Art. 2.
Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.
Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.