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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 55/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 5.2.2024 e il 12.2.2024 e iscritto a ruolo il 22.2.2024, da
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2 Part ( ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott.
in virtù dei poteri conferiti loro con scrittura privata autenticata da Parte_3
Notaio in data 21 aprile 2023, Rep. 28460, Persona_1
Raccolta 12421, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Trieste RG 1304/20, dall'avv. Paolo
Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84; attrice - appellante
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso cui è domiciliato in Trieste alla Piazza Dalmazia n.3; convenuto - appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n. 379/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n. 1304/2020, emessa il 12.6.2023, pubblicata il 12.7.2023 e non notificata;
- cessione di crediti.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in note scritte sostitutive di udienza depositate il 30.1.2025
(come in atto di appello):
1 Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
– OGS: Controparte_1
• € 69.661,86 per sorte capitale, di cui alle seguenti 4 fatture, anche riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione in primo grado sub doc. 3 e che si riproduce sub doc. 1, già decurtate le note di crediti parimenti ivi indicate e riepilogate nel medesimo elenco, tutte emesse da a titolo di canoni per i servizi di energia e Parte_4 manutenzione impianti, come in esse analiticamente indicato (“Dati relativi alle linee di Part dettaglio della fornitura”) e cedute a
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata e indicata sin dalla citazione mediante la produzione dell'elenco qui riprodotto sub doc. 1 (colonna “Data scadenza”) sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale pag. 2/11 condannare Controparte_2 al relativo pagamento in favore di oltre
[...] Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna di
[...] Part a restituire a le Controparte_2 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti di Controparte_2 della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto,
[...] condannare Controparte_2
a pagare a la diversa somma ritenuta
[...] Parte_1 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per parte appellata, come in note sostitutive dell'udienza depositate il 16.1.2025:
- In via principale, nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande ivi contenute, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- In subordine, in via tuzioristica, qualora, in riforma della sentenza di primo grado, il credito fosse ritenuto esistente e cedibile e la società cessionaria fosse considerata dotata della legittimazione creditoria, compensare il credito ceduto con gli uguali o maggiori Contr crediti vantati da a titolo di penali per la ritardata o mancata esecuzione dei lavori pattuiti da parte di cedente, così come risultanti dalla Parte_4 documentazione prodotta (cfr. doc. 1) e mai contestati dalla società cedente né dalla cessionaria oggi appellante, nemmeno nel primo grado del presente giudizio;
- In ogni caso: con defalcazione dalla somma in denegata ipotesi riconosciuta dovuta di tutti gli interessi moratori e anatocistici inopinatamente richiesti da controparte, non essendo mai scadute le fatture portanti la sorte capitale in virtù delle tempestive contestazioni di OGS.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con atto di citazione datato 20.5.2020, debitamente notificato, Parte_2
(che in corso di causa ha cambiato denominazione in ha
[...] CP_3 convenuto in giudizio l' Controparte_2
(di seguito anche solo , esponendo, in sintesi: CP_4
- di essere titolare, nei confronti dell'INOGS, di crediti (per corrispettivi, interessi moratori e anatocistici, e sanzioni da ritardato pagamento), originariamente vantati da pag. 3/11 e, da questa, acquistati con contratto di cessione dd. 20.6.2019 Parte_4 concluso in forma di scrittura privata autenticata da notaio;
- che tali crediti, portati da n.4 fatture emesse da tra il 30.6.2018 e il Parte_4
20.5.2019, del complessivo importo residuo, per capitale, di €.69.661,86, erano relativi, principalmente, a corrispettivi per prestazione di servizi;
- che i crediti ceduti, e i relativi presupposti fondanti, non erano stati contestati dal debitore, ed erano dovuti gli interessi moratori – per il ritardato pagamento – e quelli anatocistici, oltre alla sanzione prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12.
