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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3001del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del GdP vertente
TRA
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso, dall'Avv. Raffaella Parte_1
Di Mauro, giusta procura in atti
-APPELLANTE-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Parte_2 CodiceFiscale_1
Avv. Federica Torri,giusta procura in atti
-APPELLATA-
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4797/17 emessa dal Giudice di Pace di e depositata in data il 21/11/2017, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il GdP ha accolto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1750 CDS del 18.11.2015 sulla base dei seguenti motivi:
1)omessa/nullità della notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;
2) illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 L. 689/81, oltre che della carenza di certezza sulle ulteriori spese applicate 3) omessa sottoscrizione: inesistenza e/o invalidità – dell'atto di ingiunzione notificato.
L'appellante ha dunque argomentato circa la prova della rituale notifica dell'atto impugnato e circa l'infondatezza in diritto delle ulteriori doglianze.
Regolarmente si è costituita in giudizio che ha instato per la declaratoria di Parte_2 inammissibilità ed in subordine per il rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.02.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via ancora preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello ricordando il consolidato principio di diritto secondo cui le opposizioni a sanzione amministrativa e le opposizioni a cartella esattoriale che sul primo atto trovano fondamento, non sono mai decise secondo equità dal Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia. Ciò in ragione del fatto che trattasi di decisione su un atto che è espressione di un pubblico potere (cfr. Cass. N. 17212/2017). Di conseguenza, non potranno trovare applicazione i limiti posti dall'art. 339 c.p.c.
Ciò posto, venendo ora a considerare il merito del gravame, l'appello spiegato da Parte_1
è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Fondato è il primo motivo di gravame concernente la regolarità della notifica del verbale posto a fondamento dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Il Comune appellante ha in primo grado prodotto in giudizio copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui è avvenuta la notifica del verbale de quo nei confronti del trasgressore.
Trattandosi di notifica a mezzo posta, ciò consente di superare il primo motivo di doglianza proposto dalla appellata in primo grado e relativo ad una eventuale notifica a mezzo posta privata.
Ciò premesso, va evidenziato che il Giudicante aderisce alla costante giurisprudenza di Legittimità secondo cui la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre). Con particolare riferimento poi al disconoscimento delle copie fotostatiche di atti, giova richiamare la costante giurisprudenza di Legittimità secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” Cass. nn. 7775/14; 7105/16; 12730/16).
Nel caso di specie, l'appellata ha proposto in primo grado una contestazione assolutamente generica, non integrante i requisiti di specificità sopra richiamati (si veda verbale del 20.07.2015). Di conseguenza, non sussistendo specifica e circostanziata contestazione, la notifica deve considerarsi provata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace.
Va altresì rilevato che l'odierna appellante non aveva alcun onere di provare anche il contenuto dell'atto notificato, in quanto la rituale notificazione a mezzo del servizio postale, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 26/07/2012).
Acclarata l'avvenuta notifica del verbale, vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di opposizione proposti, ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace e reiterati in grado d'appello.
Quanto alla dedotta illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81 e la ritenuta incertezza ed illiquidità delle ulteriori spese addebitate al contravventore, va subito ribadito l'orientamento costante della giurisprudenza di Legittimità secondo cui "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (da ultimo Cass., II civ., ord. 17901/2018) e l'emissione della relativa cartella esattoriale o intimazione di pagamento, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; la Corte ha osservato che debbono essere applicate le maggiorazioni del
10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre ( cfr in ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 -
01)).
Quanto infine al tema della “oscurità” del calcolo, che fa riferimento ad importi determinati ex artt.
203 comma 3 e 206 comma 1 del codice della strada nonché dall'art. 27 legge 689/81, si può aggiungere che l'ingiunzione contiene il dettaglio degli importi dovuti per sanzione e per maggiorazione distinguendo gli importi al momento della notificazione del verbale di violazione ( risalente al 2015) e quelli attualizzati al momento della emissione della ingiunzione, consentendo quindi al trasgressore di effettuare i riscontri di calcolo necessari.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, si consideri che in ordine alla possibilità di sostituzione della firma autografa con l'indicazione del nome a stampa del responsabile per gli atti meccanizzati ex art. 3 comma 2 D lgs 39/1993, l'ingiunzione opposta risulta essere stata formata come atto meccanizzato e la sottoscrizione del funzionario, risulta corroborata dalla specifica attestazione della qualifica del firmatario quale Responsabile della Polizia Municipale. Non è contestato il potere del firmatario di redigere l'atto con la conseguenza che, una volta accertato che esso presentandosi formato come atto meccanizzato, consente l'apposizione della firma a stampa. Si può solo aggiungere che non risulta essere previsto che possano essere apposte firme a stampa solo per atti di semplice ed immediata redazione in assenza di una limitazione in tal senso ad opera dell'art. 3 comma due richiamato e che l'ingiunzione non ha fatto altro che richiamare l'accertamento (non impugnato né contestato) in ordine alla sussistenza della violazione già contenuto nel verbale di infrazione regolarmente notificato alla parte.
Da quanto precede discende l'accoglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza impugnata, le somme portate dalla cartella di pagamento oggetto di impugnazione vanno dichiarate dovute da Parte_2
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovute da le somme portate dalla cartella di pagamento impugnata;
Parte_2 - Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che si Parte_2
liquidano in euro 650,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 800,00 per il grado d'appello, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 13.05.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo