Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI FEDERICA ASTRID, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Giovanni Meli 22.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bascapè, in data 19/11/2016, (atto n.
2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); separati consensualmente Sentenza n. 260/2024 pubbl. il 23/07/2024, RG n. 1664/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di voler sciogliere consensualmente e senza attribuzione di colpa il matrimonio e confermano di non essersi riconciliati.
2) I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
3) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e vivranno con la madre.
pag. 1 di 8
– ovvero a seguito di analogo provvedimento giudiziale-, in forza dell'art. 18 del RR CP_ Lombardia n. 4/2017, di poter regolarizzare la propria posizione con venendo annessa (ovvero continuando a far parte), assieme ai figli minori, al nucleo familiare della madre, GN residente nell'appartamento ERP dell' Persona_3 CP_2
sito in
Milano, via Porpora 43 mediante comunicazione all'azienda regionale proprietaria di detto provvedimento. Fino a che l'ampliamento del nucleo familiare non verrà concesso, la casa coniugale sita in Lardirago (PV), alla via Francesco Baracca 32, rimarrà assegnata alla GN ove è domiciliata di fatto. Il contratto di locazione, Parte_1
rimarrà intestato al IG. che ne pagherà il canone. CP_1
5) Il NO , che al momento della sottoscrizione del ricorso ha trovato CP_1 un altro domicilio del tutto temporaneo e provvisorio, una volta trasferita l'ex moglie a
Milano, ritornerà nella casa coniugale con il consenso scritto della moglie.
6) Il NO asporterà dal predetto appartamento solo i propri effetti CP_1
personali, rinunciando a qualsiasi tipo di pretesa sugli arredi, gli elettrodomestici, le stoviglie, la biancheria della casa e i suppellettili vari.
7) L'assegno unico universale a favore dei figli minori sarà interamente percepito dalla GN . Parte_1
8) Il NO , padre non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1
minori quando desidera, e, in caso di disaccordo con la IG.ra , resta inteso che Pt_1
dovrà comunque essere rispettato il seguente calendario:
a. Il padre potrà vedere e tenere con sé , di anni 15, due week end alternati al mese, Per_1
con prelevamento da casa il venerdì alle ore 19:00 e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena.
b. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno una volta la settimana, con pernottamento per quanto riguarda;
potrà tenere con sé il piccolo Per_1 Per_2
anche per un pernottamento alla settimana dopo il compimento, in capo al minore, del sesto anno d'età.
c. I minori ed trascorreranno le festività ad anni alterni con la madre Per_1 Per_2
e con il padre e così, a partire dal 2024, trascorreranno con il padre il giorno della pag. 2 di 8 Vigilia di Natale con prelevamento da casa alle 9,00 della mattina e riaccompagnamento a casa alle ore 20,00; trascorreranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano con prelevamento da casa alle 9,00 della mattina e riaccompagnamento alle ore 20,30 dopo averli fatti cenare;
trascorreranno con la madre il giorno 31 dicembre e con il padre il giorno 1° gennaio 2025, con prelevamento da casa alle 10,00 della mattina e riaccompagnamento a casa alle ore 20,30 dopo averli fatti cenare;
trascorreranno con la madre il giorno della Befana;
il giorno di Pasqua con la madre e con il padre il giorno di Pasquetta, con prelevamento alle ore 9,00 della mattina e riaccompagnamento alle ore
20,30 dopo averli fatti cenare;
trascorreranno con la madre la festività del 25 aprile e con il padre quella del 1° maggio, con prelevamento da casa alle 9,00 della mattina e riaccompagnamento alle ore 20,30 dopo averli fatti cenare;
trascorreranno con la madre la festività del 2 giugno e con il padre la festività del 15 agosto;
trascorreranno ancora con il padre la festività del 1° novembre e con la madre il giorno 7 e 8 dicembre 2025 e così via, con alternanza di anno in anno.
d. Ogni altra festa qui non ricompresa seguirà la regola dell'alternanza e l'indicazione oraria 9,00/20,30 per il prelevamento e il riaccompagnamento a casa dei minori da parte del NO . CP_1
e. Ai coniugi sarà consentito, ad anni alternati, e nel 2024 spetterà alla GN Pt_1
, di unire la festività del 31 dicembre/1° gennaio/6 gennaio, al fine di consentire
[...] una breve vacanza, con comunicazione tassativa all'altro genitore della volontà di avvalersi di tale soluzione, entro e non oltre il giorno 1° dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il genitore di turno non dovesse opzionare detta possibilità il calendario di visita seguirà l'alternanza già stabilita nell'anno e in quelli a venire e il medesimo genitore dovrà attendere, nuovamente, il proprio turno per poter nuovamente fruire della predetta opzione, indipendentemente dalla scelta che l'altro genitore andrà ad operare l'anno successivo durante il proprio turno.
f. e trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alternati Per_1 Per_2
con i genitori e così i compleanni del 2024 sarà di spettanza della GN , Parte_1
salvo diverso accordo delle parti che consenta ad entrambi i genitori di festeggiare unitamente o disgiuntamente la predetta festa.
pag. 3 di 8 g. Il NO , inoltre, vedrà e terrà con sé i minori il giorno della Festa CP_1
del Papà, a prescindere dal giorno della settimana in cui questo accada e/o del week end di spettanza materno o paterno, con prelevamento dei minori alle ore 9:00 e riaccompagnamento alle ore 20:30, dopo averli fatti cenare.
h. Eguale diritto sarà riservato alla GN che potrà tenere i figli per Parte_1
l'intera giornata della Festa della Mamma, a prescindere che la festa cada o meno nella settimana di propria spettanza.
i. Il NO potrà, infine, vedere e tenere con sé i minori per 2 settimane CP_1
consecutive o non consecutive, a discrezione del medesimo, nel periodo estivo (da giugno a settembre). In detto periodo il diritto di visita della GN si intenderà Parte_1
ovviamente sospeso. Il NO dovrà comunicare alla GN CP_1 Pt_1
le n. 2 settimane in cui intende trascorrere le vacanze con i figli, entro e non oltre
[...]
il giorno 30 maggio di ogni anno, ed in caso di mancata comunicazione nel termine previsto si intenderanno automaticamente le prime 2 settimane del mese di luglio.
l. La GN avrà egualmente diritto di trascorrere con i figli n. 2 settimane Parte_1
consecutive o non consecutive, a discrezione della medesima, di vacanze nel periodo estivo (da giugno a settembre) ed in tale periodo il diritto di visita del NO CP_1
si intenderà ovviamente sospeso.
[...]
La GN dovrà comunicare al NO le n. 2 settimane in Parte_1 CP_1
cui intende trascorrere le vacanze con i figli, entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno, ed in caso di mancata comunicazione nel termine previsto si intenderanno automaticamente le prime due settimane del mese di agosto.
m. Nel caso in cui entrambi i genitori scelgano di utilizzare due settimane consecutive nel mese di agosto, la scelta dovrà essere effettivamente fatta tra la prima e la seconda quindicina del mese con alternanza annuale. I genitori sono tenuti a comunicare i rispettivi luoghi di vacanza e a rendersi reperibili in caso di necessità oltre che garantire telefonate quotidiane con i figli nel predetto periodo, dalle ore 20,00 alle ore 20,30.
n. Il NO potrà esercitare il suo diritto-dovere di partecipare CP_1 all'educazione sociale, scolastica, morale ed affettiva dei figli, concordando con la madre ogni più opportuna occasione per frequentarli al di fuori delle previsioni di cui pag. 4 di 8 sopra, compatibilmente con le eIGenze dei minori e previo accordo con la GN Pt_1
.
[...]
o. I genitori avranno diritto di sentire con cadenza giornaliera i minori, mediante telefonata o videochiamata. Ciascun genitore, pertanto, nei giorni di permanenza dei minori presso di sé, dovrà accertarsi che il proprio telefono cellulare venga messo a disposizione, carico e funzionante, per la chiamata serale con i minori dalle ore 20,00 alle ore 20,30.
9) Si dà l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
10) Con riferimento al mantenimento diretto dei minori da parte del padre : il IG.
verserà alla IG.ra , con le modalità concordate tra le Parti, CP_1 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da doversi sommare all'assegno unico familiare percepito per intero dalla GN , la somma mensile di: Parte_1
- Euro 250,00 per;
Persona_4
- Euro 250,00 per , per un totale di Euro 500,00 mensili da Persona_5
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, per le spese ordinarie di mantenimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vitto, concorso alle spese di casa, abbigliamento ordinario esclusi i cambi di stagione, spese di cancelleria scolastica corrente, mensa scolastica e medicinali da banco) oltre al 50% delle spese straordinarie
(extra-assegno) così meglio di seguito specificate:
1. le spese scolastiche, extrascolastiche e medico-sanitarie urgenti e necessarie per i minori (a titolo esemplificativo: le spese scolastiche per tasse e assicurazioni imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico, dotazione informatica (pc e tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa ad eventuale programma di studio differenziato (BES); le spese extrascolastiche per attività extrascolastica sportiva o di istruzione e relativi accessori, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, Grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
le spese medico-sanitarie per trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal pag. 5 di 8 medico curante, per cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN se prescritti dal medico curante, per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista) saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione attestante l'esborso; a tal fine, la Signora si impegna a esibire la suddetta Parte_1
documentazione, anche mediante fotografia da inviare via whatsapp, entro il giorno 1° di ogni mese onde consentire al Signor di versare la quota di sua CP_1
spettanza delle suddette spese contestualmente al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento di e Per_1
; Per_2
2. le spese scolastiche, extrascolastiche e medico-sanitarie non urgenti e non necessarie per ed (a titolo esemplificativo: le spese scolastiche per tasse Per_1 Per_2
scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati e università private e pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e utenze presso la sede universitaria;
le spese extrascolastiche per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, corsi di musica e strumenti musicali, baby sitter, viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dal figlio, centro ricreativo estivo e gruppo estivo privati, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
le spese medico-sanitarie non connotate dai caratteri della necessità ed urgenza quali cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari presso strutture private) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sostenute con il concorso di ciascun genitore per il 50%; a tal fine, ciascun genitore si impegna ad interpellare l'altro per iscritto onde raccoglierne il consenso, ovvero per raccogliere le ragioni di dissenso che dovranno anch'esse essere espresse per iscritto.
11) Le Parti danno atto di aver già regolato ogni e qualsiasi altra questione di natura economica tra loro intercorrente e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere,
pag. 6 di 8 l'uno dall'altro, per spese ed acquisti fatti nell'interesse proprio e/o della famiglia, ad eccezione di quanto previsto e regolato nel presente atto.
12) Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano alle norme vigenti in materia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.04.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 260/2024 pubbl. il 23/07/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 7 di 8 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Bascapè, in data 19/11/2016, (atto n. 2, parte
[...] CP_1
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 14.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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