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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del dlg 10/10/2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2808/2024 R.G. Lav. prev.
TRA
CF. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1 medesimo , elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Giugliano in
Campania (NA), al Viale Dei Pini Nord n. 28
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Crescimbeni, con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 6.02.2024, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.07120230127604415/000, notificatagli il 30.01.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 462,88 a titolo di sanzioni per violazione dell'obbligo di comunicazione nei confronti della ex art. 9 L. n. 141/1992 per CP_4
l'annualità 2021.
Deduceva di avere regolarmente e tempestivamente inviato il Mod. 5 Anno 2021 sulla Pec istituzionale della ( ) in data 22.09.2021, CP_1 Email_1 unitamente ai bonifici afferenti i pagamenti delle due rate annuali alle rispettive scadenze.
Concludeva per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella, l'illegittimità della pretesa e la non debenza delle somme ivi richieste, spese vinte con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in opposizione, non si costitutiva la che CP_4 rimaneva contumace. Si costituiva l che eccepiva il difetto di legittimazione passiva del concessionario e CP_5 chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, in sostituzione della udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Preliminarmente, avuto riguardo ai motivi di opposizione ovvero all'unico motivo inerente la non debenza delle somme portate nel titolo opposto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo l'ente impositore l'unico Controparte_6 soggetto legittimato a controdedurre sul punto.
Nel merito, l'opposizione è fondata. Nella cartella oggi opposta, le causali delle debenze relative all'anno 2021 hanno riguardo a sanzioni (voci di tributo n. 8654) per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 17 L. 576/1980, come modificato ex art. 9 L. n. 141/1992 ( cfr. ruolo prod. AdER).
Invero, ai sensi dell'art. 17 L. n. 576/1980 , per la parte che qui interessa :
“Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati [e dei procuratori nonché i praticanti procuratori] (1) iscritti alla devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare CP_1 CP_1 entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11 secondo comma.
Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla per questo solo fatto, CP_1 una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (2).
L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla
Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della CP_1 per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta (2).”…
In relazione a tali sanzioni, costituisce onere a carico del professionista provare la tempestiva comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale di cui CP_1 all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA.
Ai sensi dell'art. 7 co. 1 Regolamento unico della Previdenza Forense: “1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore
a quello della dichiarazione, devono comunicare alla secondo le modalità stabilite CP_1 dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno,
l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 12, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 13, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA”.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha offerto prova di avere tempestivamente inviato il
MODELLO 5 anno 2021 dalla propria ed esclusiva casella Pec:
sulla casella PEC istituzionale della Cassa Email_2
Forense: in data 22.09.2021, unitamente alle distinte Email_1 bonifici afferenti i pagamenti delle due rate annuali alle rispettive scadenze ( v. prod.ric.).
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, va accertata e dichiarata la non debenza delle somme oggetto della cartella n.07120230127604415/000, notificata al ricorrente il 30.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza della Parte_2
, liquidate come in dispositivo.
[...]
Spese compensate tra il ricorrente e l , costituitasi al Controparte_6 solo scopo di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_6
2) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.07120230127604415/000 notificata a il 30.01.2024; Parte_1
3) Condanna la , in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 nella misura di € 340,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e CPA in misura di legge;
4) compensa le spese tra il ricorrente e l' Controparte_6
Si comunichi
Napoli 9.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del dlg 10/10/2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2808/2024 R.G. Lav. prev.
TRA
CF. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1 medesimo , elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Giugliano in
Campania (NA), al Viale Dei Pini Nord n. 28
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Crescimbeni, con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 6.02.2024, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.07120230127604415/000, notificatagli il 30.01.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 462,88 a titolo di sanzioni per violazione dell'obbligo di comunicazione nei confronti della ex art. 9 L. n. 141/1992 per CP_4
l'annualità 2021.
Deduceva di avere regolarmente e tempestivamente inviato il Mod. 5 Anno 2021 sulla Pec istituzionale della ( ) in data 22.09.2021, CP_1 Email_1 unitamente ai bonifici afferenti i pagamenti delle due rate annuali alle rispettive scadenze.
Concludeva per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella, l'illegittimità della pretesa e la non debenza delle somme ivi richieste, spese vinte con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in opposizione, non si costitutiva la che CP_4 rimaneva contumace. Si costituiva l che eccepiva il difetto di legittimazione passiva del concessionario e CP_5 chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, in sostituzione della udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Preliminarmente, avuto riguardo ai motivi di opposizione ovvero all'unico motivo inerente la non debenza delle somme portate nel titolo opposto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo l'ente impositore l'unico Controparte_6 soggetto legittimato a controdedurre sul punto.
Nel merito, l'opposizione è fondata. Nella cartella oggi opposta, le causali delle debenze relative all'anno 2021 hanno riguardo a sanzioni (voci di tributo n. 8654) per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 17 L. 576/1980, come modificato ex art. 9 L. n. 141/1992 ( cfr. ruolo prod. AdER).
Invero, ai sensi dell'art. 17 L. n. 576/1980 , per la parte che qui interessa :
“Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati [e dei procuratori nonché i praticanti procuratori] (1) iscritti alla devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare CP_1 CP_1 entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11 secondo comma.
Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla per questo solo fatto, CP_1 una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (2).
L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla
Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della CP_1 per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta (2).”…
In relazione a tali sanzioni, costituisce onere a carico del professionista provare la tempestiva comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale di cui CP_1 all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA.
Ai sensi dell'art. 7 co. 1 Regolamento unico della Previdenza Forense: “1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore
a quello della dichiarazione, devono comunicare alla secondo le modalità stabilite CP_1 dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno,
l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 12, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 13, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA”.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha offerto prova di avere tempestivamente inviato il
MODELLO 5 anno 2021 dalla propria ed esclusiva casella Pec:
sulla casella PEC istituzionale della Cassa Email_2
Forense: in data 22.09.2021, unitamente alle distinte Email_1 bonifici afferenti i pagamenti delle due rate annuali alle rispettive scadenze ( v. prod.ric.).
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, va accertata e dichiarata la non debenza delle somme oggetto della cartella n.07120230127604415/000, notificata al ricorrente il 30.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza della Parte_2
, liquidate come in dispositivo.
[...]
Spese compensate tra il ricorrente e l , costituitasi al Controparte_6 solo scopo di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_6
2) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.07120230127604415/000 notificata a il 30.01.2024; Parte_1
3) Condanna la , in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 nella misura di € 340,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e CPA in misura di legge;
4) compensa le spese tra il ricorrente e l' Controparte_6
Si comunichi
Napoli 9.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi