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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2500/2023
Verbale di udienza del 20/06/2025
È presente, per parte ricorrente e per delega dell'avv. Lauri, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo l'integrale accoglimento della domanda;
all'uopo si fa rilevare che nelle more del giudizio la ricorrente ha stipulato contratto anche per l'anno in corso, pertanto, per economia processuale, si chiede integrare la domanda includendo anche l'anno in corso, come già accaduto per fattispecie analoghe in altri fori come da verbale del tribunale di Torino, che si esibisce in copia.
Nessuno è presente per il convenuto. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 20/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 20.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2500/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Lauri e Carmine Lauri, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Palma Campania (Na) alla via Roma
n. 285 (indirizzi pec indicati: Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
– Controparte_2 [...]
(c.f. indicato: ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4
sito in , alla via Giuseppe OT (indirizzo pec indicato:
[...] CP_3
; Email_3
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/09/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23; II) conseguentemente condannare il al riconoscimento Controparte_2 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti
a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma Controparte_2 di € 1.500,00; IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti Controparte_2 ed onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni:
1) a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Rudiano “M.A. Chiecca” –
BSIC86100R, con contratto dall'9.11.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali;
2) a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo Castelcovati Castelcovati –
BSIC86200L, con contratto dal 18.10.2021 al 30.06.2022, per n. 16 ore di servizio settimanali;
3) a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo Serino Serino – AVIC88100V, con contratto dall'12.10.2022 al 30.06.2023, per n. 10 ore di servizio settimanali;
Lamentava il mancato riconoscimento, per il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio CP_1 della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_6
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del
18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza
27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione allegata alle note d'udienza del 18.10.2024 è emerso che la docente è attualmente in servizio per l'a.s.
2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo “Sarno Episcopio” ( ), con contratto C.F._2
a tempo determinato dall'17.09.2024 al 30.06.2025.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso, quindi, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 rientri tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Non può ritenersi ammissibile la domanda di parte ricorrente, formulata nel corso della odierna udienza, di “integrare la domanda includendo anche l'anno in corso”, trattandosi di nuova domanda (nell'ambito del cumulo oggettivo delle domande già formulate), che non può essere proposta nemmeno con il consenso della controparte.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_4 carta docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolatico, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le dette spese, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto, in applicazione del principio di causalità e in adesione alla pronuncia della Corte appello Napoli (CA Napoli, sezione Lavoro, sentenza n. 3102/2024), a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2500/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/09/2023 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500# (euromillecinquecento/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il Controparte_2
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in euro
[...]
515,00 (eurocinquecentoquindici/00)) per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, lì 20.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2500/2023
Verbale di udienza del 20/06/2025
È presente, per parte ricorrente e per delega dell'avv. Lauri, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo l'integrale accoglimento della domanda;
all'uopo si fa rilevare che nelle more del giudizio la ricorrente ha stipulato contratto anche per l'anno in corso, pertanto, per economia processuale, si chiede integrare la domanda includendo anche l'anno in corso, come già accaduto per fattispecie analoghe in altri fori come da verbale del tribunale di Torino, che si esibisce in copia.
Nessuno è presente per il convenuto. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 20/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 20.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2500/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Lauri e Carmine Lauri, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Palma Campania (Na) alla via Roma
n. 285 (indirizzi pec indicati: Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
– Controparte_2 [...]
(c.f. indicato: ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4
sito in , alla via Giuseppe OT (indirizzo pec indicato:
[...] CP_3
; Email_3
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/09/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23; II) conseguentemente condannare il al riconoscimento Controparte_2 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti
a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma Controparte_2 di € 1.500,00; IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti Controparte_2 ed onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni:
1) a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Rudiano “M.A. Chiecca” –
BSIC86100R, con contratto dall'9.11.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali;
2) a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo Castelcovati Castelcovati –
BSIC86200L, con contratto dal 18.10.2021 al 30.06.2022, per n. 16 ore di servizio settimanali;
3) a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo Serino Serino – AVIC88100V, con contratto dall'12.10.2022 al 30.06.2023, per n. 10 ore di servizio settimanali;
Lamentava il mancato riconoscimento, per il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio CP_1 della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_6
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del
18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza
27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione allegata alle note d'udienza del 18.10.2024 è emerso che la docente è attualmente in servizio per l'a.s.
2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo “Sarno Episcopio” ( ), con contratto C.F._2
a tempo determinato dall'17.09.2024 al 30.06.2025.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso, quindi, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 rientri tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Non può ritenersi ammissibile la domanda di parte ricorrente, formulata nel corso della odierna udienza, di “integrare la domanda includendo anche l'anno in corso”, trattandosi di nuova domanda (nell'ambito del cumulo oggettivo delle domande già formulate), che non può essere proposta nemmeno con il consenso della controparte.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della CP_4 carta docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolatico, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le dette spese, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto, in applicazione del principio di causalità e in adesione alla pronuncia della Corte appello Napoli (CA Napoli, sezione Lavoro, sentenza n. 3102/2024), a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2500/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/09/2023 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500# (euromillecinquecento/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il Controparte_2
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in euro
[...]
515,00 (eurocinquecentoquindici/00)) per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, lì 20.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro