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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1179 del 2022 R.Gen., promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Masia ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Sassari, viale Dante 4/C,
Parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Delitala ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il suo studio in Olbia, Corso Umberto I 187,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio.
All' udienza del 30.1.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2022 premesso che in data 22.8.2009 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Olbia con , che dall'unione era già nata, nel 2006, la Controparte_1 figlia , che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una Persona_1 situazione di insanabile contrasto, tanto che essi vivevano separati dal 2019, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
Il resistente si costituiva in giudizio, contestava le affermazioni di controparte e concludeva come in atti.
1 Si svolgeva successivamente l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, che adottava i provvedimenti necessari ed urgenti.
Radicatasi la fase contenziosa, si procedeva all'audizione della minore, che dichiarava di vivere in
Tula, via Tempio 8, presso la famiglia del proprio fidanzato, e faceva presente di non voler tornare a vivere con i propri genitori;
successivamente le parti dichiaravano di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, e chiedevano la conferma dell'affidamento di Per_1
ai Servizi sociali del di Sassari.
[...] Org_1
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Considerato poi che ormai quasi maggiorenne, ha chiaramente manifestato in Persona_1 udienza la propria volontà di vivere in Tula, via Tempio 8, presso la famiglia del proprio fidanzato, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale, cosicchè ferma Persona_1 restando la sua residenza in Tula, via Tempio 8, deve essere affidata al Servizio Sociale del Comune di Sassari, che dovrà adottare le decisioni di maggior importanza per la minore Persona_1 afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori potranno esercitare il diritto di visita quando vorranno, previo accordo con la figlia.
Preso atto della reciproca rinuncia dei coniugi ad ogni pretesa economica, considerato il reddito delle parti, e tenuto conto del fatto che la minore risiede stabilmente presso il nucleo familiare del fidanzato, si reputa equo imporre ai coniugi l'obbligo di versare alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 affida la figlia , che continuerà a risiedere in Tula, via Tempio 8, ai Servizi Sociali Persona_1 del Comune di Sassari, che dovranno adottare le decisioni di maggior importanza per la medesima, afferenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori avranno facoltà di vedere la figlia quando vorranno, previo accordo con la medesima;
dispone che i genitori corrispondano alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tempio Pausania, 28.3.2024
2 Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1179 del 2022 R.Gen., promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Masia ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Sassari, viale Dante 4/C,
Parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Delitala ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il suo studio in Olbia, Corso Umberto I 187,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio.
All' udienza del 30.1.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2022 premesso che in data 22.8.2009 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Olbia con , che dall'unione era già nata, nel 2006, la Controparte_1 figlia , che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una Persona_1 situazione di insanabile contrasto, tanto che essi vivevano separati dal 2019, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
Il resistente si costituiva in giudizio, contestava le affermazioni di controparte e concludeva come in atti.
1 Si svolgeva successivamente l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, che adottava i provvedimenti necessari ed urgenti.
Radicatasi la fase contenziosa, si procedeva all'audizione della minore, che dichiarava di vivere in
Tula, via Tempio 8, presso la famiglia del proprio fidanzato, e faceva presente di non voler tornare a vivere con i propri genitori;
successivamente le parti dichiaravano di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, e chiedevano la conferma dell'affidamento di Per_1
ai Servizi sociali del di Sassari.
[...] Org_1
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Considerato poi che ormai quasi maggiorenne, ha chiaramente manifestato in Persona_1 udienza la propria volontà di vivere in Tula, via Tempio 8, presso la famiglia del proprio fidanzato, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale, cosicchè ferma Persona_1 restando la sua residenza in Tula, via Tempio 8, deve essere affidata al Servizio Sociale del Comune di Sassari, che dovrà adottare le decisioni di maggior importanza per la minore Persona_1 afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori potranno esercitare il diritto di visita quando vorranno, previo accordo con la figlia.
Preso atto della reciproca rinuncia dei coniugi ad ogni pretesa economica, considerato il reddito delle parti, e tenuto conto del fatto che la minore risiede stabilmente presso il nucleo familiare del fidanzato, si reputa equo imporre ai coniugi l'obbligo di versare alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 affida la figlia , che continuerà a risiedere in Tula, via Tempio 8, ai Servizi Sociali Persona_1 del Comune di Sassari, che dovranno adottare le decisioni di maggior importanza per la medesima, afferenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori avranno facoltà di vedere la figlia quando vorranno, previo accordo con la medesima;
dispone che i genitori corrispondano alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tempio Pausania, 28.3.2024
2 Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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