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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 3679 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Responsabilità professionale
vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3
residenti in [...]
Provinciale di Caserta n. 194, elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via Cuma n. 28, presso lo studio dell'Avv. Alagna Francesco (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in calce al ricorso;
PARTE ATTRICE
e
(p. iva Controparte_1
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 28 , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n.
27, presso lo studio dell'Avv. Dulvi Corcione Maria (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 15/04/2021,
[...]
e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
deducendo che: in data 31/05/2016, CP_2 Persona_1
accusava un improvviso senso di oppressione alla gola e difficoltà
respiratoria, per cui si rivolgeva prima al servizio di Continuità
Assistenziale e poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, ove tuttavia non venivano eseguiti accertamenti volti ad escludere patologie acute cardiocircolatorie e respiratorie;
veniva instaurato procedimento di ATP (R.G. n. 5428/19), nell'ambito del quale veniva confermata la sussistenza di una condotta omissiva da parte dei sanitari dell'Ospedale di Frattamaggiore;
i ricorrenti hanno dunque diritto al risarcimento dei danni per effetto del decesso del de cuius, ossia del danno biologico terminale, morale e tanatologico, nonché dei danni
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 28 patiti direttamente dagli eredi, vale a dire il danno patrimoniale, morale,
biologico, esistenziale.
In ragione di quanto esposto, chiedevano all'adito Tribunale di: condannare l' al pagamento di € 294.806,70 in favore CP_2
di € 284.806,70 in favore di ed € Parte_1 Parte_2
294.201,00 in favore di;
condannare la Parte_3
convenuta al pagamento delle spese del giudizio monitorio, quantificate in € 23.178,91, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Con comparsa del 09/12/2021, si costituiva l' CP_2
eccependo che: la domanda è inammissibile in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 702 bis c.p.c.; si chiede la rinnovazione della CTU, avendo il Consulente nominato svolto le funzioni di perito individualmente senza la dovuta competenza nella branca specialistica;
l'operato dei sanitari deve ritenersi condivisibile, in quanto l'anamnesi e la sintomatologia suggerivano un edema della glottide da causa allergica in soggetto che aveva da poco assunto un farmaco potenzialmente allergizzante, in assenza di ulteriori segnali che potessero suggerire una diversa diagnosi;
non è stato effettuato l'esame necroscopico, dunque la causa di morte indicata dai ricorrenti è solo ipotetica;
la domanda attorea è comunque infondata e non adeguatamente comprovata sul piano del quantum risarcitorio.
Concludeva, dunque, chiedendo all'adito Giudice di: dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza del ricorso;
previo mutamento del rito, disporre la rinnovazione della CTU;
nel merito,
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 28 rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
condannare il ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di lite.
Con ordinanza del 15/01/2022 il Giudice accoglieva l'eccezione di nullità della CTU per violazione dell'obbligo di nomina di un collegio di consulenti, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali.
Mutato il rito da sommario ad ordinario per l'espletamento della nuova
CTU con la nomina del Collegio peritale, che ha depositato la relazione il 05/04/2023 e la risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice il
21/02/2024 e depositati dai Consulenti nominati i chiarimenti richiesti dal Giudice con ordinanza del 22/09/2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e - subentrato lo scrivente nella gestione del ruolo - trattenuta in decisione il 15/11/2024.
***
1. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla
Contr natura della responsabilità dell' convenuta;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame ed il relativo regime probatorio.
A partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., “oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 28 dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Cass. civ., n.
24285/2017).
È infatti pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, dal momento che l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (Cass., n. 19658/2014).
Più nello specifico, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, si è cioè in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III,
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 28 In virtù di tale contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e,
in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(art. 1228 c.c.).
Contr Poiché la responsabilità dell' si configura quale responsabilità indiretta per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte attrice occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura la paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). All'esito di tale indagine potrà dirsi che nel caso di specie l'ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si è avvalso (artt. 1218 e 1228 c.c.).
In definitiva, quindi, l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. civ., sez. III, 03/02/2012, n. 1620 nonché più
di recente Cass., n. 1043/2019).
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 28 La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi
1 e 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo.
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
La tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cass., Sez. Un., n.
577/2008, secondo cui tanto la responsabilità della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) quanto l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale,
ancorché tale ultima responsabilità non sia fondata sul contratto, in senso stretto, quanto piuttosto sul “contatto sociale” venutosi ad instaurare tra il medico ed il paziente.
La Corte di Cassazione ha chiarito - altresì - la questione relativa agli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, richiamando i principi già espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 28 quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento.
Partendo da questa premessa, nella sentenza n. 577/2008 le Sezioni
Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
(che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. “qualificato”, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento),
è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico cioè a dire “qualificato” che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 28 nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno
nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque
inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa)
efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non
può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un
inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente
alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo, Cass., n.
4928/2018, richiamandosi ai principii espressi dalle Sez. Un. n. 13533
del 30/10/2001; cfr. anche, in tal senso, Cass., n. 18392/2017 e Cass., n.
2061/2018, secondo cui spetta al creditore di provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - fatto costitutivo del diritto - ed al debitore provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione -
fatto estintivo del diritto -; cfr. anche Cass., n. 7044/2018).
In buona sostanza, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico-sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia nonché l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di specifico onere deduttivo e probatorio, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 28 sulla produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 12/09/2013, n. 20904:
“in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del
riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con
l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a
carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 5128/2020; Cass., n.
18392/2017 Cass. n. 24073/17; Cass., n. 5590/2015; Cass., n.
21177/2015; Cass. n. 20547/2014; Cass., n. 17143/2012; Cass., n.
975/2009).
3. Ciò premesso, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nel caso di specie il titolo contrattuale della invocata responsabilità, che invero neppure è contestato ex adverso, posto che è
stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e l' a Persona_1 CP_2
seguito e in occasione del ricovero del primo presso l'Ospedale di
Frattamaggiore.
Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre poi accertare: a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato;
b) la conformità o meno di tale condotta alle “leges artis” ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 28 et condicionis”.
Si è detto che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni cd. di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò
comporta che l'allegazione del paziente - creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè
“astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass.
SU 577/2008 cit.).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità
professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità
dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 28 dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
4. Nel caso di specie vanno condivise e recepite le risultanze della CTU
espletata dal Collegio peritale incaricato, costituito da un medico specialista in medicina legale e un medico specialista in anestesia e rianimazione, in quanto correttamente svolte con accurato esame della documentazione medica ed adeguati approfondimenti tecnico scientifici.
Invero, i due medici specialisti, Dott. e Dott. hanno Per_2 Per_3
giustamente ritenuto negligente la condotta tenuta dai sanitari del con particolare riguardo all'iter Parte_4
diagnostico, rispetto al quale si rileva che “gli esami eseguiti, completamente disorientati, non hanno permesso una corretta valutazione del Sig. ” (cfr. p. 19 della CTU). Persona_1
Nel ricostruire la storia medica del , i due tecnici hanno Per_1
innanzitutto evidenziato come, al momento dell'accesso al Pronto
Soccorso, il quadro clinico del paziente fosse caratterizzato da “riferita difficoltà respiratoria” e “sensazione di restringimento” (cfr. Referto di
P.S. del 31/05/2016).
In base ai sintomi presentati dal paziente, i sanitari somministravano
Urbason, Zantac, RI e adrenalina, sospettando dunque una risposta allergica del al farmaco prescrittogli dai medici del Per_1
Servizio di Continuità Assistenziale. Prima di recarsi in Ospedale,
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 28 difatti, il de cuius si era già rivolto all'ex “Guardia Medica”, la quale prescriveva un antibiotico (Augmentin) che, tuttavia, non leniva la sensazione di restringimento e di difficoltà respiratoria.
Ora, pur vero che la sintomatologia mostrata dal poteva in Per_1
astratto indurre i sanitari a sospettare un problema di natura allergica, ritenuto dagli stessi Ausiliari come “verosimile”, la condotta tenuta dagli stessi risulta comunque censurabile per l'omessa esecuzione di indagini idonee ad escludere la sussistenza di patologie cardiologiche. Tale
comportamento negligente ha inevitabilmente impedito un corretto approccio diagnostico e, conseguentemente, terapeutico, con la conseguenza che non solo il trattamento praticato non ha migliorato le condizioni del paziente, ma, addirittura, ha potenzialmente contribuito ad aggravarle, posto che “l'utilizzo dell'adrenalina nel corso di una sindrome coronarica acuta potrebbe aver fatto precipitare l'evolversi del quadro clinico fino all'arresto cardiaco irreversibile” (cfr. p. 21 della CTU).
In definitiva, si ravvisa nella condotta dei sanitari una palese negligenza concretizzatasi nella mancata esecuzione degli opportuni esami diagnostici suggeriti dalla manifestazione di un “senso di oppressione alla gola”, che, come ricordato dai Consulenti nominati, “è uno dei sintomi cardine della sindrome coronarica e come tale andava indagato ed approfondito” (cfr. p. 21 della CTU).
Ed invero, “i sanitari non hanno sospettato tale sintomatologia fino al momento dell'arresto cardiocircolatorio (…). Solo allora è stata tentata
l'esecuzione di un prelievo ematico per enzimi cardiaci (e per tale
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 28 motivo il prelievo sarebbe risultato emolizzato). Al riguardo, inoltre,
pare il caso di evidenziare che nella cartella clinica è presente un elettrocardiogramma sul quale vi è solo l'annotazione a penna del nome del , la cui esecuzione non è mai stata annotata in cartella e, Per_1
soprattutto, il cui risultato “non è compatibile con gli esami precedentemente prodotti in giudizio” (cfr. p. 19 della CTU), circostanza che ulteriormente conferma una gestione del tutto inadeguata del paziente.
Alla luce di quanto esposto, i Consulenti concludevano ritenendo, condivisibilmente, che “se fosse stato sospettato l'interessamento cardiaco e compiute le indagini appropriate (esami ematochimici con
valutazione degli enzimi cardiaci, di un monitoraggio
elettrocardiografico e di una consulenza cardiologica con
ecocardiogramma), in base alle regole dell'ordinaria diligenza
professionale propria di una struttura sanitaria pubblica ed a quanto
emergente sia dalla letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale che dalle buone pratiche accreditate dell'epoca (anno
2016), certamente il avrebbe avuto molte più probabilità di Per_1
essere “salvato”, sicuramente in maniera superiore al 50%” (cfr. pp.
21-22 della CTU).
5. Avendo l'attore pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non lo stesso può dirsi per la struttura sanitaria.
Quest'ultima avrebbe dovuto infatti dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento ovvero che lo stesso sia stato eziologicamente irrilevante.
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 28 Ella, al contrario, si è laconicamente limitata a sostenere, in via assolutamente generica, che “risulta comprensibile il comportamento
dei sanitari che preferirono, in assenza di altre immediate valide alternative diagnostiche e con l'unico indirizzo dettato dal malessere dopo assunzione di antibiotico, iniziare a somministrare cortisonici ed adrenalina, anche in considerazione dell'assenza di controindicazioni assolute in presenza di eventuali patologie cardiache” (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione).
In proposito, si osserva, in primo luogo, che esistevano - e, secondo il
Collegio peritale, erano anzi opportune e consigliate dalle buone pratiche assistenziali - “alternative diagnostiche” in grado di escludere cardiopatie e altri fenomeni di natura cardiologica in atto, esami che, in maniera del tutto ingiustificata, non venivano praticati. Si ribadisce, infatti, che nel caso di specie sarebbe stato opportuno praticare “esami ematochimici con valutazione degli enzimi cardiaci, di un monitoraggio
elettrocardiografico e di una consulenza cardiologica con ecocardiogramma)”. In secondo luogo, poi, l'assunto secondo cui sarebbero assenti “controindicazioni assolute in presenza di eventuali patologie cardiache” risulta fermamente smentito dal tenore della
Consulenza in atti, nell'ambito della quale viene chiarito, come anticipato, che la somministrazione di adrenalina potrebbe aver invece contribuito al repentino peggioramento delle condizioni cliniche del paziente.
Analogamente, non è condivisibile quanto sostenuto in relazione alla circostanza per cui “se da un lato è vero che il senso di oppressione alla
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 28 gola lamentato dal paziente potrebbe far parte del corteo sintomatologico della SCA, dall'altro è pur vero che quando esso non è associato ad alcun altro sintomo, oltre a non poter essere indicato come
Pers elemento fondamentale per accertare post mortem una diagnosi di
in vita, ancor di più non può essere preso in considerazione per la costruzione di qualsiasi rapporto causale” (cfr. pp.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta). Come accertato in sede di CTU, difatti, “solo una sindrome coronarica acuta non trattata può giustificare l'evolversi del quadro clinico fino all'exitus nonostante le comuni manovre rianimatorie, tra cui l'intubazione oro-tracheale (IOT) e la defibrillazione che, al contrario avrebbero potuto risolvere uno stato di ostruzione delle vie aeree, peraltro non riscontrata nel ” (cfr. Per_1
p. 21 della CTU).
Infine, va osservato che, con le note di udienza del 09/04/2024, parte convenuta si doleva dell'omesso esame da parte del Collegio peritale delle “osservazioni critiche formulate dai CCTTPP della comparente”, che tuttavia non sono state mai versate in atti ed il cui invio, in ogni caso,
non è stato documentato, circostanze che inducono a ritenere priva di pregio anche tale doglianza.
6.1. Tanto considerato, venendo al caso che ci occupa, deve ritenersi che le riportate conclusioni dei due Consulenti Tecnici d'Ufficio consentano di ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno rappresentato dal decesso del paziente.
Gli Ausiliari, si ribadisce, hanno chiarito che il decesso del paziente
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 28 debba ricondursi all'omissione diagnostica e al conseguente inidoneo approccio terapeutico adottato dai sanitari del Presidio Ospedaliero di
Frattamaggiore, evidenziando che “se fosse stato sospettato
l'interessamento cardiaco e compiute le indagini appropriate (…), in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale propria di una struttura sanitaria pubblica ed a quanto emergente sia dalla letteratura
medico scientifica nazionale ed internazionale che dalle buone pratiche accreditate dell'epoca (anno 2016), certamente il avrebbe Per_1
avuto molte più probabilità di essere “salvato”, sicuramente in maniera superiore al 50%. A tale proposito si rimanda ai lavori del PNE -
Programma Nazionale Esiti - del 2018 che riporta: la mortalità a 30
giorni dal ricovero per infarto acuto del miocardio, che misura la qualità dell'intero processo assistenziale del paziente con infarto, a partire dall'accesso ai servizi di emergenza, continua a diminuire, da
10,4% del 2010 a 8,6% del 2016” (cfr. p. 22 della CTU).
Da quanto appena osservato si desume che il Collegio non ha rilevato alcuna insanabile incertezza eventistica rispetto alla possibilità di guarigione (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance
perduta) della patologia che aveva determinato il ricovero del paziente, ma ha direttamente ed esclusivamente attribuito l'exitus all'omessa diagnosi e all'errato trattamento praticato.
Per le ragioni innanzi esposte, nell'ipotesi de quo la condotta attribuita ai medici e alla struttura sanitaria non assume i caratteri dell'incertezza, talché il danno risarcibile non si configura in termini di perdita di
chance, bensì di danno biologico e di lesione del rapporto parentale
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 17 di 28 cagionato ai familiari del paziente deceduto.
6.2. Ciò posto e venendo ora alle domande formulate nell'atto introduttivo, deve essere accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto in proprio dai ricorrenti.
Si tratta, a ben vedere, dell'unica domanda formulata dagli attori, come chiarito dal tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, dovendosi pertanto ritenere del tutto irrilevante la digressione, compiuta nel medesimo atto, con riguardo alle diverse voci di danno (iure proprio e iure ereditario) pur enunciate ma non oggetto di espressa domanda.
Per effetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, secondo cui il giudice si limita dunque a decidere sulla domanda, su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa e sulle eccezioni in senso stretto portate alla sua attenzione (cfr. l'art. 112
c.p.c.), tali ulteriori voci di danno (Danno biologico terminale, Danno
morale terminale, Danno tanatologico, Danno patrimoniale in capo agli eredi) non potranno in alcun modo essere esaminate, essendosi gli attori limitati a richiedere, nelle conclusioni, il solo ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
6.3. E' stato precisato che la perdita del rapporto parentale – quale danno concretantesi nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto (cfr. Cass. n. 16992/2015; n. 2228/2012; n.
10527/2011) – determina per i congiunti superstiti la perdita di un
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 18 di 28 sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (si v., di recente, Cass. civ., n.
18284/2021).
Tale danno è quindi dovuto in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d.
“danno da perdita del rapporto parentale”) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore),
cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (cfr., Cass., 30/8/2019, n. 21837), salvaguardando il principio di unitarietà della nozione di danno non patrimoniale ormai – a seguito della sent. resa da Cass. SS. UU. n. 26972/2008 – assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del danno non patrimoniale complessivamente considerato (va richiamato, in proposito, l'insegnamento di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 19 di 28 26972 secondo cui: “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè
la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella
che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”).
Ora, incontestata la legittimazione in capo ai prossimi congiunti del defunto, da ritenersi formulata iure proprio, ossia indipendentemente dalla loro qualità di eredi, tenuto conto del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, vanno considerate, al solo fine di orientare il decidente nella determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria, “la durata e l'intensità del vissuto, nonché
(la) composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, (la) personalità individuale di costoro,
(la) loro capacità di reazione e sopportazione del trauma” (cfr. Cass. n.
14655/17).
Sul ricorrente, poi, incombe l'onere della ricostruzione specifica degli elementi circostanziali espressivi di una eventuale sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 20 di 28 connessa ad un evento simile (cfr. Cass. n. 913/18). Tra gli elementi che
è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio, con quest'ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro, fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium vitae).
6.4. Per ciò che concerne i criteri di quantificazione di tale danno, va fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione (Ed. 2024), che hanno assunto nel tempo una vocazione nazionale (Cass., n. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha infatti integrato le
Tabelle meneghine, prevendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
33005/21; Cass. n. 10579/21; Cass. n. 26300/21), secondo la cd. “tecnica del punto” in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Le tabelle dal 2022 in poi contengono un adeguamento ai princìpi di diritto affermati dalla Corte, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.
Più nello specifico, la nuova versione delle Tabelle, dunque, fa riferimento al valore punto, pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, con un massimo di punti attribuibili pari a 118 ed un importo liquidabile compreso tra € 195.551,59 ed €
391.103,18.
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 21 di 28 La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri sopra indicati, ossia:
a) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
c) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del
de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze di fatto rilevate nella fattispecie concreta si sommano ed il totale va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
6.5. Orbene, tornando al caso di specie, tenuto conto dei vari parametri richiamati, e quindi dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza (e la presenza di altri conviventi nel nucleo) o del rapporto di coniugio, non contestati da controparte, nonché l'intensità della relazione affettiva (che si presume di valore minimo, in assenza di diversa e più precisa allegazione e soprattutto di prova, invero non
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 22 di 28 fornita in giudizio), considerato che tali elementi non sono stati oggetto di contestazione da parte avversa, spetterebbero:
- in favore di (moglie), tenuto conto dell'età Parte_1
della stessa (44 anni) e dell'età della vittima (55 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti altri 2 familiari, la somma di euro (punto base euro
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti nr. 66 =)
258.126,00;
- in favore di (figlia convivente), tenuto conto Parte_2
dell'età della stessa (23 anni) e dell'età della vittima (55 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti altri 2 familiari, la somma di euro (punto base euro
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti nr. 70 =)
273.770,00;
- in favore di (figlio convivente), tenuto conto Parte_3
dell'età dello stesso (17 anni) e dell'età della vittima (55 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti altri 2 familiari, la somma di euro (punto base euro
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti nr. 72 =)
281.592,00.
Alcuna ulteriore voce di danno deve essere liquidata, come già detto, in difetto anzitutto di domanda ed in secondo luogo di allegazione e di prova del pregiudizio asseritamente subito.
6.6. Sulle somme innanzi riconosciute agli attori deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 23 di 28 dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui
“poiché gli interessi sono una componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno extracontrattuale)
azionato dall'attore che al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo
fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la
domanda per gli interessi (Cass. n. 1087 del 2007, per cui gli interessi
compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto
illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno,
possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice)” (cfr. Cass. n. 39376/21).
Ciò premesso, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale,
da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente,
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini
monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data
della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal
ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere
offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 24 di 28 ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito
valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta
ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data
dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente
rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli
momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite,
n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella sua formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (31/05/2016) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento
(31 maggio 2016) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 31 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 25 di 28 ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
7. Le spese, del presente giudizio nonché del giudizio di ATP, seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo Parte_5
facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., secondo i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate (con esclusione di quella istruttoria, che va computata nei parametri minimi, in quanto limitata alla sola nomina del collegio peritale ed in difetto, peraltro, di deposito di memorie istruttorie) secondo lo scaglione individuato per il presente giudizio in base al criterio del cd. decisum (sino ad euro 1.000.000,00)
e quanto al giudizio di ATP in base al criterio del cd. disputatum (ossia il valore indicato in ricorso: valore indeterminabile di media complessità). Nulla potrà invece essere riconosciuto a titolo di rimborso del contributo unificato e degli altri esborsi eventualmente sostenuti dagli attori in sede di ATP, in assenza di prova di tali pagamenti.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
18/04/2024 (Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente con il conseguente diritto Parte_6
degli attori di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CC.TT.UU. in forza del predetto decreto.
Contr Va altresì riconosciuto il diritto degli attori di ripetere dall' la
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 26 di 28 somma di € 1.098,50 versata a titolo di acconto per la CTU espletata in sede di ATP, come documentato dalla ricevuta di bonifico del
13/01/2020 e dalla fattura n. WLP4/00000003/20 versate in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e in qualità di eredi di contro Persona_1 Pt_5
, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità dell' , in persona del legale Parte_5
rapp.te pro tempore e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 258.126,00 in favore di
[...]
, di € 273.770,00 in favore di Parte_1 Parte_2
ed € 281.592,00 in favore di ,
[...] Parte_3
quali prossimi congiunti di (dec. Il Persona_1
31.05.2016), oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
3) condanna l' , in persona del legale rapp.te pro Parte_5
tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in € 22.426,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 27 di 28 4) condanna l' , in persona del legale rapp.te pro Parte_5
tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del giudizio di ATP, che qui si liquidano in € 1.098,50 per spese
“vive” ed € 3.442,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
5) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
Consulenti in base al decreto di liquidazione del 18/04/2024, a carico esclusivo della soccombente , con il Parte_5
conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 15/01/2025.
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3679 /2021 R.G – Sentenza Pagina 28 di 28