Articolo 25 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 24Articolo 26
Versione
22 dicembre 1995
Art. 25. (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al regime tributario previsto per le medesime.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995