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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IO IO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3247/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016990507000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016990507000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5594/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 23/05/20253 e depositato in data 20/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.100202500169 90507000, notificata in data 24/03/2025, per sanzioni per tardivo versamento delle rate dell'avviso bonario relativo all'Iva per le annualità 2016 e 2018 per l'importo complessivo di euro 7.607,49, avverso l'Agenzia delle Entrate DP Salerno eccependo l'incoerenza nella motivazione a base dell'iscrizione a ruolo rispetto a quanto riportato nell'atto notificato, in quanto in caso di decadenza da rateazione l'Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo anche le residue rate non pagate secondo le scadenze trimestrali, la sproporzione degli interessi e delle sanzioni applicate in riferimento alle rate effettivamente non versate in quanto andavano applicate soltanto sull'importo della rata non pagata. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna del resistente alle spese di lite.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la corretta e sufficiente motivazione,
l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% per ogni rata, successiva a quella non versata, in quanto versata in ritardo e non ravveduta. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
A seguito di controllo automatizzato relativo alle dichiarazioni modello IVA/2017, presentata per il periodo d'imposta 2016, e modello IVA/2019, per il periodo d'imposta 2018, il contribuente ha effettuato una rateizzazione in venti rate e, precisamente, per il 2016 stabilendo una rata trimestrale di euro 1.674,35 e per il 2018 di euro 756,40. La rata n.5 per la rateizzazione relativa al 2016 e la rata n.10 per quella del 2018 non sono state pagate alle rispettive scadenze e per le stesse rate non risulta effettuato alcun ravvedimento operoso. Le rate successive sono state pagate con cadenza trimestrale.
La normativa stabilisce che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, non superiore a sette giorni, oppure di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo: degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di effettivo versamento;
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo pagato in ritardo. La sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30% per le violazioni commesse in data antecedente al 1° settembre
2024.
Nella fattispecie la Corte, considerato che il contribuente ha in buona sostanza rispettato i due piani di rateazione saltando una sola rata e versando le atre nel rispetto della cadenza trimestrale, ritiene applicabile il principio della proporzionalità per la determinazione delle sanzioni. Infatti, l'art.3 comma 3bis del D.Lgs.
472/1997 stabilisce che “la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”. Il successivo art.7, al comma 1, stabilisce: “La determinazione delle sanzioni è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”, e al comma 4 : “…Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile...”. Il giudice tributario nazionale è dotato del potere di applicazione, al caso concreto, del principio di proporzionalità delle sanzioni. D'altro canto anche l'art.10-ter dello Statuto del contribuente in ordine al principio di proporzionalità nel procedimento tributario stabilisce che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità (…). Il principio di proporzionalità (…) si applica anche (…) alle sanzioni tributarie”.
Infine, anche la Corte costituzionale, con la sentenza del 17 marzo 2023, n. 46, si è occupata del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie non penali, ed ha proprio affermato che spetta al giudice tributario ricondurre a ragionevolezza l'eventuale non ponderata reazione punitiva dell'amministrazione finanziaria, applicando analiticamente – al caso concreto – l'art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. 472/1997.
Pertanto, in applicazione del suddetto comma 4 dell'art.7 del D.Lgs. 472/1997, la Corte dispone la riduzione delle sanzioni ad ¼ (un quarto) di quella prevista ed applicata dall'Ufficio, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IO IO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3247/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016990507000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016990507000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5594/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 23/05/20253 e depositato in data 20/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.100202500169 90507000, notificata in data 24/03/2025, per sanzioni per tardivo versamento delle rate dell'avviso bonario relativo all'Iva per le annualità 2016 e 2018 per l'importo complessivo di euro 7.607,49, avverso l'Agenzia delle Entrate DP Salerno eccependo l'incoerenza nella motivazione a base dell'iscrizione a ruolo rispetto a quanto riportato nell'atto notificato, in quanto in caso di decadenza da rateazione l'Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo anche le residue rate non pagate secondo le scadenze trimestrali, la sproporzione degli interessi e delle sanzioni applicate in riferimento alle rate effettivamente non versate in quanto andavano applicate soltanto sull'importo della rata non pagata. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna del resistente alle spese di lite.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la corretta e sufficiente motivazione,
l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% per ogni rata, successiva a quella non versata, in quanto versata in ritardo e non ravveduta. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
A seguito di controllo automatizzato relativo alle dichiarazioni modello IVA/2017, presentata per il periodo d'imposta 2016, e modello IVA/2019, per il periodo d'imposta 2018, il contribuente ha effettuato una rateizzazione in venti rate e, precisamente, per il 2016 stabilendo una rata trimestrale di euro 1.674,35 e per il 2018 di euro 756,40. La rata n.5 per la rateizzazione relativa al 2016 e la rata n.10 per quella del 2018 non sono state pagate alle rispettive scadenze e per le stesse rate non risulta effettuato alcun ravvedimento operoso. Le rate successive sono state pagate con cadenza trimestrale.
La normativa stabilisce che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, non superiore a sette giorni, oppure di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo: degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di effettivo versamento;
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo pagato in ritardo. La sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30% per le violazioni commesse in data antecedente al 1° settembre
2024.
Nella fattispecie la Corte, considerato che il contribuente ha in buona sostanza rispettato i due piani di rateazione saltando una sola rata e versando le atre nel rispetto della cadenza trimestrale, ritiene applicabile il principio della proporzionalità per la determinazione delle sanzioni. Infatti, l'art.3 comma 3bis del D.Lgs.
472/1997 stabilisce che “la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”. Il successivo art.7, al comma 1, stabilisce: “La determinazione delle sanzioni è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”, e al comma 4 : “…Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile...”. Il giudice tributario nazionale è dotato del potere di applicazione, al caso concreto, del principio di proporzionalità delle sanzioni. D'altro canto anche l'art.10-ter dello Statuto del contribuente in ordine al principio di proporzionalità nel procedimento tributario stabilisce che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità (…). Il principio di proporzionalità (…) si applica anche (…) alle sanzioni tributarie”.
Infine, anche la Corte costituzionale, con la sentenza del 17 marzo 2023, n. 46, si è occupata del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie non penali, ed ha proprio affermato che spetta al giudice tributario ricondurre a ragionevolezza l'eventuale non ponderata reazione punitiva dell'amministrazione finanziaria, applicando analiticamente – al caso concreto – l'art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. 472/1997.
Pertanto, in applicazione del suddetto comma 4 dell'art.7 del D.Lgs. 472/1997, la Corte dispone la riduzione delle sanzioni ad ¼ (un quarto) di quella prevista ed applicata dall'Ufficio, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.