Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2022, proposto da -OMISSIS- - per il tramite dei genitori ed esercenti la potestà genitoriale, -OMISSIS- e -OMISSIS- - rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Castelnuovo, Edoardo Griffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), Liceo Statale Regina Margherita di Torino, Via Valperga Caluso n. 12, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
del verbale di scrutinio n. -OMISSIS- del Consiglio di Classe – -OMISSIS- Liceo Economico Sociale - Liceo Statale Regina Margherita di Torino - di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva (II anno scolastico);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), Liceo Statale Regina Margherita di Torino, Via Valperga Caluso n. 12;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 28.7.2022, -OMISSIS- - per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, -OMISSIS- e -OMISSIS- - ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e del Liceo Statale Regina Margherita di Torino, Via Valperga Caluso n. 12 al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare il verbale di scrutinio n. -OMISSIS- del Consiglio di classe - -OMISSIS- Liceo economico sociale - di non ammissione della ricorrente alla classe successiva.
A sostegno dell’impugnazione, quest’ultima ha premesso di essere una studentessa del -OMISSIS- di Liceo economico sociale, presso l’istituto Statale Regina Margherita di Torino, affetta da disturbi specifici d’apprendimento (DSA), diagnosticati in data -OMISSIS- e confermati in data -OMISSIS- dall’ASL TO1, certificati come “ 81.3 disturbi misti delle capacità scolastiche ”, “ dislessia, discalculia, disortografia ” e “ 81.8 altri disturbi misti delle abilità scolastiche ”.
Benchè la ricorrente sia stata bocciata per le insufficienze riportate in cinque materie (diritto e economia, scienze umane, spagnolo, matematica, storia e geografia, la cui votazione è stata per tutte pari a 5), il ricorso limita le censure di cui si dirà infra solamente alle prime tre materie (diritto e economia, scienze umane, spagnolo).
Quanto ai motivi di gravame, la ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l’erroneità del piano didattico personalizzato (PDP) alla stessa applicato (pur se nel contenuto concordato e sottoscritto dai genitori), in quanto: i ) all’alunna non sarebbero stati riconosciuti tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove; ii ) l’alunna non avrebbe beneficiato della riduzione delle consegne; iii ) l’alunna sarebbe stata sottoposta a test a risposte multiple (attività da cui i soggetti affetti da DSA dovrebbero essere esonerati). Pertanto, il rendimento scolastico della ricorrente sarebbe stato inficiato da siffatti errori e la valutazione finale non avrebbe tenuto conto del complessivo percorso scolastico dell’alunna nel corso dell’anno.
In secondo luogo, la ricorrente ha eccepito, in relazione ai criteri valutativi, che sarebbero state utilizzate “griglie” contenenti parametri di giudizio non consoni agli studenti affetti da DSA in quanto, per la valutazione della prova scritta, oltre agli indicatori “conoscere”, “comprendere” e “interpretare”, sarebbe erroneamente stata utilizzata, altresì, la voce “argomentare”.
In terzo luogo, la ricorrente ha eccepito, seppure solamente in riferimento alla materia “scienze umane”, l’erronea valutazione finale del docente, che non avrebbe arrotondato per eccesso, ma per difetto, i voti dalla stessa riportati: 7, 5.85 e 4 (media 5,6).
2. In data 16.08.2022, le parti resistenti si sono costituite in giudizio, con una memoria di stile, insistendo nel rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 7.9.2022, fissata a fini cautelari, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto del fumus boni iuris . Il provvedimento non è stato impugnato.
4. In data 20.3.2026, parte ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della causa.
5. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, la dichiarazione di parte ricorrente del 20.3.2026, nonché l’ampio lasso di tempo medio tempore trascorso (anno scolastico del 2021/2022 sino a quello del 2025/2026), inducono il Collegio a ritenere sussistente, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, in capo a essa, alla decisione nel merito della controversia. Di qui la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
7. La chiusura in rito del processo, unitamente all’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione (che si è limitata a versare in atti la documentazione inerente alla causa, ma senza prendere posizione alcuna su essa, se non in termini meramente formali), consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti e delle persone di minore età comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MA, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
AN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | PA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.