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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14144/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14144/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. C.F._1
26, (CT), presso lo studio dell'avv. FISICHELLA ALFREDO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA 107/A CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. MONACO ALESSIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: posta in decisone all'udienza del 16/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti così come ripotate nel verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato il 02.12.2020 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio in Catania in data 18/07/2018, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 201, parte I , anno 2018 e dal quale nasceva la figlia il 14 gennaio 2020. Per_1
Il Tribunale su istanza delle parti, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n.565/2024 del 19.01.2024 pubblicata in data
30.01.2024; quindi, la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa stante la domanda della ricorrente di disporre l'affido esclusivo della figlia con diritto di visita in favore del padre in ambiente protetto in presenza dei servizi sociali, un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di Euro 350,00 ed un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 150,00.
, costituitosi nel presente procedimento, aderendo alla richiesta di pronuncia Controparte_1
della separazione personale dei coniugi, ha contestato nel corso del giudizio tutte le altre richieste avversarie ritenendole infondate ed esponendo che la ricorrente gli aveva impedito, per lungo tempo, di incontrare la figlia.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, l'Ordinanza Presidenziale del 02.10.2021, aveva ritenuto che “ non ricorrono ragioni eccezionali per derogare al regime dell'affido condiviso,
non essendo a tal fine sufficiente la conflittualità – pur presente – tra i genitori” e disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso
2 la madre e regolamentato gli incontri del padre con la figlia in due pomeriggi infrasettimanali dalle 16:00 alle ore 19:00; alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:00 sino alle ore
18:00, alternativamente il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
Nel corso del procedimento, ritenuto opportuno procedere ad una valutazione sulla condizione di benessere psico-fisico della figlia minore sui rapporti tra i genitori e la figlia e Per_1
sull'adeguatezza delle parti al ruolo genitoriale, sono stati incaricati il Servizio Sociale
competente per territorio ed attivati percorsi di sostegno alla genitorialità oltre che autorizzati incontri autonomi tra il padre e la minore, presso l'abitazione del padre, con supporto di educativa domiciliare, nei giorni e orari già individuati dall' ordinanza del 2.10.2021.
Esperita la fase istruttoria, caratterizzata dalla persistenza di una elevata conflittualità delle parti e dalla difficoltà riportata dagli assistenti sociali dello spazio neutro ad espletare l'incarico ricevuto per la scelta manifestata dal padre di “accettare il rifiuto della figlia” (relazione depositata in data 07/04/2025) all'udienza tenutasi in data 16/06/2025 ha Controparte_1
dichiarato testualmente: << sono sempre della mia idea, rinuncio a esercitare il mio ruolo genitoriale nei confronti di mia figlia, sono d'accordo per l'affido esclusivo alla madre>>.
Analogo intendimento era stato manifestato all'udienza del 10.02.25 quando il resistente rifiutava ogni possibile intervento del Tribunale per consentirgli di riallacciare i rapporti con la minore.
Pertanto le parti, all'udienza del 16.06.25, rinunciate le altre domande, hanno precisato congiuntamente le conclusioni e chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) premessa la già resa sentenza sullo status, affidamento esclusivo in favore della madre della
minore ; Persona_2
2) eventuale diritto di visita del padre come da ordinanza ex art. 708 c.p.c. solo con gradimento
della minore;
3 3) obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di 200 euro mensili, da versare
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie;
4) Assegno unico percepito per intero dalla madre come per legge.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti, vengono recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14144/2020, premessa la sentenza parziale sullo status n. 565/2024, così statuisce:
Dispone l'affido esclusivo della minore alla madre , presso Persona_2 Parte_1
cui è collocata;
Onera di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, un assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14144/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. C.F._1
26, (CT), presso lo studio dell'avv. FISICHELLA ALFREDO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA 107/A CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. MONACO ALESSIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: posta in decisone all'udienza del 16/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti così come ripotate nel verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato il 02.12.2020 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio in Catania in data 18/07/2018, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 201, parte I , anno 2018 e dal quale nasceva la figlia il 14 gennaio 2020. Per_1
Il Tribunale su istanza delle parti, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n.565/2024 del 19.01.2024 pubblicata in data
30.01.2024; quindi, la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa stante la domanda della ricorrente di disporre l'affido esclusivo della figlia con diritto di visita in favore del padre in ambiente protetto in presenza dei servizi sociali, un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di Euro 350,00 ed un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 150,00.
, costituitosi nel presente procedimento, aderendo alla richiesta di pronuncia Controparte_1
della separazione personale dei coniugi, ha contestato nel corso del giudizio tutte le altre richieste avversarie ritenendole infondate ed esponendo che la ricorrente gli aveva impedito, per lungo tempo, di incontrare la figlia.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, l'Ordinanza Presidenziale del 02.10.2021, aveva ritenuto che “ non ricorrono ragioni eccezionali per derogare al regime dell'affido condiviso,
non essendo a tal fine sufficiente la conflittualità – pur presente – tra i genitori” e disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso
2 la madre e regolamentato gli incontri del padre con la figlia in due pomeriggi infrasettimanali dalle 16:00 alle ore 19:00; alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:00 sino alle ore
18:00, alternativamente il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
Nel corso del procedimento, ritenuto opportuno procedere ad una valutazione sulla condizione di benessere psico-fisico della figlia minore sui rapporti tra i genitori e la figlia e Per_1
sull'adeguatezza delle parti al ruolo genitoriale, sono stati incaricati il Servizio Sociale
competente per territorio ed attivati percorsi di sostegno alla genitorialità oltre che autorizzati incontri autonomi tra il padre e la minore, presso l'abitazione del padre, con supporto di educativa domiciliare, nei giorni e orari già individuati dall' ordinanza del 2.10.2021.
Esperita la fase istruttoria, caratterizzata dalla persistenza di una elevata conflittualità delle parti e dalla difficoltà riportata dagli assistenti sociali dello spazio neutro ad espletare l'incarico ricevuto per la scelta manifestata dal padre di “accettare il rifiuto della figlia” (relazione depositata in data 07/04/2025) all'udienza tenutasi in data 16/06/2025 ha Controparte_1
dichiarato testualmente: << sono sempre della mia idea, rinuncio a esercitare il mio ruolo genitoriale nei confronti di mia figlia, sono d'accordo per l'affido esclusivo alla madre>>.
Analogo intendimento era stato manifestato all'udienza del 10.02.25 quando il resistente rifiutava ogni possibile intervento del Tribunale per consentirgli di riallacciare i rapporti con la minore.
Pertanto le parti, all'udienza del 16.06.25, rinunciate le altre domande, hanno precisato congiuntamente le conclusioni e chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) premessa la già resa sentenza sullo status, affidamento esclusivo in favore della madre della
minore ; Persona_2
2) eventuale diritto di visita del padre come da ordinanza ex art. 708 c.p.c. solo con gradimento
della minore;
3 3) obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di 200 euro mensili, da versare
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie;
4) Assegno unico percepito per intero dalla madre come per legge.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti, vengono recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14144/2020, premessa la sentenza parziale sullo status n. 565/2024, così statuisce:
Dispone l'affido esclusivo della minore alla madre , presso Persona_2 Parte_1
cui è collocata;
Onera di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, un assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
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