2. Tanto premesso, l'attrice ha agito per il pagamento dei suindicati crediti vantati, in tesi certi, liquidi ed esigibili, e, in via di subordine, per il pagamento dei medesimi importi a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
3. Con comparsa depositata il 19.11.2020, si è costituito, resistendo in giudizio,
l'istituto convenuto, eccependo l'insussistenza dei crediti ceduti per inadempimento del creditore, in quanto:
- il convenuto aveva, a suo tempo, aderito alla convenzione Consip SIE 3, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto “Friuli Venezia Giulia”;
- in tale quadro, avrebbe dovuto occuparsi di fornitura energetica Parte_4 all' CP_4
- il servizio era stato svolto in modo difettoso e, a seguito di formali contestazioni dell'attrice, a partire da ottobre 2018, il rapporto si era concluso con richiesta a CONSIP di escussione della fideiussione per penali e crediti finanziari in misura pari a
€.75.570,80 (per pagamenti di forniture di gas non rimborsati e penali per omissioni o cattivi adempimenti di prestazioni contrattuali);
- , invece di difendersi sulle contestazioni, a giugno 2019, aveva ceduto Parte_4 Part i crediti a
La convenuta ha, quindi contestato, in primo luogo, l'esistenza del credito, “per inesistenza dell'oggetto o della causa del contratto di cessione e per carenza di legittimazione del cedente a cedere un credito di cui non è titolare.”.
In secondo luogo, la convenuta ha contestato la validità della cessione, richiamando la previsione dell'art.9 punto 13 delle condizioni generali della convenzione Consip SIE 3, che prevede l'incedibilità del credito da parte del soggetto inadempiente.
Ha, poi, e comunque, eccepito l'inadempimento del creditore e la compensazione degli eventuali crediti azionati con i maggiori controcrediti vantati e non contestati.
In seguito, , che non aveva risposto ad alcun sollecito o contestazione da Parte_4 parte di nel gennaio 2020 era entrata in amministrazione straordinaria, CP_4 successivamente esitata con accertamento dell'insolvenza da parte del Tribunale di
Torino.
pag. 4/11 4. Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. parte attrice ha ulteriormente dedotto.
4.1. Ha lamentato la pretestuosità e genericità dell'eccezione di controparte
(inadempimento di ), non essendo stati precisati i motivi di doglianza e le Parte_4 forniture contestate.
4.2. Ha poi contestato l'applicabilità della disciplina del codice degli appalti pubblici, trovando, invece, applicazione la sola legge 21.2.1991 n.52, normativa specifica della cessione dei crediti d'impresa. Di conseguenza la PA ceduta non potrebbe rendere inefficace la cessione rifiutandola (cfr. Cass. sent. n. 19571/07).
4.3. Proseguendo nelle contestazioni, parte opposta:
- ha negato che fosse stato provato il rifiuto della cessione comunicato alle controparti;
- ha negato l'operatività del rifiuto nel caso di specie, in quanto il contratto alla base del rapporto non era più in corso di esecuzione (citando Cass. 13261 del 05/10/2000 e Cass.
n. 11475 del 08/05/2008);
- ha evidenziato che controparte non aveva né eccepito né provato che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione;
- ha ulteriormente evidenziato che era poi stata sottoposta a procedura di Parte_4 amministrazione straordinaria (sentenza del Tribunale di Torino dd. 23.12.2020 –
14.1.2021).
5. Dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti, a fini conciliativi, la causa, concessi i termini ex art.183 co. 6 c.p.c., è stata decisa, in mancanza di istanze di prova orale, sulla base dei documenti prodotti.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Trieste, nella sentenza qui impugnata, ha respinto le domande di Pt_1 per i seguenti motivi.
[...]
6.1. Secondo il giudice di primo grado troverebbe applicazione l'art.106 co.13 del
D.l.vo 18.4.2016, n.50 (Codice degli appalti pubblici) che prevede che le stazioni appaltanti pubbliche possono impedire l'efficacia di cessioni di credito nei loro confronti, notificando una comunicazione di rifiuto entro 45 giorni dalla ricevuta notifica della cessione.
