Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/11/2023, n. 16376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16376 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 16376/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12609 del 2022, proposto da AN RN, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente e non concluso entro il prescritto termine di 90 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver presentato, in data 04.04.2022, al Ministero dell’Istruzione e del Merito rituale istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione Sostegno, conseguito in Romania.
2. Con il ricorso sopra menzionato parte ricorrente rappresenta, altresì, che l’amministrazione competente non ha provveduto, nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, sulla relativa istanze di riconoscimento; chiede, pertanto, di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, di condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. All’udienza del 17 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
4. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste l’obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n.206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce, infatti, al comma 2, che: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sulle istanze o abbia chiesto alle parti un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene, altresì, opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di notizie il Commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dando notizia al Tribunale.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare la determinazione prevista dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa delle stesse della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’Amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO