Articolo 28 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 27Articolo 29
Versione
8 aprile 1952
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Versione
25 agosto 1971
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Versione
1 gennaio 1981
Art. 28.
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall' art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568 , nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1981
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