Nel caso di specie la cessione qui azionata sarebbe stata validamente rifiutata dall' con PEC dell'11.7.2019 (a fronte di notifica della cessione in data CP_4
5.7.2019).
6.2. Oltre a ciò, il convenuto istituto aveva legittimamente eccepito l'inadempimento del creditore principale in forza delle regole generali in tema di Parte_4 cessione dei crediti e della speciale previsione di cui all'art.9 punto 13 delle Condizioni generali della Convenzione Consip SIE 3.
A fronte di tale legittima eccezione, parte attrice non aveva adempiuto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, non essendo, a tal fine, la pag. 5/11 documentazione prodotta, né idonea, né di agevole consultazione, in mancanza di corretta numerazione.
L'atto di appello di Parte_1
7. Con atto di citazione debitamente notificato ha proposto impugnazione Parte_1 per i seguenti motivi.
[...]
7.1. Un primo ordine di motivi riguarda il rifiuto della cessione da parte del convenuto istituto con PEC dell'11.7.2019.
7.1.1. Ha sostenuto, in generale, l'appellante che la disciplina legislativa applicabile al caso di specie sarebbe quella dettata dalla legge 21.2.1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) e non quella del codice degli appalti pubblici, essendo la prima una disciplina completa della materia delle cessioni di credito.
Di conseguenza non troverebbero applicazione specifiche norme ulteriori quali l'art. 70 co.3 del RD 2440/2023 e l'art. 117 del D.l.vo 163/06 (poi sostituito dall'art.106 del d.l.vo 50/2016), e verrebbe meno per la PA, la possibilità di rifiutare la cessione.
In tal senso vi sarebbero diverse pronunce della giurisprudenza di merito.
Inoltre, la norma invocata da controparte, riguarderebbe solamente i contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione, diversi da quelli alla base dei crediti azionati.
7.1.2. Ha poi eccepito, in concreto, l'appellante, che la PEC dell'11.7.2019 potesse integrare valido ed efficace rifiuto della cessione:
- la citata comunicazione non conteneva alcun riferimento all'art.106 co.13 del D.L.vo
50/16 ed era mancante di adeguata motivazione;
- controparte non aveva dimostrato che il supposto rifiuto fosse stato comunicato sia alla Part cessionaria e sia alla cedente e aveva contestato il ricevimento di tale comunicazione;
- il rifiuto della cessione sarebbe stato efficace solo nell'ipotesi di credito ceduto per contratto ancora in corso di esecuzione o per prestazioni già eseguite, come ritenuto da giurisprudenza di merito e, nel caso di specie, l'esecuzione dei contrati si era già conclusa;
- l'allegazione contraria, secondo la quale il contratto sarebbe stato ancora in corso, costituisce eccezione di parte da far valere con la prima difesa utile e controparte non aveva adempiuto a tale onere.
7.2. Con un secondo ordine di motivi di impugnazione l'appellante ha contestato la validità o opponibilità del patto contrattuale di non cedibilità dei crediti di cui all'art. 9 punto 13 delle condizioni generali della Convenzione Consip SIE 3.
Ciò, anzitutto, perché, come richiesto dall'art.1260 co.2 c.c., non era stato provato che il cessionario fosse a conoscenza di tale patto al momento della cessione – circostanza negata dall'appellante-.
pag. 6/11 Inoltre, si sarebbe trattato di clausola vessatoria che non risultava specificatamente accettata per iscritto da . Parte_4
7.3.1. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la ratio decidendi del giudice di primo grado nella parte riferita al supposto inadempimento della prestazione del creditore principale ( ). Parte_4
Il Tribunale avrebbe errato nel delineare l'onere probatorio dell'esatto adempimento a carico del cessionario, il quale, per agire in giudizio, dovrebbe solamente allegare e provare la fonte del proprio credito, cosa che aveva fatto regolarmente producendo le fatture emesse, a titolo di canoni, per il servizio di fornitura di energia e manutenzione di impianti e il contratto di cessione.
Secondo l'appellante, dato anche il tipo di rapporto contrattuale, sarebbe stato, semmai, onere di controparte “allegare e provare in quale occasione e quanta energia non sia stata ricevuta e quali attività di manutenzione avrebbero dovuto essere eseguite e non sono state eseguite o non sono state eseguite in modo corretto” e, ancora, in generale,
“allegare in modo specifico gli inadempimenti di e la loro riferibilità Parte_4 proprio alle prestazioni poste a fondamento delle fatture” (atto di appello pag. 22).
Tutto ciò non sarebbe avvenuto e, in conseguenza di tale omissione processuale, i crediti azionati dovevano intendersi non contestati.
7.3.2. Con ulteriore argomentazione sul medesimo tema, parte appellante ha evidenziato che, in forza di consolidato principio giurisprudenziale: “le eccezioni che riguardano fatti estintivi / impeditivi / modificativi del credito ceduti possono essere legittimamente opposte dal debitore ceduto al cessionario soltanto ove tali fatti siano anteriori alla notifica della cessione” (Cass. 24657/16 ed altre).
Nel caso di specie, e sulla base della documentazione prodotta in causa, risulterebbe che sia le comunicazioni sia i fatti ostativi al pagamento sarebbero successivi alla notifica Contr della cessione e, quindi, inopponibili alla cessionaria
7.4. Quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello precedenti, ha insistito l'appellante nella domanda di riconoscimento e condanna della controparte a pagare gli importi richiesti sia a titolo di interessi moratori, i cui presupposti sarebbero stati correttamente allegati senza ricevere contestazione, sia di interessi anatocistici e sia ex art. 6 D.l.vo 231/2002.
7.5. Con ulteriore e ultimo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della condanna alle spese di primo grado, con restituzione degli importi eventualmente già versati a tale titolo.
Le difese in appello dell' Controparte_2
[...]
8. Con comparsa difensiva depositata il 11.3.2024 si è costituito il convenuto CP_4 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 7/11 L'appellato ha allegato, con riguardo al tema dell'efficacia del rifiuto della cessione:
- di avere chiaramente e tempestivamente manifestato tale rifiuto – per il quale non sono richieste formule solenni-, con PEC dell'11.7.2019; Contr
- che la comunicazione citata era stata certamente ricevuta da che aveva riscontrato e risposto alla stessa con mail del 24.7.2019;
- che il rifiuto era stato chiaramente, e in perfetta buona fede, motivato, sia con indicazione dell'inadempimento di sia con il riferimento alla già Parte_4 concordata compensazione con controcrediti;
- che l'eccezione relativa alla disciplina applicabile sarebbe stata formulata per la prima volta in grado di appello, e, comunque, sarebbe infondata, applicandosi il principio generale per il quale la legge speciale successiva deroga a quella generale anteriore;
- che l'opponibilità del rifiuto derivava dalla legge ed era stata riprodotta in apposita clausola contrattuale con;
Parte_4
- che comunque, in base a regole generali, ove ritenuta valida la cessione, il ceduto poteva comunque sollevare nei confronti del cessionario le eccezioni opponibili al cedente inadempiente;
- che l'eccezione fondata sull'art.1260 co. 2 c.c., oltre ad essere anch'essa nuova e, quindi, non proponibile in appello, era infondata, trattandosi di norma applicabile solo alle cessioni disciplinate da norme negoziali, e non direttamente da norme di legge;
- che l'onere della prova del rapporto sostanziale era stato correttamente assolto dall'appellato, il quale aveva provato la fonte contrattuale del rapporto e allegato in modo preciso l'inadempimento di controparte;
- che gli inadempimenti, di , erano tutti anteriori alla cessione del Parte_4 credito.
Il processo di secondo grado
9. All'udienza del 18.6.2024 il consigliere istruttore, sentite le parti, ha fissato l'udienza di riserva per la decisione al collegio, assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 352
c.p.c.
10. Le parti hanno depositato le memorie ex art.352 nn. 1 e 2 c.p.c. e note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. Con le rispettive memorie conclusionali – non seguite da memorie di replica, non depositate -, le parti hanno riprodotto le argomentazioni formulate negli atti introduttivi.
11. Con provvedimento dd.
4.2.2025 il consigliere istruttore ha dato atto del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza e ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato nei seguenti termini e la sentenza di primo grado dev'essere confermata, seppure con parziale integrazione della motivazione.
pag. 8/11 12.1. Quanto al tema del rifiuto della cessione, ex art.117 del D.l.vo 163/06 e norme successive di pari contenuto, deve rilevarsi che parte appellata non ha fornito idonea prova della notificazione del rifiuto (per il resto correttamente integrato dalla PEC dd.
11.7.2019) ai soggetti cedente e cessionario. E' la stessa norma di legge invocata, e sopra citata, che prevede la possibilità del rifiuto della cessione da parte della PA, a parlare, al riguardo, di “comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” e, a tale proposito, la difesa dell'Istituto appellato, si è limitata a produrre un documento analogico integrante il testo della comunicazione, comprensivo dei destinatari ivi riportati in indirizzo, ma non ha provato né l'invio né tantomeno la ricezione della PEC, tutti elementi da ritenersi necessari a perfezionare la chiesta notificazione.
Il punto, pur oggetto di discussione tra le parti, non è stato espressamente esaminato nella sentenza di primo grado.
La difesa dell'odierna appellata, secondo la quale vi sarebbe prova indiretta della Part ricezione del rifiuto, da parte di nel contenuto della successiva intimazione di pagamento che quest'ultima ebbe ad inviare il 24.7.2019 (doc.4 OGS primo grado), non convince, perché dalla lettura di tale documento non si evince alcun riferimento alla contestazione – rifiuto dd. 4.7.2019.
12.2. Quanto al tema del divieto di cessione ex lege, riportato nel contratto con l'odierna appellata non ha dimostrato che tale pattuizione fosse stata Parte_4 portata a conoscenza della cessionaria, dato necessario ex art.1260 co.2 c.c., all'opponibilità della limitazione al cessionario.
12.3. Laddove, invece, la sentenza di primo grado appare pienamente condivisibile, è nella ratio decidendi che riguarda l'eccezione di inadempimento.
E' pacifico, infatti, che il debitore ceduto possa opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al proprio creditore – cedente. Ciò risulta, oltre che dalla disciplina generale applicabile, anche dalle Condizioni Generali della convenzione
CONSIP SIE 3, art.9 punto 13.
Nel caso di specie l'INOGS ha chiaramente eccepito l'inadempimento da parte di
Parte_4
L'allegazione dell'eccezione di inadempimento non è generica – come invece affermato dall'odierna appellante – basti esaminare, al riguardo, il contenuto del doc.1 della produzione di parte appellata in primo grado (lettera dd. 10.1.2020), costituito da richiesta di escussione fideiussoria inviata dall'istituto a CONSIP, contenente puntuali contestazioni e precisi conteggi di controcrediti per complessivi €.75.570,80. A tale comunicazione sono allegate molteplici precedenti comunicazioni, intercorse con vari soggetti nell'ambito dell'esecuzione del contratto con , dagli ultimi meso Parte_4 del 2019, aventi ad oggetto le medesime contestazioni.
Spettava quindi a qui richiedente i pagamenti corrispettivi, l'onere di CP_3 provare l'esatto adempimento.
pag. 9/11 Si rammenta, in proposito l'insegnamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo il quale (enfasi aggiunta):
“In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al
"factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto inopponibile alla banca cessionaria l'eccezione di inesigibilità del credito ceduto sollevata da una diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo all'accettazione della cessione, consistente nella determinazione del comune, ente finanziatore dei lavori di restauro di una chiesa della diocesi, di detrarre dalla somma riconosciuta a quest'ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori).” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 24657 del 02/12/2016 (Rv. 641896 -
01).
E che nel caso di specie gli inadempimenti contestati fossero anteriori alla cessione del credito (dd. 20.6.2019) risulta, documentalmente, dalla constatazione che tali inadempimenti erano stati oggetto della già citata comunicazione dd. 10.1.2020, ed ivi erano riepilogati e documentati con, tra l'altro, 17 allegati tutti anteriori al giugno 2019 (solo a mo' di esempio, si citano contestazioni di mancata esecuzione di lavori straordinari con segnalazione del 4.10.2018, ovvero di specifici lavori di manutenzione tra dicembre 2018 e gennaio 2019 – comunicati con mail dd. 11.1.2019- ed ulteriori riepiloghi di contestazioni con PEC dd 21.1.2019).
13. Da ciò consegue non solo l'assenza di prova della fondatezza dei crediti azionati, ma, in ogni caso, la relativa inesigibilità per valida opposizione di eccezione d'inadempimento, fermo restando, per completezza, che non risultano agli atti gli sviluppi dell'allegata procedura concorsuale a seguito di dichiarazione di insolvenza di
– sede nella quale avrebbe potuto fare domanda di Parte_4 Parte_1 insinuazione.
14. Tanto basta al rigetto dell'appello e le spese, liquidate su valori medio-bassi del parametro di riferimento (valore di causa €.69.801,86 - €.2.400,00 per studio,
€.1.600,00 per fase introduttiva, €.4.000,00 per la fase decisionale -) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.55/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da (già , e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto:
- conferma la sentenza appellata, del Tribunale di Trieste n.379/2023 pubblicata il
12/7/2023;
2 - condanna a rifondere, all'appellato Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in complessivi €.8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.3.2025.
Consigliere estensore Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 55/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 5.2.2024 e il 12.2.2024 e iscritto a ruolo il 22.2.2024, da
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2 Part ( ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott.
in virtù dei poteri conferiti loro con scrittura privata autenticata da Parte_3
Notaio in data 21 aprile 2023, Rep. 28460, Persona_1
Raccolta 12421, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Trieste RG 1304/20, dall'avv. Paolo
Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84; attrice - appellante
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso cui è domiciliato in Trieste alla Piazza Dalmazia n.3; convenuto - appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n. 379/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n. 1304/2020, emessa il 12.6.2023, pubblicata il 12.7.2023 e non notificata;
- cessione di crediti.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in note scritte sostitutive di udienza depositate il 30.1.2025
(come in atto di appello):
1 Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
– OGS: Controparte_1
• € 69.661,86 per sorte capitale, di cui alle seguenti 4 fatture, anche riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione in primo grado sub doc. 3 e che si riproduce sub doc. 1, già decurtate le note di crediti parimenti ivi indicate e riepilogate nel medesimo elenco, tutte emesse da a titolo di canoni per i servizi di energia e Parte_4 manutenzione impianti, come in esse analiticamente indicato (“Dati relativi alle linee di Part dettaglio della fornitura”) e cedute a
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata e indicata sin dalla citazione mediante la produzione dell'elenco qui riprodotto sub doc. 1 (colonna “Data scadenza”) sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale pag. 2/11 condannare Controparte_2 al relativo pagamento in favore di oltre
[...] Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna di
[...] Part a restituire a le Controparte_2 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti di Controparte_2 della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto,
[...] condannare Controparte_2
a pagare a la diversa somma ritenuta
[...] Parte_1 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per parte appellata, come in note sostitutive dell'udienza depositate il 16.1.2025:
