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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti dott. ssa Elisabetta Artino Innaria viene chiamata la causa civile iscritta al n.1933/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. Stefano Ceraolo in sostituzione dell'avv. Paolo
Marra, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare nelle note conclusive insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.P. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte comparsa discute oralmente la causa.
Il G.O.P esaurita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in affiancamento al
Giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella, sul ruolo 9 bis, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1933/2020 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (c.f. e p. i. , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia, 13, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore con sede in Caronia Controparte_1
(ME), Piazza Idria n. 1, CONVENUTO
CONTUMACE
OGGETTO: azione di condanna all'adempimento.
CONCLUSIONI Come in atti e verbali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 19.12.2020, onveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di complessivi € 14.228,40 – oltre interessi e spese meglio indicati in domanda – derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dall'Ente locale con le società ed Enel SO srl e oggetto di cessione in suo Controparte_2 favore.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e con ordinanza del 12.7.2024 di questo Gop – si invitava la parte costituita a presentare osservazioni ex art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine alla mancata produzione, da un lato, dei contratti di energia elettrica (in particolare di quello tra Enel SO s.p.a e il Controparte_1 dall'altro, delle determine di impegno di spesa relative ai contratti di fornitura per cui
è causa.
Fissata la discussione per l'odierna udienza la controversia viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
È ius receptum che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie, oltre ad avere allegato le fatture, elenco crediti, note di debito(prive di per sé di alcun valore probatorio del giudizio ordinario di cognizione),
[...] ha prodotto, da un lato, solleciti di pagamento, i Parte_1 contratti di cessione avvenuti con Enel SO srl e e la proposta di Controparte_2 contratto di somministrazione con quest'ultima.
Mancano, invero, il contratto stipulato tra il e Enel SO srl – anche volendo CP_1 considerare le proposte contrattuali con alla stregua di idonea Controparte_2 modalità di perfezionamento dell'accordo – una attestazione di copertura finanziaria relativa alla tipologia dei rapporti per cui è causa.
Pertanto, pur a fronte delle osservazioni di parte attrice, la domanda va dichiarata infondata.
Infatti, è pacifico che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r. d. 18 novembre 1923 n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta ad substantiam, possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali”. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass., n. 12316/2015).
Emerge allora chiaramente che i documenti prodotti da parte attrice con riferimento al(l'asserito) rapporto negoziale tra il e i fornitori di energia elettrica non sono CP_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta, giacché danno per dimostrata la stipula di un contratto (in questo senso depone la documentazione prodotta) che andava invece autonomamente provata.
Né, sotto questo profilo, persuadono le osservazioni della cessionaria attrice, secondo cui il contratto, essendo stato stipulato in regime di salvaguardia, non necessitava di alcuna forma scritta. Ora, sebbene tale regime operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può giammai derogare a un'altra normativa parimenti speciale, come quella in tema di contrattazione pubblica. Poiché il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno CP_1 distinguere il piano dell'accesso a tale regime – sicuramente regolato dalla L. 3 agosto
2007, n. 125 – da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali – tuttora previsti a garanzia dell'interesse pubblico – per i contratti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma, come per tutti i rapporti con la P.A., l'ingresso del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. E del resto, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevola “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla Carta costituzionale;
principi che rendono, a ben vedere, “inconfigurabile (…) la possibilità di subentro per facta concludentia in un contratto già in corso” (v. Cass., n.
21477/2013). Allora, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, “[i]n tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (…)” (v. Cass.,
n. 10432/2022).
Neppure possono sostenersi eventuali argomentazioni sulla superfluità dell'impegno di spesa ove volesse attribuirsi alla proposta di contratto con prodotto CP_2 in atti l'efficacia di vincolo contrattuale per l'Ente comunale.
In primo luogo va osservato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 d.l. n. 66/1989 (oggi trasfuso nell'art. 191 TUEL) è rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato (Cass.,
n. 15050/2018). Inoltre, non è corretto sostenere che laddove la spesa sia obbligatoria e indispensabile l'Ente locale non dovrebbe prevedere una copertura finanziaria per il relativo esborso. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (v. Cass., n. 33768/2019; v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”). E siffatto rilievo è idoneo ad assorbire tutte le residue argomentazioni di parte, specie perché il difetto di questo requisito implica la forma più radicale di invalidità per sostenere la non ripetibilità delle prestazioni eseguite.
Infine, on può nemmeno dolersi che, a fronte Parte_1 dell'ineguaglianza tra P.A. e privato, “onerare la prima (la parte privata) della produzione di documentazione detenuta dalla seconda (la Pubblica Amministrazione) equivarrebbe ad imporre, alla prima, una probatio diabolica” giacché essa ben avrebbe potuto acquisire (se esistenti) i documenti, richiedendone copia alla società cedente che aveva interesse a custodirli ovvero ancora, sussistendone i requisiti di legge, chiederne la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. al fine di adempiere all'onere probatorio.
Va ancora ritenuta inammissibile la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997,
e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, n.5665)”, ben potendo in questo caso agire ai sensi dell'art. 191 TUEL nei confronti del funzionario che ha ordinato o consentito l'esecuzione della fornitura. Nel caso di specie, poi, l'attrice non è neppure il fornitore della somministrazione avendo agito in qualità di cessionaria del credito, con la conseguente carenza di legittimazione all'esercizio della domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda deve pertanto rigettarsi, ma nulla va disposto sulle spese stante la contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. promossa da ei confronti del Parte_1
, rimasto contumace ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, rigetta la domanda, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia di controparte.
Così deciso in Patti, lì 5 dicembre 2024.
