mai attivata in Sardegna). 4) Sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento. E' necessario rilevare che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'Agente della riscossione ha notificato tutte le cartelle esattoriali contestate nelle forme previste dalla legge. La documentazione allegata dimostra che gli atti esattoriali sono stati ritualmente notificati rispettando le disposizioni tempo per tempo vigenti . Da quanto esposto, quindi, l'atto esattoriale impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, mai opposte, ergo, divenute esecutive e non più impugnabili. Va da sé che, da un lato, resti preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartelle non tempestivamente opposti e, dall'altro, non sia stata rispettata la norma dettata dall'art 21, del D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.” A riguardo si producono gli estratti di ruolo e i referti di notifica delle cartelle di pagamento. 5) Sulla decadenza del diritto alla riscossione e sulla prescrizione dei crediti azionati. Si osserva che la notificazione delle cartelle esattoriali consente di rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti azionati, in quanto questa doveva essere proposta impugnando le cartelle esattoriali nelle forme nonché nei termini previsti dalla legge, decorsi inutilmente i quali, com'è noto, il diritto affermato nel titolo diviene definitivo e non più contestabile. Sulla nullità delle cartelle per la notifica eseguita oltre il termine triennale di prescrizione la scrivente non intende accettare il contraddittorio, atteso che l'eccezione doveva essere sollevata nei termini e modi legislativamente stabiliti.
Le cartelle sono state tutte tempestivamente e ritualmente notificate, mai opposte, pertanto divenute esecutive. Parte ricorrente, si ribadisce, non può, oggi, attraverso detta opposizione, essere rimesso nei termini per formulare eccezioni dalle quali, ex lege, è irrimediabilmente decaduto. Qualora, poi, le doglianze fossero strumentalmente ed artatamente rivolte verso l'TE creditore, convenuto in causa, si osserva che la resistente non è legittimata a contraddire posto che la medesima si è limitata ad inviare le cartelle di pagamento al soggetto individuato, nel caso di specie dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, quale destinatario dell'iscrizione a ruolo. Comunque, la dimostrata rituale e tempestiva notifica delle cartelle si rivela assorbente rispetto all'eccezione di decadenza della pretesa creditoria. Pertanto, anche questa eccezione è del tutto infondata. Si osserva, poi, che l'eccezione di decadenza/prescrizione è comunque infondata, perché il decorso del relativo termine è stato, come detto, interrotto proprio grazie alle notificazioni delle cartelle di pagamento, ed il nuovo termine (di prescrizione), decorrendo da tale adempimento, non può dirsi ancora compiuto. E' noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunge al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata. 6) Relativamente alla pretesa maturata prescrizione. Il ricorrente sostiene che i crediti azionati, relativi alle tasse automobilistiche, portati dalle cartelle contestate, si riferiscono a crediti prescritti per decorso del termine triennale, in quanto, a suo dire, non essendovi stato, sino alla data di ricevimento del preavviso di fermo impugnato, alcun atto idoneo a interromperla, sarebbe, pertanto, intervenuta la prescrizione dei crediti vantati dalla controparte. In relazione all'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, si evidenzia che l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”, per le argomentazioni di seguito esposte. Al tal fine, occorre, preliminarmente, focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, che trae origine dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale “…Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…”. L'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Entrate riscosse mediante ruolo”), dispone che la riscossione coattiva a mezzo ruolo si applica alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché può essere effettuata per le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. Il titolo esecutivo, per tutte le entrate indicate, è costituito, pertanto, proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, notificato al debitore mediante la cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. Va da sé, quindi, come, ai fini del rigetto dell'eccezione avversaria, debba essere individuato il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l'Agente della riscossione all'esercizio dell'azione di recupero coattivo. Già in passato, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha avuto modo di chiarire, infatti, come tale termine dovesse, in assenza di espressa previsione per l'azione di riscossione, considerarsi quello ordinario di dieci anni, come statuito dall'art. 2946 c.c.. A sostegno della tesi interpretativa rappresentata si consideri, ad abundantiam ed attentamente, anche il disposto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs.112/1999. L'art.19, 4 comma, stabilisce, invero, che, fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare all'Agente l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tale norma fa, poi, seguito l'art.20, comma 6, secondo cui, l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere (le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione. In proposito, si osservi che le norme del D.Lgs.112/1999 riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati all'Agente della riscossione dagli enti creditori, siano essi relativi alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, che a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché alle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. Ciò emerge dall'attuale formulazione letterale del citato articolo 20 e dall'assenza di previsioni espresse che ne escludano l'applicazione, nonché dalla lettura combinata degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (di cui al Capo II della norma “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”), dalla quale, viceversa, emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso dettare una disciplina uniforme, applicabile a tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo. Infatti, ove si è inteso limitare l'ambito di applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle sole imposte sui redditi ovvero alle sole entrate tributarie dello Stato, lo si è fatto esplicitamente in seno ai citati articoli 19 e 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si consideri, tra l'altro, che gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n.112/1999, sono inseriti nel Capo II dello stesso decreto, inerente i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario”, trovando, conseguentemente applicazione per tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati in riscossione. Ciò posto, appare rilevante soffermarsi a apprezzare gli effetti di carattere sostanziale che la procedura di discarico e quella di riaffidamento dello stesso carico all'Agente della riscossione, nei limiti della prescrizione decennale richiamata dall' art. 20 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, esplica sul contribuente. La norma, come noto, dispone che i ruoli, seppure già oggetto di discarico, possano essere nuovamente azionati per l'attività di recupero coattivo nei confronti del contribuente a seguito del riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale. In tal caso, l'azione dell'Agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La procedura, quindi, può essere esemplificata nei seguenti passaggi: - l'ente creditore, dopo l'iscrizione a ruolo e in assenza di recupero del credito, al ricorrere dei presupposti di legge, provvede a emettere il provvedimento di discarico, che sostanzialmente “neutralizza” l'attività di riscossione dell'Agente nei confronti del debitore rispetto al ruolo medesimo;
- l'ente creditore, se, successivamente al discarico e ove non sia decorso il termine di prescrizione decennale, individua l'esistenza in capo al debitore di elementi reddituali e patrimoniali significativi, può riaffidare in riscossione il ruolo all'Agente, “comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”; - l'Agente dà avvio all'azione di recupero del credito riaffidato in riscossione, previa notifica al debitore dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del D.p.r. 602/73, sulla base, quindi, del titolo esecutivo già notificato. Ne consegue come la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre anche al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della riscossione, che rimasto doverosamente inerte, per effetto del discarico momentaneo, è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico nel termine decennale ex lege stabilito, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione. Ciò, con la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore stesso viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione. La pretesa è quindi dovuta….”. Allega documentazione. Con atto “Memorie illustrative” del 24.6.2021 la Difesa del ricorrente ha inteso replicare alle avverse difese assumendo che “… Le controdeduzioni dell'Agenzia sul punto si articolano su due direttrici:
1. l'Agenzia della CO si è avvalsa del servizio postale solo ed esclusivamente per il recapito della raccomandata informativa prevista dalla sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario;
2. l'affidamento di cui sopra è avvenuto nell'ambito della notifica eseguita direttamente dall'agente notificatore, sotto la sua responsabilità e come tale, essendo ininfluente la partecipazione di un soggetto terzo (poste private o poste italiane) in nessun modo è inficiato il procedimento notificatorio. La difesa è artata e gravemente mistificatoria. Non è dato comprendere quale “intruglio” abbia compiuto il resistente nella notifica delle quattro cartelle ma una cosa è certa, il giorno in cui gli atti risultano notificati (date emergenti dagli estratti di ruolo e da tutti i documenti dell'ADR) le relate (tre delle quali sottoscritte direttamente dal contribuente o da un suo familiare convivente) sono compilate dalla Società_1, mentre in quelle riferibili all'agente della riscossione si da atto del deposito presso la casa comunale e dell'assenza del destinatario in data successiva alla data di consegna. Ma andiamo con ordine: A. la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 e la cartella di pagamento n. 07420140008286000000 sono state notificate il 17.03.2015. Negli avvisi di ricevimento Società_1, nel cui frontespizio sono indicati i riferimenti dei documenti contenuti (i numeri di cartelle di cui si parla), viene attestata la ricezione da parte del destinatario proprio in data 17.03.2015. Nelle relate di notifica (sempre datate 17.03.2015) si dà invece atto dell'assenza del destinatario e del deposito nella casa comunale. B. con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420150007852418000 valgono gli stessi argomenti di cui alle due precedenti ad eccezione della data di notifica, 30.03.2016 e della persona del destinatario (familiare convivente). Per tutte e tre le cartelle indicate la firma del notificante è sempre la stessa C. discorso parzialmente diverso per la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza ma con lo stesso procedimento di cui alle precedenti. Il procedimento descritto è a dir poco inquietante in quanto vi è un identico soggetto o soggetti diversi che attestano fatti diametralmente opposti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Ciò vale, quantomeno, ad incrinare la capacità dimostrativa dei documenti prodotti dal resistente e a confutare l'argomento tendente a affermare che una frazione del procedimento notificatorio è stato affidato a soggetto privato. * * * Infondata, infine, la tesi che vorrebbe “salvare” la validità della notifica per essere il procedimento nel suo complesso gestito sotto la responsabilità dell'agente notificatore. L'argomento è stato definitivamente superato dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2020, n. 299. La Corte muove ricordando alcuni passaggi giurisprudenziali. “Il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale (Corte giust. in causa C-545/17, punti 67-68)”, ciò in applicazione della direttiva n. 2008/6/CE pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 27 febbraio 2008. Ed ancora: “Il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questi rientri o no nel servizio universale a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale, costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale (Corte giust. in causa C-545/2017, punto 53)” (vedasi punto 13 della sentenza in commento). Ciò premesso, tuttavia, nella normativa nazionale ante e post direttiva 2008/6/CE, OS Italiane rimane l'unico soggetto cui delegare il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti processuali “e ciò si correla all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni” (punto 13.2 sentenza in commento). In deroga a quanto previsto dal legislatore comunitario, il legislatore nazionale individua l'interesse pubblico nella “forza fidefaciente degli atti redatti dall'operatore postale di OS Italiane”; è solo dimostrando l'esistenza di un interesse pubblico che lo Stato membro può derogare ai principi comunitari di liberalizzazione sopra ricordati (Corte di Giustizia in causa C-545/17, Pawlak, punto 73). Da qui i dubbi del Supremo Collegio:
“ questa nozione d'interesse pubblico si risolve in una petizione di principio, perché identifica la conseguenza dello status di una categoria di operatori postali e quindi il vantaggio loro attribuito, con la giustificazione oggettiva dell'attribuzione” (vedasi punto 15 secondo capoverso sentenza in commento), rendendo così di fatto non chiare le esigenze di ordine pubblico giustificative della riserva a OS Italiane. Tali dissertazioni costituiscono la base per arrivare a sostenere che “la circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato e ha mantenuto in capo a OS italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di sistema, nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato” (vedasi punto 16.2 sentenza in commento). Il principio di diritto affermato è il seguente: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo del periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124 del 2007”. I Passaggi rilevanti sono: Stante l'indubbia importanza degli approdi delle Sezioni Unite su una tematica oggetto di discussioni e dibattiti ormai da lungo tempo, si consentano due rilievi su due passaggi della pronuncia in esame di estrema rilevanza pratica. In primo luogo, la pronuncia in esame supera ogni diversa interpretazione dell'art. 4 d.lgs. cit che faccia distinzioni tra l'utilizzo o meno di un ufficiale notificatore nei casi di notifiche di atti giudiziari in materia tributaria. In particolare, secondo le tesi degli uffici, la presenza di un messo notificatore dovrebbe o potrebbe escludere la notifica di un atto giudiziario a mezzo del servizio universale di cui all'art 4, comma
1, lett. a) d.lgs. 261 del 1999, post riforma d.lgs. 58 del 2011; dunque ogni volta che l'agente notificatore si serva del servizio postale privato per il completamento di una procedura notificatoria dallo stesso intrapresa (si pensi all'art 140 c.p.c.) tale notifica sarebbe legittima. Tale impostazione non può essere condivisa, tant'è che viene “superata agevolmente”, se si considera come “nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, a mezzo dell'art 137 c.p.c. e ss., tra le quali vi è proprio l'art 149 c.p.c. che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, ciò in base alle regole della legge 890 del 1982; in secondo luogo può essere eseguita (…) a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento” (vedasi punto 4.1. della sentenza in commento). Pertanto, la corretta lettura della disposizione di cui all'art 4, comma 1 lett. a), d.lgs. 261 del 1999 “ implica la riserva di tutte le notificazioni concernenti atti giudiziari eseguite a mezzo posta, senza distinzione in base al richiedente […] non vi è alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8)”. (Vedasi punti 4.4 e 4.5). Si intendono così superate, definitivamente, le eccezioni volte a giustificare tutti i casi di invio di raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo di poste private, indubbiamente per gli atti giudiziari notificati post 2011 e ante 2017, periodo in cui la raccomandata informativa, parte integrante del procedimento notificatorio, doveva essere inviata a mezzo del servizio postale universale. In secondo luogo, le Sezioni Unite, pur abbandonando la categoria dell'inesistenza, non smette di tutelare il ruolo della data di consegna di un atto, che nel caso della notifica di un ricorso comporta la violazione dell'art 20, comma 2, d.lgs. 546 del 1992. In sintesi: l'operatore privato che proceda alla notifica dell'atto giudiziario e che non sia munito della dovuta licenza non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene: “[…] occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e quindi a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. Un. 13452 e 13453/2017)”. (Vedasi punto 19.1 della sentenza in commento). L'operatore senza licenza abilitativa non è di fatto dotato di poteri certificativi. * * * In ragione di tutte le considerazioni svolte appare indubbio che tutte le notificazioni delle cartelle impugnate siano nulle e non sanate oltreché validamente e tempestivamente impugnate con il primo atto successivo (preavviso di fermo amministrativo)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è meritevole di parziale accoglimento, per quanto di seguito.
La Corte, preliminarmente, pronunciandosi sulla eccezione di prescrizione del diritto di credito tributario portato nei titoli costituiti dalle cartelle esattoriali nn. 0742014000539147000, 07420140008286000000,
07420150000308292000 per come risultano ricomprese nel Preavviso di fermo amministrativo n.
07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237, emesso da Agenzia delle Entrate - CO -
Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore Agenzia delle Entrate Nuoro - notificato in data 01.10.2018 dell'importo di Euro 2840,55, ritiene maturato il termine triennale decorrente tra la data di compiuta notifica di ciascuna cartella esattoriale e quella di ultima notifica del Preavviso suddetto;
peraltro risultando inespressa (dalle Resistenti) notifiche di eventuali atti interruttivi intermedi o di utili sospensioni del corso della prescrizione stessa. Infatti – per come correttamente “ricostruito” dal Ricorrente “ … In particolare: - la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. è, - la cartella di pagamento n. 07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. - la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010), asseritamente notificata in data 21.06.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell' amministrazione finanziaria. il principio - prescrizione triennale decorrente dalla definitività dell'accertamento - è sancito legislativamente dall'art. 1, comma 163 della Legge 296/06 oltre che affermato da una giurisprudenza ormai consolidata suprema corte e delle corti di merito (si vedano: Cass. Ord. 20415/17; Cass. 701/14; Cass. SS. UU. 5791/2008; CTR Catanzaro 03.02.2016; CTR Bari della n. 3647/04/15).”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 e di cui alle cartelle nn.
0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000, da ritenersi assorbente e prevalente rispetto ad ogni altra questione esposta nel Ricorso introduttivo, esonera la Corte dalla pronuncia sui pretesi “vizi di notifica” (tale l'assunto di Parte ricorrente) “… delle cartelle impugnate 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000”.
Quanto alla cartella esattoriale n. 07420150007852418000, poiché risulta regolarmente notificata in data
30.3.2016 (v.di risultanze delle allegazioni documentali delle Parti qualigli estratti di ruolo ed i referti di notifica della cartella di pagamento – v.di cartoline n. K32NU295 “Il 21.3.16 alle ore 16:00 in Indirizzo_1 a Nuoro il contribuente è assente” e n. EQU730012648376 recante “Data ricevimento 30.03.16” con “firma per esteso del ricevente” - che il Ricorrente conferma ed ascrive a “familiare convivente” v.di Memoria illustrativa
“B. con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420150007852418000 valgono gli stessi argomenti di cui alle due precedenti ad eccezione della data di notifica, 30.03.2016 e della persona del destinatario (familiare convivente)” - il termine prescrizionale triennale, invece non risulta decorso alla data del 1.10.2018. Per cui la correlativa "porzione" di debito tributario di cui al Preavviso di fermo amministrativo n.
07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 ed alla correlativa cartella n. 07420150007852418000 è senz'altro dovuta dall'odierno ricorrente Ricorrente_1.
Risultando infondata la censura di invalidità della notificazione attraverso “un'agenzia postale privata, la società Società_1 Srl”, per come affermato da più recente maggioritaria giurisprudenza, secondo cui (Corte di Cassazione - Ordinanza 8/7/2024 n. 18541 Notifica degli atti di accertamento dei Tributi Locali con poste private – Legittimità) le notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a OS italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sono legittime.
Sul dedotto vizio del preavviso di fermo poiché non preceduto da notifica dell'intimazione di pagamento, erra il Ricorrente nel ritenere che l'avversato atto debba essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atteso che – per come del tutto condivisibilmente argomentato dalla Resistente AdeR “… il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973 disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata …”.
La Corte rigetta ogni altra questione esposta dal Ricorrente.
La Corte, in ragione di quanto sopra, accoglie parzialmente il ricorso proposto e dichiara la prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo
n. 2018/000001237 li mitatamente a quello di cui alle 0742014000539147000, 07420140008286000000,
07420150000308292000. Spese integralmente compensate tra le Parti in ragione della reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso proposto e dichiara la prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 e di cui alle 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000. Spese integralmente compensate tra le Parti in ragione della reciprocità della soccombenza.
Nuoro
Il Presidente estensore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
NE TR ANGELO, CE
LAFORGIA MARCO, CE
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2019 depositato il 11/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07480201800000008000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140005391470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140008286000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420150000308292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420150007852418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni per la Parte ricorrente Ricorrente_1 – nel Ricorso introduttivo del 5.11.2018 - <<… CONCLUSIONI chiedendo che Codesta Commissione Tributaria VOGLIА Previa sospensiva degli atti impugnati Nel merito e per tutti i motivi di cui all'espositiva:
1. disporre l'annullamento dei seguenti atti: Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237, emesso da
Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - notificato in data 01.10.2018 dell'importo di Euro 2840,55; Cartella di pagamento n. 0742014000539147000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 323,78 e del ruolo sottostante anno 2014 n. 0000230,
(tasse automobilistiche anno 2008); Cartella di pagamento n. 07420140008286000000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 319,66 e del ruolo sottostante anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009); Cartella di pagamento 07420150000308292000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 21.06.2015 dell'importo di Euro 826,24 e del ruolo sottostante anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010); Cartella di pagamento n. 07420150007852418000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 30.03.2016 dell'importo di Euro 509,574 e del ruolo sottostante anno 2015 n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011); e, per l'effetto, dichiarare la decadenza in capo ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - CO dal potere di esercitare ogni pretesa tributaria essendo decorsi i termini perentori per la notifica degli atti impositivi 2. e/o interruttivi del termine prescrizionale. Con vittoria di spese ed onorari>>.
conclusioni per la Parte resistente Agenzia delle Entrate – nell'Atto di costituzione in giudizio del 27.3.2019 -
… CHIEDE a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992; -in ogni caso la non opponibilità all'ente impositore di un eventuale accoglimento del ricorso avverso il preavviso di fermo n. 0748201800000008000, stante la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la rituale notifica della suindicata cartella n. 07420150000308292 ed il tempestivo affidamento dei ruoli all'Agente; -per l'effetto, dichiarare la legittimità dei ruoli sottesi. - il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex art. 47 D.Lgs n. 546/92 e/o in subordine che la concessione sia subordinata alla prestazione di una polizza fideiussoria a garanzia del credito erariale>>.
Conclusioni per la Parte AdeR – nell'atto di costituzione in giudizio del 29.4.2020 - < Commissione Tributaria voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
b) Con vittoria delle spese del presente giudizio.>>.
all'udienza dell'8.10.2025 Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 5.11.2018 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, tel. Telefono_1 fax Telefono_2 PEC Email_1
) e nel suo Studio Legale in Nuoro, Indirizzo_2, elett.te dom.to, agendo in contraddittorio con l'agenzia delle Entrate CO e lAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Nuoro “propone opposizione in relazione ai seguenti atti:
A. 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000 nn. e 07420150007852418000;
B. Cartella di pagamento n. 0742014000539147000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO”, asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 323,78 e del ruolo sottostante anno 2014
n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008);
C. Cartella di pagamento n. 07420140008286000000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 17.03.2015 dell'importo di Euro 319,66 e del ruolo sottostante anno 2014
n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009);
D. Cartella di pagamento n. 07420150000308292000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 21.06.2015 dell'importo di Euro 826,24 e del ruolo sottostante anno 2015
n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010);
E. Cartella di pagamento n. 07420150007852418000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO - Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore AGENZIA DELLE ENTRATE NUORO - asseritamente notificata in data 30.03.2016 dell importo di Euro 509,574 e del ruolo sottostante anno 2015
n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011);” assume in “FATTO L'Agenzia delle Entrate - riscossione notificava in data 01 ottobre 2018 al sig. Ricorrente_1 il preavviso di fermo amministrativo impugnato sull'autovettura di sua proprietà marca Land Rover Freelander 2.2. TD4 tgt. Targa_3 avente ad oggetto il mancato pagamento di sei cartelle delle quali quattro (ed in particolare quelle indicate con le lettere B, C, D, ed E) oggetto del presente ricorso. Il preavviso di fermo amministrativo, le sottostanti cartelle e ruoli ivi indicati e documentati risultano illegittimi e/o annullabili e l'importo ingiunto non dovuto per i seguenti MOTIVІ 1. Il Preavviso di fermo amministrativo è nullo, invalido e/o inefficace in quanto non preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 e/o comunque notificato oltre i 180 giorni dalla predetta intimazione.
2. Il Preavviso di fermo amministrativo è, inoltre, nullo, invalido e/o inefficace per inesistenza, invalidità e/o inefficacia di notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento); vizi che formalmente si eccepiscono e rilevano come di seguito: a. sulla pretesa esercitata con le cartelle di pagamento impugnate e sulla loro notifica: cartelle: n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008); n. 07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009); n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010); n. 07420150007852418000 anno 2015 n. 0000301, (tasse automobilistiche anno 2011).
3. Il bollo auto oggetto delle cartelle impugnate non è dovuto in quanto il relativo credito risulta prescritto per il decorso del termine di tre anni decorrenti dall'ultimo atto di esercizio della pretesa o di messa in mora ed interruzione della prescrizione. In particolare: no- - la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n.
0000230, (tasse automobilistiche anno 2008), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla tifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. è, - la cartella di pagamento n.
07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. - la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010), asseritamente notificata in data 21.06.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell' amministrazione finanziaria. I1 principio - prescrizione triennale decorrente dalla definitività dell accertamento - è sancito legislativamente dall'art. 1, comma 163 della Legge 296/06 oltre che affermato da una giurisprudenza ormai consolidata suprema corte e delle corti di merito (si vedano: Cass. Ord. 20415/17; Cass. 701/14; Cass. SS.UU. 5791/2008; CTR Catanzaro 03.02.2016; CTR Bari della n. 3647/04/15).
4. sui vizi di notifica di tutte e quattro le cartelle impugnate 0742014000539147000,
07420140008286000000, 07420150000308292000 nn. e 07420150007852418000. Le impugnate cartelle risultano, inoltre, nulle o, comunque inesigibili per inesistenza, nullità e invalidità della loro notifica a cui consegue, ancora, la prescrizione e la decadenza da parte dell'ente creditore e di quello di riscossione dall'esercizio della relativa pretesa. Infatti tutte sono state notificate tramite un'agenzia postale privata, la società Società_1 srl. E ormai noto che con sentenza n. 7156 depositata il 12.04.2016 la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito di un giudizio avviatosi con il noto trend giurisprudenziale di diverse corti di merito che hanno dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie postali private. …… Ancora, la notifica di tutte le cartelle non è stata effettuata da soggetto legittimato ad eseguirla;
l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "Notificazione della cartella di pagamento", impone che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Pertanto, soggetti che hanno sottoscritto le relazioni di notificazione non erano abilitati in quanto sprovvisti delle qualifiche di cui alla norma citata. Infine non è stata data notizia al contribuente dell'avvenuta consegna della cartella, con l'invio di una raccomandata semplice;
adempimento obbligatorio quando il ricevente non è il destinatario-contribuente dell'atto.”. Allega documentazione.
Con atto de “CONTRODEDUZIONI AL RICORSO E ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE” dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Nuoro, in persona del Direttore p.t. Nominativo_2 , Funzionario incaricato Nominativo_3, sottoscrive per delega il Capo Ufficio Legale Nominativo_4, assume che sia
“… Da sottolineare che, la cartella di pagamento n. 07420150000308292, nella quale sono confluite le seguenti partite di ruolo n. 14006A049801000 e 14006A043506000, è stata ritualmente notificata al destinatario in data 11/06/2015 (v. referto notifica all. 7) ed è pertanto divenuta definitiva per omessa impugnazione. Per mero tuziorismo si osserva che l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id.
10029551 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2010, per l'autovettura targa Targa_1, propedeutico alla partita di ruolo n. 14006A049801000 è stato ritualmente notificato a mezzo del Servizio postale 3 (raccomandata ordinaria AR N. 61157664951-9), mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 5) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. * Gli avvisi di accertamento sottesi alle restanti cartelle di pagamento n. 07420140005391470- n. 07420140008286000- n. 07420150007852418, sono stati tutti ritualmente notificati al destinatario. In particolare: ►in data 29/06/2011, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 60978026130-4), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id.
08030534 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2008, per l'autovettura targa Targa_1, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 3) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420140005391470. ►In data 18/07/2012, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 61095649910-4), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id. 09030917 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2009, per l'autovettura targa Targa_1, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 4) L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420140008286000. ►In data 08/10/2014, l'Ufficio notificava a mezzo del Servizio postale (raccomandata ordinaria AR N. 61297710634-2), l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni id. 11021825 concernente l'omesso versamento della tassa automobilistica anno d'imposta 2011, per l'autovettura targa Targa_2, mediante consegna del piego in mani proprie del Sig. Ricorrente_1. (V. referto notifica All. 6) 4 L'atto diveniva definitivo per omessa impugnazione. In seguito all'affidamento, l'Agente della CO procedeva con la notifica della cartella n. 07420150007852418. In data 01/10/2018, (secondo le asserzioni di parte), l'Agenzia delle Entrate e CO notificava il preavviso di fermo n. 0748201800000008000/2018 oggetto di ricorso. La scrivente ha notificato al Contribuente l'allegato diniego.
…….. La questione controversa circoscritta da parte ricorrente è inequivocabile e investe esclusivamente vizi propri e di notifica dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato e della cartella sottesa, non il ruolo (per il quale non vengono censurati vizi pregiudiziali). ……. . Con il presente atto, lo scrivente Ufficio impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Premesso che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In relazione al significato da attribuire al termine “recupero” contenuto dalla citata norma, la Direzione centrale accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012, 6 ha ritenuto che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. Il termine di prescrizione ivi indicato, pertanto, deve ritenersi applicabile in luogo del termine decennale ordinario e deve essere inteso come riferito alla complessiva attività di recupero posta in essere mediante la notifica dell'avviso di accertamento e dell'eventuale cartella di pagamento ad esso consequenziale. Con specifico riferimento alla scadenza del termine di prescrizione stabilito dalla norma, considerato che la stessa prevede che l'azione per il recupero si prescrive ''con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento''
è da ritenere che ''il disposto normativo debba essere inteso nel senso che il decorso del termine prescrizionale si conclude rispettivamente entro il 31 dicembre di tale terzo anno per la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento.” In altri termini il procedimento di recupero delle tasse automobilistiche si articola, attraverso le seguenti fasi: • notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa;
• notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento. Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'Agenzia delle Entrate ha rispettato rigorosamente la sequenza degli atti con le relative notifiche previste dalla legge a garanzia del contribuente, come di seguito dettagliato. - tassa auto anno di imposta 2008- avviso notificato il 29/06/2011-data visto ruolo 22/07/2014 data consegna ruolo 25/08/2014; -tassa auto anno di imposta 2009- avviso notificato il 18/07/2012, data visto ruolo 02/10/2014 data consegna ruolo 10/11/2014; 7 -tassa auto anno di imposta 2010- avviso notificato il 09/05/2013 data visto ruolo 02/12/2014 data consegna ruolo 10/01/2015; -tassa auto anno di imposta 2011- avviso notificato il 08/10/2014 data visto ruolo 16/10/2015 data consegna ruolo 25/11/2015. La notifica degli atti di accertamento ha determinato l'interruzione ed il nuovo decorso del medesimo termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa auto, così che anche l'iscrizione a ruolo e l'affidamento al fine della notifica delle cartelle di pagamento conseguenti, sono avvenuti entro il termine prescrizionale statuito a norma di legge e, sono da ritenersi senz'altro legittimi e tempestivi. Per quanto sopra il credito vantato dall'ente impositore si conferma pienamente esigibile e per nulla prescritto. Alla stessa stregua, il credito esposto nella partita di ruolo n. 14006A043506000, confluita nella cartella di pagamento n. n. 07420150000308292, ritualmente notificata al destinatario è divenuto definitivo per omessa impugnazione Pertanto attraverso l'impugnazione del preavviso di fermo, possono essere eccepiti, esclusivamente vizi propri di quest'ultimo, che non hanno l'effetto di riverberarsi sulla cartella ritualmente notificata e sull'avviso di accertamento presupposto. ** In ordine alle eccezioni sollevate, preme sottolineare che riguardano questioni sulle quali la difesa non può che competere all'Agente della CO. L'Ufficio, infatti, una volta proceduto all'iscrizione del credito erariale ed affidato il ruolo all'Agente, non dispone più di alcun potere di indagine e/o intervento nella procedura di riscossione. Nella fase della riscossione tributaria operano, ciascuno con specifiche competenze, due soggetti: l'Ufficio impositore ed il Concessionario alla CO.
Il primo, soggetto attivo del rapporto giuridico tributario, “protagonista” fino al momento della consegna dei ruoli;
il secondo che subentra nella fase della formazione della cartella di pagamento e degli atti successivi. 8 Conseguentemente, occorre verificare quali siano i riflessi, in ambito processuale, della precisa e inequivoca distinzione di ruoli che il Legislatore ha inteso sancire a livello sostanziale. La regola in materia è quella secondo cui, nelle ipotesi di impugnazione di una cartella di pagamento e degli atti successivi, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e CO sussiste se l'impugnazione concerne unicamente vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo e, quindi, riguarda atti allo stesso direttamente riferibili. Va esclusa, invece, qualora i motivi di ricorso attengano alla legittimità del ruolo esecutivo e, dunque, alla “ debenza del tributo”. Pertanto, in ossequio al principio fondamentale del diritto processuale, secondo cui il ricorso deve essere proposto nei confronti del soggetto di cui si censura l'operato, unico e solo legittimato a resistere alla domanda, il giudizio tributario dovrà essere instaurato nei confronti del Concessionario ogni qualvolta il ricorrente deduca anomalie o irregolarità imputabili all'attività amministrativa dello stesso, quali ad es. il mancato rispetto delle regole in materia di notificazione della cartella di pagamento o, più in generale, illegittimità e/o vizi ascrivibili all'operato dell'Agente della riscossione. Viceversa, qualora si contesti la debenza del tributo e, quindi, lo stesso presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo, dovrà essere chiamato in causa l'Ufficio che lo ha emesso, in quanto la contestazione inerisce lo stesso presupposto della sua iscrizione. Nel caso in esame il ricorrente ha chiamato in causa sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della CO rilevando però sostanzialmente eccezioni inerenti la procedura di riscossione, in ordine alle quali nulla può contrapporre l'TE impositore. In particolare per quel che riguarda l'eventuale decadenza e/o prescrizione della potestà impositiva, si ritiene di dover evidenziare che la potestà impositiva spettante all'Agenzia delle Entrate, non è venuta meno atteso che l'iscrizione a ruolo è legittima, in quanto l'Ufficio, come più diffusamente illustrato nella trattazione che precede, ha ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e tempestivamente affidato i ruoli all'Agente. Conseguentemente, qualora codesto giudice dovesse accogliere il ricorso nessun effetto produrrebbe nei confronti del credito erariale portato nelle partite di ruolo confluite nelle cartelle di pagamento e poi nel preavviso di fermo. ** Alla luce delle considerazioni svolte, nessuna delle eccezioni sollevate nel ricorso può essere opposta all'Agenzia delle Entrate che, si ribadisce, ha notificato tempestivamente gli avvisi di accertamento e provveduto all'iscrizione a ruolo nei termini di legge. Pertanto il ruolo, con l'iscrizione del quale, termina la competenza dell'ente impositore, è alieno da vizi ed infatti, la parte non ne solleva. Pertanto, nella denegata ipotesi che codesto giudice accolga il ricorso di parte, in nessun modo può coinvolgere la/le altra/altre parte/i responsabili in solido della pretesa erariale”. Allega documentazione.
Con “ATTO DI COSTITUZIONE E RISPOSTA” del 29.4.2020, l'Agenzia delle Entrate – CO, con sede in Roma, Indirizzo_3 - C.F. e P.I. P.IVA_5 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal proprio Direttore Regionale Difensore_2, nato a [...], il Data_1, codice fiscale CF_Difensore_2, elettivamente domiciliata presso la sede della Direzione Regionale in Indirizzo_4, a Cagliari, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, assume che “Con ricorso reclamo, spedito in data 12 novembre 2018, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo, comunicazione n. 07480201800000008000 - dell'importo di euro 2.840/55, notificata il 1 ottobre 2018 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-CO a causa del mancato pagamento, nei termini di legge, di sei cartelle di pagamento
- eccependo la nullità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dall'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973 e per l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 07420140005391470000, 07420140008286000000, 07420150000308292000, 07420150007852418000 - recanti crediti per tasse automobilistiche, sanzioni e interessi - perchè irritualmente eseguita tramite una società privata di recapito e da soggetti non legittimati ad eseguirla. Il contribuente, infine, eccepiva la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione dei crediti azionati riguardo alle cartelle nn. 07420140005391470000, 07420140008286000000 e 07420150000308292000.”, indi deduce “… A)
Preliminarmente, giova precisare che la suddetta impugnazione è a tutti gli effetti di legge riconducibile all'istituto del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, la cui applicabilità è estesa, a norma del comma 9 del medesimo art. 17 bis (in vigore dal 01.01.2016), anche agli Agenti della CO.
……. 1) Sul preavviso di fermo non preceduto da notifica dell'intimazione di pagamento. Controparte ritiene che l'atto impugnato debba essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, il contribuente afferma che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento l'Agente della riscossione non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, questa può essere avviata solo se preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione. Al riguardo si osserva che il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973 disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D. P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del
07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata …”. Per quanto innanzi, l'eccezione avversaria risulta, quindi, priva di qualsivoglia pregio. 2) Sulla nomina dei messi notificatori. Completamente inconferenti sono le eccezioni riguardanti il personale adibito al servizio di notifica ed i riflessi negativi che di pretenderebbe si estendere alla validità dell'intero processo di notifica, creando assoluta confusione in merito alle distinte mansioni e prerogative degli Ufficiali della CO ed a quelle dei Messi Notificatori. I decreti legislativi, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, individuano due specifiche figure professionali nell'ambito della struttura dei concessionari della riscossione: - l'ufficiale di riscossione;
- il messo notificatore. In particolare negli artt. 42 e 43 del citato decreto legislativo n. 112, viene definita la figura dell'ufficiale di riscossione e previsto, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l'attività di particolare delicatezza svolta dall'ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione. Con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifichi il rapporto che lega tale figura al concessionario poiché, l'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, individua i soggetti che possono essere preposti all'attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l'art. 45 del decreto legislativo n. 112/99, dispone che tale "abilitazione" avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a svolgere tali funzioni. Da quanto premesso, appare evidente che il Legislatore non abbia inteso affermare che l'attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario responsabile del corretto svolgimento di tale attività. L'individuazione nominativa dei soggetti che notificano gli atti per il concessionario, é di tutta rilevanza, anche tenuto conto del disposto di cui al comma 2, del già citato articolo 45 del decreto legislativo n. 112/99, che vieta a detti soggetti la possibilità di farsi rappresentare o sostituire da altri, nonché del contenuto dell'art. 50, dello stesso decreto legislativo n. 112/99 - Capo IV - SANZIONI - che dispone l'applicazione della pena pecuniaria per il concessionario che faccia eseguire notificazioni da personale non autorizzato, e per il messo che si faccia sostituire da soggetto non abilitato, fatte salve, per entrambi, le eventuali sanzioni penali. Tali previsioni normative fanno ritenere che la regolarità della notifica non sia, dunque, influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato del messo), ne' dalla necessità che l'altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo, "esternalizzando" l'attività di notifica, a condizione, però, di individuare preventivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 45 con apposito atto di nomina, il soggetto incaricato. Si ritiene, pertanto, sia consentito all'agente della riscossione, ai fini della notifica di cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell'opera di cooperative o agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra evidenziato, di nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare i controlli che ritenga opportuni in relazione ai compiti affidati. 3) Sulla notificazione tramite messo notificatore – notificazione nei casi di irreperibilità "relativa" del destinatario (articolo 140 c.p.c.). Va innanzi tutto rilevato che l'Agente della CO può legittimamente ricorrere al servizio postale in due casi principali: 1) Per la notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come espressamente previsto dalla legge;
2) Per l'invio della raccomandata informativa al contribuente nei casi di cui all'art. 140 del C.P.C. dopo il tentativo di notifica posto in essere dal messo notificatore;
Come è dato evincersi dai referti di notifica delle cartelle impugnate (nn. 07420140005391470000 notificata il 17/03/2015, 07420140008286000000 notificata il 17/03/2015, 07420150000308292000 notificata il 21/06/2015, 07420150007852418000 notificata il 30/03/2016) si tratta di procedure di cui al punto 2 , dianzi specificato. In ogni caso in Sardegna la notifica diretta tramite Raccomandata a cura dell'Agente della CO, non è mai stata affidata ad operatori o concessionari privati del servizio postale. A tal proposito, i precedenti specificamente attinenti alla notifica delle cartelle di pagamento sono la sentenza della Cassazione del 6 giugno 2012, n. 9111 e l'ordinanza del 24 luglio 2014, n. 16949. Entrambe tali decisioni affermano il principio secondo cui nel complessivo procedimento di notificazione delle cartelle l'operatore di posta privata può legittimamente intervenire, purché tale intervento sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica e sotto la sua responsabilità. Nella sentenza n. 9111 del 2012, in particolare, si afferma che il principio secondo cui la notifica effettuata da un operatore di posta privata sarebbe invalida
“riguarda soltanto (ed è applicabile unicamente al)l'ipotesi di affidamento del plico ad una “agenzia privata di recapito” direttamente da parte del notificante [ovvero l'Agente della riscossione;
n.d.a.] e non a quella, che caratterizza la specie, di mera utilizzazione di detta agenzia (per il solo recapito) da parte dell'TE TE (nello stesso senso anche, Cass., ord. 24 luglio 2014, n. 16949). In sostanza, la Cassazione affermava che il soggetto legittimato ad eseguire la notificazione può decidere “per autonoma determinazione” e sotto la sua responsabilità, di affidare il solo recapito degli atti ad un operatore diverso dall'TE OS (oggi OS Italiane S.p.A.), senza che ciò comporti l'invalidità della notifica. Nei casi all'esame della Cassazione l'agente notificatore era l'TE OS (legittimato ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo del d.P.R. n. 602/1973), che aveva ricevuto la cartella da Equitalia e ne aveva affidato il recapito ad un operatore privato. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il soggetto notificatore era il messo notificatore il quale, sempre per autonoma determinazione e sempre sotto la sua esclusiva responsabilità, ha affidato all'operatore postale privato il mero recapito dell'avviso di avvenuto deposito della cartella nella casa comunale ex art. 140 c.p.c.. Mutatis mutandis, la fattispecie in esame è simile a quella in relazione alla quale la Cassazione ha confermato la validità della notifica eseguita da un operatore privato: vi è un soggetto autorizzato dalla legge alla notifica degli atti di riscossione (il messo notificatore) che, sotto la sua responsabilità affida ad un terzo soggetto il “solo recapito” di un atto, che nel caso di specie non è nemmeno la cartella di pagamento, ma il solo avviso di deposito ex art. 140 c.p.c.. Così come nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, dunque, anche la notifica oggetto della presente controversia dovrebbe ritenersi valida, proprio alla luce dell'orientamento della giurisprudenza predetta. La Corte di Cassazione ha in altra occasione incidentalmente ritenuto (sent. n. 22805 del 9 novembre 2015, resa in tema di notifica a mezzo di agenzia privata di recapito)
“ … irrilevante che la raccomandata che ha dato notizia del deposito e dell'affissione fosse stata spedita tramite una Società di servizi piuttosto che tramite OS Italiane”. Evoluzione della disciplina relativa ai servizi affidati in esclusiva all'TE OS. Il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 è stato emanato in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE, concernente “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”. L'art. 4 di detto decreto individua e definisce le aree di attività riservate al “fornitore del servizio universale” (come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. o), del citato d.lgs. n. 261/1999; nel caso dell'Italia si tratta, come noto, dell'TE OS, oggi OS Italiane S.p.A.). Nella sua originaria formulazione tale articolo disponeva: “1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;
b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata. […] 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica”. Sulla base del quinto comma dell'art. 4, appena richiamato, gli invii raccomandati
“attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, ivi comprese le notificazioni degli atti della riscossione, dovevano ritenersi ricompresi nella sfera di attività riservate al gestore del servizio postale universale, ovvero all'TE OS. Su tale disposizione si fonda, presumibilmente, la giurisprudenza richiamata dalla CTP nella sentenza impugnata. Il richiamato art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 è stato integralmente sostituito ad opera dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” ed in vigore a decorrere dal 30 aprile 2011. A seguito di tale novella, l'art. 4 in oggetto oggi recita: “Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva) 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Come si vede, in seguito alla novella del 2011, l'ambito delle attività affidate in esclusiva al fornitore del servizio universale è stato sensibilmente ridotto, includendo oggi soltanto le notificazioni e le comunicazioni di “atti giudiziari” e la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada. Nessuna ulteriore attività postale può più ritenersi riservata al fornitore del servizio universale. Sulla base del vigente art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, al contrario, si dovrebbe escludere che l'attività di notifica degli atti della riscossione delle entrate pubbliche sia ancora affidata in esclusiva al fornitore del servizio universale. In tal senso si sono espressi sia l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (atto prot. n. 0031674 del 22 giugno 2012; doc. 6) sia il Ministero dello Sviluppo Economico (atto prot. n. 49370 dell'8 agosto 2014; doc. 7). L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare, si è espressa in un parere reso su istanza dell'Agenzia delle Entrate proprio in ordine alla questione che qui ci occupa, ovvero alla notifica mediante operatori di posta privata degli atti impositivi e della riscossione (cfr. richiesta di parere prot. 2012/65436 dell'11 maggio 2012 . In risposta a tale quesito l'Autorità ha affermato : “Come rappresentato nella Vostra richiesta gli atti di cui si discute hanno natura amministrativa e non giudiziale. Sembra pacifico, pertanto, che essi non ricadano nell'area di esclusiva che il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 261/99 circoscrive, in via tassativa, alle notificazioni degli atti giudiziari (incluse le conseguenti comunicazioni da notificarsi con le modalità di cui alla legge n. 890/1982) e alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992 (sanzioni amministrative pecuniarie ex Codice della Strada). A conferma di tale conclusioni, si può anche osservare che l'ambito della riserva è stato ridotto a seguito del recepimento della direttiva 2008/6/CE: il Legislatore ha, infatti, ritenuto di non includere più nell'area di riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative”; l'Autorità aggiunge: “per gli atti di cui si discute (invii
… attinenti alle procedure amministrative) originariamente inclusi nell'area di riserva, il Legislatore ha più di recente valutato, escludendola, la sussistenza di esigenze di ordine pubblico che possano giustificare il loro mantenimento nell'ambito delle attività riservate”. Non è tutto. Nel proprio parere l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prende atto del contrario precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermando quanto segue: “In questo quadro anche l'orientamento della Suprema Corte, cui si fa riferimento nella Vostra richiesta, proprio perché riferibili ad un testo non più vigente dell'articolo 4, non sembra possa essere utilizzato per valorizzare, in via interpretativa, “esigenze di ordine pubblico” e, conseguentemente, per ripristinare i confini dell'area di riserva oltre quelli nettamente tracciati nell'ultimo intervento legislativo in materia”. Le stesse conclusioni sono accolte e ribadite dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nel parere prot. n. 49370 dell'8 agosto 2014. In tale occasione il Ministero ha affermato: “Nell'ambito della normativa tributaria, oltre alle modalità di notifica di cui all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono anche adottati procedimenti ed atti la cui natura, meramente amministrativa, li esclude, per tale motivo, dalla tipologia dei “servizi affidati in esclusiva” al fornitore del servizio universale per effetto dell'art. 4 del decreto legislativo 261/1999, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n. 58. La facoltà di potersi avvalere anche di operatori privati diversi da OS Italiane s.p.a. è stata peraltro prospettata recentemente dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni in materia di notifica dei ricorsi tributari;
in tale ambito infatti l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consente di effettuare le notificazioni in questione con modalità diverse e semplificate, in deroga alle regole generali di notifica degli atti giudiziari, degli atti e del ricorso nell'ambito del processo tributario. Analoghe considerazioni sulla esclusione dalla riserva dei servizi postali di cui al già citato art. 4 del decreto legislativo 261/1999 valgono anche per la maggior parte degli atti “emessi dagli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia e da CO Sicilia” ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cui natura amministrativa è stata più volte riconosciuta dalla Corte di Cassazione”. In conclusione, a partire dal 30 aprile 2011 la legge affida in esclusiva al fornitore del servizio postale universale (OS Italiane S.p.A.) solo la notifica degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione delle violazioni al Codice della strada. È tuttavia pacifico che gli atti oggetto del presente appello (cartelle di pagamento) non rientrano in nessuna di tali categorie di atti. Per tale motivo, quand'anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità ritenersi in astratto pertinente quanto alla concreta fattispecie esaminata (e non è così, perché come visto le sentenze della Cassazione citate dalla CTP riguardano la notifica di cartelle di pagamento eseguite direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un messo notificatore, oppure addirittura la notifica di atti processuali o di verbali di constatazione di violazioni stradali) detto richiamo dovrebbe senza dubbio ritenersi inconferente quanto alla norma concretamente applicabile al caso di specie. Tutte le sentenze della Cassazione fanno infatti applicazione di una norma (l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999 ante riforma) diversa da quella attualmente vigore ed applicabile al caso di specie (ovvero l'art. 4, comma 5, del citato d. lgs. n. 261/1999, come sostituito dal d.lgs. n. 58/2011). Diversamente da quella applicata dalla Cassazione, la norma concretamente applicabile nel presente caso (ovvero l'art. 4, comama 5, del citato d.lgs. n. 261/1999, come sostituito dal d.lgs. n. 58/2011) attribuisce a OS Italiane S.p.A. una sfera di attività riservate in esclusiva ben più circoscritta di quanto non avvenisse in precedenza;
nell'ambito di tale sfera di attività riservate oggi non si può certamente includere la notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, in relazione alle cartelle di pagamento, il novellato art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999 dovrebbe indurre a ritenere legittima ed efficace anche la notifica effettuata mediante posta raccomandata recapitata da un operatore di posta privato (modalità di notifica, questa, comunque mai attivata in Sardegna). 4) Sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento. E' necessario rilevare che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'Agente della riscossione ha notificato tutte le cartelle esattoriali contestate nelle forme previste dalla legge. La documentazione allegata dimostra che gli atti esattoriali sono stati ritualmente notificati rispettando le disposizioni tempo per tempo vigenti . Da quanto esposto, quindi, l'atto esattoriale impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, mai opposte, ergo, divenute esecutive e non più impugnabili. Va da sé che, da un lato, resti preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartelle non tempestivamente opposti e, dall'altro, non sia stata rispettata la norma dettata dall'art 21, del D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.” A riguardo si producono gli estratti di ruolo e i referti di notifica delle cartelle di pagamento. 5) Sulla decadenza del diritto alla riscossione e sulla prescrizione dei crediti azionati. Si osserva che la notificazione delle cartelle esattoriali consente di rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti azionati, in quanto questa doveva essere proposta impugnando le cartelle esattoriali nelle forme nonché nei termini previsti dalla legge, decorsi inutilmente i quali, com'è noto, il diritto affermato nel titolo diviene definitivo e non più contestabile. Sulla nullità delle cartelle per la notifica eseguita oltre il termine triennale di prescrizione la scrivente non intende accettare il contraddittorio, atteso che l'eccezione doveva essere sollevata nei termini e modi legislativamente stabiliti.
Le cartelle sono state tutte tempestivamente e ritualmente notificate, mai opposte, pertanto divenute esecutive. Parte ricorrente, si ribadisce, non può, oggi, attraverso detta opposizione, essere rimesso nei termini per formulare eccezioni dalle quali, ex lege, è irrimediabilmente decaduto. Qualora, poi, le doglianze fossero strumentalmente ed artatamente rivolte verso l'TE creditore, convenuto in causa, si osserva che la resistente non è legittimata a contraddire posto che la medesima si è limitata ad inviare le cartelle di pagamento al soggetto individuato, nel caso di specie dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, quale destinatario dell'iscrizione a ruolo. Comunque, la dimostrata rituale e tempestiva notifica delle cartelle si rivela assorbente rispetto all'eccezione di decadenza della pretesa creditoria. Pertanto, anche questa eccezione è del tutto infondata. Si osserva, poi, che l'eccezione di decadenza/prescrizione è comunque infondata, perché il decorso del relativo termine è stato, come detto, interrotto proprio grazie alle notificazioni delle cartelle di pagamento, ed il nuovo termine (di prescrizione), decorrendo da tale adempimento, non può dirsi ancora compiuto. E' noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunge al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata. 6) Relativamente alla pretesa maturata prescrizione. Il ricorrente sostiene che i crediti azionati, relativi alle tasse automobilistiche, portati dalle cartelle contestate, si riferiscono a crediti prescritti per decorso del termine triennale, in quanto, a suo dire, non essendovi stato, sino alla data di ricevimento del preavviso di fermo impugnato, alcun atto idoneo a interromperla, sarebbe, pertanto, intervenuta la prescrizione dei crediti vantati dalla controparte. In relazione all'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, si evidenzia che l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”, per le argomentazioni di seguito esposte. Al tal fine, occorre, preliminarmente, focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, che trae origine dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale “…Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…”. L'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Entrate riscosse mediante ruolo”), dispone che la riscossione coattiva a mezzo ruolo si applica alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché può essere effettuata per le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. Il titolo esecutivo, per tutte le entrate indicate, è costituito, pertanto, proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, notificato al debitore mediante la cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. Va da sé, quindi, come, ai fini del rigetto dell'eccezione avversaria, debba essere individuato il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l'Agente della riscossione all'esercizio dell'azione di recupero coattivo. Già in passato, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha avuto modo di chiarire, infatti, come tale termine dovesse, in assenza di espressa previsione per l'azione di riscossione, considerarsi quello ordinario di dieci anni, come statuito dall'art. 2946 c.c.. A sostegno della tesi interpretativa rappresentata si consideri, ad abundantiam ed attentamente, anche il disposto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs.112/1999. L'art.19, 4 comma, stabilisce, invero, che, fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare all'Agente l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tale norma fa, poi, seguito l'art.20, comma 6, secondo cui, l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere (le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione. In proposito, si osservi che le norme del D.Lgs.112/1999 riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati all'Agente della riscossione dagli enti creditori, siano essi relativi alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, che a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché alle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. Ciò emerge dall'attuale formulazione letterale del citato articolo 20 e dall'assenza di previsioni espresse che ne escludano l'applicazione, nonché dalla lettura combinata degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (di cui al Capo II della norma “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”), dalla quale, viceversa, emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso dettare una disciplina uniforme, applicabile a tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo. Infatti, ove si è inteso limitare l'ambito di applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle sole imposte sui redditi ovvero alle sole entrate tributarie dello Stato, lo si è fatto esplicitamente in seno ai citati articoli 19 e 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si consideri, tra l'altro, che gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n.112/1999, sono inseriti nel Capo II dello stesso decreto, inerente i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario”, trovando, conseguentemente applicazione per tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati in riscossione. Ciò posto, appare rilevante soffermarsi a apprezzare gli effetti di carattere sostanziale che la procedura di discarico e quella di riaffidamento dello stesso carico all'Agente della riscossione, nei limiti della prescrizione decennale richiamata dall' art. 20 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, esplica sul contribuente. La norma, come noto, dispone che i ruoli, seppure già oggetto di discarico, possano essere nuovamente azionati per l'attività di recupero coattivo nei confronti del contribuente a seguito del riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale. In tal caso, l'azione dell'Agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La procedura, quindi, può essere esemplificata nei seguenti passaggi: - l'ente creditore, dopo l'iscrizione a ruolo e in assenza di recupero del credito, al ricorrere dei presupposti di legge, provvede a emettere il provvedimento di discarico, che sostanzialmente “neutralizza” l'attività di riscossione dell'Agente nei confronti del debitore rispetto al ruolo medesimo;
- l'ente creditore, se, successivamente al discarico e ove non sia decorso il termine di prescrizione decennale, individua l'esistenza in capo al debitore di elementi reddituali e patrimoniali significativi, può riaffidare in riscossione il ruolo all'Agente, “comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”; - l'Agente dà avvio all'azione di recupero del credito riaffidato in riscossione, previa notifica al debitore dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del D.p.r. 602/73, sulla base, quindi, del titolo esecutivo già notificato. Ne consegue come la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre anche al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della riscossione, che rimasto doverosamente inerte, per effetto del discarico momentaneo, è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico nel termine decennale ex lege stabilito, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione. Ciò, con la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore stesso viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione. La pretesa è quindi dovuta….”. Allega documentazione. Con atto “Memorie illustrative” del 24.6.2021 la Difesa del ricorrente ha inteso replicare alle avverse difese assumendo che “… Le controdeduzioni dell'Agenzia sul punto si articolano su due direttrici:
1. l'Agenzia della CO si è avvalsa del servizio postale solo ed esclusivamente per il recapito della raccomandata informativa prevista dalla sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario;
2. l'affidamento di cui sopra è avvenuto nell'ambito della notifica eseguita direttamente dall'agente notificatore, sotto la sua responsabilità e come tale, essendo ininfluente la partecipazione di un soggetto terzo (poste private o poste italiane) in nessun modo è inficiato il procedimento notificatorio. La difesa è artata e gravemente mistificatoria. Non è dato comprendere quale “intruglio” abbia compiuto il resistente nella notifica delle quattro cartelle ma una cosa è certa, il giorno in cui gli atti risultano notificati (date emergenti dagli estratti di ruolo e da tutti i documenti dell'ADR) le relate (tre delle quali sottoscritte direttamente dal contribuente o da un suo familiare convivente) sono compilate dalla Società_1, mentre in quelle riferibili all'agente della riscossione si da atto del deposito presso la casa comunale e dell'assenza del destinatario in data successiva alla data di consegna. Ma andiamo con ordine: A. la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 e la cartella di pagamento n. 07420140008286000000 sono state notificate il 17.03.2015. Negli avvisi di ricevimento Società_1, nel cui frontespizio sono indicati i riferimenti dei documenti contenuti (i numeri di cartelle di cui si parla), viene attestata la ricezione da parte del destinatario proprio in data 17.03.2015. Nelle relate di notifica (sempre datate 17.03.2015) si dà invece atto dell'assenza del destinatario e del deposito nella casa comunale. B. con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420150007852418000 valgono gli stessi argomenti di cui alle due precedenti ad eccezione della data di notifica, 30.03.2016 e della persona del destinatario (familiare convivente). Per tutte e tre le cartelle indicate la firma del notificante è sempre la stessa C. discorso parzialmente diverso per la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza ma con lo stesso procedimento di cui alle precedenti. Il procedimento descritto è a dir poco inquietante in quanto vi è un identico soggetto o soggetti diversi che attestano fatti diametralmente opposti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Ciò vale, quantomeno, ad incrinare la capacità dimostrativa dei documenti prodotti dal resistente e a confutare l'argomento tendente a affermare che una frazione del procedimento notificatorio è stato affidato a soggetto privato. * * * Infondata, infine, la tesi che vorrebbe “salvare” la validità della notifica per essere il procedimento nel suo complesso gestito sotto la responsabilità dell'agente notificatore. L'argomento è stato definitivamente superato dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2020, n. 299. La Corte muove ricordando alcuni passaggi giurisprudenziali. “Il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale (Corte giust. in causa C-545/17, punti 67-68)”, ciò in applicazione della direttiva n. 2008/6/CE pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 27 febbraio 2008. Ed ancora: “Il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questi rientri o no nel servizio universale a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale, costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale (Corte giust. in causa C-545/2017, punto 53)” (vedasi punto 13 della sentenza in commento). Ciò premesso, tuttavia, nella normativa nazionale ante e post direttiva 2008/6/CE, OS Italiane rimane l'unico soggetto cui delegare il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti processuali “e ciò si correla all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni” (punto 13.2 sentenza in commento). In deroga a quanto previsto dal legislatore comunitario, il legislatore nazionale individua l'interesse pubblico nella “forza fidefaciente degli atti redatti dall'operatore postale di OS Italiane”; è solo dimostrando l'esistenza di un interesse pubblico che lo Stato membro può derogare ai principi comunitari di liberalizzazione sopra ricordati (Corte di Giustizia in causa C-545/17, Pawlak, punto 73). Da qui i dubbi del Supremo Collegio:
“ questa nozione d'interesse pubblico si risolve in una petizione di principio, perché identifica la conseguenza dello status di una categoria di operatori postali e quindi il vantaggio loro attribuito, con la giustificazione oggettiva dell'attribuzione” (vedasi punto 15 secondo capoverso sentenza in commento), rendendo così di fatto non chiare le esigenze di ordine pubblico giustificative della riserva a OS Italiane. Tali dissertazioni costituiscono la base per arrivare a sostenere che “la circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato e ha mantenuto in capo a OS italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di sistema, nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato” (vedasi punto 16.2 sentenza in commento). Il principio di diritto affermato è il seguente: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo del periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124 del 2007”. I Passaggi rilevanti sono: Stante l'indubbia importanza degli approdi delle Sezioni Unite su una tematica oggetto di discussioni e dibattiti ormai da lungo tempo, si consentano due rilievi su due passaggi della pronuncia in esame di estrema rilevanza pratica. In primo luogo, la pronuncia in esame supera ogni diversa interpretazione dell'art. 4 d.lgs. cit che faccia distinzioni tra l'utilizzo o meno di un ufficiale notificatore nei casi di notifiche di atti giudiziari in materia tributaria. In particolare, secondo le tesi degli uffici, la presenza di un messo notificatore dovrebbe o potrebbe escludere la notifica di un atto giudiziario a mezzo del servizio universale di cui all'art 4, comma
1, lett. a) d.lgs. 261 del 1999, post riforma d.lgs. 58 del 2011; dunque ogni volta che l'agente notificatore si serva del servizio postale privato per il completamento di una procedura notificatoria dallo stesso intrapresa (si pensi all'art 140 c.p.c.) tale notifica sarebbe legittima. Tale impostazione non può essere condivisa, tant'è che viene “superata agevolmente”, se si considera come “nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, a mezzo dell'art 137 c.p.c. e ss., tra le quali vi è proprio l'art 149 c.p.c. che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, ciò in base alle regole della legge 890 del 1982; in secondo luogo può essere eseguita (…) a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento” (vedasi punto 4.1. della sentenza in commento). Pertanto, la corretta lettura della disposizione di cui all'art 4, comma 1 lett. a), d.lgs. 261 del 1999 “ implica la riserva di tutte le notificazioni concernenti atti giudiziari eseguite a mezzo posta, senza distinzione in base al richiedente […] non vi è alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8)”. (Vedasi punti 4.4 e 4.5). Si intendono così superate, definitivamente, le eccezioni volte a giustificare tutti i casi di invio di raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo di poste private, indubbiamente per gli atti giudiziari notificati post 2011 e ante 2017, periodo in cui la raccomandata informativa, parte integrante del procedimento notificatorio, doveva essere inviata a mezzo del servizio postale universale. In secondo luogo, le Sezioni Unite, pur abbandonando la categoria dell'inesistenza, non smette di tutelare il ruolo della data di consegna di un atto, che nel caso della notifica di un ricorso comporta la violazione dell'art 20, comma 2, d.lgs. 546 del 1992. In sintesi: l'operatore privato che proceda alla notifica dell'atto giudiziario e che non sia munito della dovuta licenza non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene: “[…] occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e quindi a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. Un. 13452 e 13453/2017)”. (Vedasi punto 19.1 della sentenza in commento). L'operatore senza licenza abilitativa non è di fatto dotato di poteri certificativi. * * * In ragione di tutte le considerazioni svolte appare indubbio che tutte le notificazioni delle cartelle impugnate siano nulle e non sanate oltreché validamente e tempestivamente impugnate con il primo atto successivo (preavviso di fermo amministrativo)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è meritevole di parziale accoglimento, per quanto di seguito.
La Corte, preliminarmente, pronunciandosi sulla eccezione di prescrizione del diritto di credito tributario portato nei titoli costituiti dalle cartelle esattoriali nn. 0742014000539147000, 07420140008286000000,
07420150000308292000 per come risultano ricomprese nel Preavviso di fermo amministrativo n.
07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237, emesso da Agenzia delle Entrate - CO -
Agente della CO per la provincia di Nuoro - TE creditore Agenzia delle Entrate Nuoro - notificato in data 01.10.2018 dell'importo di Euro 2840,55, ritiene maturato il termine triennale decorrente tra la data di compiuta notifica di ciascuna cartella esattoriale e quella di ultima notifica del Preavviso suddetto;
peraltro risultando inespressa (dalle Resistenti) notifiche di eventuali atti interruttivi intermedi o di utili sospensioni del corso della prescrizione stessa. Infatti – per come correttamente “ricostruito” dal Ricorrente “ … In particolare: - la cartella di pagamento n. 0742014000539147000 ruolo anno 2014 n. 0000230, (tasse automobilistiche anno 2008), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. è, - la cartella di pagamento n. 07420140008286000000 ruolo anno 2014 n. 0000286, (tasse automobilistiche anno 2009), asseritamente notificata in data 17.03.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. - la cartella di pagamento n. 07420150000308292000 ruolo anno 2015 n. 0000011, (tasse automobilistiche anno 2010), asseritamente notificata in data 21.06.2015, è divenuta definitiva per mancata impugnazione decorsi sessanta giorni dalla notifica mentre il primo di messa in mora e di interruzione della prescrizione è, appunto, il preavviso oggi impugnato notificato, come detto, in data 01ottobre 2018 a termine ormai spirato con la conseguente e definitiva prescrizione del credito e decadenza da ogni potere di recupero da parte dell' amministrazione finanziaria. il principio - prescrizione triennale decorrente dalla definitività dell'accertamento - è sancito legislativamente dall'art. 1, comma 163 della Legge 296/06 oltre che affermato da una giurisprudenza ormai consolidata suprema corte e delle corti di merito (si vedano: Cass. Ord. 20415/17; Cass. 701/14; Cass. SS. UU. 5791/2008; CTR Catanzaro 03.02.2016; CTR Bari della n. 3647/04/15).”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 e di cui alle cartelle nn.
0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000, da ritenersi assorbente e prevalente rispetto ad ogni altra questione esposta nel Ricorso introduttivo, esonera la Corte dalla pronuncia sui pretesi “vizi di notifica” (tale l'assunto di Parte ricorrente) “… delle cartelle impugnate 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000”.
Quanto alla cartella esattoriale n. 07420150007852418000, poiché risulta regolarmente notificata in data
30.3.2016 (v.di risultanze delle allegazioni documentali delle Parti qualigli estratti di ruolo ed i referti di notifica della cartella di pagamento – v.di cartoline n. K32NU295 “Il 21.3.16 alle ore 16:00 in Indirizzo_1 a Nuoro il contribuente è assente” e n. EQU730012648376 recante “Data ricevimento 30.03.16” con “firma per esteso del ricevente” - che il Ricorrente conferma ed ascrive a “familiare convivente” v.di Memoria illustrativa
“B. con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420150007852418000 valgono gli stessi argomenti di cui alle due precedenti ad eccezione della data di notifica, 30.03.2016 e della persona del destinatario (familiare convivente)” - il termine prescrizionale triennale, invece non risulta decorso alla data del 1.10.2018. Per cui la correlativa "porzione" di debito tributario di cui al Preavviso di fermo amministrativo n.
07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 ed alla correlativa cartella n. 07420150007852418000 è senz'altro dovuta dall'odierno ricorrente Ricorrente_1.
Risultando infondata la censura di invalidità della notificazione attraverso “un'agenzia postale privata, la società Società_1 Srl”, per come affermato da più recente maggioritaria giurisprudenza, secondo cui (Corte di Cassazione - Ordinanza 8/7/2024 n. 18541 Notifica degli atti di accertamento dei Tributi Locali con poste private – Legittimità) le notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a OS italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sono legittime.
Sul dedotto vizio del preavviso di fermo poiché non preceduto da notifica dell'intimazione di pagamento, erra il Ricorrente nel ritenere che l'avversato atto debba essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atteso che – per come del tutto condivisibilmente argomentato dalla Resistente AdeR “… il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973 disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata …”.
La Corte rigetta ogni altra questione esposta dal Ricorrente.
La Corte, in ragione di quanto sopra, accoglie parzialmente il ricorso proposto e dichiara la prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo
n. 2018/000001237 li mitatamente a quello di cui alle 0742014000539147000, 07420140008286000000,
07420150000308292000. Spese integralmente compensate tra le Parti in ragione della reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso proposto e dichiara la prescrizione del diritto di credito tributario portato nel Preavviso di fermo amministrativo n. 07480201800000008000 Fascicolo n. 2018/000001237 e di cui alle 0742014000539147000, 07420140008286000000, 07420150000308292000. Spese integralmente compensate tra le Parti in ragione della reciprocità della soccombenza.
Nuoro
Il Presidente estensore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia