Art. 25. (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al regime tributario previsto per le medesime.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al regime tributario previsto per le medesime.