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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1699/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5906/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2008
- sull'appello n. 6168/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ag.entrate - IO - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932015901063992600 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070106570586000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140020078742000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti Resistente/Appellato: Il difensore del contribuente chiede la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 14/10/2022 a Resistente_1, qui inviato con PEC in data 08/11/2022 e iscritto al n. 5906/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 2191/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Catania, depositata il 18/03/2022, non notificata, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 2932015
90106399 26 del complessivo importo di €. 17.610,22 e i ruoli relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, quali atti prodromici. I motivi di ricorso erano la decadenza e la prescrizione dell'azione di esecuzione delle somme contestate.
§1.1. L'Ufficio, costituitosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso gli estratti ruolo, evidenziando che la prescrizione dei ruoli era data dal termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
§1.2. La IO Sicilia s.p.a. non si costituiva in giudizio.
§1.3. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso, dichiarando estinto il giudizio, ex art. 4 D. L. 119/2018, per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320050021194103, n. 29320050033758807 ruolo n. 2005/527, n. 2932007010657058 ruolo n. 2007/597, n. 2932009 0003040326 ruolo 2008/733, n. 2932009 004579172 ruolo 2009/340 in quanto il ruolo era stato formato, reso esecutivo e consegnato a IO Sicilia s.p.a. entro il
31/12/2010 per importi inferiori a €. 1.000,00= (cd. ruoli stralcio). Accoglieva nel resto il ricorso e, per l'effetto, riduceva l'intimazione di pagamento, osservando che agli atti non risultava prova della avvenuta notifica degli atti prodromici. Compensava le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, condannando IO Sicilia s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
§1.4. Avverso tale sentenza proponeva appello parziale l'AE, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R.
602/1973.
Premetteva l'AE che l'appello concerneva i seguenti ruoli: 1) 29320050033758807 - ruolo id. partita
T021209093728108300000008/D; 2) 29320070106570586 - ruolo id. partita T05101016
4549102240000002/D; 3) 29320140020078742. Soggiungeva che, in relazione ai pretesi vizi opposti sulla notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenere che la contestazione degli atti di notifica delle cartelle di pagamento, impugnate come “estratti ruolo”, potesse essere considerata ammissibile. Chiedeva la riforma parziale della sentenza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§2. L'appellato si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'appello. Proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, anche a carico di AE.
§3. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 19/10/2022 a Resistente_1 e all'AE, qui inviato con PEC in data 18/11/2022 e iscritto al n. 6168/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate
IO (di seguito AdER) parimenti impugnava la sentenza n. 2191/02/2022.
I motivi di appello riguardavano la tardività del ricorso originario proposto avverso le cartelle n.
29320070106570586000 e n. 29320140020078742000 ed i relativi ruoli e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Produceva copia delle notifiche delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e chiedeva la parziale riforma della sentenza, con vittoria di spese.
§4. Costituitasi in giudizio in data 14/12/2022, l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) richiamava il proprio appello avverso la sentenza n. 2191/02/2022 e chiedeva la riunione dei relativi giudizi, insistendo per la riforma della decisione impugnata.
§5. L'appellato si costituiva in giudizio in data 16/12/2022 e contestava la fondatezza dell'appello.
Proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, anche a carico di AE.
§6. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, il contribuente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
All'udienza del 9/02/2026 erano presenti le parti. La Corte disponeva, quindi, la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 5906/2022 e 6168/2022 R.G.A. Venivano sentite le parti, che insistevano nelle rispettive deduzioni;
la difesa di Resistente_1 ribadiva l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale in secondo grado. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§7. L'appello proposto da AE e da AdER è fondato.
§8. Il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai cd. ruoli stralcio, ha annullato l'atto impugnato, ritenendo non provata l'avvenuta notifica delle residue cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Ricorrono l'AE e l'AdER in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320070106570586000 e n.
29320140020078742000 ed ai seguenti ruoli:
1. n. 29320050033758807 – id. partita T021209093728108200000008/D;
2. n. 29320070106570586 – id. partita T051010164549102240000002/D;
3. n. 29320140020078742.
Pertanto, ogni altra parte della sentenza impugnata – non riferibile ai suddetti ruoli – deve ritenersi ormai coperta da giudicato, con conseguente rinuncia alle relative eccezioni e difese non riproposte in appello, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.
§9. Ciò posto, osserva la Corte che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario in quanto proposto avverso cartelle conosciute attraverso estratti di ruolo.
Nel caso in esame, come ricordato in narrativa, il ricorrente ha censurato l'intimazione n. 293 2015
90106399 26 e i ruoli relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, quali atti prodromici, asserendo di aver appreso dell'esistenza dei crediti soltanto dalla suddetta intimazione e affermando di non aver mai avuto notifica delle sottostanti cartelle. Non può dunque trovare applicazione alla fattispecie il principio sancito dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, coordinato con la legge di conversione n. 215/2021 (G.U. 20.12.2021), il quale ha previsto la non impugnabilità autonoma di cartelle asseritamente non notificate risultanti da estratto di ruolo, a meno che non venga allegato al ricorso un pregiudizio concreto ed attuale, né tantomeno l'interpretazione giurisprudenziale offerta dalle S.U. della Cassazione in ordine alla sua incidenza nei giudizi in corso: In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv. 665660 - 01)
È corretta, dunque, la valutazione operata dal giudice di prime cure nel ritenere ammissibile il ricorso.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. nn. 16641/2011; 8704/2013;
23046/2016), i vizi propri della cartella possono essere dedotti mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento qualora il contribuente sostenga di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto. Nel caso di specie, dagli atti di causa risultava che il contribuente sosteneva di aver appreso dell'esistenza delle cartelle soltanto in seguito alla notifica della intimazione del 29/01/2016.
§10. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento, in quanto nel presente grado di giudizio l'AdER
(diversamente da quanto avvenuto nel primo grado, nel quale non si era costituita) ha fornito prova della notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata.
Sulla documentazione giustificativa l'appellato non ha formulato specifiche contestazioni, limitandosi ad asserirne l'inammissibilità nella presente sede, in quanto tardivamente prodotta.
La deduzione è infondata.
§11. L'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all'art. 32, stesso decreto, così come ripetutamente affermato dalla S.C. di Cassazione (da ultimo, Cass., Sez. 5, 07/03/2023, n. 6772, Rv.
667394 – 01; cfr. Cass. 07/07/2021, n. 19368). Né l'ammissione del nuovo documento trova un limite nella definizione del thema probandum, dal momento che la giurisprudenza ha già specificato che le produzioni in parola possono effettuarsi col limite di cui all'art. 57, d.lgs. n. 546/1992, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (Così Cass. n. 19368/2021, cit.), e purché la produzione stessa avvenga entro il termine di decadenza di cui all'art. 32, d.lgs. n. 546/1992.
Per quanto concerne l'ambito applicativo della disposizione appena citata, rispetto a quanto disposto dallo stesso art. 58 d.lgs. n. 546/1992, al comma 1, a mente del quale nuove prove possono essere ammesse (o, come si esprime la norma “disposte”) solo se la parte dimostra di essere incorsa senza sua colpa nelle preclusioni, ovvero ove il giudice le ritenga necessarie (il che peraltro si verifica anche per implicito con l'utilizzo del nuovo mezzo per sorreggere la decisione di secondo grado), la stessa ha ad oggetto le prove diverse da quelle documentali (quali ad esempio, le testimonianze scritte di cui al nuovo testo dell'art. 7, comma 4, d.lgs n. 546/1992 come modificato dalla l. 31 agosto 2022, n. 130).
§12. La prova della notificazione delle due cartelle oggetto di gravame rende, poi, prive di fondamento le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attesa anche la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione di competenza del Concessionario.
§13. La sentenza impugnata va pertanto riformata, ferma restando la formazione del giudicato interno sulle parti non oggetto di impugnazione.
§14. Avuto riguardo alla cancellazione ex lege di alcuni ruoli sottostanti all'intimazione di pagamento ed alla circostanza che la prova della rituale notifica delle cartelle contestate è stata fornita solo in grado di appello, le spese processuali di entrambi i gradi vengono compensate per intero fra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti n. 5906/2022 e n. 6168/2022 R.G.A., accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate IO avverso la sentenza n. 2191/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigetta il ricorso originario relativamente alle cartelle n. 29320070106570586000 e n. 29320140020078742000 ed ai sottostanti ruoli. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa per intero fra tutte le parti costituite le spese giudiziali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO PU MA OL
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5906/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159010639926 IRPEF-ALTRO 2008
- sull'appello n. 6168/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ag.entrate - IO - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932015901063992600 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070106570586000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140020078742000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti Resistente/Appellato: Il difensore del contribuente chiede la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 14/10/2022 a Resistente_1, qui inviato con PEC in data 08/11/2022 e iscritto al n. 5906/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 2191/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Catania, depositata il 18/03/2022, non notificata, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 2932015
90106399 26 del complessivo importo di €. 17.610,22 e i ruoli relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, quali atti prodromici. I motivi di ricorso erano la decadenza e la prescrizione dell'azione di esecuzione delle somme contestate.
§1.1. L'Ufficio, costituitosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso gli estratti ruolo, evidenziando che la prescrizione dei ruoli era data dal termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
§1.2. La IO Sicilia s.p.a. non si costituiva in giudizio.
§1.3. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso, dichiarando estinto il giudizio, ex art. 4 D. L. 119/2018, per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320050021194103, n. 29320050033758807 ruolo n. 2005/527, n. 2932007010657058 ruolo n. 2007/597, n. 2932009 0003040326 ruolo 2008/733, n. 2932009 004579172 ruolo 2009/340 in quanto il ruolo era stato formato, reso esecutivo e consegnato a IO Sicilia s.p.a. entro il
31/12/2010 per importi inferiori a €. 1.000,00= (cd. ruoli stralcio). Accoglieva nel resto il ricorso e, per l'effetto, riduceva l'intimazione di pagamento, osservando che agli atti non risultava prova della avvenuta notifica degli atti prodromici. Compensava le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, condannando IO Sicilia s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
§1.4. Avverso tale sentenza proponeva appello parziale l'AE, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R.
602/1973.
Premetteva l'AE che l'appello concerneva i seguenti ruoli: 1) 29320050033758807 - ruolo id. partita
T021209093728108300000008/D; 2) 29320070106570586 - ruolo id. partita T05101016
4549102240000002/D; 3) 29320140020078742. Soggiungeva che, in relazione ai pretesi vizi opposti sulla notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenere che la contestazione degli atti di notifica delle cartelle di pagamento, impugnate come “estratti ruolo”, potesse essere considerata ammissibile. Chiedeva la riforma parziale della sentenza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§2. L'appellato si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'appello. Proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, anche a carico di AE.
§3. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 19/10/2022 a Resistente_1 e all'AE, qui inviato con PEC in data 18/11/2022 e iscritto al n. 6168/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate
IO (di seguito AdER) parimenti impugnava la sentenza n. 2191/02/2022.
I motivi di appello riguardavano la tardività del ricorso originario proposto avverso le cartelle n.
29320070106570586000 e n. 29320140020078742000 ed i relativi ruoli e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Produceva copia delle notifiche delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata e chiedeva la parziale riforma della sentenza, con vittoria di spese.
§4. Costituitasi in giudizio in data 14/12/2022, l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) richiamava il proprio appello avverso la sentenza n. 2191/02/2022 e chiedeva la riunione dei relativi giudizi, insistendo per la riforma della decisione impugnata.
§5. L'appellato si costituiva in giudizio in data 16/12/2022 e contestava la fondatezza dell'appello.
Proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, anche a carico di AE.
§6. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, il contribuente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
All'udienza del 9/02/2026 erano presenti le parti. La Corte disponeva, quindi, la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 5906/2022 e 6168/2022 R.G.A. Venivano sentite le parti, che insistevano nelle rispettive deduzioni;
la difesa di Resistente_1 ribadiva l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale in secondo grado. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§7. L'appello proposto da AE e da AdER è fondato.
§8. Il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai cd. ruoli stralcio, ha annullato l'atto impugnato, ritenendo non provata l'avvenuta notifica delle residue cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Ricorrono l'AE e l'AdER in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320070106570586000 e n.
29320140020078742000 ed ai seguenti ruoli:
1. n. 29320050033758807 – id. partita T021209093728108200000008/D;
2. n. 29320070106570586 – id. partita T051010164549102240000002/D;
3. n. 29320140020078742.
Pertanto, ogni altra parte della sentenza impugnata – non riferibile ai suddetti ruoli – deve ritenersi ormai coperta da giudicato, con conseguente rinuncia alle relative eccezioni e difese non riproposte in appello, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.
§9. Ciò posto, osserva la Corte che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario in quanto proposto avverso cartelle conosciute attraverso estratti di ruolo.
Nel caso in esame, come ricordato in narrativa, il ricorrente ha censurato l'intimazione n. 293 2015
90106399 26 e i ruoli relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, quali atti prodromici, asserendo di aver appreso dell'esistenza dei crediti soltanto dalla suddetta intimazione e affermando di non aver mai avuto notifica delle sottostanti cartelle. Non può dunque trovare applicazione alla fattispecie il principio sancito dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, coordinato con la legge di conversione n. 215/2021 (G.U. 20.12.2021), il quale ha previsto la non impugnabilità autonoma di cartelle asseritamente non notificate risultanti da estratto di ruolo, a meno che non venga allegato al ricorso un pregiudizio concreto ed attuale, né tantomeno l'interpretazione giurisprudenziale offerta dalle S.U. della Cassazione in ordine alla sua incidenza nei giudizi in corso: In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv. 665660 - 01)
È corretta, dunque, la valutazione operata dal giudice di prime cure nel ritenere ammissibile il ricorso.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. nn. 16641/2011; 8704/2013;
23046/2016), i vizi propri della cartella possono essere dedotti mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento qualora il contribuente sostenga di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto. Nel caso di specie, dagli atti di causa risultava che il contribuente sosteneva di aver appreso dell'esistenza delle cartelle soltanto in seguito alla notifica della intimazione del 29/01/2016.
§10. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento, in quanto nel presente grado di giudizio l'AdER
(diversamente da quanto avvenuto nel primo grado, nel quale non si era costituita) ha fornito prova della notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata.
Sulla documentazione giustificativa l'appellato non ha formulato specifiche contestazioni, limitandosi ad asserirne l'inammissibilità nella presente sede, in quanto tardivamente prodotta.
La deduzione è infondata.
§11. L'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all'art. 32, stesso decreto, così come ripetutamente affermato dalla S.C. di Cassazione (da ultimo, Cass., Sez. 5, 07/03/2023, n. 6772, Rv.
667394 – 01; cfr. Cass. 07/07/2021, n. 19368). Né l'ammissione del nuovo documento trova un limite nella definizione del thema probandum, dal momento che la giurisprudenza ha già specificato che le produzioni in parola possono effettuarsi col limite di cui all'art. 57, d.lgs. n. 546/1992, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (Così Cass. n. 19368/2021, cit.), e purché la produzione stessa avvenga entro il termine di decadenza di cui all'art. 32, d.lgs. n. 546/1992.
Per quanto concerne l'ambito applicativo della disposizione appena citata, rispetto a quanto disposto dallo stesso art. 58 d.lgs. n. 546/1992, al comma 1, a mente del quale nuove prove possono essere ammesse (o, come si esprime la norma “disposte”) solo se la parte dimostra di essere incorsa senza sua colpa nelle preclusioni, ovvero ove il giudice le ritenga necessarie (il che peraltro si verifica anche per implicito con l'utilizzo del nuovo mezzo per sorreggere la decisione di secondo grado), la stessa ha ad oggetto le prove diverse da quelle documentali (quali ad esempio, le testimonianze scritte di cui al nuovo testo dell'art. 7, comma 4, d.lgs n. 546/1992 come modificato dalla l. 31 agosto 2022, n. 130).
§12. La prova della notificazione delle due cartelle oggetto di gravame rende, poi, prive di fondamento le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attesa anche la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione di competenza del Concessionario.
§13. La sentenza impugnata va pertanto riformata, ferma restando la formazione del giudicato interno sulle parti non oggetto di impugnazione.
§14. Avuto riguardo alla cancellazione ex lege di alcuni ruoli sottostanti all'intimazione di pagamento ed alla circostanza che la prova della rituale notifica delle cartelle contestate è stata fornita solo in grado di appello, le spese processuali di entrambi i gradi vengono compensate per intero fra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti n. 5906/2022 e n. 6168/2022 R.G.A., accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate IO avverso la sentenza n. 2191/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigetta il ricorso originario relativamente alle cartelle n. 29320070106570586000 e n. 29320140020078742000 ed ai sottostanti ruoli. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa per intero fra tutte le parti costituite le spese giudiziali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO PU MA OL