Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 23730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23730 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6332 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio medico-legale dell’11 aprile 2024 (notificato il 16 aprile 2024), con cui la sottocommissione per la visita medica di revisione nominata per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri – anno 2023, ha giudicato il ricorrente non idoneo;
di tutti gli altri connessi, presupposti e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\11\2024:
della determinazione n. 209584 di protocollo dell’11 luglio 2024, pubblicata il 20 agosto 2024, e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante, con cui il Comandante generale della Guardia di Finanza ha approvato le graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri per l’anno 2023;
dell’avviso del 20 agosto 2024, pubblicato sul portale del concorso della Guardia di Finanza, con cui, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del bando di concorso, sono state rese note, con valore di notifica, le graduatorie finali di merito del concorso in epigrafe, approvate con la determinazione oggi impugnata;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25\11\2024:
del verbale n. 6332/2024 del 23 ottobre 2024, depositato in giudizio il 3 ottobre 2024, con cui la commissione di verificazione del dipartimento militare di medicina legale di Roma ha giudicato il signor -OMISSIS- «NON idoneo» all’arruolamento nella Guardia di Finanza «ai sensi di quanto previsto dal XIV, lettera "b", n.138 di cui all''All. 1 al Decreto del C.te GDF n.61772 datato 25/2/16» esprimendo la seguente diagnosi: «Voluminosa cisti epididimo de ecograficamente accertata e con alterazioni funzionali»;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. PE SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 5 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
IA Scali, Primo Referendario
PE SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE SO | CE ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.