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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 254/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. IVna Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 254/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'8.7.2025 emesso in esito alla udienza del 19.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
(P.IV ), in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (c.,fisc. ), difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Luigi Luppino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.fisc ) difesa dall'Avv. Paola Carbone, che lo rappresenta e difende P.IVA_2 giusta procura in atti
Appellata
E
, nata a [...] il [...], Controparte_2
Appellata contumace
E
, nato a [...] il [...], Parte_2
Appellato contumace
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 1588,1589 e 2051 c.c.. Appello avverso sentenza del
Tribunale di Palmi n. 109/2019 del 31.01.2019, notificata in data 11.02.2019, proc.n.
218/2013 del R.G..
FATTO E MOTIVI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di Controparte_2 proprietaria e locatrice dell'immobile sito in S.Eufemia d'Aspromonte alla Contrada
Castellano n. 9/13, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al fine di
[...] Parte_2 vedere riconosciuto il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti, ammontanti a complessivi € 76.638,40, conseguenti all'incendio divampato la sera del
17.11.2005 nei locali concessi in locazione alla società appellante e coinvolgente anche gli immobili adiacenti, di sua proprietà, verificatosi per condotta colpevole e negligente della società conduttrice.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la contestando la Parte_1 domanda avversaria in quanto destituita di fondamento. Chiedeva al Giudice di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia stante Controparte_1
l'intervenuta stipula di contratto di assicurazione contro il rischio incendio e responsabilità civile verso terzi, al fine di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità connessa alla domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Compagnia contestando Controparte_1 nel merito la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum debeatur, e chiedendo, in subordine, il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti del massimale di polizza e nei termini di cui alle condizioni generali, con vittoria di spese e compensi.
Disposto su istanza di parte il mutamento del rito da ordinario a locatizio, l'attrice integrava la domanda nei confronti del legale rappresentane pro tempore della C.A.A.L. S.r.l. TA
Francesco in proprio.
Il G.I. disponeva la separazione del giudizio in due distinti procedimenti: uno, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei Controparte_2 confronti della veniva deciso con sentenza n. 66/2013 con condanna della Parte_1 società conduttrice al pagamento in favore della locatrice della somma di € 72.280,56, oltre che alle spese di giudizio;
l'altro, oggetto del presente giudizio di appello, relativo alle domande svolte dall'attrice nei confronti di in proprio, per gli atti dolosi o Parte_2 colposi commessi nella sua qualità di amministratore ex art. 2395 c.c., e dalla Parte_1 nei confronti del terzo giusto contratto di assicurazione
[...] Controparte_1 intercorso fa le parti e sottoscritto in data 20.01.2005. Tale secondo giudizio civile, sospeso a causa della pendenza del procedimento penale n. 268/2006 RGNR nel quale risultavano imputati , i due soci e (nonché Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di gestore della società e quale titolare della CP_5 Persona_1
Euroingross che aveva emesso diverse fatture alla ) veniva riassunto dalla Parte_1 società conduttrice e dal a seguito della definizione del giudizio in sede penale, Pt_2 conclusosi con assoluzione degli imputati quanto al capo A) di imputazione (art. 432 n. 2
c.p.) e con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, quanto al capo
B) ( art. 640 c.p.).
2 Conclusa l'istruzione della causa con l'assunzione delle prove testimoniali, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa con sentenza n. 109/2019.
Con detta sentenza, il Tribunale di Palmi, pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro in proprio e da nei confronti dei terzi CP_2 Parte_2 Parte_1 chiamati, e , rigettava la domanda di Controparte_1 Parte_2 risarcimento del danno spiegata dall'attrice nei confronti di in proprio;
Parte_2 rigettava, inoltre, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
condannando detta società al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 compagnia assicurativa.
Avverso la sentenza menzionata, pubblicata il 01/02/2019, notificata, veniva proposto appello dalla affidato a tre motivi. Parte_1
In esito alla udienza del 13.2.2025 la causa veniva assunta in decisione e con ordinanza del
24.5.2025 veniva rimessa sul ruolo, onerando parte appellante di procedere al deposito della prova delle notifiche dell'atto di appello.
Depositati i files delle predette notifiche, con provvedimento emesso in data 8.7.2025, in esito alla udienza del 19.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc stante la espressa rinunzia delle parti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Parte_2
, i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
[...]
Nel merito si rileva quanto segue.
