CA
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 819 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Mario Cavallaro e dall'avv. Diomede Pantaleoni per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Musco
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 Carbonaro e dall'avv. Luca Zitiello per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 6490 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.05.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare in adempimento del dictum della Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza di annullamento con rinvio sopra citata l'intervenuta violazione, falsa applicazione e disapplicazione da parte di
[...] già dell'art. 30 t.u.f., con Controparte_1 Controparte_2 conseguente declaratoria di nullità o annullamento del contratto quadro e degli ordini di acquisto per cui è causa sottoscritti dall'attore in data 28.3.2000, 30.3.2000 e 28.4.2000 per l'importo di € 120.850,91, produttivi non soltanto di obbligo di restituzione e/o pagamento a titolo di risarcimento, ma, rilevata la natura di debito di valore nascente dalla declaratoria di nullità o annullamento del contratto quadro e/o degli ordini di acquisto, indipendentemente dalle modalità concrete e dal luogo in cui dette contrattazioni siano avvenute, ritenere sussistente conseguentemente la violazione, falsa applicazione e disapplicazione degli artt. 1223, 1224, 1282 e 1284 c.c., con condanna della Controparte_2 al pagamento in favore del della som
[...] Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dei singoli ordini e, sulle somme rivalutate all'attualità, interessi fino al soddisfo, detratto l'importo già pagato dalla in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona CP_2
n. 1454/201 nter partes. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: pagina 2 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dei tre ordini di acquisto del 28 marzo 2000, 30 marzo 2000 e 28 aprile 2000 proposta dall'attore e di conseguente condanna di alla restituzione delle Controparte_2 somme versate dall'attore per l'acquisto dei , CP_3 CP_4 CP_5
e di cui è causa, accertare e dic 'ob d CP_6 CP_7 Pt_1 per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione a di tutti Controparte_1
i titoli acquistati in costanza del rapporto intercor ero del CP_2 relativo controvalore, nonché di ogni ulteriore importo, utile o plusvalenza incassata dall'attore in ragione delle operazioni di investimento effettuate in costanza del rapporto intercorso con la CP_2
- nella denegata ipotesi di accogliment domanda di nullità dei tre ordini di acquisto del 28 marzo 2000, 30 marzo 2000 e 28 aprile 2000 e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate Controparte_2 dall'attore p , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
di cui è causa, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. e per CP_7 Pt_1 condannare lo stesso alla restituzione a dei Controparte_1 predetti titoli, ovvero del relativo controvalore, nonché degli utili incassati dall'attore in ragione delle operazioni di investimento effettuate nei suddetti titoli e, per l'ulteriore effetto, compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del valore attuale dei titoli , e , degli utili incassati dal/i CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 cliente/clienti del determinante concorso di colpa del cliente e della prevedibilità del danno. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA per tutti i gradi di giudizio.“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Macerata al fine di sentir dichiarare la Parte_1 nullità dei tre ordini con cui in data 28.03.2000, in data 30.03.2000 e in data
28.04.2000 ha acquistato le azioni meglio specificate nell'atto di citazione o di ottenerne la risoluzione, lamentando che non sarebbe stato rispettato quanto previsto dagli artt. 30, 21 e 23 del testo unico finanziario e dagli artt. 28 e 29 del relativo regolamento attuativo;
ha quindi convenuto in giudizio la CP_2
pagina 3 di 8 al fine di ottenere la restituzione della somma investita, oltre Controparte_2 alla rivalutazione ed agli interessi.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del cointestatario nel merito, ha Persona_1 contestato la fondatezza della domanda, ribadendo di aver offerto al cliente ogni opportuna informazione in ordine al rischio connaturato con l'investimento.
Con sentenza in data 13.06.2012 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che il diritto di recesso sia incompatibile con la natura delle operazioni e che le deduzioni svolte dall'attore attengano alla fase esecutiva e non alla fase genetica dei contratti stipulati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il ribadendo la lacunosità e Pt_1 contraddittorietà delle informazioni offerte al momento dell'acquisto, trattandosi peraltro di titoli estremamente rischiosi.
Costituendosi in grado d'appello, la ha contestato la Controparte_2 fondatezza del gravame, chiedendo comunque che, in via subordinata, si tenga conto degli utili conseguiti dall'acquirente e del valore attuale dei titoli.
Con sentenza pubblicata in data 17.07.2018 altra Sezione di questa Corte ha accolto il secondo motivo d'appello proposto dal risolvendo i contratti e Pt_1 condannando l'appellata alla restituzione delle somme ricevute, previa detrazione del valore attuale dei titoli oggetto di causa e degli utili eventualmente riscossi;
i giudici d'appello hanno ritenuto in particolare che la natura delle operazioni di borsa renda impraticabile il recesso, ma imponga una completa informazione su rischi e rendimenti dei titoli proposti, non comprovata nel caso di specie da moduli generici ed unilateralmente predisposti.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per CP_2 Controparte_2 cassazione, contestando che la risoluzione possa essere pronunciata con riferimento ai contratti di borsa ed in conseguenza di un vizio eventualmente manifestatosi nella fase costitutiva del rapporto.
Costituendosi dinanzi ai giudici di legittimità, il ha contestato la Pt_1 fondatezza del ricorso ed ha proposto ricorso incidentale al fine di sentir pagina 4 di 8 dichiarare la nullità dei contratti oggetto di causa e di ottenere che la somma già riconosciuta in proprio favore venga rivalutata.
Con ordinanza in data 02.05.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale, richiamando il principio secondo cui “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione della nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato” trovano applicazione in ogni ipotesi in cui “ricorra la stessa esigenza di tutela”: i giudici di legittimità hanno pertanto cassato la sentenza di secondo grado sotto tale profilo, ritenendo assorbiti il ricorso principale e gli ulteriori motivi d'impugnazione incidentale. ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo la propria domanda Parte_1 volta ad ottenere la rivalutazione delle somme già ricevute in forza della precedente sentenza di questa Corte.
Costituendosi nel presente grado, la Controparte_1
(già ha ribadito le difese svolte nei precedenti gradi Controparte_2 di giudizio ed ha comunque contestato che le somme già riconosciute nella precedente sentenza d'appello debbano essere rivalutate.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda di nullità degli ordini d'acquisto oggetto della presente causa in considerazione del principio enunciato dai giudici di legittimità, secondo cui “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f.” e la conseguente “nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte pagina 5 di 8 dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”.
Stante la peculiare natura del giudizio di rinvio, tale principio di diritto risulta vincolante, a prescindere dalle diverse considerazioni che l'odierna appellata continua a ribadire anche nella presente sede.
Ininfluenti risultano anche le contestazioni della Controparte_1 in merito al luogo in cui sarebbero stati sottoscritti gli ordini
[...]
d'acquisto, avendo i giudici di legittimità “dato per accertato che l'acquisto fosse avvenuto «fuori sede»”.
S'impone quindi la declaratoria della nullità degli ordini d'acquisto oggetto del presente giudizio, che non prevedevano alcuna facoltà di recesso in favore del cliente, con la conseguente restituzione delle somme già ricevute in forza dei citati contratti.
Come ammesso nell'atto di riassunzione, si discute dei medesimi importi che il si è già visto rimborsare in esecuzione della precedente Pt_1 sentenza d'appello, seppure in conseguenza della risoluzione e non della declaratoria di nullità dei contratti;
nella presente sede viene tuttavia ribadita la domanda volta ad ottenere che tali somme vengano rivalutate.
E' stato peraltro chiarito che “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.715 del 15.01.2018): in tale prospettiva, le restituzioni “non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria” e “danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei pagina 6 di 8 termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.14289 del 04.06.2018).
L'odierno appellante ha del resto chiesto in via principale, sin dall'avvio del presente contenzioso, la declaratoria della nullità degli atti d'acquisto e la conseguente restituzione delle somme investite;
né ha dedotto alcunché in merito ad un eventuale maggiore danno che non sia già ristorato dagli interessi legali.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla principale soccombenza dell'odierna appellata, ne impone la condanna al pagamento delle spese anche per quanto riguarda il presente grado e la precedente fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In riforma della sentenza n.433 depositata in data 26.06.2012 dal Tribunale di
Macerata,
DICHIARA la nullità degli ordini d'acquisto sottoscritti da in data Parte_1
28.3.2000, in data 30.3.2000 e in data 28.4.2000.
CONDANNA la a versare in favore Controparte_1 della controparte la somma pari ad euro 120.850,91, previa deduzione del controvalore al momento della pubblicazione della sentenza dei titoli oggetto di causa e degli utili incassati nel periodo oltre agli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo, dando atto che i conseguenti importi sono stati già riscossi nel corso del giudizio.
pagina 7 di 8 CONDANNA la a rifondere le spese Controparte_1 anticipate dalla controparte, liquidate in euro 4.500,00 per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 7.000,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 819 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Mario Cavallaro e dall'avv. Diomede Pantaleoni per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Musco
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 Carbonaro e dall'avv. Luca Zitiello per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 6490 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.05.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare in adempimento del dictum della Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza di annullamento con rinvio sopra citata l'intervenuta violazione, falsa applicazione e disapplicazione da parte di
[...] già dell'art. 30 t.u.f., con Controparte_1 Controparte_2 conseguente declaratoria di nullità o annullamento del contratto quadro e degli ordini di acquisto per cui è causa sottoscritti dall'attore in data 28.3.2000, 30.3.2000 e 28.4.2000 per l'importo di € 120.850,91, produttivi non soltanto di obbligo di restituzione e/o pagamento a titolo di risarcimento, ma, rilevata la natura di debito di valore nascente dalla declaratoria di nullità o annullamento del contratto quadro e/o degli ordini di acquisto, indipendentemente dalle modalità concrete e dal luogo in cui dette contrattazioni siano avvenute, ritenere sussistente conseguentemente la violazione, falsa applicazione e disapplicazione degli artt. 1223, 1224, 1282 e 1284 c.c., con condanna della Controparte_2 al pagamento in favore del della som
[...] Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dei singoli ordini e, sulle somme rivalutate all'attualità, interessi fino al soddisfo, detratto l'importo già pagato dalla in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona CP_2
n. 1454/201 nter partes. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: pagina 2 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dei tre ordini di acquisto del 28 marzo 2000, 30 marzo 2000 e 28 aprile 2000 proposta dall'attore e di conseguente condanna di alla restituzione delle Controparte_2 somme versate dall'attore per l'acquisto dei , CP_3 CP_4 CP_5
e di cui è causa, accertare e dic 'ob d CP_6 CP_7 Pt_1 per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione a di tutti Controparte_1
i titoli acquistati in costanza del rapporto intercor ero del CP_2 relativo controvalore, nonché di ogni ulteriore importo, utile o plusvalenza incassata dall'attore in ragione delle operazioni di investimento effettuate in costanza del rapporto intercorso con la CP_2
- nella denegata ipotesi di accogliment domanda di nullità dei tre ordini di acquisto del 28 marzo 2000, 30 marzo 2000 e 28 aprile 2000 e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate Controparte_2 dall'attore p , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
di cui è causa, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. e per CP_7 Pt_1 condannare lo stesso alla restituzione a dei Controparte_1 predetti titoli, ovvero del relativo controvalore, nonché degli utili incassati dall'attore in ragione delle operazioni di investimento effettuate nei suddetti titoli e, per l'ulteriore effetto, compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del valore attuale dei titoli , e , degli utili incassati dal/i CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 cliente/clienti del determinante concorso di colpa del cliente e della prevedibilità del danno. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA per tutti i gradi di giudizio.“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Macerata al fine di sentir dichiarare la Parte_1 nullità dei tre ordini con cui in data 28.03.2000, in data 30.03.2000 e in data
28.04.2000 ha acquistato le azioni meglio specificate nell'atto di citazione o di ottenerne la risoluzione, lamentando che non sarebbe stato rispettato quanto previsto dagli artt. 30, 21 e 23 del testo unico finanziario e dagli artt. 28 e 29 del relativo regolamento attuativo;
ha quindi convenuto in giudizio la CP_2
pagina 3 di 8 al fine di ottenere la restituzione della somma investita, oltre Controparte_2 alla rivalutazione ed agli interessi.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del cointestatario nel merito, ha Persona_1 contestato la fondatezza della domanda, ribadendo di aver offerto al cliente ogni opportuna informazione in ordine al rischio connaturato con l'investimento.
Con sentenza in data 13.06.2012 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che il diritto di recesso sia incompatibile con la natura delle operazioni e che le deduzioni svolte dall'attore attengano alla fase esecutiva e non alla fase genetica dei contratti stipulati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il ribadendo la lacunosità e Pt_1 contraddittorietà delle informazioni offerte al momento dell'acquisto, trattandosi peraltro di titoli estremamente rischiosi.
Costituendosi in grado d'appello, la ha contestato la Controparte_2 fondatezza del gravame, chiedendo comunque che, in via subordinata, si tenga conto degli utili conseguiti dall'acquirente e del valore attuale dei titoli.
Con sentenza pubblicata in data 17.07.2018 altra Sezione di questa Corte ha accolto il secondo motivo d'appello proposto dal risolvendo i contratti e Pt_1 condannando l'appellata alla restituzione delle somme ricevute, previa detrazione del valore attuale dei titoli oggetto di causa e degli utili eventualmente riscossi;
i giudici d'appello hanno ritenuto in particolare che la natura delle operazioni di borsa renda impraticabile il recesso, ma imponga una completa informazione su rischi e rendimenti dei titoli proposti, non comprovata nel caso di specie da moduli generici ed unilateralmente predisposti.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per CP_2 Controparte_2 cassazione, contestando che la risoluzione possa essere pronunciata con riferimento ai contratti di borsa ed in conseguenza di un vizio eventualmente manifestatosi nella fase costitutiva del rapporto.
Costituendosi dinanzi ai giudici di legittimità, il ha contestato la Pt_1 fondatezza del ricorso ed ha proposto ricorso incidentale al fine di sentir pagina 4 di 8 dichiarare la nullità dei contratti oggetto di causa e di ottenere che la somma già riconosciuta in proprio favore venga rivalutata.
Con ordinanza in data 02.05.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale, richiamando il principio secondo cui “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione della nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato” trovano applicazione in ogni ipotesi in cui “ricorra la stessa esigenza di tutela”: i giudici di legittimità hanno pertanto cassato la sentenza di secondo grado sotto tale profilo, ritenendo assorbiti il ricorso principale e gli ulteriori motivi d'impugnazione incidentale. ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo la propria domanda Parte_1 volta ad ottenere la rivalutazione delle somme già ricevute in forza della precedente sentenza di questa Corte.
Costituendosi nel presente grado, la Controparte_1
(già ha ribadito le difese svolte nei precedenti gradi Controparte_2 di giudizio ed ha comunque contestato che le somme già riconosciute nella precedente sentenza d'appello debbano essere rivalutate.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda di nullità degli ordini d'acquisto oggetto della presente causa in considerazione del principio enunciato dai giudici di legittimità, secondo cui “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f.” e la conseguente “nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte pagina 5 di 8 dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”.
Stante la peculiare natura del giudizio di rinvio, tale principio di diritto risulta vincolante, a prescindere dalle diverse considerazioni che l'odierna appellata continua a ribadire anche nella presente sede.
Ininfluenti risultano anche le contestazioni della Controparte_1 in merito al luogo in cui sarebbero stati sottoscritti gli ordini
[...]
d'acquisto, avendo i giudici di legittimità “dato per accertato che l'acquisto fosse avvenuto «fuori sede»”.
S'impone quindi la declaratoria della nullità degli ordini d'acquisto oggetto del presente giudizio, che non prevedevano alcuna facoltà di recesso in favore del cliente, con la conseguente restituzione delle somme già ricevute in forza dei citati contratti.
Come ammesso nell'atto di riassunzione, si discute dei medesimi importi che il si è già visto rimborsare in esecuzione della precedente Pt_1 sentenza d'appello, seppure in conseguenza della risoluzione e non della declaratoria di nullità dei contratti;
nella presente sede viene tuttavia ribadita la domanda volta ad ottenere che tali somme vengano rivalutate.
E' stato peraltro chiarito che “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.715 del 15.01.2018): in tale prospettiva, le restituzioni “non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria” e “danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei pagina 6 di 8 termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.14289 del 04.06.2018).
L'odierno appellante ha del resto chiesto in via principale, sin dall'avvio del presente contenzioso, la declaratoria della nullità degli atti d'acquisto e la conseguente restituzione delle somme investite;
né ha dedotto alcunché in merito ad un eventuale maggiore danno che non sia già ristorato dagli interessi legali.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla principale soccombenza dell'odierna appellata, ne impone la condanna al pagamento delle spese anche per quanto riguarda il presente grado e la precedente fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In riforma della sentenza n.433 depositata in data 26.06.2012 dal Tribunale di
Macerata,
DICHIARA la nullità degli ordini d'acquisto sottoscritti da in data Parte_1
28.3.2000, in data 30.3.2000 e in data 28.4.2000.
CONDANNA la a versare in favore Controparte_1 della controparte la somma pari ad euro 120.850,91, previa deduzione del controvalore al momento della pubblicazione della sentenza dei titoli oggetto di causa e degli utili incassati nel periodo oltre agli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale al saldo, dando atto che i conseguenti importi sono stati già riscossi nel corso del giudizio.
pagina 7 di 8 CONDANNA la a rifondere le spese Controparte_1 anticipate dalla controparte, liquidate in euro 4.500,00 per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 7.000,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8