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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 800/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Pergusa n. 133, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Martina Palermo;
e da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Pergusa n. 133, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Palermo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 30.08.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.05.2025, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Enna, in data 15.05.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 4, Parte I, Anno 2006, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate i figli (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
21.08.2017), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 09.05.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'1.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 3.09.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse deli figli, , Per_1
e stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Per_2 Per_3 ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'1.7.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata ad [...] il [...] e (C.F.: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio civile in Enna, in data 15.05.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 4, Parte I, Anno 2006;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 9.05.2025, confermate con note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine perentorio dell'1.7.2025, da intendersi qui richiamate;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Pergusa n. 133, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Martina Palermo;
e da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Pergusa n. 133, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Palermo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 30.08.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.05.2025, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Enna, in data 15.05.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 4, Parte I, Anno 2006, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate i figli (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
21.08.2017), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 09.05.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'1.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 3.09.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse deli figli, , Per_1
e stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Per_2 Per_3 ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'1.7.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata ad [...] il [...] e (C.F.: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio civile in Enna, in data 15.05.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 4, Parte I, Anno 2006;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 9.05.2025, confermate con note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine perentorio dell'1.7.2025, da intendersi qui richiamate;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta