Ordinanza cautelare 22 giugno 2017
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01135/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2017, proposto da
NI RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Greco, con domicilio eletto presso lo studio ND OR in Lecce, via F. D'Aragona n. 15;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 38 del 6/02/017 del Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Francavilla Fontana, avente ad oggetto "sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della l. 689/81 per esecuzione di opere in violazione del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 e s.m.i.", notificata in data 16/03/017, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 38/17, con il quale il Comune di Francavilla Fontana gli ha irrogato la sanzione amministrativa di € 20.000, per esecuzione di opere in violazione del d.P.R. n. 380/01.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 16 l. n. 689/81; 2) Violazione del combinato disposto dell'art. 31 comma 4-bis d.P.R. n. 380/01 (TUE), dell'art. 1 L. 689/81 e dell'art. 11 delle preleggi, nonchè dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione e per erroneità del presupposto; 3) violazione dell’art. 14 l. n. 689/81; 4) violazione dell'art. 31 co. 4-bis TUE per falsa ed erronea applicazione con riferimento alla asserita violazione dell'ordinanza n. 85 del 30/03/2015; 5) violazione dell’art. 14 l. n. 689/81 sotto altro profilo; 6) Violazione art. 3 L. n.241/1990 e difetto di motivazione. Violazione art. 11 L. n.689/81. Carenza del presupposto.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio del 21.6.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente si duole dell’erroneo riferimento alla previsione di cui all’art. 16 l. n. 689/81, essendo la fattispecie in esame disciplinata invece dalla previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE.
Il motivo è infondato.
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’Amministrazione ha richiamato nella parte motivazionale dell’atto impugnato la previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE.
Pertanto, il riferimento all’art. 16 l. n. 689/81 deve ritenersi un semplice refuso, come tale ininfluente ai fini in esame, avendo l’Amministrazione chiaramente ricondotto la fattispecie in esame alla previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE.
Ne discende il rigetto del relativo motivo di gravame.
3. Con il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente si duole anzitutto della violazione del principio di irretroattività valevole per i provvedimenti irrogativi di sanzioni, essendo l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione avvenuto in epoca antecedente l’entrata in vigore della previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE (12.9.2014).
In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 l. n. 689/81, per essere la sanzione in esame stata irrogata oltre il termine di scadenza (90 giorni) previsto da tale previsione normativa.
Le censure sono infondate.
3.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ La sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 può essere legittimamente irrogata per gli abusi edilizi ove l'inottemperanza a demolire si sia manifestata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma. È evidente che l'illecito sanzionato è costituito dall'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. Tale inottemperanza inizia con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e continua nel tempo fino a quando l'interessato, ovvero l'autorità amministrativa in danno, non provveda ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, in definitiva, l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha carattere di illecito permanente che persiste fino alla demolizione dei manufatti abusivi ” (TAR Napoli, III, 2.12.2021, n. 7726).
3.2. Per tali ragioni, non rileva il fatto che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione sia avvenuto nel 2006, e pertanto prima dell’entrata in vigore della citata previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE (12.9.2014). Ciò in quanto l’inottemperanza assume carattere di illecito permanente, che come tale si rinnova de die in diem .
3.3. Ne consegue che, essendosi l’inottemperanza rinnovata anche dopo l’entrata in vigore della suddetta previsione sanzionatoria, del tutto legittimamente il Comune ne ha disposto l’irrogazione.
3.4. Alla stessa stregua, il carattere permanente dell’inottemperanza all’ordine di demolizione esclude il verificarsi di decadenze di sorta, sicché anche sotto tale profilo l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
3.5. Per tali ragioni, il secondo, terzo e quinto motivo di gravame sono infondati, e vanno dunque rigettati.
4. Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente lamenta l’erroneo richiamo, nell’atto impugnato, dell’ordinanza n. 85/15, di sospensione dei lavori. In particolare, a detta del ricorrente: “ la conseguenza dell'eventuale e non rilevato comportamento inadempitivo al suddetto ordine di sospensione dei lavori non è sanzionato dalla norma epigrafata - espressamente applicata con il provvedimento impugnato - che sanziona solamente l'inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive ” (cfr. ricorso, p. 8).
Il motivo è infondato.
L’atto impugnato contiene un chiaro riferimento alla previsione di cui all’art. 31 co. 4-bis TUE, che come sopra detto costituisce la fonte del potere di irrogazione della sanzione in esame. Per tale ragione, il riferimento all’ordinanza di sospensione dei lavori rileva come fatto storico, idoneo unicamente ad illustrare l’excursus che ha condotto l’Amministrazione all’emanazione dell’atto impugnato.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO