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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 397/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 397/2023, promossa con ricorso depositato il 20.01.2023
da
, con gli avv.ti MARCO CAPPELLARI ed EUGENIO Parte_1
CAPPELLARI
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. SCUDELLARO STEFANO Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 08.07.2025 i coniugi, tramite i rispettivi
procuratori, che, in data 07.07.2025, depositavano nota congiunta di precisazione
delle conclusioni, chiedevano la separazione alle seguenti condizioni:
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare espressamente a tutte le ulteriori e diverse
domande precisate all'udienza del 16.04.2025 e chiedono che il Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI
porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , quale Controparte_1 Pt_1
contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno
10 di ogni mese con rivalutazione dal maggio 2026.
Con integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti rinunciano alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, e
chiedono che la causa venga rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra e il SI. hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in data 20.01.1979 in Padova (PD), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova (PD) al N. 46,
Parte II serie A, anno 1979.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], entrambi da tempo maggiorenni.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
la ricorrente, con ricorso depositato il 20.01.2023 dinanzi al presente Tribunale,
chiedeva la separazione giudiziale.
Parte ricorrente allegava nel proprio ricorso introduttivo che il deterioramento del rapporto coniugale era stato causato dai comportamenti verbalmente violenti del SI.
2 3
nei confronti suoi e del figlio , che avevano determinato la Controparte_1 Per_2
presentazione nel luglio 2021 di una denuncia querela nei confronti del marito per maltrattamenti in famiglia. A seguito di ciò, il SI. veniva allontanato Controparte_1
dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp nell'ambito del procedimento N. 5526/21 R.G.
Notizie di reato – n. 4389/21 R.g. G.I.P. Tribunale di Padova. In data 7 marzo 2022 il
SI. patteggiava una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, Controparte_1
subordinando la sospensione della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero psicologico per uomini maltrattanti della durata di 14 mesi.
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI. in Controparte_1
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, alle
condizioni qui di seguito precisate, da assumersi anche in via provvisoria:
- assegnarsi la casa di famiglia alla ricorrente, genitore convivente con il figlio maggiorenne
economicamente non autosufficiente perché affetto da grave Persona_3
invalidità/disabilità;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della coniuge nella Controparte_1
misura di € 300,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e C.p.a.
nella misura di legge.
In data 22.03.2023 si costituiva il SI. che, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e prodotto chiedeva:
che il Presidente del Tribunale adito, sentiti i coniugi, rigettate integralmente tutte le
domande formulate dalla IG.ra , sia in ordine alla dichiarazione di addebito al marito Pt_1
della separazione, sia in ordine all'assegnazione a suo favore della casa coniugale, sia, infine, in
ordine alla determinazione di un contributo economico al suo mantenimento voglia emettere,
nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3 4
2) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Agna (PD), Via
Cimitero n. 1.
Chiedersi che il giudizio venga rimesso al G.I. che sarà nominato, affinché si giunga a
sentenza di separazione.
Con riserva di integrare e modificare le domande in sede contenziosa.
Spese legali interamente rifuse.
All'udienza presidenziale del 17.05.2023, sentite dal Giudice entrambe le parti,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, poiché i legali rappresentavano che erano in corso trattative per definire totalmente le vertenze tra le parti, il Giudice
rinviava all'udienza del 08.11.2023.
All'udienza del 08.11.2023, i procuratori delle parti rappresentavano di avere trovato un accordo sulla vendita della casa coniugale, ma non sulla suddivisione dell'eventuale somma percepita.
I Procuratori chiedevano pertanto un breve rinvio dell'udienza al Giudice.
Successivamente, non avendo le parti raggiunto un accordo, il Presidente delegato,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione dei coniugi, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Dispone che il SI. versi alla SI.ra a titolo di contributo al suo CP_1 Pt_1
mantenimento la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
Nominava sé stessa quale Giudice istruttore e fissava udienza al 14.03.2024,
assegnando termine al ricorrente fino a 30 giorni prima per il deposito di memoria integrativa e al convenuto fino a 10 giorni prima per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Il
Presidente delegato disponeva che l'udienza fosse sostituita da note scritte da depositare entro le ore 8.00 del giorno di udienza.
4 5
Depositate le memorie ex art. 709 cpc, a seguito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.03.2024 in cui entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., con decorrenza dal
15.04.2024 essendo in corso delle trattative, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere dal 15.04.2024, rinviando all'udienza del
26.09.2024 in trattazione scritta per esame istanze istruttorie, con termine per note autorizzate contenenti istanze/conclusioni fino al 25.09.2024.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2024, lette le istanze istruttorie delle parti e valutata l'ammissibilità e rilevanza delle stesse fissava l'udienza del 06.02.2025 per l'assunzione delle prove orali ammesse, limitando l'escussione a due testimoni per parte.
All'udienza del 06.02.2025, sentiti i testimoni ammessi, conclusasi la fase istruttoria,
il Procuratore di parte ricorrente chiedeva pronuncia di sentenza sullo status e successiva udienza per pc. Il resistente nulla opponeva ed il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
Con Sentenza non definitiva il Tribunale di Padova in composizione collegiale nella
Camera di conSIlio del 11.03.2025 accoglieva la domanda di separazione personale rimettendo la causa nel ruolo con separata ordinanza con la quale veniva fissata udienza il 16.04.2025 davanti al G.I. per rimessione in decisione della causa,
disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro le ore 8.00
del giorno stesso.
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa e lette le note per l'udienza del
16.04.2025, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini per memorie conclusionali e di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con istanza congiunta di rimessione in istruttoria per intervenuto accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositata in data 10.06.2025, gli avvocati di entrambe le parti, premettendo la volontà dei loro assistiti di porre fine alla controversia,
chiedevano che la causa venisse rimessa in istruttoria, così da consentire alle stesse di
5 6
poter precisare nuovamente le conclusioni così come concordemente formulate e che il
Tribunale pronunciasse conforme sentenza.
Il Collegio, rilevato che in data 10.06.2025 le parti con note congiunte dichiaravano di avere raggiunto un accordo rimetteva la causa in istruttoria davanti al Giudice
delegato all'udienza del 08.07.2025 in trattazione scritta per pc congiunte con termine per note fino al 07.07.2025.
Nella nota congiunta di precisazione delle conclusioni gli avvocati delle parti rassegnavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al N. 46, Parte II
serie A, anno 1979;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte congiuntamente dalle parti;
4) Spese compensate.
6 Padova, 08.07.2025
7
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato
7
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 397/2023, promossa con ricorso depositato il 20.01.2023
da
, con gli avv.ti MARCO CAPPELLARI ed EUGENIO Parte_1
CAPPELLARI
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. SCUDELLARO STEFANO Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 08.07.2025 i coniugi, tramite i rispettivi
procuratori, che, in data 07.07.2025, depositavano nota congiunta di precisazione
delle conclusioni, chiedevano la separazione alle seguenti condizioni:
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare espressamente a tutte le ulteriori e diverse
domande precisate all'udienza del 16.04.2025 e chiedono che il Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI
porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , quale Controparte_1 Pt_1
contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno
10 di ogni mese con rivalutazione dal maggio 2026.
Con integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti rinunciano alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, e
chiedono che la causa venga rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra e il SI. hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in data 20.01.1979 in Padova (PD), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova (PD) al N. 46,
Parte II serie A, anno 1979.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], entrambi da tempo maggiorenni.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
la ricorrente, con ricorso depositato il 20.01.2023 dinanzi al presente Tribunale,
chiedeva la separazione giudiziale.
Parte ricorrente allegava nel proprio ricorso introduttivo che il deterioramento del rapporto coniugale era stato causato dai comportamenti verbalmente violenti del SI.
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nei confronti suoi e del figlio , che avevano determinato la Controparte_1 Per_2
presentazione nel luglio 2021 di una denuncia querela nei confronti del marito per maltrattamenti in famiglia. A seguito di ciò, il SI. veniva allontanato Controparte_1
dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp nell'ambito del procedimento N. 5526/21 R.G.
Notizie di reato – n. 4389/21 R.g. G.I.P. Tribunale di Padova. In data 7 marzo 2022 il
SI. patteggiava una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, Controparte_1
subordinando la sospensione della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero psicologico per uomini maltrattanti della durata di 14 mesi.
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI. in Controparte_1
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, alle
condizioni qui di seguito precisate, da assumersi anche in via provvisoria:
- assegnarsi la casa di famiglia alla ricorrente, genitore convivente con il figlio maggiorenne
economicamente non autosufficiente perché affetto da grave Persona_3
invalidità/disabilità;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della coniuge nella Controparte_1
misura di € 300,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e C.p.a.
nella misura di legge.
In data 22.03.2023 si costituiva il SI. che, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e prodotto chiedeva:
che il Presidente del Tribunale adito, sentiti i coniugi, rigettate integralmente tutte le
domande formulate dalla IG.ra , sia in ordine alla dichiarazione di addebito al marito Pt_1
della separazione, sia in ordine all'assegnazione a suo favore della casa coniugale, sia, infine, in
ordine alla determinazione di un contributo economico al suo mantenimento voglia emettere,
nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3 4
2) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Agna (PD), Via
Cimitero n. 1.
Chiedersi che il giudizio venga rimesso al G.I. che sarà nominato, affinché si giunga a
sentenza di separazione.
Con riserva di integrare e modificare le domande in sede contenziosa.
Spese legali interamente rifuse.
All'udienza presidenziale del 17.05.2023, sentite dal Giudice entrambe le parti,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, poiché i legali rappresentavano che erano in corso trattative per definire totalmente le vertenze tra le parti, il Giudice
rinviava all'udienza del 08.11.2023.
All'udienza del 08.11.2023, i procuratori delle parti rappresentavano di avere trovato un accordo sulla vendita della casa coniugale, ma non sulla suddivisione dell'eventuale somma percepita.
I Procuratori chiedevano pertanto un breve rinvio dell'udienza al Giudice.
Successivamente, non avendo le parti raggiunto un accordo, il Presidente delegato,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione dei coniugi, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Dispone che il SI. versi alla SI.ra a titolo di contributo al suo CP_1 Pt_1
mantenimento la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
Nominava sé stessa quale Giudice istruttore e fissava udienza al 14.03.2024,
assegnando termine al ricorrente fino a 30 giorni prima per il deposito di memoria integrativa e al convenuto fino a 10 giorni prima per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Il
Presidente delegato disponeva che l'udienza fosse sostituita da note scritte da depositare entro le ore 8.00 del giorno di udienza.
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Depositate le memorie ex art. 709 cpc, a seguito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.03.2024 in cui entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., con decorrenza dal
15.04.2024 essendo in corso delle trattative, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere dal 15.04.2024, rinviando all'udienza del
26.09.2024 in trattazione scritta per esame istanze istruttorie, con termine per note autorizzate contenenti istanze/conclusioni fino al 25.09.2024.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2024, lette le istanze istruttorie delle parti e valutata l'ammissibilità e rilevanza delle stesse fissava l'udienza del 06.02.2025 per l'assunzione delle prove orali ammesse, limitando l'escussione a due testimoni per parte.
All'udienza del 06.02.2025, sentiti i testimoni ammessi, conclusasi la fase istruttoria,
il Procuratore di parte ricorrente chiedeva pronuncia di sentenza sullo status e successiva udienza per pc. Il resistente nulla opponeva ed il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
Con Sentenza non definitiva il Tribunale di Padova in composizione collegiale nella
Camera di conSIlio del 11.03.2025 accoglieva la domanda di separazione personale rimettendo la causa nel ruolo con separata ordinanza con la quale veniva fissata udienza il 16.04.2025 davanti al G.I. per rimessione in decisione della causa,
disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro le ore 8.00
del giorno stesso.
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa e lette le note per l'udienza del
16.04.2025, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini per memorie conclusionali e di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con istanza congiunta di rimessione in istruttoria per intervenuto accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositata in data 10.06.2025, gli avvocati di entrambe le parti, premettendo la volontà dei loro assistiti di porre fine alla controversia,
chiedevano che la causa venisse rimessa in istruttoria, così da consentire alle stesse di
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poter precisare nuovamente le conclusioni così come concordemente formulate e che il
Tribunale pronunciasse conforme sentenza.
Il Collegio, rilevato che in data 10.06.2025 le parti con note congiunte dichiaravano di avere raggiunto un accordo rimetteva la causa in istruttoria davanti al Giudice
delegato all'udienza del 08.07.2025 in trattazione scritta per pc congiunte con termine per note fino al 07.07.2025.
Nella nota congiunta di precisazione delle conclusioni gli avvocati delle parti rassegnavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al N. 46, Parte II
serie A, anno 1979;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte congiuntamente dalle parti;
4) Spese compensate.
6 Padova, 08.07.2025
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