Col primo motivo, parte appellante lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice di prime cure omesso di considerare e ritenere provato l'intervenuto pieno adempimento dei doveri gravanti sulla società conduttrice in ordine all'immobile locato, nascenti dal contratto assicurativo stipulato e sanciti all'art.
6.2 delle Condizioni
Generali di polizza, disciplinanti gli “ Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.
Rilevava l'appellante che la a ministero del suo difensore di fiducia, Avv. Parte_1
Luppino, dopo una circa settimana dall'evento incendiario divampato nell'immobile locato destinato a punto vendita di accessori e ricambi per autoveicoli, propagatosi agli edifici soprastante ed adiacente, aveva comunicato alla “l'esistenza di indagini Controparte_1 da parte degli organi inquirenti al fine dell' individuazione, allo stato non intervenuta, della dinamica e della causa agente scatenante”, rilevando altresì che la stessa compagnia assicuratrice poteva dirsi resa pienamente edotta del sinistro occorso, avendo ottenuto e acquisito a mezzo del proprio perito, Ing. tutta la documentazione di cui era Persona_2 in possesso, tant'e che questi redigeva stima dei danni, riportati nella perizia redatta.
Per questi motivi
doveva ritenersi che la fosse perfettamente a conoscenza Controparte_1 delle indagini in corso, risultando così del tutto infondata l'eccezione di inadempimento da quest'ultima sollevata.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato.
3 L'art.
6.2 punto g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sotto il capo “Norme Comuni
Alle Garanzie Incendio-Furto-Cristalli-Elettronica” in tema di “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”, espressamente statuisce: in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato deve “ relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa ….” .
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007).
Gravava pertanto sulla società conduttrice l'immobile locato, l'onere di dare prova di avere correttamente adempiuto ai doveri specifici di informazione previsti dalla norma citata, che non potevano, invece, dirsi soddisfatti con l'invio della missiva del 28.11.20015 a firma dell'Avv. Luppino, atteso il contenuto generico, del tutto incerto circa le dinamiche, le cause originanti l'evento incendiario e, soprattutto, i soggetti coinvolti nell'indagine in corso.
Invero, la a norma pattizia suindicata prevede a carico del contraente assicurato non già un generico dovere di trasparenza e correttezza, ma un obbligo informativo specifico, come si desume dal tenore letterale della stessa (deve “informare immediatamente la Società di procedure civili e penali promosse contro di lui”).
Deve dunque affermarsi che l'aver omesso di notiziare con immediatezza la Società assicuratrice dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'amministratore e dei soci della stessa società, costituisce inadempimento del Contraente agli obblighi sullo stesso gravanti, inadempimento dal quale discende inoperatività della polizza.
Non si rinviene in atti alcuna altra documentazione, oltre la missiva del 28.11.2015, in base alla quale possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sulla e ciò Parte_1 anche tenuto conto che già con l'avviso di conclusioni indagini ex art 415 bis c.p.p. la società conduttrice dell'immobile locato era stata compiutamente resa edotta della esistenza del procedimento penale a carico dell'amministratore e dei due soci Parte_2 CP_3
e e delle condotte loro contestate. CP_4
Pertanto, la pronuncia di primo grado deve essere sul punto confermata.
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado
“per motivazione arbitraria, illogica e irrazionale nella parte in cui, con riferimento alla garanzia incendio ed all'eccezione sollevata dalla aveva dichiarato la Controparte_1
“perdita dell'indennizzo” per violazione dell'art.
6.3 delle Condizioni generali di
Assicurazione, norma relativa alla c.d. “esagerazione dolosa del danno””.
Rilevava parte appellata che la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice avente ad oggetto i danni subiti dalla proprietaria , per Controparte_2
4 come statuito con sentenza n. 66/2013, doveva ritenersi fondata discendendo la garanzia invocata direttamente dalla polizza stipulata, comprendente oltre al “Rischio incendio” anche la garanzia complementare “Ricorso Terzi”.
Aggiungeva che, in difetto di esagerazione dolosa del danno, di cui all'art.
6.3. delle condizioni contrattuali, tenuto conto della sentenza emessa all'esito del procedimento penale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare operante e pienamente efficace anche la garanzia per i danni dalla stessa società subiti e conseguenti all'incendio.
Si rileva, in proposito, che in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nonostante ciò, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a esame diretto del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico. ( Cass. civ. Sez. III, 17-06-2013, n. 15112)
Il giudice civile pertanto, ben può utilizzare, come fonte anche esclusiva del proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale purché le risultanze probatorie siano sottoposte ad autonoma valutazione critica, svincolata dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova.
Come chiarito dalla Suprema Corte costituisce “la sola disposizione di cui all'art. 652 c.p.p.
(così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.) un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere alle relative decisioni, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. In tal caso il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (se del caso procedendo - come nella specie - ad un diverso riparto della percentuale di responsabilità tra i co-autori
5 dell'illecito rispetto a quella stabilita dal giudice penale)” (ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 26-
01-2011, n. 1768)
Alla luce degli enunciati principi, il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il materiale presente all'interno dei locali incendiati e quello residuato alla combustione fosse particolarmente modesto e non corrispondente a quello indicato dalle fatture, oggetto dell'ingente richiesta risarcitoria per l'importo di € 203.176,00, come indicata nella nota del 22/24.11.2005 a firma del procuratore della società, trovando tale circostanza relativa alla modestia del materiale andato perduto altresì conferma nella espletata CTU, nella quale l'ausiliario nominato ha riportato le incongruenze tra la documentazione contabile acquisita ed i rapporti di intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, incongruenze confermate in sede di prova testimoniale dai Marescialli dell'Arma dei Carabinieri escussi come testimoni, i quali hanno dichiarato di avere accertato che nei locali oggetto dell'incendio erano presenti solo n. 5 marmitte, quantità di molto inferiore al numero indicato nelle fatture, pari a 152, circostanze confermate nel procedimento penale iscritto al n. 286/06 RGNR anche dal teste . Tes_1
Risultano, inoltre, di non poco rilievo le ulteriori circostanze emerse nel corso dell'istruttoria riguardanti le saracinesche che, a seguito dello scoppio, risultavano con le serrature aperte;
il fallimento della Euroingross il giorno seguente all'incendio e la fatturazione, di importo consistente di oltre € 180.000,00, da parte di questa stessa ditta alla società appellante, di vendita di materiale del tutto diverso da quello del proprio oggetto sociale (vendita climatizzatori, elettrodomestici e ceramiche) circostanze che, complessivamente valutate, depongono per l'infondatezza della richiesta risarcitoria, sfornita di prova e sproporzionata rispetto all'entità del danno subito.
Seppur, come detto, la decisione assunta in sede penale non fa stato fra le parti, può affermarsi che il complessivo quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado trova conferma nell'istruttoria dibattimentale del procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Palmi, conclusosi con la sentenza n. 53/2015, che con riferimento al capo B) di imputazione relativo al reato di truffa commesso in concorso fra il legale rappresentante della C.A.A.L. S.r.l. TA Francesco ed i soci e oltre a , CP_3 CP_4 Persona_1 ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così affermando: “ Non è dato ravvisare in atti alcuna causa evidente di proscioglimento nel merito degli imputati, alla luce dell'attività istruttoria svolta e della documentazione acquisita e sulla quale ci si è diffusamente soffermati.”
Sulla scorta di tutti questi elementi può affermarsi che la situazione reale fosse del tutto diversa da quella denunciata e posta a fondamento della richiesta risarcitoria tanto da integrare la ipotesi, prevista in contratto, della “esagerazione dolosa del danno” tale da determinare la perdita dell'indennizzo.
Per queste ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
6 Dal rigetto dei due motivi di appello, discende il rigetto del terzo motivo con il quale parte appellante ha censurato la condanna alle spese pronunziata in primo grado.
In base al principio della soccombenza, deve essere pronunziata la condanna dell'appellante alle rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della appellata costituita, da liquidarsi avendo riguardo al valore della causa pari ad € 72.280,56, pari alla somma al pagamento della quale la è stata condannata, nel giudizio separato, in Pt_1 favore della e per la quale la società ha chiesto, in questo giudizio, che fosse dichiarata CP_2 la operatività della polizza assicurativa al fine di essere manlevata dalla società
[...]
CP_1
Tenuto conto, dunque, dei parametri da ultimo aggiornati e dello scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00, nei valori minimi (stante la modesta complessità del giudizio) i compensi vengono così liquidati: somma complessiva € 7.160,00 (fase studio della controversia valore minimo: € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo:€ 2.552,00) oltre spese forfettarie, IV e cpa come per legge.
Nulla deve essere disposto sulle spese fra parte appellante e gli appellati non costituiti.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. contro Parte_1
e nella contumacia di Controparte_1 CP_2
e in proprio, così provvede:
[...] Parte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore della delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
22/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. IVna Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 254/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'8.7.2025 emesso in esito alla udienza del 19.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
(P.IV ), in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (c.,fisc. ), difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Luigi Luppino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.fisc ) difesa dall'Avv. Paola Carbone, che lo rappresenta e difende P.IVA_2 giusta procura in atti
Appellata
E
, nata a [...] il [...], Controparte_2
Appellata contumace
E
, nato a [...] il [...], Parte_2
Appellato contumace
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 1588,1589 e 2051 c.c.. Appello avverso sentenza del
Tribunale di Palmi n. 109/2019 del 31.01.2019, notificata in data 11.02.2019, proc.n.
218/2013 del R.G..
FATTO E MOTIVI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di Controparte_2 proprietaria e locatrice dell'immobile sito in S.Eufemia d'Aspromonte alla Contrada
Castellano n. 9/13, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al fine di
[...] Parte_2 vedere riconosciuto il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti, ammontanti a complessivi € 76.638,40, conseguenti all'incendio divampato la sera del
17.11.2005 nei locali concessi in locazione alla società appellante e coinvolgente anche gli immobili adiacenti, di sua proprietà, verificatosi per condotta colpevole e negligente della società conduttrice.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la contestando la Parte_1 domanda avversaria in quanto destituita di fondamento. Chiedeva al Giudice di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia stante Controparte_1
l'intervenuta stipula di contratto di assicurazione contro il rischio incendio e responsabilità civile verso terzi, al fine di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità connessa alla domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Compagnia contestando Controparte_1 nel merito la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum debeatur, e chiedendo, in subordine, il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti del massimale di polizza e nei termini di cui alle condizioni generali, con vittoria di spese e compensi.
Disposto su istanza di parte il mutamento del rito da ordinario a locatizio, l'attrice integrava la domanda nei confronti del legale rappresentane pro tempore della C.A.A.L. S.r.l. TA
Francesco in proprio.
Il G.I. disponeva la separazione del giudizio in due distinti procedimenti: uno, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei Controparte_2 confronti della veniva deciso con sentenza n. 66/2013 con condanna della Parte_1 società conduttrice al pagamento in favore della locatrice della somma di € 72.280,56, oltre che alle spese di giudizio;
l'altro, oggetto del presente giudizio di appello, relativo alle domande svolte dall'attrice nei confronti di in proprio, per gli atti dolosi o Parte_2 colposi commessi nella sua qualità di amministratore ex art. 2395 c.c., e dalla Parte_1 nei confronti del terzo giusto contratto di assicurazione
[...] Controparte_1 intercorso fa le parti e sottoscritto in data 20.01.2005. Tale secondo giudizio civile, sospeso a causa della pendenza del procedimento penale n. 268/2006 RGNR nel quale risultavano imputati , i due soci e (nonché Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di gestore della società e quale titolare della CP_5 Persona_1
Euroingross che aveva emesso diverse fatture alla ) veniva riassunto dalla Parte_1 società conduttrice e dal a seguito della definizione del giudizio in sede penale, Pt_2 conclusosi con assoluzione degli imputati quanto al capo A) di imputazione (art. 432 n. 2
c.p.) e con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, quanto al capo
B) ( art. 640 c.p.).
2 Conclusa l'istruzione della causa con l'assunzione delle prove testimoniali, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa con sentenza n. 109/2019.
Con detta sentenza, il Tribunale di Palmi, pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro in proprio e da nei confronti dei terzi CP_2 Parte_2 Parte_1 chiamati, e , rigettava la domanda di Controparte_1 Parte_2 risarcimento del danno spiegata dall'attrice nei confronti di in proprio;
Parte_2 rigettava, inoltre, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
condannando detta società al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 compagnia assicurativa.
Avverso la sentenza menzionata, pubblicata il 01/02/2019, notificata, veniva proposto appello dalla affidato a tre motivi. Parte_1
In esito alla udienza del 13.2.2025 la causa veniva assunta in decisione e con ordinanza del
24.5.2025 veniva rimessa sul ruolo, onerando parte appellante di procedere al deposito della prova delle notifiche dell'atto di appello.
Depositati i files delle predette notifiche, con provvedimento emesso in data 8.7.2025, in esito alla udienza del 19.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc stante la espressa rinunzia delle parti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Parte_2
, i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
[...]
Nel merito si rileva quanto segue.
Col primo motivo, parte appellante lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il Giudice di prime cure omesso di considerare e ritenere provato l'intervenuto pieno adempimento dei doveri gravanti sulla società conduttrice in ordine all'immobile locato, nascenti dal contratto assicurativo stipulato e sanciti all'art.
6.2 delle Condizioni
Generali di polizza, disciplinanti gli “ Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.
Rilevava l'appellante che la a ministero del suo difensore di fiducia, Avv. Parte_1
Luppino, dopo una circa settimana dall'evento incendiario divampato nell'immobile locato destinato a punto vendita di accessori e ricambi per autoveicoli, propagatosi agli edifici soprastante ed adiacente, aveva comunicato alla “l'esistenza di indagini Controparte_1 da parte degli organi inquirenti al fine dell' individuazione, allo stato non intervenuta, della dinamica e della causa agente scatenante”, rilevando altresì che la stessa compagnia assicuratrice poteva dirsi resa pienamente edotta del sinistro occorso, avendo ottenuto e acquisito a mezzo del proprio perito, Ing. tutta la documentazione di cui era Persona_2 in possesso, tant'e che questi redigeva stima dei danni, riportati nella perizia redatta.
Per questi motivi
doveva ritenersi che la fosse perfettamente a conoscenza Controparte_1 delle indagini in corso, risultando così del tutto infondata l'eccezione di inadempimento da quest'ultima sollevata.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato.
3 L'art.
6.2 punto g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sotto il capo “Norme Comuni
Alle Garanzie Incendio-Furto-Cristalli-Elettronica” in tema di “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”, espressamente statuisce: in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato deve “ relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa ….” .
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007).
Gravava pertanto sulla società conduttrice l'immobile locato, l'onere di dare prova di avere correttamente adempiuto ai doveri specifici di informazione previsti dalla norma citata, che non potevano, invece, dirsi soddisfatti con l'invio della missiva del 28.11.20015 a firma dell'Avv. Luppino, atteso il contenuto generico, del tutto incerto circa le dinamiche, le cause originanti l'evento incendiario e, soprattutto, i soggetti coinvolti nell'indagine in corso.
Invero, la a norma pattizia suindicata prevede a carico del contraente assicurato non già un generico dovere di trasparenza e correttezza, ma un obbligo informativo specifico, come si desume dal tenore letterale della stessa (deve “informare immediatamente la Società di procedure civili e penali promosse contro di lui”).
Deve dunque affermarsi che l'aver omesso di notiziare con immediatezza la Società assicuratrice dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'amministratore e dei soci della stessa società, costituisce inadempimento del Contraente agli obblighi sullo stesso gravanti, inadempimento dal quale discende inoperatività della polizza.
Non si rinviene in atti alcuna altra documentazione, oltre la missiva del 28.11.2015, in base alla quale possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sulla e ciò Parte_1 anche tenuto conto che già con l'avviso di conclusioni indagini ex art 415 bis c.p.p. la società conduttrice dell'immobile locato era stata compiutamente resa edotta della esistenza del procedimento penale a carico dell'amministratore e dei due soci Parte_2 CP_3
e e delle condotte loro contestate. CP_4
Pertanto, la pronuncia di primo grado deve essere sul punto confermata.
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado
“per motivazione arbitraria, illogica e irrazionale nella parte in cui, con riferimento alla garanzia incendio ed all'eccezione sollevata dalla aveva dichiarato la Controparte_1
“perdita dell'indennizzo” per violazione dell'art.
6.3 delle Condizioni generali di
Assicurazione, norma relativa alla c.d. “esagerazione dolosa del danno””.
Rilevava parte appellata che la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice avente ad oggetto i danni subiti dalla proprietaria , per Controparte_2
4 come statuito con sentenza n. 66/2013, doveva ritenersi fondata discendendo la garanzia invocata direttamente dalla polizza stipulata, comprendente oltre al “Rischio incendio” anche la garanzia complementare “Ricorso Terzi”.
Aggiungeva che, in difetto di esagerazione dolosa del danno, di cui all'art.
6.3. delle condizioni contrattuali, tenuto conto della sentenza emessa all'esito del procedimento penale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare operante e pienamente efficace anche la garanzia per i danni dalla stessa società subiti e conseguenti all'incendio.
Si rileva, in proposito, che in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nonostante ciò, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a esame diretto del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico. ( Cass. civ. Sez. III, 17-06-2013, n. 15112)
Il giudice civile pertanto, ben può utilizzare, come fonte anche esclusiva del proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale purché le risultanze probatorie siano sottoposte ad autonoma valutazione critica, svincolata dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova.
