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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 5040 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Sibilia il primo e dall'Avv.to Sabrina Parabita la seconda, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 16.10.2025 ricorso congiunto per ottenere Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in Orbeni (Albania) il 30/08/2009 non trascritto in Italia e che dalla loro unione sono nati due figli, in il 30/07/2003 Persona_1 Per_2
(22 anni) e in Bacau (Romania) il 05/07/2016 (9 anni) e di aver fissato la dimora coniugale in Persona_3 alla via Diomede Giannuzzi n. 22 acquistata dal marito in costanza di matrimonio;
che l'unione, un Per_2 tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 28.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, va detto che trattasi di matrimonio contratto tra due cittadini rumeni entrambi residenti in
Italia; il matrimonio è stato contratto in Romania il 20/08/2016 e trascritto presso gli Uffici di Stato Civile rumeni ma non anche presso quelli italiani (cfr. trascrizione dell'atto di matrimonio in atti di parte ricorrente).
In realtà va osservato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa, sicchè ove pure il vincolo non fosse stato trascritto presso gli uffici dello Stato civile, esso sarebbe rimasto certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
E questo perché la Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito anche se i coniugi sono entrambi cittadini rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, risultando entrambi i coniugi residenti in Italia (all'atto della domanda entrambi residenti ad Alatri). Al medesimo risultato si giunge anche in applicazione dell'art. 3 L. n. 218/95, enunciante il principio generale di competenza giurisdizionale territoriale (in Italia, se ivi la residenza/domicilio del convenuto) e dell'art. 32 L. cit. richiama proprio l'art.3 in ordine alla giurisdizione in materia - tra le altre - di scioglimento del matrimonio.
E' inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti mediante accordo scritto datato e sottoscritto dalle stesse che risponda ai requisiti di validità formale di cui all'art. 7 e ai presupposti informativi di cui alle disposizioni regolamentari citate, e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alla disciplina processuale applicabile, è certamente la legge italiana che regola il processo che si svolge in Italia, secondo quanto recita l'art. 12 della legge 218/95.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore risiede i Comune Per_2 ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume con riferimento alle questioni personali e patrimoniali, né risultino contrari all'interesse della prole minore, atteso che in punto di affidamento essi non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non minano dunque il fondamentale principio di bigenitorialità; d'altra parte, non emergono profili o indizi di inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei ricorrenti. Quanto al profilo del collocamento della prole, la previsione di convivenza dei minori con la madre risulta corrispondente al primario interesse della prole di conservare il legame con il proprio habitat domestico e al contempo la regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente è attuata in guisa da garantire la tutela del diritto della prole alla bi-genitorialità effettiva, ovvero alla partecipazione e presenza effettiva del genitore non convivente alla vita e alla quotidianità del figlio;
quanto infine al profilo del mantenimento, la misura della contribuzione del genitore non convivente non risulta palesemente inadeguata alle sue capacità economiche e reddituali né di importo sì esiguo da determinare un intervento correttivo officioso del
Tribunale.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5040/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] in [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_2
ORBENI (ROMANIA) il 30/08/2009 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
16/10/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 5040 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Sibilia il primo e dall'Avv.to Sabrina Parabita la seconda, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 16.10.2025 ricorso congiunto per ottenere Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in Orbeni (Albania) il 30/08/2009 non trascritto in Italia e che dalla loro unione sono nati due figli, in il 30/07/2003 Persona_1 Per_2
(22 anni) e in Bacau (Romania) il 05/07/2016 (9 anni) e di aver fissato la dimora coniugale in Persona_3 alla via Diomede Giannuzzi n. 22 acquistata dal marito in costanza di matrimonio;
che l'unione, un Per_2 tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 28.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, va detto che trattasi di matrimonio contratto tra due cittadini rumeni entrambi residenti in
Italia; il matrimonio è stato contratto in Romania il 20/08/2016 e trascritto presso gli Uffici di Stato Civile rumeni ma non anche presso quelli italiani (cfr. trascrizione dell'atto di matrimonio in atti di parte ricorrente).
In realtà va osservato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa, sicchè ove pure il vincolo non fosse stato trascritto presso gli uffici dello Stato civile, esso sarebbe rimasto certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
E questo perché la Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito anche se i coniugi sono entrambi cittadini rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, risultando entrambi i coniugi residenti in Italia (all'atto della domanda entrambi residenti ad Alatri). Al medesimo risultato si giunge anche in applicazione dell'art. 3 L. n. 218/95, enunciante il principio generale di competenza giurisdizionale territoriale (in Italia, se ivi la residenza/domicilio del convenuto) e dell'art. 32 L. cit. richiama proprio l'art.3 in ordine alla giurisdizione in materia - tra le altre - di scioglimento del matrimonio.
E' inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti mediante accordo scritto datato e sottoscritto dalle stesse che risponda ai requisiti di validità formale di cui all'art. 7 e ai presupposti informativi di cui alle disposizioni regolamentari citate, e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alla disciplina processuale applicabile, è certamente la legge italiana che regola il processo che si svolge in Italia, secondo quanto recita l'art. 12 della legge 218/95.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore risiede i Comune Per_2 ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume con riferimento alle questioni personali e patrimoniali, né risultino contrari all'interesse della prole minore, atteso che in punto di affidamento essi non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non minano dunque il fondamentale principio di bigenitorialità; d'altra parte, non emergono profili o indizi di inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei ricorrenti. Quanto al profilo del collocamento della prole, la previsione di convivenza dei minori con la madre risulta corrispondente al primario interesse della prole di conservare il legame con il proprio habitat domestico e al contempo la regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente è attuata in guisa da garantire la tutela del diritto della prole alla bi-genitorialità effettiva, ovvero alla partecipazione e presenza effettiva del genitore non convivente alla vita e alla quotidianità del figlio;
quanto infine al profilo del mantenimento, la misura della contribuzione del genitore non convivente non risulta palesemente inadeguata alle sue capacità economiche e reddituali né di importo sì esiguo da determinare un intervento correttivo officioso del
Tribunale.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5040/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] in [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_2
ORBENI (ROMANIA) il 30/08/2009 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
16/10/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola