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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
BA LO, Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12433/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202500095879000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di presa in carico n. 09737202500095879000 per la somma di € 117.008,36 notificatogli in data
12.05.2025, deducendo che tale atto derivava dall'avviso di accertamento n. 00000004804 emesso da
Roma Capitale e asseritamente notificato in data 2/8/2023, affidato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in data 26/3/2025.
Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto alcun atto prodromico all'atto di presa in carico impugnato.
Si costituiva il Comune di Roma evidenziando che l'atto impugnato riguardava, per l'annualità 2020, una maggiore imposta dovuta per omesso versamento relativamente ad unità immobiliari;
che in data
2/08/2023 Roma Capitale notificava l'avviso IMU n. 4804; che, risultando inevaso il pagamento relativo al predetto avviso di accertamento, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava l'avviso di presa in carico n. 09737202500095879000.
Si costituiva altresì l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso
All'odierna pubblica udienza, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in merito alla impugnabilità autonoma dell'atto di presa in carico, si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
La Corte ha così preso posizione intermedia in ordine ai due orientamenti interpretativi antitetici;
il primo – più formalistico – che ritiene l'avviso di presa in carico non contestabile dinanzi al Giudice Tributario, in quanto non ricompreso tra gli atti impugnabili indicati nell'articolo 19, D.Lgs. 546/1992; il secondo orientamento ermeneutico, invece, opposto al precedente ed ancorato ad un criterio maggiormente sostanzialistico, ritiene che i predetti atti debbano essere considerati autonomamente impugnabili dinanzi alla Giurisdizione tributaria, in quanto gli stessi non avrebbero solo un contenuto informativo, ma anche una funzione contestativa e sollecitatoria paragonabile sul piano sostanziale ad una intimazione di pagamento.
I Giudici di legittimità, nell'adottare un'interpretazione intermedia tra le due descritte, ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile in sé, ma esclusivamente nel caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri.
Tanto premesso, si sono costituite entrambe le parti resistenti, che hanno fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
In proposito, si osserva che l'avviso IMU n. 4804 è stato notificato unitamente agli avvisi IMU 2018, 2019,
2020, 2021,2022, con raccomandata AR n. 64779429164-7 e il numero si evince chiaramente nel corpo dell'atto, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla parte resistente.
Era onere del ricorrente, che ha sollevato l'eccezione del mancato ricevimento con la raccomandata citata dell'avviso IMU 2020, dimostrarlo.
La preventiva notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) determina la pronuncia di inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
Le spese vanno compensate per la pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
BA LO, Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12433/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202500095879000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di presa in carico n. 09737202500095879000 per la somma di € 117.008,36 notificatogli in data
12.05.2025, deducendo che tale atto derivava dall'avviso di accertamento n. 00000004804 emesso da
Roma Capitale e asseritamente notificato in data 2/8/2023, affidato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in data 26/3/2025.
Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto alcun atto prodromico all'atto di presa in carico impugnato.
Si costituiva il Comune di Roma evidenziando che l'atto impugnato riguardava, per l'annualità 2020, una maggiore imposta dovuta per omesso versamento relativamente ad unità immobiliari;
che in data
2/08/2023 Roma Capitale notificava l'avviso IMU n. 4804; che, risultando inevaso il pagamento relativo al predetto avviso di accertamento, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava l'avviso di presa in carico n. 09737202500095879000.
Si costituiva altresì l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso
All'odierna pubblica udienza, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in merito alla impugnabilità autonoma dell'atto di presa in carico, si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
La Corte ha così preso posizione intermedia in ordine ai due orientamenti interpretativi antitetici;
il primo – più formalistico – che ritiene l'avviso di presa in carico non contestabile dinanzi al Giudice Tributario, in quanto non ricompreso tra gli atti impugnabili indicati nell'articolo 19, D.Lgs. 546/1992; il secondo orientamento ermeneutico, invece, opposto al precedente ed ancorato ad un criterio maggiormente sostanzialistico, ritiene che i predetti atti debbano essere considerati autonomamente impugnabili dinanzi alla Giurisdizione tributaria, in quanto gli stessi non avrebbero solo un contenuto informativo, ma anche una funzione contestativa e sollecitatoria paragonabile sul piano sostanziale ad una intimazione di pagamento.
I Giudici di legittimità, nell'adottare un'interpretazione intermedia tra le due descritte, ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile in sé, ma esclusivamente nel caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri.
Tanto premesso, si sono costituite entrambe le parti resistenti, che hanno fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
In proposito, si osserva che l'avviso IMU n. 4804 è stato notificato unitamente agli avvisi IMU 2018, 2019,
2020, 2021,2022, con raccomandata AR n. 64779429164-7 e il numero si evince chiaramente nel corpo dell'atto, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla parte resistente.
Era onere del ricorrente, che ha sollevato l'eccezione del mancato ricevimento con la raccomandata citata dell'avviso IMU 2020, dimostrarlo.
La preventiva notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) determina la pronuncia di inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
Le spese vanno compensate per la pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.