Come chiarito dalla Suprema Corte costituisce “la sola disposizione di cui all'art. 652 c.p.p.
(così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.) un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere alle relative decisioni, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. In tal caso il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (se del caso procedendo - come nella specie - ad un diverso riparto della percentuale di responsabilità tra i co-autori
5 dell'illecito rispetto a quella stabilita dal giudice penale)” (ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 26-
01-2011, n. 1768)
Alla luce degli enunciati principi, il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il materiale presente all'interno dei locali incendiati e quello residuato alla combustione fosse particolarmente modesto e non corrispondente a quello indicato dalle fatture, oggetto dell'ingente richiesta risarcitoria per l'importo di € 203.176,00, come indicata nella nota del 22/24.11.2005 a firma del procuratore della società, trovando tale circostanza relativa alla modestia del materiale andato perduto altresì conferma nella espletata CTU, nella quale l'ausiliario nominato ha riportato le incongruenze tra la documentazione contabile acquisita ed i rapporti di intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, incongruenze confermate in sede di prova testimoniale dai Marescialli dell'Arma dei Carabinieri escussi come testimoni, i quali hanno dichiarato di avere accertato che nei locali oggetto dell'incendio erano presenti solo n. 5 marmitte, quantità di molto inferiore al numero indicato nelle fatture, pari a 152, circostanze confermate nel procedimento penale iscritto al n. 286/06 RGNR anche dal teste . Tes_1
Risultano, inoltre, di non poco rilievo le ulteriori circostanze emerse nel corso dell'istruttoria riguardanti le saracinesche che, a seguito dello scoppio, risultavano con le serrature aperte;
il fallimento della Euroingross il giorno seguente all'incendio e la fatturazione, di importo consistente di oltre € 180.000,00, da parte di questa stessa ditta alla società appellante, di vendita di materiale del tutto diverso da quello del proprio oggetto sociale (vendita climatizzatori, elettrodomestici e ceramiche) circostanze che, complessivamente valutate, depongono per l'infondatezza della richiesta risarcitoria, sfornita di prova e sproporzionata rispetto all'entità del danno subito.
Seppur, come detto, la decisione assunta in sede penale non fa stato fra le parti, può affermarsi che il complessivo quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado trova conferma nell'istruttoria dibattimentale del procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Palmi, conclusosi con la sentenza n. 53/2015, che con riferimento al capo B) di imputazione relativo al reato di truffa commesso in concorso fra il legale rappresentante della C.A.A.L. S.r.l. TA Francesco ed i soci e oltre a , CP_3 CP_4 Persona_1 ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così affermando: “ Non è dato ravvisare in atti alcuna causa evidente di proscioglimento nel merito degli imputati, alla luce dell'attività istruttoria svolta e della documentazione acquisita e sulla quale ci si è diffusamente soffermati.”
Sulla scorta di tutti questi elementi può affermarsi che la situazione reale fosse del tutto diversa da quella denunciata e posta a fondamento della richiesta risarcitoria tanto da integrare la ipotesi, prevista in contratto, della “esagerazione dolosa del danno” tale da determinare la perdita dell'indennizzo.
Per queste ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
6 Dal rigetto dei due motivi di appello, discende il rigetto del terzo motivo con il quale parte appellante ha censurato la condanna alle spese pronunziata in primo grado.
In base al principio della soccombenza, deve essere pronunziata la condanna dell'appellante alle rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della appellata costituita, da liquidarsi avendo riguardo al valore della causa pari ad € 72.280,56, pari alla somma al pagamento della quale la è stata condannata, nel giudizio separato, in Pt_1 favore della e per la quale la società ha chiesto, in questo giudizio, che fosse dichiarata CP_2 la operatività della polizza assicurativa al fine di essere manlevata dalla società
[...]
CP_1
Tenuto conto, dunque, dei parametri da ultimo aggiornati e dello scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00, nei valori minimi (stante la modesta complessità del giudizio) i compensi vengono così liquidati: somma complessiva € 7.160,00 (fase studio della controversia valore minimo: € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo:€ 2.552,00) oltre spese forfettarie, IV e cpa come per legge.
Nulla deve essere disposto sulle spese fra parte appellante e gli appellati non costituiti.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. contro Parte_1
e nella contumacia di Controparte_1 CP_2
e in proprio, così provvede:
[...] Parte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore della delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
22/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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