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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 332/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sofia Parte_1 C.F._1
Amoddio
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Artuso
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 04/10/2022).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 07/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Solarino il 22/08/2001
(Atto n. 10, P. II, serie A, anno 2001). Dalla superiore unione nascevano i figli
(il 26/06/2002) e (il 24/12/2004). Per_1 Persona_2
1 Con decreto n. 308/2020 del 17/12/2020, emesso nell'ambito del procedimento n.
154/2020 R.G., il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 20/01/2022, l'odierno ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, nonché le seguenti ulteriori statuizioni:
- Affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo liberi accordi;
- Riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli, limitando lo stesso esclusivamente alla figlia nella misura di € 180,00 mensili, stante lo Per_2 svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio . Per_1
All'udienza presidenziale del 31/05/2022, compariva unicamente il ricorrente. Il
G.D. confermava le condizioni della separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento di a carico del padre sia per le spese ordinarie che per Per_1 quelle straordinarie, che conseguentemente revocava.
Alla successiva udienza del 06/12/2022, il G.I. dichiarava la contumacia della e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Controparte_1
All'udienza del 21/09/2023, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa in decisione ed il GOT rimetteva al Giudice tabellarmente competente per i medesimi incombenti.
All'udienza del 29/11/2023, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la nullità della notifica e revocava i provvedimenti presidenziali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Contestava, invece, le ulteriori domande di carattere patrimoniale del ricorrente e, in particolare, chiedeva di confermare la misura di € 500,00 dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale a favore di entrambi figli.
All'udienza del 17/04/2024, comparivano entrambe le parti, le quali chiedevano un rinvio per tentare un bonario componimento della lite. Il Giudice, pertanto, rinviava la causa al 25/09/2024.
All'udienza del 25/09/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano di non essere addivenuti ad un accordo e insistevano in atti. Il Giudice, a fronte della semplicità delle questioni della controversia, invitava le parti a trovare un'intesa bonaria nei termini di cui al verbale di udienza prospettati dallo stesso e rinviava.
2 In data 29/01/2025, i procuratori delle parti chiedevano la rimessione della causa in decisione e depositavano il seguente accordo sottoscritto dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo di mutuo rispetto. Ciascuno di essi potrà fissare la residenza dove vorrà. Su punto si precisa che la sig.ra insieme ai due figli, e , vivono Controparte_1 Per_1 Per_2 stabilmente in Svizzera, presso la città di Zurigo. Per contro, il sig. è Pt_1 residente in [...];
2) Nelle more del pendente giudizio, la figlia minore è divenuta Persona_3 maggiorenne, ragion per cui non viene disciplinato alcuno collocamento stabile della stessa, così come anche non viene disciplinato il relativo esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Va da sé che gli incontri e rapporti affettivi tra il padre e i figli verranno regolati, secondo loro liberi e diretti accordi;
3) Il sig. si obbliga a corrisponde, quale contributo economico per il Pt_1 mantenimento ordinario della figlia , non economicamente Persona_3 indipendente poiché studentessa presso la città Zurigo, la somma mensile di €
250,00 (duecento cinquanta). Le spese straordinarie della suddetta figlia saranno divise nella misura del 50% tra i due genitori, secondo le Linee Guida approvate dal
Tribunale civile di Siracusa, protocollo che costituisce parte integrante del presente accordo.
4) In ragione a quanto dichiarato dalle parti in seno ai propri atti difensivi e in seno all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.04.2024, alcun contributo economico dovrà più essere versato dal sig. per il mantenimento del Parte_1 primogenito , il quale, seppur saltuariamente, lavora presso la città di Per_1
Zurigo;
5) Le spese e competenze di giudizio rimangono interamente compensate tra le parti.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione
3 trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
332/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Solarino il 22/08/2001 (Atto n. 10, P. II, serie A, anno 2001); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sofia Parte_1 C.F._1
Amoddio
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Artuso
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 04/10/2022).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 07/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Solarino il 22/08/2001
(Atto n. 10, P. II, serie A, anno 2001). Dalla superiore unione nascevano i figli
(il 26/06/2002) e (il 24/12/2004). Per_1 Persona_2
1 Con decreto n. 308/2020 del 17/12/2020, emesso nell'ambito del procedimento n.
154/2020 R.G., il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 20/01/2022, l'odierno ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, nonché le seguenti ulteriori statuizioni:
- Affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo liberi accordi;
- Riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli, limitando lo stesso esclusivamente alla figlia nella misura di € 180,00 mensili, stante lo Per_2 svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio . Per_1
All'udienza presidenziale del 31/05/2022, compariva unicamente il ricorrente. Il
G.D. confermava le condizioni della separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento di a carico del padre sia per le spese ordinarie che per Per_1 quelle straordinarie, che conseguentemente revocava.
Alla successiva udienza del 06/12/2022, il G.I. dichiarava la contumacia della e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Controparte_1
All'udienza del 21/09/2023, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa in decisione ed il GOT rimetteva al Giudice tabellarmente competente per i medesimi incombenti.
All'udienza del 29/11/2023, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la nullità della notifica e revocava i provvedimenti presidenziali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Contestava, invece, le ulteriori domande di carattere patrimoniale del ricorrente e, in particolare, chiedeva di confermare la misura di € 500,00 dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale a favore di entrambi figli.
All'udienza del 17/04/2024, comparivano entrambe le parti, le quali chiedevano un rinvio per tentare un bonario componimento della lite. Il Giudice, pertanto, rinviava la causa al 25/09/2024.
All'udienza del 25/09/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano di non essere addivenuti ad un accordo e insistevano in atti. Il Giudice, a fronte della semplicità delle questioni della controversia, invitava le parti a trovare un'intesa bonaria nei termini di cui al verbale di udienza prospettati dallo stesso e rinviava.
2 In data 29/01/2025, i procuratori delle parti chiedevano la rimessione della causa in decisione e depositavano il seguente accordo sottoscritto dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo di mutuo rispetto. Ciascuno di essi potrà fissare la residenza dove vorrà. Su punto si precisa che la sig.ra insieme ai due figli, e , vivono Controparte_1 Per_1 Per_2 stabilmente in Svizzera, presso la città di Zurigo. Per contro, il sig. è Pt_1 residente in [...];
2) Nelle more del pendente giudizio, la figlia minore è divenuta Persona_3 maggiorenne, ragion per cui non viene disciplinato alcuno collocamento stabile della stessa, così come anche non viene disciplinato il relativo esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Va da sé che gli incontri e rapporti affettivi tra il padre e i figli verranno regolati, secondo loro liberi e diretti accordi;
3) Il sig. si obbliga a corrisponde, quale contributo economico per il Pt_1 mantenimento ordinario della figlia , non economicamente Persona_3 indipendente poiché studentessa presso la città Zurigo, la somma mensile di €
250,00 (duecento cinquanta). Le spese straordinarie della suddetta figlia saranno divise nella misura del 50% tra i due genitori, secondo le Linee Guida approvate dal
Tribunale civile di Siracusa, protocollo che costituisce parte integrante del presente accordo.
4) In ragione a quanto dichiarato dalle parti in seno ai propri atti difensivi e in seno all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.04.2024, alcun contributo economico dovrà più essere versato dal sig. per il mantenimento del Parte_1 primogenito , il quale, seppur saltuariamente, lavora presso la città di Per_1
Zurigo;
5) Le spese e competenze di giudizio rimangono interamente compensate tra le parti.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione
3 trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
332/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Solarino il 22/08/2001 (Atto n. 10, P. II, serie A, anno 2001); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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