Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1969
Art. 8.
Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 . A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformita' al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente