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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 631/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha pronunciato, all'esito dello svolgimento dell'udienza del giorno 11.11.2025, tenutasi tramite trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2024, n. 1272/2023 R.G.A.C., emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024.
TRA
E FORM. C.F. P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Cosenza (CS), via XXIV Maggio n. 49, elettivamente domiciliato in Piane Crati (CS), viale della Repubblica n. 21/D, presso lo Studio dell'Avv. Angelo De Paoli del foro di Cosenza (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti. CodiceFiscale_1
Opponente
E
, C.F. , residente in [...] C.F._2
D'Ippolito n. 6, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, via Federico Nicotera n. 29, come da procura in atti.
Opposto
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.04.2024, il E proponeva tempestivamente Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2024, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, Sez.
Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 2.862,00 a titolo di retribuzione (indennità Controparte_1 di tirocinio), chiedendo dichiararsi la nullità o revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno della domanda deduceva di aver versato per intero la somma spettante al CP_1 anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio.
In particolare, precisava che i pagamenti erano stati effettuati tre mesi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e della relativa notifica.
Invero, il , produceva documentazione dalla quale emergeva che, dopo aver Parte_2 pagato la prima indennità per un importo pari ad € 600,00 (per come riconosciuto anche da parte opposta) con un primo bonifico del 01.02.2023 (v. all. 2 fascicolo opponente), emetteva un secondo bonifico in data 17.11.2023 riferito alla seconda e terza indennità -come da busta paga- di € 1.200,00
(v. all. 4) e, infine, ulteriore bonifico in data 28.12.2023 riferito alla quarta, quinta e sesta indennità di tirocinio (come da busta paga di € 1.473,00 v. all. 5).
Precisava al riguardo, la parte opponente che il “era ben consapevole che il debitore aveva CP_1 già provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, avendo percepito da oltre due mesi quanto al medesimo spettante. Nonostante ciò ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo il giorno successivo a quello del deposito”.
Parte opponente eccepiva, infine, l'erroneità dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, precisando che il aveva richiesto la somma di € 2.862,00 (al netto del primo pagamento di € 600,00) CP_1 ma, in realtà, la somma spettante al lavoratore, era pari ad € 2.673,00 ed era stata interamente saldata dal Parte_2
Ed infatti, il , nel periodo ottobre -novembre 2022, aveva svolto solo n. 60 ore rispetto alle CP_1
n. 132 previste, (per come attestato nella busta paga e dal registro presenze in atti, v. all. 5-6) avendo subìto un infortunio in data 31.10.2022, per il quale era stata sporta, il 02.11.22, regolare denuncia presso l'INAIL (v. all. 7), per cui al lavoratore non competeva alcuna retribuzione in relazione a tale periodo.
Parte opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, in data 20.1.2025, il eccepiva, in via preliminare, la CP_1 nullità dell'atto di opposizione per mancanza della procura alle liti e la nullità della notifica del ricorso in opposizione per tardività.
Nel merito, parte opposta confermava che il aveva ricevuto il pagamento dopo il deposito CP_1 del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 17.10.2023 (con i bonifici, a saldo, di novembre e dicembre 2023) a prima della emissione del decreto ingiuntivo (avvenuta il 26.2.2024 con notifica del 28.2.2024) ma che aveva avuto contezza dei pagamenti solo nel mese di marzo 2024, allorquando aveva effettuato un estratto conto.
Affermava, pertanto, che alcuna responsabilità poteva essere attribuita al lavoratore per aver notificato il decreto ingiuntivo a pagamento avvenuto, posto che non era a conoscenza dello stesso, non comunicato nemmeno al difensore. In ogni caso, precisava il che era stata pagata solo la sorte capitale e non gli interessi legali CP_1
o moratori, dei quali chiedeva la relativa liquidazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento della sorte capitale e la liquidazione degli interessi, con vittoria di spese lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. A seguito dell'udienza del 11.11.2025, constatato che entrambe le parti hanno proceduto al deposito di note scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione per mancanza della procura rilasciata al difensore costituito.
Al riguardo, si rileva che il ricorso in opposizione è stato validamente proposto, in quanto, è stato sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Angelo De Paoli e nell'atto di opposizione il difensore dà atto della presenza della procura su foglio separato, ex art. 83, co. 3; c.p.c.; la procura, rilasciata dal legale rappresentante , risulta depositata in atti tra gli allegati Controparte_3 all'opposizione, con data 5.4.2024.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso in opposizione perché avvenuta fuori termine ovvero oltre i 10 gg dalla data di pronuncia del decreto di fissazione dell' udienza di discussione, per come previsto dall' art. 415, comma 4, c.p.c..
Al riguardo, si rileva che la parte opposta si è regolarmente costituita con conseguente sanatoria ex art. 164 c.p.c..
Sul punto, inoltre è jus receptum il principio secondo il quale, la mancata osservanza del suddetto termine resta priva di conseguenze a condizione che venga rispettato il termine dilatorio di almeno
30 gg tra la ricezione della notifica del ricorso in opposizione (avvenuta nel caso di specie il
27.12.2024) e l'udienza di discussione (fissata il 11.2.2025), quale termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto (cfr. Corte Cost. n. 15/1977).
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
6. E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che E Parte_1
ha integralmente pagato al le somme dovute a titolo di sorte capitale. CP_2 CP_1
Risulta, altresì, che a seguito del corresponsione dell'anticipo pari a € 600 euro, i pagamenti a saldo sono stati effettuati dal nei mesi di novembre e dicembre 2023 e, quindi, in epoca Parte_1 successiva al deposito del ricorso monitorio, che risale al 17.10.2023, ma antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (27.2.2024).
Se ne evince che il ha adempiuto all'obbligazione retributiva - in relazione al Parte_1 pagamento di n. 6 mensilità di retribuzione decorrenti dal 18/05/2022 - con ritardo e che, di conseguenza, spetta al ricorrente/opposto il pagamento degli interessi legali dovuti dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, attesa l'estinzione del credito relativo alla sorte capitale per effetto del pagamento della complessiva somma di € 2.673,00 (non contestata tra le parti) il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna del al Parte_3 pagamento, in favore di , degli interessi legali sulla somma dovuta dalla Controparte_1 maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
8. Atteso l'accoglimento parziale della opposizione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 25/2024, n.
1272/2023 R.G.A.C., emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 Pt_3 pagamento degli interessi legali maturati sulla somma dovuta al pari a complessivi Controparte_1
2.673,00, dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
Lamezia Terme, 7.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha pronunciato, all'esito dello svolgimento dell'udienza del giorno 11.11.2025, tenutasi tramite trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2024, n. 1272/2023 R.G.A.C., emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024.
TRA
E FORM. C.F. P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Cosenza (CS), via XXIV Maggio n. 49, elettivamente domiciliato in Piane Crati (CS), viale della Repubblica n. 21/D, presso lo Studio dell'Avv. Angelo De Paoli del foro di Cosenza (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti. CodiceFiscale_1
Opponente
E
, C.F. , residente in [...] C.F._2
D'Ippolito n. 6, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, via Federico Nicotera n. 29, come da procura in atti.
Opposto
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.04.2024, il E proponeva tempestivamente Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2024, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, Sez.
Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 2.862,00 a titolo di retribuzione (indennità Controparte_1 di tirocinio), chiedendo dichiararsi la nullità o revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno della domanda deduceva di aver versato per intero la somma spettante al CP_1 anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio.
In particolare, precisava che i pagamenti erano stati effettuati tre mesi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e della relativa notifica.
Invero, il , produceva documentazione dalla quale emergeva che, dopo aver Parte_2 pagato la prima indennità per un importo pari ad € 600,00 (per come riconosciuto anche da parte opposta) con un primo bonifico del 01.02.2023 (v. all. 2 fascicolo opponente), emetteva un secondo bonifico in data 17.11.2023 riferito alla seconda e terza indennità -come da busta paga- di € 1.200,00
(v. all. 4) e, infine, ulteriore bonifico in data 28.12.2023 riferito alla quarta, quinta e sesta indennità di tirocinio (come da busta paga di € 1.473,00 v. all. 5).
Precisava al riguardo, la parte opponente che il “era ben consapevole che il debitore aveva CP_1 già provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, avendo percepito da oltre due mesi quanto al medesimo spettante. Nonostante ciò ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo il giorno successivo a quello del deposito”.
Parte opponente eccepiva, infine, l'erroneità dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, precisando che il aveva richiesto la somma di € 2.862,00 (al netto del primo pagamento di € 600,00) CP_1 ma, in realtà, la somma spettante al lavoratore, era pari ad € 2.673,00 ed era stata interamente saldata dal Parte_2
Ed infatti, il , nel periodo ottobre -novembre 2022, aveva svolto solo n. 60 ore rispetto alle CP_1
n. 132 previste, (per come attestato nella busta paga e dal registro presenze in atti, v. all. 5-6) avendo subìto un infortunio in data 31.10.2022, per il quale era stata sporta, il 02.11.22, regolare denuncia presso l'INAIL (v. all. 7), per cui al lavoratore non competeva alcuna retribuzione in relazione a tale periodo.
Parte opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, in data 20.1.2025, il eccepiva, in via preliminare, la CP_1 nullità dell'atto di opposizione per mancanza della procura alle liti e la nullità della notifica del ricorso in opposizione per tardività.
Nel merito, parte opposta confermava che il aveva ricevuto il pagamento dopo il deposito CP_1 del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 17.10.2023 (con i bonifici, a saldo, di novembre e dicembre 2023) a prima della emissione del decreto ingiuntivo (avvenuta il 26.2.2024 con notifica del 28.2.2024) ma che aveva avuto contezza dei pagamenti solo nel mese di marzo 2024, allorquando aveva effettuato un estratto conto.
Affermava, pertanto, che alcuna responsabilità poteva essere attribuita al lavoratore per aver notificato il decreto ingiuntivo a pagamento avvenuto, posto che non era a conoscenza dello stesso, non comunicato nemmeno al difensore. In ogni caso, precisava il che era stata pagata solo la sorte capitale e non gli interessi legali CP_1
o moratori, dei quali chiedeva la relativa liquidazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento della sorte capitale e la liquidazione degli interessi, con vittoria di spese lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. A seguito dell'udienza del 11.11.2025, constatato che entrambe le parti hanno proceduto al deposito di note scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione per mancanza della procura rilasciata al difensore costituito.
Al riguardo, si rileva che il ricorso in opposizione è stato validamente proposto, in quanto, è stato sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Angelo De Paoli e nell'atto di opposizione il difensore dà atto della presenza della procura su foglio separato, ex art. 83, co. 3; c.p.c.; la procura, rilasciata dal legale rappresentante , risulta depositata in atti tra gli allegati Controparte_3 all'opposizione, con data 5.4.2024.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso in opposizione perché avvenuta fuori termine ovvero oltre i 10 gg dalla data di pronuncia del decreto di fissazione dell' udienza di discussione, per come previsto dall' art. 415, comma 4, c.p.c..
Al riguardo, si rileva che la parte opposta si è regolarmente costituita con conseguente sanatoria ex art. 164 c.p.c..
Sul punto, inoltre è jus receptum il principio secondo il quale, la mancata osservanza del suddetto termine resta priva di conseguenze a condizione che venga rispettato il termine dilatorio di almeno
30 gg tra la ricezione della notifica del ricorso in opposizione (avvenuta nel caso di specie il
27.12.2024) e l'udienza di discussione (fissata il 11.2.2025), quale termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto (cfr. Corte Cost. n. 15/1977).
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
6. E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che E Parte_1
ha integralmente pagato al le somme dovute a titolo di sorte capitale. CP_2 CP_1
Risulta, altresì, che a seguito del corresponsione dell'anticipo pari a € 600 euro, i pagamenti a saldo sono stati effettuati dal nei mesi di novembre e dicembre 2023 e, quindi, in epoca Parte_1 successiva al deposito del ricorso monitorio, che risale al 17.10.2023, ma antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (27.2.2024).
Se ne evince che il ha adempiuto all'obbligazione retributiva - in relazione al Parte_1 pagamento di n. 6 mensilità di retribuzione decorrenti dal 18/05/2022 - con ritardo e che, di conseguenza, spetta al ricorrente/opposto il pagamento degli interessi legali dovuti dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, attesa l'estinzione del credito relativo alla sorte capitale per effetto del pagamento della complessiva somma di € 2.673,00 (non contestata tra le parti) il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna del al Parte_3 pagamento, in favore di , degli interessi legali sulla somma dovuta dalla Controparte_1 maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
8. Atteso l'accoglimento parziale della opposizione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 25/2024, n.
1272/2023 R.G.A.C., emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, il 27.02.2024 e notificato il 28.02.2024;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 Pt_3 pagamento degli interessi legali maturati sulla somma dovuta al pari a complessivi Controparte_1
2.673,00, dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
Lamezia Terme, 7.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara