Parere definitivo 3 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2025REG.PROV.COLL.
N. 01489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2022, proposto da -OMISSIS-in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Palmiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AR (sezione terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il cons. Stefano Filippini;
Udito l’avv. Maria Teresa Palmiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto di giudizio è la richiesta proposta dal sig. Ottavio -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, di accertare e dichiarare la condotta persecutoria posta in essere nei confronti di quest’ultimo, nel periodo in cui ha prestato servizio presso il Corpo della IA di ZA, da parte dei superiori gerarchici, nonché di riconoscere e dichiarare che la “ stessa condotta ” costituisce “ causa unica ed esclusiva dei gravi danni” patrimoniali, non patrimoniali e biologici subiti da -OMISSIS- “ in seguito alla perdita del posto di lavoro ”.
1.1. In sede di ricorso al T.a.r. per la AR (dove il giudizio è stato riproposto ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm., a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione sulla presente controversia da parte del Tribunale Ordinario di Milano con sentenza n.-OMISSIS-) si è sostanzialmente sostenuto che i superiori del sig. -OMISSIS- avrebbero tenuto nei suoi confronti un comportamento persecutorio di natura mobbizzante che gli avrebbe provocato ingenti danni (quantificati in euro 600.000 per danni patrimoniali, euro 300.000 per danni non patrimoniali e euro 300.000 per “danni alla salute”); in particolare, l’allora ricorrente ha esposto:
i) che dopo l’arruolamento nella IA di ZA (avvenuto nel 1988) e il conseguimento della specializzazione e della "patente per le autovetture da inseguimento", gli veniva diagnosticata per la prima volta nel 1989, presso il Policlinico Centrale di Bari, una "-OMISSIS-", solo successivamente giudicata quale esordio di una diversa e ben più grave patologia invalidante, la -OMISSIS-, diagnosticatagli definitivamente solo il 21.3.1994 presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Gallarate (VA);
ii) che tale quadro clinico, di portata gravissima, avrebbe dovuto essere preso in esame dall'Amministrazione, che invece lo ha ignorato, inquadrandolo alla stregua di "pregresse turbe psichiche"; per giunta, i superiori gerarchici che il-OMISSIS-ha avuto nelle varie sedi di servizio lo avrebbero perseguitato perché non era in grado di svolgere le attività inerenti al lavoro, infliggendogli punizioni per condotte insignificanti -pure durante periodi di aspettativa- , invitandolo a dimettersi dal servizio con la minaccia di una destituzione d’ufficio, sino alla messa in congedo definitiva, pervenuta il 29 novembre del 1999 (fatto che avrebbe determinato la distruzione totale della carriera, della salute e della vita del -OMISSIS-).
1.2. Il Ministero delle Finanze ha resistito al ricorso,
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite, sulla base delle seguenti ragioni:
i) non sono state esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente poiché il ricorso appariva infondato nel merito;
ii) invero, premessa la ricognizione della giurisprudenza amministrativa in tema di elementi costitutivi e oneri probatori relativi alla domanda risarcitoria per fatti di mobbing , la pretesa di specie risultava infondata, atteso che, a fronte di un servizio nel Corpo della IA di ZA svolto nel periodo 20 settembre 1988-18 novembre 1999 (cessato per effetto di provvedimento motivato dallo scarso rendimento, nonché da gravi e reiterate mancanze disciplinari che sono state oggetto di consegna di rigore), non risultava dimostrata né l’illegittimità del provvedimento che ha posto fine al rapporto, né indicato alcuno specifico accadimento in grado di dimostrare che, nei confronti dell’interessato, siano stati assunti comportamenti persecutori da parte dei superiori gerarchici; neppure risultava fornito alcun supporto probatorio dei pretesi episodi in cui i superiori gerarchici avrebbero chiesto al-OMISSIS-di dimettersi spontaneamente dal servizio in quanto malato; né potevano considerarsi espressione di comportamenti persecutori gli atti sanzionatori adottati nei confronti del sig. -OMISSIS-, mai impugnati, dei quali neppure in questa sede veniva dedotta l’illegittimità.
3. Avverso tale pronuncia l’appellante, come sopra rappresentato, ha proposto il presente gravame, affidato ai motivi che possono compendiarsi nei termini seguenti:
3.1. Error in iudicando ed error in procedendo : nullità e illegittimità della pronuncia per mancato esame di prove documentali essenziali per il giudizio (con particolare riguardo ai docc. 3, 4, 5, 6 del ricorso); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 c.p.a.; motivazione apparente; ingiusta reiezione della domanda del ricorrente; omessa considerazione della circostanza che i superiori del sig.-OMISSIS-fossero ben consapevoli dei problemi di salute (di apparente natura psichiatrica) che affliggevano l’interessato.
3.2. E rror in iudicando ed error in procedendo ; nullità e illegittimità della pronuncia per svisata lettura degli atti e dei documenti prodotti in giudizio (con particolare riguardo ai docc. 3, 4, 6 e dal 10 al 16 del ricorso); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 c.p.a.; omessa motivazione in relazione ai motivi di ricorso, motivazione apparente e illogica; ingiusta reiezione della domanda del ricorrente attesa la mancata considerazione della consapevolezza, in capo ai superiori gerarchici, della malattia fisica e psichiatrica dell’interessato, dell’intento persecutorio reso palese anche dalle ripetute denunce che il Comandante-OMISSIS- effettuò nei confronti del -OMISSIS-, delle perizie psichiatriche in atti attestanti la totale incapacità di intendere e volere dello stesso già nel periodo in cui il-OMISSIS-era in servizio nella GdF.
3.3. Error in iudicando ed error in procedendo : nullità e illegittimità della pronuncia per svisata lettura degli atti e dei documenti prodotti in giudizio (con particolare riguardo ai docc. 3, 4, 6 e dal 10 al 16 del ricorso); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 c.p.a.; omessa motivazione in relazione ai motivi di ricorso; motivazione apparente e illogica; ingiusta reiezione della domanda del ricorrente per omessa considerazione della mancata tutela riservata a persona tanto malata, del reiterarsi di sanzioni finalizzate solo a condurre il-OMISSIS-a congedarsi dall'Arma, della incapacità psichica dell’interessato (che solo nel 2014 ha avuto la nomina dell’amministratore di sostegno) di reagire prontamente contro gli ordini illegittimi né di impugnarli, essendo totalmente incapace di intendere e volere in ragione della patologia di cui già soffriva.
3.4. E rror in iudicando ed error in procedendo : nullità e illegittimità della pronuncia per svisata lettura degli atti e dei documenti prodotti in giudizio (con particolare riguardo ai docc. 3, e dal 10 al 16 del ricorso); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 c.p.a.; nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica; omesso rilievo della circostanza che molti provvedimenti disciplinari furono inflitti al-OMISSIS-mentre si trovava assente per malattia, come si evince da documentazione prodotta dall'Avvocatura di Stato.
3.5. E rror in iudicando ed error in procedendo : nullità e illegittimità della pronuncia per motivazione apparente ed illogica: ingiusta reiezione della domanda del ricorrente per contraddittorietà laddove si afferma che i provvedimenti punitivi non sono stati impugnati nonostante che, per definizione, gli stessi ben potrebbero integrare fattispecie di mobbing anche se singolarmente legittimi ma iscritti in una cornice oggettivamente persecutoria.
3.6. E rror in iudicando ed error in procedendo : ingiusto rigetto della domanda risarcitoria; nullità e illegittimità della pronuncia per mancato esame di prove documentali essenziali per il giudizio (con particolare riguardo al doc. 16 del ricorso); nullità e illegittimità della pronuncia per mancato esame di fatti decisivi per il giudizio (con particolare riguardo alla situazione di disabilità di -OMISSIS-); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 c.p.a.; nullità della sentenza per motivazione apparente; le perizie medico legali in atti ( docc.15 e 16), neppure contestate dal Ministero resistente, descrivono le patologie quali effetti del comportamento mobbizzante ai danni dell’interessato; i danni biologici riportati dal-OMISSIS-sono provati dalla perizia a firma del dott. Poloni; le patologie sulle quali ha influito il danno riportato da -OMISSIS- sarebbero altresì evidenziate dalle numerose perizie condotte sul-OMISSIS-in ambito penale ( docc. 10,11,13,14).
4. Si è costituito il Ministero appellato per resistere al gravame, richiamando a difesa, con successiva memoria, gli argomenti già fatti propri dal primo giudice e ribadendo che non è ravvisabile nella specie alcun intento persecutorio unificante i singoli fatti presuntivamente lesivi; gli elementi richiamati nell’atto di appello sono privi di carattere vessatorio ovvero di quella connotazione mirata, prolungata e sistematica, tale da configurare la fattispecie del mobbing .
5. Parte appellante ha depositato memorie difensive e di replica con le quali ha richiamato gli argomenti già posti a sostegno del gravame; il difensore ha inoltre richiesto la liquidazione del compenso professionale, giusta ammissione al gratuito patrocinio del sig. -OMISSIS-, come documentazione e nota spese prodotte.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17.12.2024.
7. L’appello è infondato.
8. Deve preliminarmente giudicarsi legittima e tempestiva la compiuta formulazione delle difese dell’Amministrazione nel corpo delle sole “note di replica” depositate in data 20.11.2024; invero tale “replica”, sebbene faccia seguito a memoria difensiva dell’appellante (depositata il 13.11.2024) che non ha introdotto alcun nuovo elemento in causa (essendosi limitata a richiamare “ integralmente tutti i motivi di ricorso, le deduzioni ivi svolte, le conclusioni prese ed i documenti prodotti …”), costituisce comunque legittimo esercizio di potere difensivo rispetto ad atto della controparte che risulta pur sempre finalizzato, mediante il richiamo degli scritti precedenti, a supportare i propri argomenti difensivi.
9. Passando alla disamina del merito dell’appello, pare opportuno precisare, ai fini dell’inquadramento della fattispecie, che secondo la prospettazione (invero non univoca) della domanda effettuata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la responsabilità dell’Amministrazione, e la pretesa risarcitoria nei confronti della stessa, paiono essere state fondate sia sul preteso misconoscimento della grave patologia invalidante (-OMISSIS-) tardivamente diagnosticata, sia su una serie di condotte asseritamente mobbizzanti subite dal-OMISSIS-ad opera dei diversi superiori gerarchici che ha incontrato nelle varie sedi di servizio, sia sulla perdita del posto di lavoro (cfr. le conclusioni formulate a pag. 9 del ricorso al T.a.r. e a pag. 6 dello stesso atto, dove si legge “ La messa in congedo definitivo, pervenuta il 29 novembre del 1999, è stata, infine, la distruzione totale della Carriera, della salute e della vita del -OMISSIS- .”).
9.1. Come noto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Sicchè, rispetto a tale paradigma normativo, possono astrattamente costituire fonte di responsabilità risarcitoria, in capo al datore di lavoro, sia le inadempienze relative all’adozione di misure idonee a proteggere la salute del lavoratore, sia l’integrazione di condotte integranti mobbing , sia le illegittime risoluzioni del rapporto lavorativo, laddove dette condotte siano causalmente correlate con l’insorgenza di patologia a danno del lavoratore.
Secondo condivisa giurisprudenza, affinché possa ritenersi integrata una fattispecie di responsabilità del datore di lavoro è necessario che il ricorrente dimostri la presenza dei seguenti elementi: a) l’esistenza di condotte illecite del datore di lavoro, commissive od omissive; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, doloso o colposo, che sottende la condotta illecita.
9.2. Nella fattispecie, a fronte della prospettazione multifattoriale della causa del danno contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’ipotesi che fonda la responsabilità dell’Amministrazione su una diagnosi colposamente tardiva della -OMISSIS- risulta del tutto indimostrata, atteso che, a fronte di un servizio nella IA di ZA collocato negli anni compresi tra il 1988 e il 1999, la prima individuazione della patologia risulta effettuata solo nel marzo del 1994 presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Gallarate (VA).
9.3. Manifestamente infondata, inoltre, è l’ulteriore prospettazione che tende a fondare una responsabilità risarcitoria sulla presunta illegittimità e sulla pretesa efficacia lesiva del provvedimento amministrativo che ha posto fine al servizio della GdF; a tal proposito (come pure è a dirsi in relazione al profilo di cui al punto che precede), l’appello non risulta affatto puntuale, sicchè la questione deve ritenersi abbandonata, o comunque del tutto infondata; invero, a fronte di quanto al riguardo affermato dal primo giudice (cfr. pag. 3 della sentenza del T.a.r., secondo cui “ La cessazione dal servizio è stata disposta con provvedimento motivato dallo scarso rendimento, nonché da gravi e reiterate mancanze disciplinari che sono state oggetto di consegna di rigore. Questo provvedimento è stato oggetto di impugnazione dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. n. 6200/2000, ha respinto il ricorso. ”), nessuna specifica censura è stata in questa sede avanzata dall’appellante. Di conseguenza, risultando indimostrata (anzi, giudizialmente esclusa) la natura illegittima del provvedimento del Comando generale della IA di finanza (notificato all’interessato in data 29.11.1999) che ha determinato la cessazione del ricorrente dal servizio permanente (“ per scarso rendimento nonché per gravi e reiterate mancanze disciplinari che sono oggetto di consegna di rigore ”) risulta del tutto evidente come nessuna responsabilità risarcitoria possa al riguardo configurarsi a carico dell’Amministrazione.
9.3. Ancora in via preliminare occorre evidenziare che la nutrita documentazione medica di parte prodotta in primo grado, di cui l’appellante lamenta l’omessa disamina da parte del T.a.r., non risulta di alcun valido ausilio rispetto alla pretesa risarcitoria, atteso che le varie relazioni mediche in atti (la più risalente delle quali, a firma del dr. Francia, è del 2006) non consentono di ricondurre causalmente le patologie riscontrate (e, specificamente, la -OMISSIS-) a specifici fattori causali ascrivibili all’Amministrazione né a specifici eventi temporalmente collocati negli anni in cui è stato prestato il servizio nella IA di ZA (1988-1999). Invero, le uniche diagnosi che si riferiscono a quest’ultimo periodo riguardano problematiche oculari (probabilmente costituenti l’esordio della -OMISSIS-) e di natura psichiatrica (sindrome ansioso depressiva, turbe ansioso disforiche situazionali in tratti di labilità emotiva, …) che non risultano adeguatamente studiate nella loro genesi né nella loro (astratta o concreta) riconducibilità al servizio nell’Arma; anzi, molte delle relazioni mediche si soffermano sulla natura plurifattoriale delle difficoltà psichiche ed emotive vissute dal-OMISSIS-negli anni di servizio nella IA di ZA (facendosi menzione di plurime criticità extralavorative, di natura familiare, sociale ed economica nonché delle vicende, anche di natura penale, che hanno caratterizzato gli anni di servizio nell’Arma e quelli immediatamente successivi; cfr. relazione del prof. Francia). Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che sussistesse una qualche evidenza dello stato di incapacità di intendere e di volere del-OMISSIS-già all’epoca del servizio in IA di ZA, trattandosi di circostanza non attestata neppure dalle certificazioni mediche prodotte dalla difesa dell’interessato e, anzi, smentita dal mancato rilievo di tale aspetto nel corso dei vari procedimenti, anche penali, a carico del -OMISSIS-, che hanno caratterizzato il periodo in questione.
9.3.1. Peraltro, per potersi configurare una responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. rispetto (anche) all’insorgenza delle patologie psichiatriche del -OMISSIS-, occorrerebbe dimostrare l’intenzionale adozione di atti lesivi, o la mancata adozione di doverose misure a tutela della salute del lavoratore, cosa che nella specie è radicalmente mancata.
10. Tanto premesso, focalizzando ora l’attenzione sul complesso dei motivi di appello incentrati sulla pretesa responsabilità per mobbing (suscettibili di trattazione congiunta), ritiene il Collegio dirimente il fatto che il gravame non risulta affatto idoneo a scardinare il ragionamento ermeneutico operato dal primo giudice, il quale ha affermato, da una parte, che mai il-OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti sanzionatori che risultano a lui inflitti negli anni di servizio (n. 23 “consegne” e n. 9 “consegne di rigore”, pari rispettivamente a 106 e 58 giorni di punizione), né ha comunque dimostrato l’ingiustizia degli stessi e, dall’altra, che neppure risultano dimostrate le frasi e gli atteggiamenti persecutori dei superiori che la parte ha posto a fondamento (e pretesa dimostrazione) del proprio assunto.
10.1. Del resto, il giudicante non può assumere acriticamente l’angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di essere stato vittima di mobbing : da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro (cui siano imputabili in ipotesi le condotte illecite di altri dipendenti) non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica; dall’altro, che gli atti relativi siano di per sé ragionevoli e giustificati, in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali. In altre parole, non si deve sottovalutare l’ipotesi che l’insorgere di un clima di cattivi rapporti umani e di comportamenti oggettivamente sgraditi derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell’interessato; tale ipotesi può, anzi, essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché talvolta solo un determinato individuo percepisca come ostile una reazione che invece i suoi colleghi o i suoi superiori trovano normale e giustificata. Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando l’ambiente di lavoro presenta delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate, quali i Corpi di Polizia, caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate. Del resto, come già accennato, avverso detti provvedimenti disciplinari il-OMISSIS-non ha mai inteso avvalersi della facoltà di presentare ricorso gerarchico o giurisdizionale.
11. In sostanza, la pronuncia impugnata appare conforme ai condivisi approdi della giurisprudenza amministrativa in tema di domanda risarcitoria per fattispecie di mobbing, con particolare riferimento all’esigenza di adeguata dimostrazione dell’intenzionalità delle condotte mobbizzanti e della finalità di emarginazione del dipendente, elementi soggettivi indispensabili alla configurazione della fattispecie, insieme all’integrazione di violazioni di diritti personali del lavoratore di rilievo costituzionale (quali il diritto alla dignità sul luogo di lavoro -art.2 Cost.- ed il diritto alla salute -art. 32 Cost.-);
12. Invero, l'individuazione della cornice definitoria del fenomeno, in assenza di indicazioni normative, è ormai agevolata dai numerosi arresti giurisprudenziali, penali, civili, amministrativi e contabili, sostanzialmente convergenti verso l’enucleazione di principi comuni. Il Collegio ritiene sufficiente qualche cenno al riguardo, onde attualizzare il paradigma giuridico rispetto alla già chiara ricostruzione del T.a.r., allo scopo di valutare la correttezza della valutazione effettuata di insussistente sovrapponibilità degli accadimenti in esame rispetto allo stesso. Il giudice amministrativo ha dunque confermato, con considerazioni condivisibili, che “l’elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi legati tra loro dall'intento persecutorio nei confronti della vittima” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 910). La tradizionale distinzione tra c.d. mobbing verticale o bossing e c.d. mobbing orizzontale, in ragione del soggetto attuatore delle condotte vessatorie (il superiore gerarchico o un collega), nel caso di specie parrebbe non rilevare, venendo in evidenza entrambe le componenti. Il ricorrente, infatti, non si diffonde nella ricerca delle responsabilità soggettive, con ciò accomunando nella narrazione condotte e atti posti in essere da autori diversi per i quali la riconducibilità ad un unitario disegno persecutorio appare tutt’altro che provata.
13. La Sezione rileva, inoltre, come sotto il profilo dell’elemento psicologico si renda necessario che gli accadimenti siano tutti sussumibili sotto l’egida unificante del dolo generico o specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore, emarginandolo, sulla base di un’unica strategia. Singoli atti riconducibili all’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, perfino se conflittuale a cagione di antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ove non caratterizzati da tale volontà, non assumono rilievo nella necessaria visione d’insieme del fenomeno. La ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante deve essere pertanto esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il richiamato carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905).
Nella specie, come detto, l’appellante non è riuscito a superare il giudizio di inconsistenza della dimostrazione degli episodi enumerati nel ricorso originario al fine di integrare la prospettata condotta mobbizzante.
14. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda e la natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
16. In considerazione dell’ammissione dell’interessato al gratuito patrocinio occorre provvedere alla liquidazione del compenso spettante al difensore ai sensi dell'art. 82, 83 comma 3bis e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002; al proposito, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, stimasi corretta la quantificazione in complessivi € 3.000 oltre spese generali e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate tra le parti.
Liquida il compenso spettante in favore dell’avv. Maria Teresa Palmiero in complessivi € 3.000, oltre spese generali e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.