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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 771 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 9.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA RALLO
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente ha convenuto l' chiedendo CP_1
l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui alla domanda del 9.9.2024, avendo maturato il requisito contributivo pari e/o superiore a n. 1040 contributi settimanali e lamentando che non è stato computato il periodo di svolgimento del servizio militare 15.5.1979 / 25.11.1985 (6 anni 6 mesi e 10 giorni), in cui lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa ed è privo di altra contribuzione;
ha chiesto condannarsi l' al pagamento della pensione di vecchiaia computando anche le annualità dal CP_1
15/05/1979 al 25/11/1985. L' costituitosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è già titolare di CP_1
trattamento pensionistico da settembre 2024 e dunque non può accedere CP_2
al regime del cumulo. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalemente e all'udienza fissata il 9.7.2025 con trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata, posto che – diversamente da quanto dedotto dall' in CP_3
presenza di domanda di cumulo dei contributi versati in gestioni diverse da quella presso cui è stata richiesta la prestazione, la relativa contribuzione può essere presa in considerazione, con conseguente sussistenza del requisito.
La normativa del cumulo contributivo si rinviene nella legge 228/2012 che, all'art. 1, co. 239 e ss., ferme le vigenti ipotesi di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, disciplina la possibilità per i lavoratori che abbiano versato i contributi presso differenti gestioni, al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso ciascun fondo al fine della liquidazione di un'unica pensione liquidata, pro quota, secondo le regole di calcolo rispettivamente previste.
Quanto alle modalità di accesso alla pensione in regime di cumulo, le norme appena richiamate rinviano a quanto previsto dal d.lgs. 42/2006, in materia di totalizzazione, che all'art. 3 dispone che il beneficio “è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo
è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”.
Non rileva la contribuzione accreditata presso le c.d. Casse professionali entro il
31.12.1995 nè la contribuzione accreditata nella Gestione Separata entro il 31.12.1995 a seguito del riscatto dei periodi di collaborazione - entro un massimo di cinque anni - , ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il cumulo non può essere esercitato in caso di totale coincidenza temporale dei periodi contributivi in tutte le gestioni interessate dal cumulo senza, cioè, che residui nemmeno un contributo non coincidente. Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente presentato domanda di cumulo
(cfr. doc. allegati dalle parti) in cui sono menzionati i periodi allegati in ricorso e che nel periodo del servizio militare lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa coincidente.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al 25/11/1985.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento da settembre 2024 con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al
25/11/1985, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 886,00 per CP_1
compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Marsala 11.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 771 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 9.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA RALLO
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente ha convenuto l' chiedendo CP_1
l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui alla domanda del 9.9.2024, avendo maturato il requisito contributivo pari e/o superiore a n. 1040 contributi settimanali e lamentando che non è stato computato il periodo di svolgimento del servizio militare 15.5.1979 / 25.11.1985 (6 anni 6 mesi e 10 giorni), in cui lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa ed è privo di altra contribuzione;
ha chiesto condannarsi l' al pagamento della pensione di vecchiaia computando anche le annualità dal CP_1
15/05/1979 al 25/11/1985. L' costituitosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è già titolare di CP_1
trattamento pensionistico da settembre 2024 e dunque non può accedere CP_2
al regime del cumulo. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalemente e all'udienza fissata il 9.7.2025 con trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata, posto che – diversamente da quanto dedotto dall' in CP_3
presenza di domanda di cumulo dei contributi versati in gestioni diverse da quella presso cui è stata richiesta la prestazione, la relativa contribuzione può essere presa in considerazione, con conseguente sussistenza del requisito.
La normativa del cumulo contributivo si rinviene nella legge 228/2012 che, all'art. 1, co. 239 e ss., ferme le vigenti ipotesi di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, disciplina la possibilità per i lavoratori che abbiano versato i contributi presso differenti gestioni, al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso ciascun fondo al fine della liquidazione di un'unica pensione liquidata, pro quota, secondo le regole di calcolo rispettivamente previste.
Quanto alle modalità di accesso alla pensione in regime di cumulo, le norme appena richiamate rinviano a quanto previsto dal d.lgs. 42/2006, in materia di totalizzazione, che all'art. 3 dispone che il beneficio “è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo
è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”.
Non rileva la contribuzione accreditata presso le c.d. Casse professionali entro il
31.12.1995 nè la contribuzione accreditata nella Gestione Separata entro il 31.12.1995 a seguito del riscatto dei periodi di collaborazione - entro un massimo di cinque anni - , ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il cumulo non può essere esercitato in caso di totale coincidenza temporale dei periodi contributivi in tutte le gestioni interessate dal cumulo senza, cioè, che residui nemmeno un contributo non coincidente. Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente presentato domanda di cumulo
(cfr. doc. allegati dalle parti) in cui sono menzionati i periodi allegati in ricorso e che nel periodo del servizio militare lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa coincidente.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al 25/11/1985.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento da settembre 2024 con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al
25/11/1985, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 886,00 per CP_1
compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Marsala 11.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo