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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6183/1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Elisabetta Murru Giudice Relatore dott.Monica Mascia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6183/1990 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Pigliaru, Parte_1 C.F._1 attrice
e
C.F. , C.F. , e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. rappresentati e difesi dagli avv. Fausto e Fabio Serra, Parte_4 C.F._4 attori contro
C.F. e C.F. CP_1 C.F._5 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gallus, C.F._6 terzi chiamati e convenuti
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_3 C.F._7
Sanna, terzo chiamato e convenuto
pagina 1 di 15 C.F. , C.F. Controparte_4 C.F._8 CP_5
, e C.F. , rappresentati e difesi C.F._9 CP_6 C.F._10 dall'avv. Claudia Atzori, terzi chiamati e convenuti
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._11
NF CC, convenuta
C.F. , CP_8 CP_9 CP_10 C.F._12 CP_11
, C.F.
[...] C.F._13 convenute contumaci
e
( C.F. ), con sede in Firenze, via del Controparte_12 P.IVA_1
Ghirlandaio n. 56, rappresenta e difesa dagli avv. Alberto ed Elisabetta Miglior, convenuta causa in tema di: divisione ereditaria trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia, rigettate le domande tutte Parte_1 proposte da per i motivi che precedono, condannarla alla restituzione alla massa di beni e CP_12 frutti e fermo il rigetto delle domande formulate nell'interesse degli altri convenuti, previa nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi, per la formazione delle quote e per la divisione da disporsi mediante assegnazione delle porzioni o, ove non possibile, mediante vendita e formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i coeredi, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria fra gli eredi della signora e Persona_1 disporre la divisione dei beni elencati in atti assegnando all'odierna attrice quote di proprietà tra loro contigue ad adiacenti;
poste le spese e competenze, legali e tecniche, a carico degli opponenti
e in subordine della massa.
Nell'interesse di , e : chiede, che respinta ogni Parte_2 Parte_3 Parte_4 diversa istanza, eccezione e deduzione, l'Ill.mo Tribunale ordini il proseguo del processo di divisione dell'eredità di , costituita dai beni di cui all'atto di citazione degli attori Persona_1
pagina 2 di 15 e da quegli altri beni che sono da ricuperare alla stessa eredità, per le ragioni predette.
Condannando di conseguenza l' gli altri convenuti del processo che si trovino nelle stessa CP_12 sua posizione processuale, a restituire alla massa ereditaria in divisione, i beni dagli stessi illegittimamente detenuti, i loro frutti e gli interessi moratori relativi fino al saldo. Ed altresì alla rifusione agli attori, delle spese e delle competenze professionali del processo, nel caso di resistenza degli stessi alle dette loro domande e conclusioni. Assegnare infine agli attori la quota che sugli stessi beni così ricostruiti, sarebbe spettata alla loro dante causa . Previo Persona_2
Per_ comunque il conferimento dell'incarico al CTU Geom. , o ad altro che si reputi più opportuno di nominare in sostituzione, di essere tenuto ad uniformare la sua relazione peritale, al previsto in variante dal nuovo piano di fabbricazione del Comune di Assemini, entrato in vigore nel corso del processo.
Nell'interesse di : 1) voglia il Tribunale, accertare e dichiarare che i Controparte_7 seguenti fondi:
A) seminativo confinante a “ ” di ettari 6.75.76, al foglio 37, part. 174, part. 104 sub A Parte_5 di are 30,20, part. 103 sub. A di are 7,40, poart. 102 sub. A are 21,50, part. 101 are 31,60, part. 100 su. A are 8,45, part. 99 are 18,78, part. 98 are 11,25, part. 97 are 18,70, part. 96 are 10,60, fondi ad oggi individuati al foglio 37, particelle 174, 211, 209, 207, 101, 205, 99, 98, 203 e 96;
B) seminativo nei pressi di di ettari 1.37.96, al foglio 38, part. 168 (ex 10 sub B) di Parte_5 are 35,15 part. di are 59,45, part. 14 di are 23,00, part. 15 sub A di are 17,91, part. 16 sub B di are
1,35, part. 84 (ex 71 sub C) appartenente al foglio 28, are 1,10; Per C) seminativo confinante a “ Santu Millanu” di ettari 1,91 al foglio 8, part. 203 (ex 66 sub B) di are 42,30, part. 204 (ex 67 sub A) are 1.49,25; sono stati oggetto di donazione remuneratoria dalla dante causa delle odierne parti
[...]
alla figlia a fronte dell'impegno di quest'ultima di Per_1 Controparte_13 assistere in caso di necessità, la propria madre vita natural durante, moralmente e materialmente, Per_ come risultante dagli atti pubblici ad rogito Notaro in data 16/9/1980, prodotti agli atti, conseguentemente dichiarare che tali fondi devono essere esclusi dall'asse ereditario;
2) accertare e dichiarare che ha diritto alla restituzione di quanto Parte_6 eventualmente pagato in eccesso a titolo di tassa di successione a causa dell'indebito inserimento dei beni sopra calendati nella relativa denuncia;
3) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, rimettendo all'uopo la causa in istruttoria per la valutazione a mezzo di consulenza tecnica dei beni effettivamente ricadenti in successione, pagina 3 di 15 compresi quelli venduti con scritture private e terzi e la predisposizione di un progetto di divisione con spese di divisione a carico della massa e con vittoria delle spese di lite;
4) rimettere la causa davanti al Collegio per la spedizione a sentenza con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nell'interesse di , e Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_4 CP_6 CP_5 adito, contrariis reiectis, disattesa ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione,
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della per mancanza di CP_14 documentazione probatoria della qualità di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale prescritto, e conseguente difetto dei presupposti di fatto e di diritto per rivestire la qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte CP_15
con conseguente difetto di legittimazione ex art 110 c.p.c., alla partecipazione e
[...] prosecuzione del presente giudizio, con ogni conseguenziale effetto anche in ordine alle spese;
2) disporre la divisione del patrimonio relitto di , con esclusione dei beni di piena Persona_1 ed esclusiva proprietà dei signori , e acquisiti dal loro Controparte_4 CP_5 CP_6 dante causa per atto di acquisto regolarmente documentato ovvero per usucapione validamente perfezionata.
3) con vittoria di spese ed onorari di lite;
Nell'interesse di e Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 CP_2 reiectis, disattesa ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della on risultando documentata e provata la qualità CP_12 di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale e non sussistendo, pertanto, i presupposti in fatto ed in diritto per tale qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte , con conseguente difetto di legittimazione ex art 110 CP_15
c.p.c., alla partecipazione e prosecuzione del presente giudizio, con ogni conseguenziale effetto anche in ordine alle spese.
1. disporre la divisione del patrimonio relitto dalla escluso quanto di piena ed Persona_1 esclusiva proprietà degli eredi del , per averlo il loro dante causa usucapito, ovvero Parte_7 per averlo usucapito loro stessi;
2. con vittoria di spese ed onorari di lite
pagina 4 di 15 Nell'interesse di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa Controparte_3 ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della non risultando documentata e CP_12 provata la qualità di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale e non sussistendo, pertanto, i presupposti in fatto ed in diritto per tale qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte , con conseguente difetto di CP_15 legittimazione ex art 110 c.p.c., alla partecipazione e prosecuzione del presente giudizio, con ogni consequenziale effetto anche in ordine alle spese;
2. disporre la divisione del patrimonio relitto dalla escluso quanto di piena ed Persona_1 esclusiva proprietà degli eredi del , per averlo il loro dante causa usucapito, ovvero Parte_7 per averlo usucapito loro stessi;
3. con vittoria di spese ed onorari di lite.
Nell'interesse di Nell'interesse dell' quale successore a titolo CP_12 CP_12 universale di , ed in esecuzione dell'ordinanza 22.1.2025, i sottoscritti avv.ti Alberto CP_15 ed Elisabetta Miglior, ferme le riserve d'appello nonché le deduzioni ed argomentazioni già formulate in causa, precisano le seguenti conclusioni:
A)- in via preliminare: accertare e dichiarare sussistente nella specie in capo alla OAMI la legittimazione attiva al presente giudizio, conseguentemente rigettando le contrarie conclusioni formulate dalle controparti, con ogni provvedimento in ordine alle spese e compensi di causa e, pertanto:
B)- nel merito:
1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo al ed ora al CP_15 successore universale degli immobili pervenutigli: CP_12
(i) con l'atto di donazione 17.1.1959 esentato dalla collazione, registrato a Cagliari il 6.2.1959 rep.
n.15490 vol. 15260, come accertato dal CTU Ing. nell'elaborato peritale Persona_6 depositato in Cancelleria il 15.7.2011,alle pagine 2 e 3 Tabella B, ove sono indicati con i seguenti dati: Foglio 24, mapp. 376; 377 per ½; 505 per ½; 546 per ½; 671 per ½; 507= Foglio 37, mapp.
115/b; 104/a; 103/a; 102/a; 101; 100/a; 99; 98; 97; 96 = Foglio 38, mapp. 10/b; 13; 14; 15/a; 16/b
= Foglio 19, mapp. 11 = Foglio 28, mapp. 71/c; Foglio 8, mapp. 66/b; 67/a; 21, 23 (ii) con l'atto di compravendita 25.5.1987 rog. , reg. a Cagliari l'11.6.1987 (prodotto in causa con la Per_7 comparsa di costituzione e risposta 22.1.1991), avente ad oggetto il seguente immobile: Foglio 13,
pagina 5 di 15 mapp. 89 (iii) con acquisto a titolo originario in virtù di usucapione sui seguenti immobili: Foglio
28, mapp. 69; 80/a; 81/a = Foglio 38,mapp. 39; 131
C)- dichiarando pertanto che tutti i suindicati immobili non rientrano nella massa dividenda
D)- previa, occorrendo, revoca dell'ordinanza 20.10/2.11.1999, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei capi 1 e 2 della deduzione di prova testimoniale formulata all'udienza dell'1.3.1999 in quanto vertenti “su fatti che devono essere provati per iscritto”, e così disponendo la rimessione in istruttoria della causa per l'escussione dei testi dr. e dr. Tes_1 [...]
Tes_2
E)- disporre la divisione dei beni immobili individuati come ancora in comunione ereditaria nella Per_ ctu e nelle relazioni peritali e , predisponendo il relativo progetto delle Per_6 Per_8 porzioni ereditarie spettanti per stirpi, ovvero rimettendo la causa in lettura per le ulteriori indagini peritali che si ritengano ancora necessarie a tal fine
F)- con spese a carico della massa e con vittoria di spese e compensi relativamente alle eventuali contestazioni.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 16.10.1990, , e hanno citato in Parte_2 Pt_3 Pt_1 Parte_4 giudizio , , , , e chiedendo lo Pt_7 CP_16 CP_10 CP_15 CP_7 CP_11 scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in seguito alla morte di fra i Persona_1 chiamati all'eredità, cioè figli di quest'ultima (precisamente , , , , Per_2 Pt_7 CP_16 CP_10
, e ). CP_15 CP_7 CP_11
Gli attori hanno allegato 1) di essere gli eredi di , a sua volta erede di Persona_2 Persona_1
2) che quest'ultima, in vita, aveva donato parte del suo patrimonio immobiliare a ,
[...] Pt_7
, e 3) che doveva procedersi allo scioglimento della CP_10 CP_15 Controparte_7 comunione tenendo in conto anche i beni di cui agli atti di liberalità, oltre a quelli specificamente indicati nell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta del 22.1.1991 si è costituito e non si è opposto allo CP_15 scioglimento della comunione ereditaria, pur allegando che residuano in verità pochi beni su cui persiste la situazione di comproprietà, in ragione della circostanza che la de cuius, quando era ancora in vita, aveva provveduto a dividere il suo patrimonio immobiliare, formalizzando ciò soltanto in parte mediante atti di compravendita simulati e donazioni, ma immettendo tutti i figli nel possesso dei lotti loro spettanti (sicchè è maturata l'usucapione rispetto ai beni non oggetto di compravendita o donazione ma per i quali la de cuius ha provveduto all'immissione in possesso). pagina 6 di 15 Con comparsa di costituzione del 20.12.1990 , e si sono CP_10 CP_11 Controparte_7 costituite, hanno allegato che la donazione effettuata in favore di ha natura CP_7 remuneratoria e, pertanto, i beni oggetto della stessa non rientrano nell'asse ereditario.
Ciò posto, si sono associate alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa del 21.1.1991 si è costituito non opponendosi allo scioglimento della Parte_7 comunione e, tuttavia, ha allegato di aver usucapito i terreni oggetto di donazione nei suoi confronti, sui quali ha edificato gli immobili ivi insistenti, da stralciare, pertanto, dalla consistenza dell'asse ereditario.
Con comparsa del 21.1.1991 si è costituita, non si è opposta alla divisione, pur Persona_9 rappresentando che deve essere correttamente individuato il patrimonio relitto, considerati gli atti di disposizione effettuati in vita dalla de cuius.
La causa, istruita con prova orale e produzioni documentali, è stata tenuta a decisione il
18.12.2003.
Il Collegio si è quindi espresso con sentenza n. 986 del 2004 sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti e , aventi ad oggetto l'usucapione di parte dei CP_15 Parte_7 beni oggetto della domanda di divisione.
Le predette domande riconvenzionali sono state rigettate e la causa è stata conseguentemente rimessa in lettura per la prosecuzione del giudizio sulle domande di parte attrice, volte allo scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
In seguito a riassunzione della causa e sua prosecuzione, e hanno CP_15 Parte_7 dedotto che parte dei beni componenti l'asse ereditario devono essere esclusi dallo stesso in ragione dell'intervenuta usucapione maturata sugli stessi da parte di soggetti terzi.
Il giudice istruttore ha pertanto disposto la chiamata in causa dei soggetti che avrebbero usucapito parte dei beni costituenti l'asse ereditario, individuati in (coniuge di , CP_17 Persona_9 in vero deceduto già nel 2001), , e (figli, questi CP_1 Controparte_3 CP_2 ultimi tre, di ). Parte_7
Con distinte comparse del 31.10.2008, e si sono costituiti, CP_2 CP_3 CP_1 hanno pregiudizialmente domandato l'estinzione del giudizio in ragione della mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei loro confronti, e, nel merito, hanno formulato domanda di usucapione dei terreni in Assemini, distinti in catasto a al foglio 30, mapp. 99 e 108, per averli posseduti pacificamente e pubblicamente nei termini di legge, subordinatamente chiedendo sia il riconoscimento dell'intervenuta usucapione di una pluralità di terreni già in favore del loro dante pagina 7 di 15 causa , che il riconoscimento delle migliorie apportate al fondo oggetto della loro Parte_7 domanda di usucapione.
Con memoria del 1.10.2009, si è costituito in qualità di erede del terzo Controparte_18 chiamato in causa domandando: a) l'accertamento dell'usucapione degli immobili in CP_17
Assemini distinti in catasto al foglio 2, mapp. 36/a e 7, foglio 37, mapp. 115/h e 96/c, e foglio 38, mapp. 10/a e 9/d; b) l'acquisto in suo favore per atto inter vivos della quota di cinque noni della proprietà dei beni in Assemini distinti in catasto al foglio 37, mapp. 96 e 302 (ex 115/a), foglio 38, mapp. 164 (ex 9/b) e 10.
Conseguentemente ha domandato che dall'asse da dividere siano esclusi i predetti beni.
altresì, con memoria depositata l'8.1.2010, ha dedotto mezzi istruttori in Controparte_18 relazione alle domande dal medesimo proposte.
All'udienza del 17.11.2008, è stato dichiarato il decesso di ed è emerso anche il Parte_7 decesso di , pertanto, il giudice istruttore ha dichiarato l'interruzione del processo. CP_15
In qualità di erede di , il 21.1.2010 si è costituita CP_15 Controparte_12
nominata dal de cuius con testamento pubblico del 4.4.2007 sua erede universale.
[...]
In qualità di eredi di , si sono costituiti i figli , e Parte_7 CP_3 CP_1 CP_2 mentre sono rimaste contumaci la moglie e la figlia . CP_9 CP_8
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio volta alla predisposizione di progetto di divisione dei beni caduti in successione e mediante l'audizione di , e CP_3 CP_1 CP_2
[...]
In data 22.09.2023 la causa è stata tenuta a decisione per la definizione della consistenza dell'asse, attraverso l'esame delle domande proposte dalle parti, e segnatamente:
a) le domande di , e relativa all'allegata usucapione di parte dei CP_3 CP_1 CP_2 beni già della de cuius;
b) le domande di , e volte all'accertamento Controparte_4 CP_5 CP_6 dell'acquisto della proprietà da parte del loro dante causa di una pluralità di CP_18 CP_18 beni, già del de cuius, per atto inter vivos o, in subordine, per usucapione;
c) la domanda di volta all'accertamento che la donazione ricevuta in data Controparte_7
16.9.1980 dalla de cuius ha natura remuneratoria e, pertanto, i beni oggetto dell'atto di liberalità non rientrano nell'asse ereditario;
d) la domanda di volta al riconoscimento che la donazione di area cortilizia in CP_10
Assemini, distinta in catasto al foglio 24, mapp. 671/d, e 377/b, di complessivi 45 mq, è stata effettuata a titolo di corrispettivo della quota di eredità paterna non corrisposto alla medesima;
pagina 8 di 15 e) le domande di volte all'accertamento della proprietà in capo al suo dante causa, CP_12
, per donazione esentata da collazione, compravendita e usucapione, di una pluralità di CP_15 beni, pertanto da non comprendere nell'asse ereditario.
Il Collegio si è quindi espresso con sentenza del 22 Marzo 2024.
Con la predetta pronuncia parziale le domande relative all'usucapione e alle migliorie proposte dai chiamati in causa e sono state tutte rigettate. CP_1 CP_3 CP_2
Parimenti sono state rigettate le domande proposte da , e Controparte_4 CP_5 CP_6 volte all'accertamento della proprietà dei terreni in Assemini, località “Riu Sa Murta”,
[...] distinti in catasto al foglio 37, mappale 96, 302 (ex 115/a) e al foglio 38, mappale 164 (ex 9/b) e 10, pertanto, sia con riferimento al titolo inter vivos che con riferimento al titolo originario nonché di riconoscimento delle migliorie apportate a detti fondi .
È stata altresì rigettata la domanda di volta ad accertare che la donazione del CP_10
17.1.1959 è stata da lei ricevuta quale corrispettivo della quota ereditaria paterna.
Per converso, è stata accertata la sussistenza della donazione remunteratoria del 16.9.1980 da a , ma rigettata la domanda di esclusione dei beni donati Persona_1 Controparte_7 dall'asse ereditario.
Quanto alle domande di è stata accertata la sussistenza della donazione del 17.1.1959 CP_12 in favore di da , con dispensa da collazione;
mentre con riferimento CP_15 Persona_1 all'atto di compravendita del 25.5.1987 rog. , il Collegio ha osservato che, sebbene risulti Per_7 prodotto in causa con la comparsa di costituzione e risposta 22.1.1991, non è stato rinvenuto nel fascicolo. Pertanto, non essendo in grado di pronunciarsi ha rimesso la causa in lettura per la ricostruzione del fascicolo.
La causa è stata conseguentemente rimessa in lettura per la prosecuzione del giudizio.
All'esito del deposito della sentenza non definitiva, al fine di operare la ricostruzione del fascicolo come previsto nella citata pronuncia parziale, l'OAMI in data 7 maggio 2024 ha depositato il contratto di compravendita del 25.5.1987, rogito Contu.
Successivamente, all'udienza del 9 maggio 2024, è stato concesso un termine per l'esame della documentazione prodotta dall' anche al fine di confermare o meno la qualità di erede di CP_12
, avendo la difesa di sollevato la relativa questione. Persona_10
In data 15 maggio 2024 l'OAMI ha quindi depositato telematicamente atto pubblico 9.10.2008 rog. portante accettazione beneficiata e atto pubblico 26.3.2009 rog. portante Per_11 Persona_12 inventario dei beni ereditari.
pagina 9 di 15 All'udienza del 13 giugno 2024 le parti hanno sollevato eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell' educendo l'avvenuta decadenza dell'associazione dall'accettazione dell'eredità CP_12 con beneficio di inventario, per non aver redatto l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, come previsto dall'art. 487 c.c.
La causa, quindi è stata mandata a decisione sulla predetta questione, previa precisazione delle conclusioni e scambio di memorie conclusionali.
*
Il Collegio è odiernamente chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimazione della e CP_12 dunque della sua qualità di erede di . CP_15
La infatti, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 14 c.c., qualificandosi come erede CP_12 universale di , già convenuto nel presente giudizio nella qualità di successore legittimo CP_15 di , in virtù di testamento 4 aprile 2007, pubblicato il 7 luglio 2008. Persona_1
L'esame della questione richiede la necessaria sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento e degli approdi giurisprudenziali sul tema.
La disamina non può che partire dall'art. 473 c.c. che, nella sua attuale formulazione, dispone che
“l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, non può farsi che col beneficio d'inventario”.
L' art. 484 c.c. prescrive che l'accettazione beneficiata debba effettuarsi mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale, da inserirsi nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare.
La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile (art. 769 e segg).
Gli artt. 485 e 487 c.c. disciplinano l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, "il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".
La relativa disciplina non è modulata soltanto in base alla situazione in cui il chiamato si trova rispetto ai beni ereditari, ma anche in base alla sua condizione soggettiva.
Invero, dispone l' art. 489 c.c. che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità, quando, "entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".
pagina 10 di 15 La disposizione introduce una proroga al termine di esecuzione dell'inventario, in quanto consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro l'anno, le relative operazioni e altresì di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace.
In tema di accettazione dell'eredità beneficiata da parte delle persone giuridiche diverse dalle società la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sentenze nn. 2617/1979; 19598/2004 e 9514/2017) ha affermato che, nel caso in cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisca l'unico modello di accettazione previsto dalla legge, mancando una valida accettazione dell'eredità beneficiata, non può determinarsi l'acquisto dell'eredità puramente e semplicemente – come accade nell'ipotesi generale prevista dall'art. 487 c.c. – ma si determina la perdita del diritto di accettare l'eredità.
Più precisamente è stato affermato che: l'accettazione con beneficio d'inventario, in ragione di tali sue finalità e struttura normativamente definite, non può essere considerata un negozio giuridico complesso, dacché ciò implicherebbe la contemporanea coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi, quanto piuttosto un negozio giuridico a formazione progressiva, dacché si compone
d'una pluralità di atti - la dichiarazione, da riceversi da un notaio o dal cancelliere del tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente (già pretura mandamentale) e soggetta
a pubblicità, ed un'attività procedimentale, la redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, alle quali segue ancora un'ulteriore attività procedimentale, intesa alla liquidazione dei rapporti già facenti capo al de cuius o nascenti dalle disposizioni d'ultima volontà dello stesso - l'uno dei quali, a seconda delle ipotesi considerate, precede o segue l'altro ma tra loro indissolubilmente connessi in quanto intesi entrambi alla realizzazione del diritto potestativo dell'erede ad evitare la confusione del proprio patrimonio con quello ereditario ed a vedersi riconosciuta la limitazione della propria responsabilità per le obbligazioni ereditarie intra vires hereditatis. Ond'è che il mancato perfezionamento della fattispecie - per non esserne stato realizzato e non essere più realizzabile uno degli elementi costitutivi, come nell'ipotesi dell'omessa redazione dell'inventario, nei termini imposti dalla legge, successivamente alla dichiarazione
d'accettazione beneficiata - determina, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere.
Tanto ciò è vero che il chiamato viene considerato erede puro e semplice in forza non dell'effettuata dichiarazione con beneficio d'inventario, come se questa fosse considerata ex se regredita ad accettazione semplice per la sopravvenuta impossibilità di procedere all'inventario non redatto nei pagina 11 di 15 termini consentiti, bensì in forza di specifica disposizione normativa, giusta quanto già evidenziato trattando del terzo modo d'accettazione, quello ex lege, che prescinde da qualsiasi manifestazione espressa o tacita di volontà da parte del chiamato.
Ciò stante, poiché le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 CC, non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, devesi escludere che sussista accettazione alcuna.
Rimane priva di rilievo la questione circa l'applicabilità o meno della reductio ex lege ad erede puro e semplice, sanzionatoria del comportamento posto in essere dal chiamato inadempiente agli oneri del procedimento inteso al beneficio d'inventario, anche ai chiamati per i quali detto procedimento sia obbligatorio;
ed, infatti, laddove, con l'art. 489 CC, si è ritenuto di dover apprestare maggior tutela ai chiamati obbligati all'accettazione beneficiata in ragione della loro incapacità ad agire - con significativa esclusione dei chiamati parimenti obbligati ma per diversa ragione quali le persone giuridiche - detta tutela è stata realizzata mediante la proroga dei termini in relazione al momento di cessazione della causa d'incapacità e non mediante l'esclusione degli effetti dell'inadempimento agli oneri del procedimento (Cass. n. 19598/2004).
L' ha sostenuto la propria qualità di erede invocando la recente pronuncia della Corte di CP_12
Cassazione a Sezioni Unite n. 31310/2024, che tuttavia esamina una fattispecie del tutto diversa da quella oggi in esame e, in ogni caso, - diversamente da quanto sostenuto dall'Oami - incidentalmente ha confermato l'orientamento della giurisprudenza sopra citata.
Con tale pronuncia la Cassazione, a fronte di un conflitto giurisprudenziale, ha esaminato la questione se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione del medesimo, consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.
In altri termini, la Suprema Corte a Sezioni Unite è stata chiamata a chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario, quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l'inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all'eredità, con conseguente facoltà di rinuncia. pagina 12 di 15 La Corte ha confermato l'indirizzo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, e nega la facoltà di una valida rinuncia successiva, escludendo quindi che ad accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, potendo unicamente completare l'inventario entro un anno dal compimento del 18° anno d'età, al fine di mantenere il beneficio della limitazione di responsabilità verso i debiti contratti dal defunto il cui valore eventualmente ecceda rispetto al valore dell'attivo ereditario.
Come detto, incidentalmente il Supremo Consesso si è espresso in ordine alle conseguenze dell'omessa redazione dell'inventario nei termini e modi previsti dalla legge da parte delle persone giuridiche ed associazioni (escluse le società), ritenendola non sovrapponibile alla disciplina dell'eredità beneficiata in favore di minori ed incapaci.
Invero, nella predetta pronuncia si legge: può osservarsi che, per quanto gli artt. 471 e 473 cod. civ.
impongano per i minori e gli incapaci, il primo, e per i corpi morali, il secondo, l'accettazione nella forma beneficiata, la differenza tra le due situazioni rimane nettamente diversa e non appare giustificare sovrapposizioni di disciplina.
La condizione che impedisce agli enti morali di accettare l'eredità ultra vires, infatti, è considerata dalla legge insita nella loro condizione o natura, è quindi definitiva, nel senso che non è superabile;
per gli incapaci si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, per gli interdetti, al cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ.
La stessa premessa che la legge regolerebbe le due situazioni in modo identico non tiene conto che la disciplina sulla successione del minore non è regolata solo dal principio posto dall' art. 471 cod. civ., ma anche dalla disposizione di cui al successivo art. 489.
La differenza si riflette anche nell'atteggiarsi dell'obbligo di redazione dell'inventario. Per gli enti morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall' art. 485 cod. civ. con riguardo al termine entro cui l'inventario deve essere redatto. Per gli incapaci opera il diverso termine previsto dalla norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età, la mancata redazione dell'inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale”.
Tanto detto, deve darsi conto di quanto affermato con la pronuncia n. 14442/19 della Suprema Corte laddove afferma che “una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia perduto i pagina 13 di 15 suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge
- la persona giuridica, in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell'art. 481
c.c.) il diritto di accettare l'eredità”.
È stato infatti rilevato che la difforme conclusione “nella misura in cui prospetta la definitiva perdita del diritto di accettare l'eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva formazione dell'inventario successivamente alla dichiarazione di accettazione beneficiata, finisce per individuare una causa di decadenza da tale diritto, che, in realtà, nessuna norma prevede: tanto più se si considera che, negli altri casi di accettazione beneficiata, la stessa evenienza (e cioè la mancata o tardiva formazione dell'inventario dopo la dichiarazione di accettazione con il relativo beneficio) comporta non la perdita del diritto di accettare l'eredità ma soltanto l'acquisto dello status di erede, che consegue all'esercizio di quel diritto, in modo puro e semplice”.
Si è quindi ritenuto che l'ente al quale sia stata devoluta un'eredità, una volta che l'accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell'inventario nei termini prescritti, possa senz'altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini: vale a dire - nell'impossibilità di applicare alle persone giuridiche forme di acquisto dell'eredità diverse da quella imposta dall' art. 473 c.c, ivi compresa
l'accettazione ex lege prevista dall'art. 485, comma 2, e art. 487, comma 2, seconda parte) - i termini stabiliti, in generale, dall' art. 484 c.c., comma 3, e art. 487 c.c., comma 2, prima parte.
Nel caso di specie pur volendo ritenere – seguendo l'orientamento espresso dalla Cassazione con la pronuncia n. 14442/19 - che la mancata redazione dell'inventario nel termine trimestrale previsto dalla legge, non abbia fatto venir meno la perdita del diritto di accettare l'eredità, occorre considerare quanto segue.
Nel caso in esame l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, effettuata in data 9 ottobre
2008, non si è perfezionata, in quanto non è stata seguita dall'inventario nel termine di legge di tre mesi, essendo stato redatto solamente in data 26 marzo 2009 (senza che sia mai stata richiesta una proroga del termine per la redazione).
Successivamente l'associazione non ha proceduto ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata, nemmeno in seguito alla costituzione nel presente giudizio;
anzi si è difesa nel merito chiedendo di riconoscere la propria qualità di erede, confidando così nella persistente validità dell'accettazione di eredità già compiuta.
pagina 14 di 15 Pertanto, deve escludere che l'accettazione di eredità del 9 ottobre 2008 abbia consentito all' CP_12 di acquisire la qualità di erede, in quanto non è stata seguita dall'inventario. Né può attribuirsi rilievo alla condotta tenuta dall'associazione che, anziché rinnovare l'accettazione di eredità beneficiata, ha fatto valere in giudizio la propria qualità di erede. Deve infatti escludersi che la costituzione in giudizio in qualità di erede possa assumere il significato di accettazione tacita dell'eredità, non consentita per le persone giuridiche.
È pacifico infatti – anche tra le parti in causa - che l'accettazione dell'eredità da parte di una persona giuridica o di un associazione non riconosciuta non possa che avvenire con beneficio d'inventario, ragion per cui deve escludersi che l che non ha accettato l'eredità nelle forme CP_12 prescritte dall'art. 473 c.c., abbia assunto la qualità di erede.
Deve pertanto trovare, in accoglimento dell'eccezione delle parti attrici, essere dichiarato il difetto di legittimazione dell' non potendosi ritenere che la stessa abbia validamente accettato CP_12
l'eredità devolutale.
La causa deve dunque essere rimessa in lettura per il naturale corso delle istanze formulate nell'interesse delle parti, anche in merito alle istanze di restituzione dei beni e corresponsione dei frutti da parte della CP_12
Le spese del giudizio verranno determinate col provvedimento definitivo.
PQM
Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta e dichiara che l' non ha acquistato la qualità di erede testamentario di CP_12
; Persona_1
2) Dispone la rimessione in lettura del presente procedimento con separata ordinanza;
3) Spese al merito
Manda a cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Murru
Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Elisabetta Murru Giudice Relatore dott.Monica Mascia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6183/1990 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Pigliaru, Parte_1 C.F._1 attrice
e
C.F. , C.F. , e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. rappresentati e difesi dagli avv. Fausto e Fabio Serra, Parte_4 C.F._4 attori contro
C.F. e C.F. CP_1 C.F._5 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gallus, C.F._6 terzi chiamati e convenuti
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_3 C.F._7
Sanna, terzo chiamato e convenuto
pagina 1 di 15 C.F. , C.F. Controparte_4 C.F._8 CP_5
, e C.F. , rappresentati e difesi C.F._9 CP_6 C.F._10 dall'avv. Claudia Atzori, terzi chiamati e convenuti
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._11
NF CC, convenuta
C.F. , CP_8 CP_9 CP_10 C.F._12 CP_11
, C.F.
[...] C.F._13 convenute contumaci
e
( C.F. ), con sede in Firenze, via del Controparte_12 P.IVA_1
Ghirlandaio n. 56, rappresenta e difesa dagli avv. Alberto ed Elisabetta Miglior, convenuta causa in tema di: divisione ereditaria trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia, rigettate le domande tutte Parte_1 proposte da per i motivi che precedono, condannarla alla restituzione alla massa di beni e CP_12 frutti e fermo il rigetto delle domande formulate nell'interesse degli altri convenuti, previa nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi, per la formazione delle quote e per la divisione da disporsi mediante assegnazione delle porzioni o, ove non possibile, mediante vendita e formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i coeredi, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria fra gli eredi della signora e Persona_1 disporre la divisione dei beni elencati in atti assegnando all'odierna attrice quote di proprietà tra loro contigue ad adiacenti;
poste le spese e competenze, legali e tecniche, a carico degli opponenti
e in subordine della massa.
Nell'interesse di , e : chiede, che respinta ogni Parte_2 Parte_3 Parte_4 diversa istanza, eccezione e deduzione, l'Ill.mo Tribunale ordini il proseguo del processo di divisione dell'eredità di , costituita dai beni di cui all'atto di citazione degli attori Persona_1
pagina 2 di 15 e da quegli altri beni che sono da ricuperare alla stessa eredità, per le ragioni predette.
Condannando di conseguenza l' gli altri convenuti del processo che si trovino nelle stessa CP_12 sua posizione processuale, a restituire alla massa ereditaria in divisione, i beni dagli stessi illegittimamente detenuti, i loro frutti e gli interessi moratori relativi fino al saldo. Ed altresì alla rifusione agli attori, delle spese e delle competenze professionali del processo, nel caso di resistenza degli stessi alle dette loro domande e conclusioni. Assegnare infine agli attori la quota che sugli stessi beni così ricostruiti, sarebbe spettata alla loro dante causa . Previo Persona_2
Per_ comunque il conferimento dell'incarico al CTU Geom. , o ad altro che si reputi più opportuno di nominare in sostituzione, di essere tenuto ad uniformare la sua relazione peritale, al previsto in variante dal nuovo piano di fabbricazione del Comune di Assemini, entrato in vigore nel corso del processo.
Nell'interesse di : 1) voglia il Tribunale, accertare e dichiarare che i Controparte_7 seguenti fondi:
A) seminativo confinante a “ ” di ettari 6.75.76, al foglio 37, part. 174, part. 104 sub A Parte_5 di are 30,20, part. 103 sub. A di are 7,40, poart. 102 sub. A are 21,50, part. 101 are 31,60, part. 100 su. A are 8,45, part. 99 are 18,78, part. 98 are 11,25, part. 97 are 18,70, part. 96 are 10,60, fondi ad oggi individuati al foglio 37, particelle 174, 211, 209, 207, 101, 205, 99, 98, 203 e 96;
B) seminativo nei pressi di di ettari 1.37.96, al foglio 38, part. 168 (ex 10 sub B) di Parte_5 are 35,15 part. di are 59,45, part. 14 di are 23,00, part. 15 sub A di are 17,91, part. 16 sub B di are
1,35, part. 84 (ex 71 sub C) appartenente al foglio 28, are 1,10; Per C) seminativo confinante a “ Santu Millanu” di ettari 1,91 al foglio 8, part. 203 (ex 66 sub B) di are 42,30, part. 204 (ex 67 sub A) are 1.49,25; sono stati oggetto di donazione remuneratoria dalla dante causa delle odierne parti
[...]
alla figlia a fronte dell'impegno di quest'ultima di Per_1 Controparte_13 assistere in caso di necessità, la propria madre vita natural durante, moralmente e materialmente, Per_ come risultante dagli atti pubblici ad rogito Notaro in data 16/9/1980, prodotti agli atti, conseguentemente dichiarare che tali fondi devono essere esclusi dall'asse ereditario;
2) accertare e dichiarare che ha diritto alla restituzione di quanto Parte_6 eventualmente pagato in eccesso a titolo di tassa di successione a causa dell'indebito inserimento dei beni sopra calendati nella relativa denuncia;
3) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, rimettendo all'uopo la causa in istruttoria per la valutazione a mezzo di consulenza tecnica dei beni effettivamente ricadenti in successione, pagina 3 di 15 compresi quelli venduti con scritture private e terzi e la predisposizione di un progetto di divisione con spese di divisione a carico della massa e con vittoria delle spese di lite;
4) rimettere la causa davanti al Collegio per la spedizione a sentenza con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nell'interesse di , e Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_4 CP_6 CP_5 adito, contrariis reiectis, disattesa ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione,
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della per mancanza di CP_14 documentazione probatoria della qualità di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale prescritto, e conseguente difetto dei presupposti di fatto e di diritto per rivestire la qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte CP_15
con conseguente difetto di legittimazione ex art 110 c.p.c., alla partecipazione e
[...] prosecuzione del presente giudizio, con ogni conseguenziale effetto anche in ordine alle spese;
2) disporre la divisione del patrimonio relitto di , con esclusione dei beni di piena Persona_1 ed esclusiva proprietà dei signori , e acquisiti dal loro Controparte_4 CP_5 CP_6 dante causa per atto di acquisto regolarmente documentato ovvero per usucapione validamente perfezionata.
3) con vittoria di spese ed onorari di lite;
Nell'interesse di e Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 CP_2 reiectis, disattesa ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della on risultando documentata e provata la qualità CP_12 di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale e non sussistendo, pertanto, i presupposti in fatto ed in diritto per tale qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte , con conseguente difetto di legittimazione ex art 110 CP_15
c.p.c., alla partecipazione e prosecuzione del presente giudizio, con ogni conseguenziale effetto anche in ordine alle spese.
1. disporre la divisione del patrimonio relitto dalla escluso quanto di piena ed Persona_1 esclusiva proprietà degli eredi del , per averlo il loro dante causa usucapito, ovvero Parte_7 per averlo usucapito loro stessi;
2. con vittoria di spese ed onorari di lite
pagina 4 di 15 Nell'interesse di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa Controparte_3 ogni avversa, deduzione, argomentazione, domanda e conclusione:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della non risultando documentata e CP_12 provata la qualità di erede, non sussistendo nessuna valida accettazione di eredità beneficiata nel termine decennale e non sussistendo, pertanto, i presupposti in fatto ed in diritto per tale qualità di successore a titolo universale dell'originaria parte , con conseguente difetto di CP_15 legittimazione ex art 110 c.p.c., alla partecipazione e prosecuzione del presente giudizio, con ogni consequenziale effetto anche in ordine alle spese;
2. disporre la divisione del patrimonio relitto dalla escluso quanto di piena ed Persona_1 esclusiva proprietà degli eredi del , per averlo il loro dante causa usucapito, ovvero Parte_7 per averlo usucapito loro stessi;
3. con vittoria di spese ed onorari di lite.
Nell'interesse di Nell'interesse dell' quale successore a titolo CP_12 CP_12 universale di , ed in esecuzione dell'ordinanza 22.1.2025, i sottoscritti avv.ti Alberto CP_15 ed Elisabetta Miglior, ferme le riserve d'appello nonché le deduzioni ed argomentazioni già formulate in causa, precisano le seguenti conclusioni:
A)- in via preliminare: accertare e dichiarare sussistente nella specie in capo alla OAMI la legittimazione attiva al presente giudizio, conseguentemente rigettando le contrarie conclusioni formulate dalle controparti, con ogni provvedimento in ordine alle spese e compensi di causa e, pertanto:
B)- nel merito:
1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo al ed ora al CP_15 successore universale degli immobili pervenutigli: CP_12
(i) con l'atto di donazione 17.1.1959 esentato dalla collazione, registrato a Cagliari il 6.2.1959 rep.
n.15490 vol. 15260, come accertato dal CTU Ing. nell'elaborato peritale Persona_6 depositato in Cancelleria il 15.7.2011,alle pagine 2 e 3 Tabella B, ove sono indicati con i seguenti dati: Foglio 24, mapp. 376; 377 per ½; 505 per ½; 546 per ½; 671 per ½; 507= Foglio 37, mapp.
115/b; 104/a; 103/a; 102/a; 101; 100/a; 99; 98; 97; 96 = Foglio 38, mapp. 10/b; 13; 14; 15/a; 16/b
= Foglio 19, mapp. 11 = Foglio 28, mapp. 71/c; Foglio 8, mapp. 66/b; 67/a; 21, 23 (ii) con l'atto di compravendita 25.5.1987 rog. , reg. a Cagliari l'11.6.1987 (prodotto in causa con la Per_7 comparsa di costituzione e risposta 22.1.1991), avente ad oggetto il seguente immobile: Foglio 13,
pagina 5 di 15 mapp. 89 (iii) con acquisto a titolo originario in virtù di usucapione sui seguenti immobili: Foglio
28, mapp. 69; 80/a; 81/a = Foglio 38,mapp. 39; 131
C)- dichiarando pertanto che tutti i suindicati immobili non rientrano nella massa dividenda
D)- previa, occorrendo, revoca dell'ordinanza 20.10/2.11.1999, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei capi 1 e 2 della deduzione di prova testimoniale formulata all'udienza dell'1.3.1999 in quanto vertenti “su fatti che devono essere provati per iscritto”, e così disponendo la rimessione in istruttoria della causa per l'escussione dei testi dr. e dr. Tes_1 [...]
Tes_2
E)- disporre la divisione dei beni immobili individuati come ancora in comunione ereditaria nella Per_ ctu e nelle relazioni peritali e , predisponendo il relativo progetto delle Per_6 Per_8 porzioni ereditarie spettanti per stirpi, ovvero rimettendo la causa in lettura per le ulteriori indagini peritali che si ritengano ancora necessarie a tal fine
F)- con spese a carico della massa e con vittoria di spese e compensi relativamente alle eventuali contestazioni.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 16.10.1990, , e hanno citato in Parte_2 Pt_3 Pt_1 Parte_4 giudizio , , , , e chiedendo lo Pt_7 CP_16 CP_10 CP_15 CP_7 CP_11 scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in seguito alla morte di fra i Persona_1 chiamati all'eredità, cioè figli di quest'ultima (precisamente , , , , Per_2 Pt_7 CP_16 CP_10
, e ). CP_15 CP_7 CP_11
Gli attori hanno allegato 1) di essere gli eredi di , a sua volta erede di Persona_2 Persona_1
2) che quest'ultima, in vita, aveva donato parte del suo patrimonio immobiliare a ,
[...] Pt_7
, e 3) che doveva procedersi allo scioglimento della CP_10 CP_15 Controparte_7 comunione tenendo in conto anche i beni di cui agli atti di liberalità, oltre a quelli specificamente indicati nell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta del 22.1.1991 si è costituito e non si è opposto allo CP_15 scioglimento della comunione ereditaria, pur allegando che residuano in verità pochi beni su cui persiste la situazione di comproprietà, in ragione della circostanza che la de cuius, quando era ancora in vita, aveva provveduto a dividere il suo patrimonio immobiliare, formalizzando ciò soltanto in parte mediante atti di compravendita simulati e donazioni, ma immettendo tutti i figli nel possesso dei lotti loro spettanti (sicchè è maturata l'usucapione rispetto ai beni non oggetto di compravendita o donazione ma per i quali la de cuius ha provveduto all'immissione in possesso). pagina 6 di 15 Con comparsa di costituzione del 20.12.1990 , e si sono CP_10 CP_11 Controparte_7 costituite, hanno allegato che la donazione effettuata in favore di ha natura CP_7 remuneratoria e, pertanto, i beni oggetto della stessa non rientrano nell'asse ereditario.
Ciò posto, si sono associate alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa del 21.1.1991 si è costituito non opponendosi allo scioglimento della Parte_7 comunione e, tuttavia, ha allegato di aver usucapito i terreni oggetto di donazione nei suoi confronti, sui quali ha edificato gli immobili ivi insistenti, da stralciare, pertanto, dalla consistenza dell'asse ereditario.
Con comparsa del 21.1.1991 si è costituita, non si è opposta alla divisione, pur Persona_9 rappresentando che deve essere correttamente individuato il patrimonio relitto, considerati gli atti di disposizione effettuati in vita dalla de cuius.
La causa, istruita con prova orale e produzioni documentali, è stata tenuta a decisione il
18.12.2003.
Il Collegio si è quindi espresso con sentenza n. 986 del 2004 sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti e , aventi ad oggetto l'usucapione di parte dei CP_15 Parte_7 beni oggetto della domanda di divisione.
Le predette domande riconvenzionali sono state rigettate e la causa è stata conseguentemente rimessa in lettura per la prosecuzione del giudizio sulle domande di parte attrice, volte allo scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
In seguito a riassunzione della causa e sua prosecuzione, e hanno CP_15 Parte_7 dedotto che parte dei beni componenti l'asse ereditario devono essere esclusi dallo stesso in ragione dell'intervenuta usucapione maturata sugli stessi da parte di soggetti terzi.
Il giudice istruttore ha pertanto disposto la chiamata in causa dei soggetti che avrebbero usucapito parte dei beni costituenti l'asse ereditario, individuati in (coniuge di , CP_17 Persona_9 in vero deceduto già nel 2001), , e (figli, questi CP_1 Controparte_3 CP_2 ultimi tre, di ). Parte_7
Con distinte comparse del 31.10.2008, e si sono costituiti, CP_2 CP_3 CP_1 hanno pregiudizialmente domandato l'estinzione del giudizio in ragione della mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei loro confronti, e, nel merito, hanno formulato domanda di usucapione dei terreni in Assemini, distinti in catasto a al foglio 30, mapp. 99 e 108, per averli posseduti pacificamente e pubblicamente nei termini di legge, subordinatamente chiedendo sia il riconoscimento dell'intervenuta usucapione di una pluralità di terreni già in favore del loro dante pagina 7 di 15 causa , che il riconoscimento delle migliorie apportate al fondo oggetto della loro Parte_7 domanda di usucapione.
Con memoria del 1.10.2009, si è costituito in qualità di erede del terzo Controparte_18 chiamato in causa domandando: a) l'accertamento dell'usucapione degli immobili in CP_17
Assemini distinti in catasto al foglio 2, mapp. 36/a e 7, foglio 37, mapp. 115/h e 96/c, e foglio 38, mapp. 10/a e 9/d; b) l'acquisto in suo favore per atto inter vivos della quota di cinque noni della proprietà dei beni in Assemini distinti in catasto al foglio 37, mapp. 96 e 302 (ex 115/a), foglio 38, mapp. 164 (ex 9/b) e 10.
Conseguentemente ha domandato che dall'asse da dividere siano esclusi i predetti beni.
altresì, con memoria depositata l'8.1.2010, ha dedotto mezzi istruttori in Controparte_18 relazione alle domande dal medesimo proposte.
All'udienza del 17.11.2008, è stato dichiarato il decesso di ed è emerso anche il Parte_7 decesso di , pertanto, il giudice istruttore ha dichiarato l'interruzione del processo. CP_15
In qualità di erede di , il 21.1.2010 si è costituita CP_15 Controparte_12
nominata dal de cuius con testamento pubblico del 4.4.2007 sua erede universale.
[...]
In qualità di eredi di , si sono costituiti i figli , e Parte_7 CP_3 CP_1 CP_2 mentre sono rimaste contumaci la moglie e la figlia . CP_9 CP_8
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio volta alla predisposizione di progetto di divisione dei beni caduti in successione e mediante l'audizione di , e CP_3 CP_1 CP_2
[...]
In data 22.09.2023 la causa è stata tenuta a decisione per la definizione della consistenza dell'asse, attraverso l'esame delle domande proposte dalle parti, e segnatamente:
a) le domande di , e relativa all'allegata usucapione di parte dei CP_3 CP_1 CP_2 beni già della de cuius;
b) le domande di , e volte all'accertamento Controparte_4 CP_5 CP_6 dell'acquisto della proprietà da parte del loro dante causa di una pluralità di CP_18 CP_18 beni, già del de cuius, per atto inter vivos o, in subordine, per usucapione;
c) la domanda di volta all'accertamento che la donazione ricevuta in data Controparte_7
16.9.1980 dalla de cuius ha natura remuneratoria e, pertanto, i beni oggetto dell'atto di liberalità non rientrano nell'asse ereditario;
d) la domanda di volta al riconoscimento che la donazione di area cortilizia in CP_10
Assemini, distinta in catasto al foglio 24, mapp. 671/d, e 377/b, di complessivi 45 mq, è stata effettuata a titolo di corrispettivo della quota di eredità paterna non corrisposto alla medesima;
pagina 8 di 15 e) le domande di volte all'accertamento della proprietà in capo al suo dante causa, CP_12
, per donazione esentata da collazione, compravendita e usucapione, di una pluralità di CP_15 beni, pertanto da non comprendere nell'asse ereditario.
Il Collegio si è quindi espresso con sentenza del 22 Marzo 2024.
Con la predetta pronuncia parziale le domande relative all'usucapione e alle migliorie proposte dai chiamati in causa e sono state tutte rigettate. CP_1 CP_3 CP_2
Parimenti sono state rigettate le domande proposte da , e Controparte_4 CP_5 CP_6 volte all'accertamento della proprietà dei terreni in Assemini, località “Riu Sa Murta”,
[...] distinti in catasto al foglio 37, mappale 96, 302 (ex 115/a) e al foglio 38, mappale 164 (ex 9/b) e 10, pertanto, sia con riferimento al titolo inter vivos che con riferimento al titolo originario nonché di riconoscimento delle migliorie apportate a detti fondi .
È stata altresì rigettata la domanda di volta ad accertare che la donazione del CP_10
17.1.1959 è stata da lei ricevuta quale corrispettivo della quota ereditaria paterna.
Per converso, è stata accertata la sussistenza della donazione remunteratoria del 16.9.1980 da a , ma rigettata la domanda di esclusione dei beni donati Persona_1 Controparte_7 dall'asse ereditario.
Quanto alle domande di è stata accertata la sussistenza della donazione del 17.1.1959 CP_12 in favore di da , con dispensa da collazione;
mentre con riferimento CP_15 Persona_1 all'atto di compravendita del 25.5.1987 rog. , il Collegio ha osservato che, sebbene risulti Per_7 prodotto in causa con la comparsa di costituzione e risposta 22.1.1991, non è stato rinvenuto nel fascicolo. Pertanto, non essendo in grado di pronunciarsi ha rimesso la causa in lettura per la ricostruzione del fascicolo.
La causa è stata conseguentemente rimessa in lettura per la prosecuzione del giudizio.
All'esito del deposito della sentenza non definitiva, al fine di operare la ricostruzione del fascicolo come previsto nella citata pronuncia parziale, l'OAMI in data 7 maggio 2024 ha depositato il contratto di compravendita del 25.5.1987, rogito Contu.
Successivamente, all'udienza del 9 maggio 2024, è stato concesso un termine per l'esame della documentazione prodotta dall' anche al fine di confermare o meno la qualità di erede di CP_12
, avendo la difesa di sollevato la relativa questione. Persona_10
In data 15 maggio 2024 l'OAMI ha quindi depositato telematicamente atto pubblico 9.10.2008 rog. portante accettazione beneficiata e atto pubblico 26.3.2009 rog. portante Per_11 Persona_12 inventario dei beni ereditari.
pagina 9 di 15 All'udienza del 13 giugno 2024 le parti hanno sollevato eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell' educendo l'avvenuta decadenza dell'associazione dall'accettazione dell'eredità CP_12 con beneficio di inventario, per non aver redatto l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, come previsto dall'art. 487 c.c.
La causa, quindi è stata mandata a decisione sulla predetta questione, previa precisazione delle conclusioni e scambio di memorie conclusionali.
*
Il Collegio è odiernamente chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimazione della e CP_12 dunque della sua qualità di erede di . CP_15
La infatti, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 14 c.c., qualificandosi come erede CP_12 universale di , già convenuto nel presente giudizio nella qualità di successore legittimo CP_15 di , in virtù di testamento 4 aprile 2007, pubblicato il 7 luglio 2008. Persona_1
L'esame della questione richiede la necessaria sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento e degli approdi giurisprudenziali sul tema.
La disamina non può che partire dall'art. 473 c.c. che, nella sua attuale formulazione, dispone che
“l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, non può farsi che col beneficio d'inventario”.
L' art. 484 c.c. prescrive che l'accettazione beneficiata debba effettuarsi mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale, da inserirsi nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare.
La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile (art. 769 e segg).
Gli artt. 485 e 487 c.c. disciplinano l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, "il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".
La relativa disciplina non è modulata soltanto in base alla situazione in cui il chiamato si trova rispetto ai beni ereditari, ma anche in base alla sua condizione soggettiva.
Invero, dispone l' art. 489 c.c. che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità, quando, "entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".
pagina 10 di 15 La disposizione introduce una proroga al termine di esecuzione dell'inventario, in quanto consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro l'anno, le relative operazioni e altresì di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace.
In tema di accettazione dell'eredità beneficiata da parte delle persone giuridiche diverse dalle società la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sentenze nn. 2617/1979; 19598/2004 e 9514/2017) ha affermato che, nel caso in cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisca l'unico modello di accettazione previsto dalla legge, mancando una valida accettazione dell'eredità beneficiata, non può determinarsi l'acquisto dell'eredità puramente e semplicemente – come accade nell'ipotesi generale prevista dall'art. 487 c.c. – ma si determina la perdita del diritto di accettare l'eredità.
Più precisamente è stato affermato che: l'accettazione con beneficio d'inventario, in ragione di tali sue finalità e struttura normativamente definite, non può essere considerata un negozio giuridico complesso, dacché ciò implicherebbe la contemporanea coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi, quanto piuttosto un negozio giuridico a formazione progressiva, dacché si compone
d'una pluralità di atti - la dichiarazione, da riceversi da un notaio o dal cancelliere del tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente (già pretura mandamentale) e soggetta
a pubblicità, ed un'attività procedimentale, la redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, alle quali segue ancora un'ulteriore attività procedimentale, intesa alla liquidazione dei rapporti già facenti capo al de cuius o nascenti dalle disposizioni d'ultima volontà dello stesso - l'uno dei quali, a seconda delle ipotesi considerate, precede o segue l'altro ma tra loro indissolubilmente connessi in quanto intesi entrambi alla realizzazione del diritto potestativo dell'erede ad evitare la confusione del proprio patrimonio con quello ereditario ed a vedersi riconosciuta la limitazione della propria responsabilità per le obbligazioni ereditarie intra vires hereditatis. Ond'è che il mancato perfezionamento della fattispecie - per non esserne stato realizzato e non essere più realizzabile uno degli elementi costitutivi, come nell'ipotesi dell'omessa redazione dell'inventario, nei termini imposti dalla legge, successivamente alla dichiarazione
d'accettazione beneficiata - determina, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere.
Tanto ciò è vero che il chiamato viene considerato erede puro e semplice in forza non dell'effettuata dichiarazione con beneficio d'inventario, come se questa fosse considerata ex se regredita ad accettazione semplice per la sopravvenuta impossibilità di procedere all'inventario non redatto nei pagina 11 di 15 termini consentiti, bensì in forza di specifica disposizione normativa, giusta quanto già evidenziato trattando del terzo modo d'accettazione, quello ex lege, che prescinde da qualsiasi manifestazione espressa o tacita di volontà da parte del chiamato.
Ciò stante, poiché le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 CC, non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, devesi escludere che sussista accettazione alcuna.
Rimane priva di rilievo la questione circa l'applicabilità o meno della reductio ex lege ad erede puro e semplice, sanzionatoria del comportamento posto in essere dal chiamato inadempiente agli oneri del procedimento inteso al beneficio d'inventario, anche ai chiamati per i quali detto procedimento sia obbligatorio;
ed, infatti, laddove, con l'art. 489 CC, si è ritenuto di dover apprestare maggior tutela ai chiamati obbligati all'accettazione beneficiata in ragione della loro incapacità ad agire - con significativa esclusione dei chiamati parimenti obbligati ma per diversa ragione quali le persone giuridiche - detta tutela è stata realizzata mediante la proroga dei termini in relazione al momento di cessazione della causa d'incapacità e non mediante l'esclusione degli effetti dell'inadempimento agli oneri del procedimento (Cass. n. 19598/2004).
L' ha sostenuto la propria qualità di erede invocando la recente pronuncia della Corte di CP_12
Cassazione a Sezioni Unite n. 31310/2024, che tuttavia esamina una fattispecie del tutto diversa da quella oggi in esame e, in ogni caso, - diversamente da quanto sostenuto dall'Oami - incidentalmente ha confermato l'orientamento della giurisprudenza sopra citata.
Con tale pronuncia la Cassazione, a fronte di un conflitto giurisprudenziale, ha esaminato la questione se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione del medesimo, consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.
In altri termini, la Suprema Corte a Sezioni Unite è stata chiamata a chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario, quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l'inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all'eredità, con conseguente facoltà di rinuncia. pagina 12 di 15 La Corte ha confermato l'indirizzo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, e nega la facoltà di una valida rinuncia successiva, escludendo quindi che ad accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, potendo unicamente completare l'inventario entro un anno dal compimento del 18° anno d'età, al fine di mantenere il beneficio della limitazione di responsabilità verso i debiti contratti dal defunto il cui valore eventualmente ecceda rispetto al valore dell'attivo ereditario.
Come detto, incidentalmente il Supremo Consesso si è espresso in ordine alle conseguenze dell'omessa redazione dell'inventario nei termini e modi previsti dalla legge da parte delle persone giuridiche ed associazioni (escluse le società), ritenendola non sovrapponibile alla disciplina dell'eredità beneficiata in favore di minori ed incapaci.
Invero, nella predetta pronuncia si legge: può osservarsi che, per quanto gli artt. 471 e 473 cod. civ.
impongano per i minori e gli incapaci, il primo, e per i corpi morali, il secondo, l'accettazione nella forma beneficiata, la differenza tra le due situazioni rimane nettamente diversa e non appare giustificare sovrapposizioni di disciplina.
La condizione che impedisce agli enti morali di accettare l'eredità ultra vires, infatti, è considerata dalla legge insita nella loro condizione o natura, è quindi definitiva, nel senso che non è superabile;
per gli incapaci si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, per gli interdetti, al cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ.
La stessa premessa che la legge regolerebbe le due situazioni in modo identico non tiene conto che la disciplina sulla successione del minore non è regolata solo dal principio posto dall' art. 471 cod. civ., ma anche dalla disposizione di cui al successivo art. 489.
La differenza si riflette anche nell'atteggiarsi dell'obbligo di redazione dell'inventario. Per gli enti morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall' art. 485 cod. civ. con riguardo al termine entro cui l'inventario deve essere redatto. Per gli incapaci opera il diverso termine previsto dalla norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età, la mancata redazione dell'inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale”.
Tanto detto, deve darsi conto di quanto affermato con la pronuncia n. 14442/19 della Suprema Corte laddove afferma che “una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia perduto i pagina 13 di 15 suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge
- la persona giuridica, in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell'art. 481
c.c.) il diritto di accettare l'eredità”.
È stato infatti rilevato che la difforme conclusione “nella misura in cui prospetta la definitiva perdita del diritto di accettare l'eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva formazione dell'inventario successivamente alla dichiarazione di accettazione beneficiata, finisce per individuare una causa di decadenza da tale diritto, che, in realtà, nessuna norma prevede: tanto più se si considera che, negli altri casi di accettazione beneficiata, la stessa evenienza (e cioè la mancata o tardiva formazione dell'inventario dopo la dichiarazione di accettazione con il relativo beneficio) comporta non la perdita del diritto di accettare l'eredità ma soltanto l'acquisto dello status di erede, che consegue all'esercizio di quel diritto, in modo puro e semplice”.
Si è quindi ritenuto che l'ente al quale sia stata devoluta un'eredità, una volta che l'accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell'inventario nei termini prescritti, possa senz'altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini: vale a dire - nell'impossibilità di applicare alle persone giuridiche forme di acquisto dell'eredità diverse da quella imposta dall' art. 473 c.c, ivi compresa
l'accettazione ex lege prevista dall'art. 485, comma 2, e art. 487, comma 2, seconda parte) - i termini stabiliti, in generale, dall' art. 484 c.c., comma 3, e art. 487 c.c., comma 2, prima parte.
Nel caso di specie pur volendo ritenere – seguendo l'orientamento espresso dalla Cassazione con la pronuncia n. 14442/19 - che la mancata redazione dell'inventario nel termine trimestrale previsto dalla legge, non abbia fatto venir meno la perdita del diritto di accettare l'eredità, occorre considerare quanto segue.
Nel caso in esame l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, effettuata in data 9 ottobre
2008, non si è perfezionata, in quanto non è stata seguita dall'inventario nel termine di legge di tre mesi, essendo stato redatto solamente in data 26 marzo 2009 (senza che sia mai stata richiesta una proroga del termine per la redazione).
Successivamente l'associazione non ha proceduto ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata, nemmeno in seguito alla costituzione nel presente giudizio;
anzi si è difesa nel merito chiedendo di riconoscere la propria qualità di erede, confidando così nella persistente validità dell'accettazione di eredità già compiuta.
pagina 14 di 15 Pertanto, deve escludere che l'accettazione di eredità del 9 ottobre 2008 abbia consentito all' CP_12 di acquisire la qualità di erede, in quanto non è stata seguita dall'inventario. Né può attribuirsi rilievo alla condotta tenuta dall'associazione che, anziché rinnovare l'accettazione di eredità beneficiata, ha fatto valere in giudizio la propria qualità di erede. Deve infatti escludersi che la costituzione in giudizio in qualità di erede possa assumere il significato di accettazione tacita dell'eredità, non consentita per le persone giuridiche.
È pacifico infatti – anche tra le parti in causa - che l'accettazione dell'eredità da parte di una persona giuridica o di un associazione non riconosciuta non possa che avvenire con beneficio d'inventario, ragion per cui deve escludersi che l che non ha accettato l'eredità nelle forme CP_12 prescritte dall'art. 473 c.c., abbia assunto la qualità di erede.
Deve pertanto trovare, in accoglimento dell'eccezione delle parti attrici, essere dichiarato il difetto di legittimazione dell' non potendosi ritenere che la stessa abbia validamente accettato CP_12
l'eredità devolutale.
La causa deve dunque essere rimessa in lettura per il naturale corso delle istanze formulate nell'interesse delle parti, anche in merito alle istanze di restituzione dei beni e corresponsione dei frutti da parte della CP_12
Le spese del giudizio verranno determinate col provvedimento definitivo.
PQM
Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta e dichiara che l' non ha acquistato la qualità di erede testamentario di CP_12
; Persona_1
2) Dispone la rimessione in lettura del presente procedimento con separata ordinanza;
3) Spese al merito
Manda a cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Murru
Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Cabitza
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