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti dott. ssa Elisabetta Artino Innaria viene chiamata la causa civile iscritta al n.1933/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. Stefano Ceraolo in sostituzione dell'avv. Paolo
Marra, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare nelle note conclusive insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.P. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte comparsa discute oralmente la causa.
Il G.O.P esaurita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in affiancamento al
Giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella, sul ruolo 9 bis, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1933/2020 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (c.f. e p. i. , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia, 13, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore con sede in Caronia Controparte_1
(ME), Piazza Idria n. 1, CONVENUTO
CONTUMACE
OGGETTO: azione di condanna all'adempimento.
CONCLUSIONI Come in atti e verbali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 19.12.2020, onveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di complessivi € 14.228,40 – oltre interessi e spese meglio indicati in domanda – derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dall'Ente locale con le società ed Enel SO srl e oggetto di cessione in suo Controparte_2 favore.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e con ordinanza del 12.7.2024 di questo Gop – si invitava la parte costituita a presentare osservazioni ex art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine alla mancata produzione, da un lato, dei contratti di energia elettrica (in particolare di quello tra Enel SO s.p.a e il Controparte_1 dall'altro, delle determine di impegno di spesa relative ai contratti di fornitura per cui
è causa.
Fissata la discussione per l'odierna udienza la controversia viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
È ius receptum che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie, oltre ad avere allegato le fatture, elenco crediti, note di debito(prive di per sé di alcun valore probatorio del giudizio ordinario di cognizione),
[...] ha prodotto, da un lato, solleciti di pagamento, i Parte_1 contratti di cessione avvenuti con Enel SO srl e e la proposta di Controparte_2 contratto di somministrazione con quest'ultima.
Mancano, invero, il contratto stipulato tra il e Enel SO srl – anche volendo CP_1 considerare le proposte contrattuali con alla stregua di idonea Controparte_2 modalità di perfezionamento dell'accordo – una attestazione di copertura finanziaria relativa alla tipologia dei rapporti per cui è causa.
Pertanto, pur a fronte delle osservazioni di parte attrice, la domanda va dichiarata infondata.
Infatti, è pacifico che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r. d. 18 novembre 1923 n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta ad substantiam, possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali”. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass., n. 12316/2015).
Emerge allora chiaramente che i documenti prodotti da parte attrice con riferimento al(l'asserito) rapporto negoziale tra il e i fornitori di energia elettrica non sono CP_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta, giacché danno per dimostrata la stipula di un contratto (in questo senso depone la documentazione prodotta) che andava invece autonomamente provata.
Né, sotto questo profilo, persuadono le osservazioni della cessionaria attrice, secondo cui il contratto, essendo stato stipulato in regime di salvaguardia, non necessitava di alcuna forma scritta. Ora, sebbene tale regime operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può giammai derogare a un'altra normativa parimenti speciale, come quella in tema di contrattazione pubblica. Poiché il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno CP_1 distinguere il piano dell'accesso a tale regime – sicuramente regolato dalla L. 3 agosto
2007, n. 125 – da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali – tuttora previsti a garanzia dell'interesse pubblico – per i contratti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma, come per tutti i rapporti con la P.A., l'ingresso del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. E del resto, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevola “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla Carta costituzionale;
principi che rendono, a ben vedere, “inconfigurabile (…) la possibilità di subentro per facta concludentia in un contratto già in corso” (v. Cass., n.
21477/2013). Allora, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, “[i]n tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (…)” (v. Cass.,
n. 10432/2022).
Neppure possono sostenersi eventuali argomentazioni sulla superfluità dell'impegno di spesa ove volesse attribuirsi alla proposta di contratto con prodotto CP_2 in atti l'efficacia di vincolo contrattuale per l'Ente comunale.
In primo luogo va osservato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 d.l. n. 66/1989 (oggi trasfuso nell'art. 191 TUEL) è rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato (Cass.,
n. 15050/2018). Inoltre, non è corretto sostenere che laddove la spesa sia obbligatoria e indispensabile l'Ente locale non dovrebbe prevedere una copertura finanziaria per il relativo esborso. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (v. Cass., n. 33768/2019; v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”). E siffatto rilievo è idoneo ad assorbire tutte le residue argomentazioni di parte, specie perché il difetto di questo requisito implica la forma più radicale di invalidità per sostenere la non ripetibilità delle prestazioni eseguite.
Infine, on può nemmeno dolersi che, a fronte Parte_1 dell'ineguaglianza tra P.A. e privato, “onerare la prima (la parte privata) della produzione di documentazione detenuta dalla seconda (la Pubblica Amministrazione) equivarrebbe ad imporre, alla prima, una probatio diabolica” giacché essa ben avrebbe potuto acquisire (se esistenti) i documenti, richiedendone copia alla società cedente che aveva interesse a custodirli ovvero ancora, sussistendone i requisiti di legge, chiederne la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. al fine di adempiere all'onere probatorio.
Va ancora ritenuta inammissibile la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997,
e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, n.5665)”, ben potendo in questo caso agire ai sensi dell'art. 191 TUEL nei confronti del funzionario che ha ordinato o consentito l'esecuzione della fornitura. Nel caso di specie, poi, l'attrice non è neppure il fornitore della somministrazione avendo agito in qualità di cessionaria del credito, con la conseguente carenza di legittimazione all'esercizio della domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda deve pertanto rigettarsi, ma nulla va disposto sulle spese stante la contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. promossa da ei confronti del Parte_1
, rimasto contumace ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, rigetta la domanda, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia di controparte.
Così deciso in Patti, lì 5 dicembre 2024.
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria