TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11346 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24716 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente
TRA
(cf. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Parte_1 P.IVA_1
CI (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._1
Opponente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
AN DE TE (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._2 in atti;
Opposta
E
(in forma abbreviata Controparte_2 CP_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Ciro Cafiero (cf.
[...]
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 La società proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
07120230120806014000, ruolo n. 2023/013519, notificata a mezzo P.E.C. del 24.11.2023, con cui l le intimava il pagamento della somma di € 102.364,63 per il Controparte_4 credito portato dalla per l'addebito Controparte_2
“Recupero Contributo – Importo dovuto a seguito di surroga (differenza a carico dell'impresa)”, relativamente alla garanzia liquidata ex L. 662/96 per la posizione debitoria n. 784111.
Si incardinava presso il Tribunale di Napoli, V Sez. Civ., innanzi al Giudice dott.ssa Elisa
Asprone, il giudizio avente RG. 24716/2023, nel quale l'opponente deduceva: 1) la nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 7, comma
2, della L. 212/2000 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993 (omessa indicazione della causale dell'imposizione, dell'ente creditore, del responsabile del procedimento, dell'Autorità competente per l'opposizione, delle modalità e dei termini per il ricorso, nonché mancanza della firma autografa del Concessionario) con conseguente compromissione del diritto di difesa;
2)
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale in difetto di un valido titolo esecutivo;
3)
l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; 4) l'illegittimità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
5) la nullità della notifica a mezzo P.E.C.; 6) l'illegittimità del calcolo degli interessi in violazione del principio della trasparenza;
7) la presunta invalidità di tutti gli atti emessi da per violazione dell'art. 97 Cost. CP_5
In conclusione – previa istanza di sospensione – la chiedeva dichiararsi Parte_1
l'annullamento della cartella opposta per intervenuta prescrizione e/o decadenza ovvero, in via gradata, la nullità e/o illegittimità della notifica a mezzo P.E.C., con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva chiedendo – in primis – il rigetto della sospensione ed evidenziando, nel CP_5 merito, la legittimità del proprio operato e la piena validità della cartella esattoriale impugnata e della relativa notifica telematica. L'Agente della riscossione, nel contestare estensivamente l'avversa domanda, deduceva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività rientranti nella competenza esclusiva dell'ente impositore, in ipotesi unico responsabile.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione ovvero, in via gradata, per la condanna del solo ente impositore, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, deducendo l'assoluta infondatezza dei motivi di CP_6 opposizione, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze inerenti all'attività del Concessionario e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in ragione del proprio diritto di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale a seguito della liquidazione della perdita – in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI – a favore dell'istituto finanziatore, con surroga ex lege nella posizione di quest'ultimo, sottolineando il carattere pubblicistico del
2 rapporto. Infine, contestava l'eccepita carenza di legittimazione passiva di e concludeva per CP_5 il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, dell'opposizione, con declaratoria della legittimità ed efficacia della cartella esattoriale e con vittoria di spese.
Con Ordinanza del 09.04.2024 il giudice dott.ssa Asprone accoglieva l'istanza di sospensione in quanto, pur riconoscendo il diritto di di procedere alla riscossione del credito CP_6 mediante lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, riteneva di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, stante la natura privatistica dell'entrata patrimoniale, l'iscrizione a ruolo resta subordinata, ex art. 21 del citato decreto, all'ottenimento di un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure, mancante nel caso di specie.
Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. la società opponente e reiteravano le proprie difese, CP_5 mentre evidenziava che lo stesso giudice, nel sospendere la cartella esattoriale, CP_6 ammetteva l'esistenza di differenti soluzioni interpretative sulla questione inerente al titolo esecutivo, insistendo sulla validità dell'avversa tesi giurisprudenziale circa la non necessarietà della sua precostituzione, atteso il carattere (piuttosto) pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio.
Con atto depositato in data 10.12.2024 l'avv.to Angelo CI – quale difensore della
[...] unitamente all'Avv.to Luca CI – rinunciava al mandato. Pt_1
Con ordinanza del 10.03.2025 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025 in cui il procuratore di chiedeva la riunione per connessione con l'altro giudizio CP_6 pendente innanzi allo stesso Ufficio avente RG. 24713/23 – il giudice dott.ssa Asprone disponeva il deposito di documentazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c.
Ottemperato l'ordine, all'esito dell'udienza del 14.10.2025, lo stesso giudice rimetteva gli atti al Presidente Coordinatore, il quale disponeva l'assegnazione della procedura RG 24716/2023 al
Giudice dott.ssa M. L. Russo ai fini della riunione con il giudizio RG 24713/2023.
All'udienza fissata per il 04.11.2025 la scrivente, pur riscontrando delle analogie tra i due procedimenti, data la diversità delle cartelle opposte ed i motivi di opposizione, riteneva di non poter disporre la riunione, per cui, senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione del carattere documentale della causa, introitata la stessa a sentenza sulla base degli atti già depositati.
********
§ 1. L'azione spiegata dall'opponente va qualificata come opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., per le doglianze attinenti alla regolarità formale degli atti pre- esecutivi, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le contestazioni afferenti al diritto di agire in executivis in relazione all'an ed al quantum della pretesa creditoria.
3 § 2. Per quanto concerne i vizi di forma di cui si duole la rispetto al contenuto della Parte_1 cartella – posta la tempestività dell'opposizione proposta nel termine decadenziale di 20 gg. previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c. (cartella esattoriale notificata il 24.11.2023 – atto di citazione in opposizione notificato il 27.11.2023) – non può che rilevarsene l'assoluta infondatezza per le ragioni di seguito indicate.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dalla cartella n. 07120230120806014000 si evince chiaramente quali siano le ragioni fondanti la richiesta di pagamento (garanzia liquidata ex
L. 662/96 sulla posizione debitoria n. 784111) avanzata per conto dell'ente creditore Pt_2
con espressa indicazione di , quale responsabile del procedimento di
[...] Controparte_7 emissione e notificazione, e di quale responsabile del procedimento di Persona_1 iscrizione a ruolo, fermo l'avvertimento (contenuto a pag. 5) secondo cui: “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”.
Per quel che concerne la presunta necessità della firma autografa del Concessionario ci si limita a ricordare che – in materia di sistemi informativi automatizzati delle P.A. – la stessa norma richiamata dall'opponente, ossia l'art. 3 del d.lgs. 39/1993, nella formulazione attualmente vigente, al comma 2, ultima parte, stabilisce: “Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
In alcun modo, dunque, l'atto impositivo in questione può ritenersi viziato quanto al suo contenuto, dovendosi escludere qualsivoglia compromissione del diritto di difesa dell'opponente.
§ 3. La società eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte di Parte_1 er la riscossione esattoriale delle somme dovute per l'escussione del Fondo di Controparte_8
Garanzia previsto dalla L. 662/1996, stante la natura privatistica delle entrate, ragion per cui il ruolo esattoriale non assurgerebbe direttamente a titolo esecutivo, ma l'ente impositore dovrebbe precostituirsi un titolo sulla cui base disporre poi il ruolo e la cartella, aventi efficacia di mero precetto.
Nella fattispecie, dunque, mancherebbe il titolo propedeutico all'iscrizione a ruolo in quanto,
a seguito dell'escussione della garanzia, in qualità di gestore del Fondo per le Controparte_8
PMI, surrogandosi legalmente ex art. 1203 c.c. nella medesima posizione della banca creditrice, acquisirebbe un diritto di natura privatistica derivante dal contratto di finanziamento originariamente stipulato.
Secondo l'opponente, alla luce della disciplina normativa vigente in materia, la riscossione diretta a mezzo ruolo esattoriale sarebbe riservata alle sole entrate di natura pubblicistica,
4 residuando per quelle privatistiche, in mancanza di deroghe espresse, la necessità di un preventivo accertamento del credito secondo le regole comuni.
Orbene, in merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di Controparte_2 surrogarsi alla posizione delle banche mutuanti, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D.
Lgs. 26/02/99 n. 46, anche nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
In particolare, al fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che
[...] Pt_2 nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_2 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il
Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
5 Pertanto, attivato il fondo, il centrale può giovarsi, come appena detto, di CP_2 quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita: “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art.
8-bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), che così recita: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio – in qualità di gestore del Controparte_9 fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
6 Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. 123/98. Contr Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art.
8-bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della predetta norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo 9 e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione
(tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto
Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al all'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un
7 credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la
"revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass. 6508/2020).
In conclusione, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore CP_2 di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio 1999 n. 46 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 cit. effettuato dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< da particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto
8 connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco, dunque, chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria (v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la
9 norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del
1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del
22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così
Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione
10 autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass.
9657/2024).
§ 4. Parimenti infondate sono poi le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla dedotta decadenza dalla riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/1973, in considerazione della non applicabilità della suddetta disposizione al caso di specie. Invero, trattandosi di una norma che non ha portata generale, la stessa si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo (cfr. seppur in ambiti diversi Cass. n. 12614/2023; conf. Cass.
n. 28529/2018), fermo in ogni caso il mancato decorso dei termini decadenziali ivi prescritti.
Analogamente con riferimento all'omessa preventiva comunicazione e/o notificazione degli
“atti presupposti” da parte dell'ente impositore: in primis perché – a fronte di quanto ampiamente esposto sub § 3 – nessun atto prodromico sottende necessariamente all'emissione della cartella esattoriale;
in secondo luogo perché, come si evince dalla copiosa documentazione prodotta in atti da risulta inviata alla e al suo l.r.p.t. (oltre che garante) Controparte_3 Parte_1 Per_2
, a mezzo raccomandate A/R del 21.06.2023, “Comunicazione di surroga, ai sensi del
[...] combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005 e contestuale invito di pagamento”, conseguente al provvedimento di liquidazione della posizione n. 784111, in favore della banca finanziatrice, ad opera del Fondo Garanzia ex L. 662/96 (cfr. all.to 15 del fascicolo di Contr
. A tal riguardo, si precisa che la notifica si ritiene perfezionata: 1) per la racc.ta n.
20168890883-2 in virtù della “compiuta giacenza” in data 01.08.2023; 2) per la racc.ta n. 20168890882-
1, nonostante l'attestazione di “destinatario sconosciuto”, data la perfetta corrispondenza tra l'indirizzo di notifica e quello della sede legale della risultante dalla visura storica Pt_1 societaria in atti.
Restano del tutto inconferenti le doglianze in merito all'omessa notifica della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di fermo”.
§ 5. Quanto alla dedotta nullità della notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento n.
07120230120806014000, avvenuta in data 24.11.2023, in ragione della sua effettuazione tramite l'indirizzo mittente “ t”, non risultante in nessuno Email_1
Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, come tale, non riconducibile al Concessionario della
Riscossione, questo giudice non può che rilevarne l'assoluta infondatezza.
Basti ricordare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
11 rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma
1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U. 15979/2022; conf. Cass.
26682/2024; Cass. 6015/2023; Cass. 982/2023).
Ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del destinatario (in primis del diritto di difesa), nella fattispecie neppure specificata e/o provata dall'opponente. Senza considerare poi il pacifico raggiungimento Parte dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, atteso che l'indirizzo della casella P.E.C. di provenienza fa chiaramente riferimento all' , in Controparte_1 quanto contenente il dominio (sul punto v. Cass. 26682/2024 cit.) Email_2
§ 6. In merito alla dedotta illegittimità degli interessi per omessa indicazione dei criteri di calcolo, in violazione dell'obbligo motivazionale della cartella esattoriale, con conseguente impossibilità per il contribuente di una loro ricostruzione, questo giudice osserva che tale eccezione risulta inammissibile per le motivazioni di seguito indicate.
Si sottolinea, come la deduzione attenga al contenuto della cartella (art. 617 c. 1 c.p.c.) e non al contenuto del contratto di finanziamento, anche in considerazione della mancata vocatio in ius del soggetto finanziatore.
Il credito portato dalla cartella impugnata origina dal contratto di finanziamento n. 63297 (v. sub all.to 1 fascicolo ), ben noto all'odierna opponente, nel quale risultano CP_6 dettagliatamente specificati la cadenza temporale prevista per la liquidazione degli interessi, il saggio degli interessi corrispettivi e di mora, il metodo di calcolo e le percentuali applicate, senza contare l'elaborazione di uno specifico piano di ammortamento associato all'operazione di mutuo effettuata (v. all.to 2 fascicolo ). CP_6
Pertanto – fermo quanto già chiarito sopra sul carattere esaustivo della causale del credito riportata nell'opposta cartella – è indubbio che la società opponente fosse nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa creditoria, ma anche la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto elementi tutti determinabili sulla scorta
12 del predetto contratto di finanziamento, con onere del debitore di contestare eventuali errori di calcolo in altre sedi.
Infine, si ricorda che nella comunicazione di surroga (sub § 4.) viene anche indicato il calcolo degli interessi al tasso legale per il periodo specificamente considerato.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”; e comunque, seppur carente nella motivazione rispetto agli interessi richiesti, l'atto impositivo sarebbe tutt'al più affetto “da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione” (in questi termini Cass. S.U. 22281/2022)
L'applicazione di tali principi implica – fatti i debiti mutamenti – il rigetto in toto di tale doglianza.
§ 7. Quanto ai presunti dubbi di legittimità e/o validità di tutti gli atti emessi dall
[...]
, in considerazione del passaggio “automatico” ed “in blocco “di tutto il Controparte_1 personale di Equitalia nella neocostituita con conseguente pretesa violazione della norma CP_5 costituzionale di cui all'art. 97 sul reclutamento mediante concorso dei dipendenti della P.A la valutazione di tale (bizzarra) ipotesi difensiva sulla presunta inefficacia e/o invalidità dei contratti di lavoro di diritto pubblico in contestazione, dovrebeb essere proposta dinanzi all'Autorità giudiziaria Amministrativa, senza comunque inficiare l'attività posta in essere dall in quanto CP_5 tale
§ 8. Infine, per quanto concerne la “prescrizione” della pretesa creditoria, menzionata dall'opponente soltanto a pag. 39 (di 42) dell'atto di citazione, con l'esplicitazione del “petitum”, questo giudice osserva che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, rilevabile ad istanza di parte, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non
13 equivoca della volontà di far valere l'efficacia estintiva di un rapporto giuridico mediante talune precisazioni, quanto meno, in ordine all'individuazione del periodo di decorrenza.
Nel caso in esame nulla si deduce nell'intero corpo dell'atto, ad eccezione di un laconico utilizzo del termine “prescrizione” nella misura sopra indicata.
Ne consegue, perciò, l'inammissibilità della predetta eccezione (semmai dovesse ritenersi sollevata).
§ 9. Alla luce di tutto quanto detto, nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento.
Ne consegue, perciò, il rigetto integrale dell'opposizione, con assorbimento delle ulteriori domande e/o eccezioni.
§ 10. La complessità della materia – palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, nonché della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate – determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 26.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente
TRA
(cf. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Parte_1 P.IVA_1
CI (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._1
Opponente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
AN DE TE (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._2 in atti;
Opposta
E
(in forma abbreviata Controparte_2 CP_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Ciro Cafiero (cf.
[...]
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 La società proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
07120230120806014000, ruolo n. 2023/013519, notificata a mezzo P.E.C. del 24.11.2023, con cui l le intimava il pagamento della somma di € 102.364,63 per il Controparte_4 credito portato dalla per l'addebito Controparte_2
“Recupero Contributo – Importo dovuto a seguito di surroga (differenza a carico dell'impresa)”, relativamente alla garanzia liquidata ex L. 662/96 per la posizione debitoria n. 784111.
Si incardinava presso il Tribunale di Napoli, V Sez. Civ., innanzi al Giudice dott.ssa Elisa
Asprone, il giudizio avente RG. 24716/2023, nel quale l'opponente deduceva: 1) la nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 7, comma
2, della L. 212/2000 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993 (omessa indicazione della causale dell'imposizione, dell'ente creditore, del responsabile del procedimento, dell'Autorità competente per l'opposizione, delle modalità e dei termini per il ricorso, nonché mancanza della firma autografa del Concessionario) con conseguente compromissione del diritto di difesa;
2)
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale in difetto di un valido titolo esecutivo;
3)
l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; 4) l'illegittimità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
5) la nullità della notifica a mezzo P.E.C.; 6) l'illegittimità del calcolo degli interessi in violazione del principio della trasparenza;
7) la presunta invalidità di tutti gli atti emessi da per violazione dell'art. 97 Cost. CP_5
In conclusione – previa istanza di sospensione – la chiedeva dichiararsi Parte_1
l'annullamento della cartella opposta per intervenuta prescrizione e/o decadenza ovvero, in via gradata, la nullità e/o illegittimità della notifica a mezzo P.E.C., con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva chiedendo – in primis – il rigetto della sospensione ed evidenziando, nel CP_5 merito, la legittimità del proprio operato e la piena validità della cartella esattoriale impugnata e della relativa notifica telematica. L'Agente della riscossione, nel contestare estensivamente l'avversa domanda, deduceva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività rientranti nella competenza esclusiva dell'ente impositore, in ipotesi unico responsabile.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione ovvero, in via gradata, per la condanna del solo ente impositore, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, deducendo l'assoluta infondatezza dei motivi di CP_6 opposizione, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze inerenti all'attività del Concessionario e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in ragione del proprio diritto di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale a seguito della liquidazione della perdita – in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI – a favore dell'istituto finanziatore, con surroga ex lege nella posizione di quest'ultimo, sottolineando il carattere pubblicistico del
2 rapporto. Infine, contestava l'eccepita carenza di legittimazione passiva di e concludeva per CP_5 il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, dell'opposizione, con declaratoria della legittimità ed efficacia della cartella esattoriale e con vittoria di spese.
Con Ordinanza del 09.04.2024 il giudice dott.ssa Asprone accoglieva l'istanza di sospensione in quanto, pur riconoscendo il diritto di di procedere alla riscossione del credito CP_6 mediante lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, riteneva di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, stante la natura privatistica dell'entrata patrimoniale, l'iscrizione a ruolo resta subordinata, ex art. 21 del citato decreto, all'ottenimento di un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure, mancante nel caso di specie.
Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. la società opponente e reiteravano le proprie difese, CP_5 mentre evidenziava che lo stesso giudice, nel sospendere la cartella esattoriale, CP_6 ammetteva l'esistenza di differenti soluzioni interpretative sulla questione inerente al titolo esecutivo, insistendo sulla validità dell'avversa tesi giurisprudenziale circa la non necessarietà della sua precostituzione, atteso il carattere (piuttosto) pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio.
Con atto depositato in data 10.12.2024 l'avv.to Angelo CI – quale difensore della
[...] unitamente all'Avv.to Luca CI – rinunciava al mandato. Pt_1
Con ordinanza del 10.03.2025 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025 in cui il procuratore di chiedeva la riunione per connessione con l'altro giudizio CP_6 pendente innanzi allo stesso Ufficio avente RG. 24713/23 – il giudice dott.ssa Asprone disponeva il deposito di documentazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c.
Ottemperato l'ordine, all'esito dell'udienza del 14.10.2025, lo stesso giudice rimetteva gli atti al Presidente Coordinatore, il quale disponeva l'assegnazione della procedura RG 24716/2023 al
Giudice dott.ssa M. L. Russo ai fini della riunione con il giudizio RG 24713/2023.
All'udienza fissata per il 04.11.2025 la scrivente, pur riscontrando delle analogie tra i due procedimenti, data la diversità delle cartelle opposte ed i motivi di opposizione, riteneva di non poter disporre la riunione, per cui, senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione del carattere documentale della causa, introitata la stessa a sentenza sulla base degli atti già depositati.
********
§ 1. L'azione spiegata dall'opponente va qualificata come opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., per le doglianze attinenti alla regolarità formale degli atti pre- esecutivi, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le contestazioni afferenti al diritto di agire in executivis in relazione all'an ed al quantum della pretesa creditoria.
3 § 2. Per quanto concerne i vizi di forma di cui si duole la rispetto al contenuto della Parte_1 cartella – posta la tempestività dell'opposizione proposta nel termine decadenziale di 20 gg. previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c. (cartella esattoriale notificata il 24.11.2023 – atto di citazione in opposizione notificato il 27.11.2023) – non può che rilevarsene l'assoluta infondatezza per le ragioni di seguito indicate.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dalla cartella n. 07120230120806014000 si evince chiaramente quali siano le ragioni fondanti la richiesta di pagamento (garanzia liquidata ex
L. 662/96 sulla posizione debitoria n. 784111) avanzata per conto dell'ente creditore Pt_2
con espressa indicazione di , quale responsabile del procedimento di
[...] Controparte_7 emissione e notificazione, e di quale responsabile del procedimento di Persona_1 iscrizione a ruolo, fermo l'avvertimento (contenuto a pag. 5) secondo cui: “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”.
Per quel che concerne la presunta necessità della firma autografa del Concessionario ci si limita a ricordare che – in materia di sistemi informativi automatizzati delle P.A. – la stessa norma richiamata dall'opponente, ossia l'art. 3 del d.lgs. 39/1993, nella formulazione attualmente vigente, al comma 2, ultima parte, stabilisce: “Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
In alcun modo, dunque, l'atto impositivo in questione può ritenersi viziato quanto al suo contenuto, dovendosi escludere qualsivoglia compromissione del diritto di difesa dell'opponente.
§ 3. La società eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte di Parte_1 er la riscossione esattoriale delle somme dovute per l'escussione del Fondo di Controparte_8
Garanzia previsto dalla L. 662/1996, stante la natura privatistica delle entrate, ragion per cui il ruolo esattoriale non assurgerebbe direttamente a titolo esecutivo, ma l'ente impositore dovrebbe precostituirsi un titolo sulla cui base disporre poi il ruolo e la cartella, aventi efficacia di mero precetto.
Nella fattispecie, dunque, mancherebbe il titolo propedeutico all'iscrizione a ruolo in quanto,
a seguito dell'escussione della garanzia, in qualità di gestore del Fondo per le Controparte_8
PMI, surrogandosi legalmente ex art. 1203 c.c. nella medesima posizione della banca creditrice, acquisirebbe un diritto di natura privatistica derivante dal contratto di finanziamento originariamente stipulato.
Secondo l'opponente, alla luce della disciplina normativa vigente in materia, la riscossione diretta a mezzo ruolo esattoriale sarebbe riservata alle sole entrate di natura pubblicistica,
4 residuando per quelle privatistiche, in mancanza di deroghe espresse, la necessità di un preventivo accertamento del credito secondo le regole comuni.
Orbene, in merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di Controparte_2 surrogarsi alla posizione delle banche mutuanti, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D.
Lgs. 26/02/99 n. 46, anche nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
In particolare, al fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo.
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che
[...] Pt_2 nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_2 svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il
Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
5 Pertanto, attivato il fondo, il centrale può giovarsi, come appena detto, di CP_2 quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita: “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art.
8-bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), che così recita: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio – in qualità di gestore del Controparte_9 fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
6 Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. 123/98. Contr Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art.
8-bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della predetta norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo 9 e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione
(tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto
Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al all'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un
7 credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la
"revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass. 6508/2020).
In conclusione, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore CP_2 di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio 1999 n. 46 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 cit. effettuato dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< da particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto
8 connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco, dunque, chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria (v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la
9 norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del
1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del
22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così
Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione
10 autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass.
9657/2024).
§ 4. Parimenti infondate sono poi le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla dedotta decadenza dalla riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/1973, in considerazione della non applicabilità della suddetta disposizione al caso di specie. Invero, trattandosi di una norma che non ha portata generale, la stessa si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo (cfr. seppur in ambiti diversi Cass. n. 12614/2023; conf. Cass.
n. 28529/2018), fermo in ogni caso il mancato decorso dei termini decadenziali ivi prescritti.
Analogamente con riferimento all'omessa preventiva comunicazione e/o notificazione degli
“atti presupposti” da parte dell'ente impositore: in primis perché – a fronte di quanto ampiamente esposto sub § 3 – nessun atto prodromico sottende necessariamente all'emissione della cartella esattoriale;
in secondo luogo perché, come si evince dalla copiosa documentazione prodotta in atti da risulta inviata alla e al suo l.r.p.t. (oltre che garante) Controparte_3 Parte_1 Per_2
, a mezzo raccomandate A/R del 21.06.2023, “Comunicazione di surroga, ai sensi del
[...] combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005 e contestuale invito di pagamento”, conseguente al provvedimento di liquidazione della posizione n. 784111, in favore della banca finanziatrice, ad opera del Fondo Garanzia ex L. 662/96 (cfr. all.to 15 del fascicolo di Contr
. A tal riguardo, si precisa che la notifica si ritiene perfezionata: 1) per la racc.ta n.
20168890883-2 in virtù della “compiuta giacenza” in data 01.08.2023; 2) per la racc.ta n. 20168890882-
1, nonostante l'attestazione di “destinatario sconosciuto”, data la perfetta corrispondenza tra l'indirizzo di notifica e quello della sede legale della risultante dalla visura storica Pt_1 societaria in atti.
Restano del tutto inconferenti le doglianze in merito all'omessa notifica della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di fermo”.
§ 5. Quanto alla dedotta nullità della notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento n.
07120230120806014000, avvenuta in data 24.11.2023, in ragione della sua effettuazione tramite l'indirizzo mittente “ t”, non risultante in nessuno Email_1
Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, come tale, non riconducibile al Concessionario della
Riscossione, questo giudice non può che rilevarne l'assoluta infondatezza.
Basti ricordare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
11 rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma
1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U. 15979/2022; conf. Cass.
26682/2024; Cass. 6015/2023; Cass. 982/2023).
Ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del destinatario (in primis del diritto di difesa), nella fattispecie neppure specificata e/o provata dall'opponente. Senza considerare poi il pacifico raggiungimento Parte dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, atteso che l'indirizzo della casella P.E.C. di provenienza fa chiaramente riferimento all' , in Controparte_1 quanto contenente il dominio (sul punto v. Cass. 26682/2024 cit.) Email_2
§ 6. In merito alla dedotta illegittimità degli interessi per omessa indicazione dei criteri di calcolo, in violazione dell'obbligo motivazionale della cartella esattoriale, con conseguente impossibilità per il contribuente di una loro ricostruzione, questo giudice osserva che tale eccezione risulta inammissibile per le motivazioni di seguito indicate.
Si sottolinea, come la deduzione attenga al contenuto della cartella (art. 617 c. 1 c.p.c.) e non al contenuto del contratto di finanziamento, anche in considerazione della mancata vocatio in ius del soggetto finanziatore.
Il credito portato dalla cartella impugnata origina dal contratto di finanziamento n. 63297 (v. sub all.to 1 fascicolo ), ben noto all'odierna opponente, nel quale risultano CP_6 dettagliatamente specificati la cadenza temporale prevista per la liquidazione degli interessi, il saggio degli interessi corrispettivi e di mora, il metodo di calcolo e le percentuali applicate, senza contare l'elaborazione di uno specifico piano di ammortamento associato all'operazione di mutuo effettuata (v. all.to 2 fascicolo ). CP_6
Pertanto – fermo quanto già chiarito sopra sul carattere esaustivo della causale del credito riportata nell'opposta cartella – è indubbio che la società opponente fosse nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa creditoria, ma anche la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto elementi tutti determinabili sulla scorta
12 del predetto contratto di finanziamento, con onere del debitore di contestare eventuali errori di calcolo in altre sedi.
Infine, si ricorda che nella comunicazione di surroga (sub § 4.) viene anche indicato il calcolo degli interessi al tasso legale per il periodo specificamente considerato.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”; e comunque, seppur carente nella motivazione rispetto agli interessi richiesti, l'atto impositivo sarebbe tutt'al più affetto “da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione” (in questi termini Cass. S.U. 22281/2022)
L'applicazione di tali principi implica – fatti i debiti mutamenti – il rigetto in toto di tale doglianza.
§ 7. Quanto ai presunti dubbi di legittimità e/o validità di tutti gli atti emessi dall
[...]
, in considerazione del passaggio “automatico” ed “in blocco “di tutto il Controparte_1 personale di Equitalia nella neocostituita con conseguente pretesa violazione della norma CP_5 costituzionale di cui all'art. 97 sul reclutamento mediante concorso dei dipendenti della P.A la valutazione di tale (bizzarra) ipotesi difensiva sulla presunta inefficacia e/o invalidità dei contratti di lavoro di diritto pubblico in contestazione, dovrebeb essere proposta dinanzi all'Autorità giudiziaria Amministrativa, senza comunque inficiare l'attività posta in essere dall in quanto CP_5 tale
§ 8. Infine, per quanto concerne la “prescrizione” della pretesa creditoria, menzionata dall'opponente soltanto a pag. 39 (di 42) dell'atto di citazione, con l'esplicitazione del “petitum”, questo giudice osserva che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, rilevabile ad istanza di parte, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non
13 equivoca della volontà di far valere l'efficacia estintiva di un rapporto giuridico mediante talune precisazioni, quanto meno, in ordine all'individuazione del periodo di decorrenza.
Nel caso in esame nulla si deduce nell'intero corpo dell'atto, ad eccezione di un laconico utilizzo del termine “prescrizione” nella misura sopra indicata.
Ne consegue, perciò, l'inammissibilità della predetta eccezione (semmai dovesse ritenersi sollevata).
§ 9. Alla luce di tutto quanto detto, nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento.
Ne consegue, perciò, il rigetto integrale dell'opposizione, con assorbimento delle ulteriori domande e/o eccezioni.
§ 10. La complessità della materia – palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, nonché della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate – determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 26.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
14