Versione
8 aprile 1952
8 aprile 1952
>
Versione
25 agosto 1971
25 agosto 1971
>
Versione
1 gennaio 1981
1 gennaio 1981
Art. 28.
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall' art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568 , nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall' art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568 , nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".
Commentario • 1
- 1. L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionaleLuigi Badolati · https://www.filodiritto.com/ · 30 luglio 2011 · 0.77550334
Sommario 1.Introduzione 2.Cenni storici 3.Questioni aperte 4. Note bibliografiche Introduzione In linea di principio l'esame di stato, la quale trattazione rientra nel più ampio diritto amministrativo, può essere distinto in tre tipologie: “scolastico” che è finalizzato a garantire le pari opportunità dei candidati a prescindere dall'ente educativo di provenienza; “professionale” «mediante il quale lo Stato attraverso un accertamento sulle idoneità tecniche del soggetto, mira da un lato al controllo di determinate professioni, alle quali è riconosciuta particolare importanza, d'altro canto a verificare direttamente le capacità e le qualità dei suddetti professionisti» [1], poi ci sarebbe …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 22/12/1980, n. 175Provvedimento: […] confermativa di quella surriferita, il TI aveva proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: queste cassavano con rinvio la decisione impugnata perché "... tenute presenti le particolari finalità assistenziali in favore dei profughi", di cui agli artt. 28 della legge n. 137 del 1952 e 2 della legge n. 568 del 1971, […] 2. - L'art. 28 della legge n. 137 del 1952 disponeva che i profughi che intendono riprendere, […] accogliendo il ricorso del TI, avevano invece dichiarato che le stesse disposizioni di legge (cioè l'art. 28 della legge 137 del 1952 come modificato dall'art. 2 della legge 568 del 1971) consentivano l'accoglimento della domanda di iscrizione del TI.Leggi di più...
- iscrizione all'albo dei cittadini italiani profughi·
- avvocati e procuratori·
- pretesa violazione del principio di eguaglianza·
- sent. 175/80 b. professioni·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 175/80 a. professioni·
- esclusione·
- illegittimita' costituzionale parziale.