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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4569-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17 ottobre 2025, davanti al Giudice DR LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 4569/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. An-
na Maria Castrinianò, in sostituzione dell'Avv. Apolloni, per IU
GI e l'Avv. Alberto Spedale, in sostituzione degli avv.ti Principato e
IC, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Castrinianò chiede la distrazione delle spese in favore dell'Avv.
GI Apolloni ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4569/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
GI IU ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. GI Apolloni ( per procura al- Email_1
legata al ricorso;
- ricorrente -
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Principato (
[...]
e MA IC ( Email_2 Email_3
per procura allegata alla comparsa di costituzione;
[...]
- resistente -
Oggetto: indennizzo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da
GI IU nei confronti della Controparte_1
2) condanna GI IU al pagamento delle spese di lite so-
stenute dalla convenuta che si liquidano Controparte_1
in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato in data 11 aprile 2024 e ritualmente notificato, GI
IU ha chiesto la condanna di al paga- Controparte_1
mento della somma di € 16.000,00 a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza furto n.
7.10.00.5824 facente capo alla polizza madre
DLI940000010, a seguito del sinistro verificatosi “Nella notte tra il 24.10. e
il 25.10.2022”. A tal fine il ricorrente rappresenta che “nel riprendere la
propria autovettura Fiat 500 tg. GB571XK, regolarmente parcheggiata in …
Via Rocky Marciano all'altezza dei civici 17/19, si accorgeva che la stessa
era stata asportata da ignoti.” [cfr. ricorso, pag. 1].
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della do-
manda del ricorrente, stante il verificarsi della condizione di procedibilità
di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 5
della produzione di parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, la domanda formulata da GI IU non può
trovare accoglimento.
Va infatti rilevato che la mancata consegna delle chiavi originali di un'autovettura rubata fa venire meno l'operatività della polizza assicura-
tiva e legittima la Compagnia a respingere ogni richiesta di pagamento dell'indennizzo (Cass. civ., Ord. 1/7/2020 n. 13267).
Orbene, nel caso in esame, a seguito della denuncia di furto inoltrata alla compagnia assicurativa convenuta, il ricorrente consegnava (circo-
stanza non contestata) le chiavi dell'autovettura ma una delle due risulta-
va non originale essendo un duplicato non Fiat.
Peraltro, la polizza la cui operatività è stata invocata dal ricorrente è
una polizza di assicurazione contro il furto che, all'art. 1 (modalità per la denuncia del sinistro) punto 5 prevede che “in caso di furto senza ritrova-
mento … alla denuncia devono essere allegati: … tutte le chiavi originali del
veicolo fornite dalla casa costruttrice e sistema elettronico di avviamento;
eventuali codici o altri dispositivi di sicurezza delle chiavi forniti dalla casa
costruttrice” [doc. 6, pag. 16 produzione resistente].
Lo scopo della detta clausola contrattuale (che prevede la consegna delle doppie chiavi) risulta, come precisato dai giudici di legittimità, quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevola-
to da un comportamento negligente dell'assicurato (per avere, per esem-
pio, dimenticato le chiavi inserite nella messa in moto del veicolo, oppure
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
per aver perso una chiave con la quale il ladro ha poi rubato il veicolo).
Pertanto facendo applicazione del principio secondo cui “qualora le par-
ti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della ga-
ranzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato di determinate
misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità
ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipen-
dentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per
cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque
corrispondere l'indennizzo” (Cass. civ., III, 15/7/2016 n. 14422), la do-
manda spiegata da parte ricorrente nei confronti di Controparte_1
non può che essere rigettata.
[...]
Invero, “Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato
all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano
una limitazione di responsabilità dell'assicurato, ma individuano e delimi-
tano l'oggetto stesso del contratto e il rischio dell'assicuratore stesso”
(Cass. civ. n. 14422/2016, cit.)
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
GI IU deve essere condannato al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali del presente giudizio la cui Controparte_2
liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei para-
metri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri mi-
nimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Così deciso a Palermo il 17 ottobre 2025
Il Giudice
DR LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice DR LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17 ottobre 2025, davanti al Giudice DR LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 4569/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. An-
na Maria Castrinianò, in sostituzione dell'Avv. Apolloni, per IU
GI e l'Avv. Alberto Spedale, in sostituzione degli avv.ti Principato e
IC, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Castrinianò chiede la distrazione delle spese in favore dell'Avv.
GI Apolloni ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4569/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
GI IU ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. GI Apolloni ( per procura al- Email_1
legata al ricorso;
- ricorrente -
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Principato (
[...]
e MA IC ( Email_2 Email_3
per procura allegata alla comparsa di costituzione;
[...]
- resistente -
Oggetto: indennizzo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da
GI IU nei confronti della Controparte_1
2) condanna GI IU al pagamento delle spese di lite so-
stenute dalla convenuta che si liquidano Controparte_1
in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato in data 11 aprile 2024 e ritualmente notificato, GI
IU ha chiesto la condanna di al paga- Controparte_1
mento della somma di € 16.000,00 a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza furto n.
7.10.00.5824 facente capo alla polizza madre
DLI940000010, a seguito del sinistro verificatosi “Nella notte tra il 24.10. e
il 25.10.2022”. A tal fine il ricorrente rappresenta che “nel riprendere la
propria autovettura Fiat 500 tg. GB571XK, regolarmente parcheggiata in …
Via Rocky Marciano all'altezza dei civici 17/19, si accorgeva che la stessa
era stata asportata da ignoti.” [cfr. ricorso, pag. 1].
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della do-
manda del ricorrente, stante il verificarsi della condizione di procedibilità
di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 5
della produzione di parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, la domanda formulata da GI IU non può
trovare accoglimento.
Va infatti rilevato che la mancata consegna delle chiavi originali di un'autovettura rubata fa venire meno l'operatività della polizza assicura-
tiva e legittima la Compagnia a respingere ogni richiesta di pagamento dell'indennizzo (Cass. civ., Ord. 1/7/2020 n. 13267).
Orbene, nel caso in esame, a seguito della denuncia di furto inoltrata alla compagnia assicurativa convenuta, il ricorrente consegnava (circo-
stanza non contestata) le chiavi dell'autovettura ma una delle due risulta-
va non originale essendo un duplicato non Fiat.
Peraltro, la polizza la cui operatività è stata invocata dal ricorrente è
una polizza di assicurazione contro il furto che, all'art. 1 (modalità per la denuncia del sinistro) punto 5 prevede che “in caso di furto senza ritrova-
mento … alla denuncia devono essere allegati: … tutte le chiavi originali del
veicolo fornite dalla casa costruttrice e sistema elettronico di avviamento;
eventuali codici o altri dispositivi di sicurezza delle chiavi forniti dalla casa
costruttrice” [doc. 6, pag. 16 produzione resistente].
Lo scopo della detta clausola contrattuale (che prevede la consegna delle doppie chiavi) risulta, come precisato dai giudici di legittimità, quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevola-
to da un comportamento negligente dell'assicurato (per avere, per esem-
pio, dimenticato le chiavi inserite nella messa in moto del veicolo, oppure
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
per aver perso una chiave con la quale il ladro ha poi rubato il veicolo).
Pertanto facendo applicazione del principio secondo cui “qualora le par-
ti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della ga-
ranzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato di determinate
misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità
ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipen-
dentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per
cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque
corrispondere l'indennizzo” (Cass. civ., III, 15/7/2016 n. 14422), la do-
manda spiegata da parte ricorrente nei confronti di Controparte_1
non può che essere rigettata.
[...]
Invero, “Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato
all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano
una limitazione di responsabilità dell'assicurato, ma individuano e delimi-
tano l'oggetto stesso del contratto e il rischio dell'assicuratore stesso”
(Cass. civ. n. 14422/2016, cit.)
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
GI IU deve essere condannato al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali del presente giudizio la cui Controparte_2
liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei para-
metri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri mi-
nimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Così deciso a Palermo il 17 ottobre 2025
Il Giudice
DR LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice DR LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile