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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28111/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28111/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. CALOIA GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Andrea Parte_1
Strada
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO , oggi sostituito dall'avv. Barbara Controparte_1
Alampi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. come da fogli già depositati telematicamente e dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diverse.
Il Giudice dato atto della discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio
pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 28111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28111/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALOIA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ACERBI, 26 20022 CASTANO PRIMO presso il difensore avv. CALOIA GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FESTA DEL PERDONO, 14 C/O AVV. ALAMPI BARBARA
MILANO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 4446 Parte_1 em il 15 aprile 2021 e relativa al credito di € 10.295,00 per capitale e Controparte_1 interessi a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizio idrico (fatt. n.20159010791270)
-l'opposizione è fondata per intervenuta prescrizione del credito
-va premesso che l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ex artt.2 e 3 del R.D. n.639 del 1910 è stata sospesa in corso di causa in conformità all'orientamento seguito dal Tribunale di Milano in ordine all'assenza in capo alla della qualifica soggettiva necessaria ai fini Controparte_1 dell'adozione del provvedimento opposto
-ora, nonostante il consolidamento di un diverso orientamento da parte della Corte d'Appello di Milano, la questione della legittimità della presente ingiunzione di pagamento è superata nel merito dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ingiunta
-com'è noto in tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione
-pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa (Cass. sent. n. 2355 del 29 gennaio 2019)
-nella specie, pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla legittimità o meno del ricorso all'ingiunzione di pagamento ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, l'eccezione di prescrizione merita accoglimento sotto il profilo dell'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria
-la società debitrice ha allegato che:
“…con riferimento alla citata fattura/bolletta num. 2015/1079127 del 23/3/15 l'attrice segnalava, come da lettera raccomandata 16/6/15 anche alla società creditrice, odierna convenuta, che l'utilizzo della fornitura indicata nella bolletta non era riferibile alla bensì direttamente al Parte_1 MU di UN che, come detto, l'aveva utilizzato pe a verde creata ed era l'unico utilizzatore dell'allacciamento (doc.13), a cui tuttavia replicava di non aver Controparte_2 ricevuto comunicazioni di volturazione della fornitura a ter entrare nel merito di eventuali problematiche esistenti tra (doc.14); CodiceFiscale_1
Dopo tali comunicazioni la situazione legata alla predetta fornitura rimaneva a lungo quiescente, posto che la titolare del preteso credito (oggi subentrata per quanto da essa stessa dichiarato Controparte_1 ad già a sua volta ce ivo ramo d'azienda), non procedeva mai ad CP_3 azionarlo;
Solo allorché con PEC 7 ottobre 2020 l'odierna convenuta domandava il pagamento di pretesi scoperti, l'odierna attrice segnalava, a mezzo PEC 29/10/20, l'intervenuto pagamento delle fatture già supra indicate a mezzo bonifici bancari sub docc.8 e, in ordine alla bolletta de quo, ribadiva che l'unico sostanziale debitore per l'erogazione operata era il MU di UN …”
-in sintesi, nell'intervallo tra la missiva dell'opponente del 16 giugno 2015 e il successivo sollecito della opposta del 7 ottobre 2020 è maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art.2948 n.4 c.c.
-è noto che:
pagina3 di 4 Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. sent. 1442 del 27 gennaio 2015)
-la documentazione prodotta dall'opposta ai fini della dimostrazione dell'interruzione della prescrizione (con particolare riferimento ad un sollecito del 2017) è inammissibile perché tardiva P
si è infatti costituita dopo la scadenza dell'ultimo termine previsto dall'art.183, Controparte_1 ultimo comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie
-in conclusione, l'ingiunzione di pagamento va annullata e il credito vantato dall'opposta deve ritenersi estinto per prescrizione
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 4446 del 15 aprile 2021 emessa dalla Controparte_1 dispone:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito ivi ingiunto
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.237,00, di cui € 237,00 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dell'opponente delle spese anticipate e dei compensi non riscossi.
Milano, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28111/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. CALOIA GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Andrea Parte_1
Strada
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO , oggi sostituito dall'avv. Barbara Controparte_1
Alampi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. come da fogli già depositati telematicamente e dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diverse.
Il Giudice dato atto della discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio
pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 28111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28111/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALOIA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ACERBI, 26 20022 CASTANO PRIMO presso il difensore avv. CALOIA GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FESTA DEL PERDONO, 14 C/O AVV. ALAMPI BARBARA
MILANO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 4446 Parte_1 em il 15 aprile 2021 e relativa al credito di € 10.295,00 per capitale e Controparte_1 interessi a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizio idrico (fatt. n.20159010791270)
-l'opposizione è fondata per intervenuta prescrizione del credito
-va premesso che l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ex artt.2 e 3 del R.D. n.639 del 1910 è stata sospesa in corso di causa in conformità all'orientamento seguito dal Tribunale di Milano in ordine all'assenza in capo alla della qualifica soggettiva necessaria ai fini Controparte_1 dell'adozione del provvedimento opposto
-ora, nonostante il consolidamento di un diverso orientamento da parte della Corte d'Appello di Milano, la questione della legittimità della presente ingiunzione di pagamento è superata nel merito dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ingiunta
-com'è noto in tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione
-pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa (Cass. sent. n. 2355 del 29 gennaio 2019)
-nella specie, pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla legittimità o meno del ricorso all'ingiunzione di pagamento ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, l'eccezione di prescrizione merita accoglimento sotto il profilo dell'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria
-la società debitrice ha allegato che:
“…con riferimento alla citata fattura/bolletta num. 2015/1079127 del 23/3/15 l'attrice segnalava, come da lettera raccomandata 16/6/15 anche alla società creditrice, odierna convenuta, che l'utilizzo della fornitura indicata nella bolletta non era riferibile alla bensì direttamente al Parte_1 MU di UN che, come detto, l'aveva utilizzato pe a verde creata ed era l'unico utilizzatore dell'allacciamento (doc.13), a cui tuttavia replicava di non aver Controparte_2 ricevuto comunicazioni di volturazione della fornitura a ter entrare nel merito di eventuali problematiche esistenti tra (doc.14); CodiceFiscale_1
Dopo tali comunicazioni la situazione legata alla predetta fornitura rimaneva a lungo quiescente, posto che la titolare del preteso credito (oggi subentrata per quanto da essa stessa dichiarato Controparte_1 ad già a sua volta ce ivo ramo d'azienda), non procedeva mai ad CP_3 azionarlo;
Solo allorché con PEC 7 ottobre 2020 l'odierna convenuta domandava il pagamento di pretesi scoperti, l'odierna attrice segnalava, a mezzo PEC 29/10/20, l'intervenuto pagamento delle fatture già supra indicate a mezzo bonifici bancari sub docc.8 e, in ordine alla bolletta de quo, ribadiva che l'unico sostanziale debitore per l'erogazione operata era il MU di UN …”
-in sintesi, nell'intervallo tra la missiva dell'opponente del 16 giugno 2015 e il successivo sollecito della opposta del 7 ottobre 2020 è maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art.2948 n.4 c.c.
-è noto che:
pagina3 di 4 Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. sent. 1442 del 27 gennaio 2015)
-la documentazione prodotta dall'opposta ai fini della dimostrazione dell'interruzione della prescrizione (con particolare riferimento ad un sollecito del 2017) è inammissibile perché tardiva P
si è infatti costituita dopo la scadenza dell'ultimo termine previsto dall'art.183, Controparte_1 ultimo comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie
-in conclusione, l'ingiunzione di pagamento va annullata e il credito vantato dall'opposta deve ritenersi estinto per prescrizione
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 4446 del 15 aprile 2021 emessa dalla Controparte_1 dispone:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito ivi ingiunto
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.237,00, di cui € 237,00 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dell'opponente delle spese anticipate e dei compensi non riscossi.
Milano, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4