Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11423 / 2018 R.G., promossa
DA
nata in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OLIVERI BARBARA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a PATERNÒ (CT) il 30/11/1984 C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO SILVANA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell' 8/7/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 05/07/2018 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1
separazione con addebito dal marito , l'affidamento condiviso dei figli Controparte_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), al tempo entrambi minorenni, con Per_1 Per_2 collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé (pari ad euro 200,00 mensili) e un assegno di mantenimento (pari ad euro 800,00 mensili) per
1
chiedeva inoltre il risarcimento del danno endofamiliare subito per la violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione ma contestava la fondatezza della domanda di addebito;
chiedeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre;
il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie;
la restituzione degli effetti personali e dei documenti di sua proprietà ancora presenti nella casa familiare;
chiedeva inoltre che la ricorrente effettuasse il passaggio di proprietà dell'automobile Renault Scenic targata DC 922 ZL.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
All'udienza dell' 8/7/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna di nome , attuale compagna del . Persona_3 CP_1
Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
2 convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che già a partire dal 2014 il marito aveva avuto relazioni extraconiugali con due donne, la prima di nome la seconda di nome , Per_4 Per_5
ma la coniuge lo aveva perdonato, credendo nell'unità familiare;
l'ultimo tradimento, tuttavia, aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: durante le festività natalizie del 2017 la ricorrente aveva notato che il marito (istruttore di palestra) teneva atteggiamenti ambigui con una collega di nome;
nel mese di gennaio 2018 il datore di lavoro del Persona_3 CP_1
aveva organizzato una vacanza in montagna per i dipendenti;
nonostante avesse promesso di portare con sé tutta la famiglia, all'ultimo momento il aveva deciso di partire da solo;
CP_1
durante la permanenza nel luogo di vacanza, il resistente aveva pubblicato sui social delle foto che lo ritraevano insieme a , alimentando i sospetti della coniuge;
una settimana Persona_3
dopo il rientro, la teste (amica della ricorrente) aveva visto il e la Tes_1 CP_1 Per_3
passeggiare insieme in via Etnea;
a fronte della richiesta di chiarimenti della coniuge, l'odierno resistente aveva ammesso il tradimento;
la discussione tra i coniugi era proseguita anche a mezzo chat, con l'invio, da parte del di messaggi dal contenuto inequivoco: “Io me ne CP_1
vergogno di questa cosa e ti ci stai giocando sopra. Ma tu ti sei fatta la domanda del perché io sono caduto o. Questa tentazione di merda? […] Il tradimento è successo perchè forse già mancava qualcosa nel nostro rapporto […]” (cfr. documentazione in atti, relativa agli screenshot delle conversazioni, non oggetto di specifica contestazione).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17-
01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass. 14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270;
Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
Nel caso di specie, risulta provata l'infedeltà coniugale e poiché il resistente non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto antecedente rispetto alla violazione da parte sua di tale primario obbligo matrimoniale e, quindi, neppure della mancanza
3 di nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e crisi del loro rapporto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 25618/2007), la separazione va a lui addebitata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di fedeltà del , con CP_1
conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
Va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , non essendovi ragioni ostative al Per_2
riguardo, con collocamento presso la madre con la quale già convive. La casa familiare va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di quest' ultimo e comunque in mancanza di accordi diversi: due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle domenica sera;
continuativamente, per due periodi di 15 giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento del figlio divenuto Per_1
maggiorenne nel corso del giudizio.
E' incontestato che residente con la madre, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza Per_1
economica.
Sussiste pertanto l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio minorenne e CP_1
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
sulla scorta della documentazione in atti, si ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di euro 450,00 (a decorrere dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708
c.p.c. e successive modifiche), oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche;
l'entità della contribuzione è determinata tenuto conto delle necessità dei figli e della capacità reddituale del resistente, percettore di un reddito complessivo annuo pari a circa euro 19.000.
Il Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, di giovane età e intatta capacità lavorativa (elementi già emersi in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.).
La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente e le domande aventi ad oggetto la restituzione di somme di beni personali, formulate dal resistente, vanno dichiarate inammissibili, atteso che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt.
31,32,34,35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
4 soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 11423 /2018, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di
[...] Controparte_2
l'affidamento condiviso ai genitori del minore con collocamento
[...] Persona_6
presso la madre.
ASSEGNA a la casa familiare. Parte_1
DISCIPLINA gli incontri del figlio minore con il padre come in parte motiva.
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente somma da Per_2 Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche relative ai predetti, con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e successive modifiche.
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
DICHIARA inammissibili le altre domande.
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Lidia Greco
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