- In via principale, nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande ivi contenute, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- In subordine, in via tuzioristica, qualora, in riforma della sentenza di primo grado, il credito fosse ritenuto esistente e cedibile e la società cessionaria fosse considerata dotata della legittimazione creditoria, compensare il credito ceduto con gli uguali o maggiori Contr crediti vantati da a titolo di penali per la ritardata o mancata esecuzione dei lavori pattuiti da parte di cedente, così come risultanti dalla Parte_4 documentazione prodotta (cfr. doc. 1) e mai contestati dalla società cedente né dalla cessionaria oggi appellante, nemmeno nel primo grado del presente giudizio;
- In ogni caso: con defalcazione dalla somma in denegata ipotesi riconosciuta dovuta di tutti gli interessi moratori e anatocistici inopinatamente richiesti da controparte, non essendo mai scadute le fatture portanti la sorte capitale in virtù delle tempestive contestazioni di OGS.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con atto di citazione datato 20.5.2020, debitamente notificato, Parte_2
(che in corso di causa ha cambiato denominazione in ha
[...] CP_3 convenuto in giudizio l' Controparte_2
(di seguito anche solo , esponendo, in sintesi: CP_4
- di essere titolare, nei confronti dell'INOGS, di crediti (per corrispettivi, interessi moratori e anatocistici, e sanzioni da ritardato pagamento), originariamente vantati da pag. 3/11 e, da questa, acquistati con contratto di cessione dd. 20.6.2019 Parte_4 concluso in forma di scrittura privata autenticata da notaio;
- che tali crediti, portati da n.4 fatture emesse da tra il 30.6.2018 e il Parte_4
20.5.2019, del complessivo importo residuo, per capitale, di €.69.661,86, erano relativi, principalmente, a corrispettivi per prestazione di servizi;
- che i crediti ceduti, e i relativi presupposti fondanti, non erano stati contestati dal debitore, ed erano dovuti gli interessi moratori – per il ritardato pagamento – e quelli anatocistici, oltre alla sanzione prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12.
2. Tanto premesso, l'attrice ha agito per il pagamento dei suindicati crediti vantati, in tesi certi, liquidi ed esigibili, e, in via di subordine, per il pagamento dei medesimi importi a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
3. Con comparsa depositata il 19.11.2020, si è costituito, resistendo in giudizio,
l'istituto convenuto, eccependo l'insussistenza dei crediti ceduti per inadempimento del creditore, in quanto:
- il convenuto aveva, a suo tempo, aderito alla convenzione Consip SIE 3, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto “Friuli Venezia Giulia”;
- in tale quadro, avrebbe dovuto occuparsi di fornitura energetica Parte_4 all' CP_4
- il servizio era stato svolto in modo difettoso e, a seguito di formali contestazioni dell'attrice, a partire da ottobre 2018, il rapporto si era concluso con richiesta a CONSIP di escussione della fideiussione per penali e crediti finanziari in misura pari a
€.75.570,80 (per pagamenti di forniture di gas non rimborsati e penali per omissioni o cattivi adempimenti di prestazioni contrattuali);
- , invece di difendersi sulle contestazioni, a giugno 2019, aveva ceduto Parte_4 Part i crediti a
La convenuta ha, quindi contestato, in primo luogo, l'esistenza del credito, “per inesistenza dell'oggetto o della causa del contratto di cessione e per carenza di legittimazione del cedente a cedere un credito di cui non è titolare.”.
In secondo luogo, la convenuta ha contestato la validità della cessione, richiamando la previsione dell'art.9 punto 13 delle condizioni generali della convenzione Consip SIE 3, che prevede l'incedibilità del credito da parte del soggetto inadempiente.
Ha, poi, e comunque, eccepito l'inadempimento del creditore e la compensazione degli eventuali crediti azionati con i maggiori controcrediti vantati e non contestati.
In seguito, , che non aveva risposto ad alcun sollecito o contestazione da Parte_4 parte di nel gennaio 2020 era entrata in amministrazione straordinaria, CP_4 successivamente esitata con accertamento dell'insolvenza da parte del Tribunale di
Torino.
pag. 4/11 4. Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. parte attrice ha ulteriormente dedotto.
4.1. Ha lamentato la pretestuosità e genericità dell'eccezione di controparte
(inadempimento di ), non essendo stati precisati i motivi di doglianza e le Parte_4 forniture contestate.
4.2. Ha poi contestato l'applicabilità della disciplina del codice degli appalti pubblici, trovando, invece, applicazione la sola legge 21.2.1991 n.52, normativa specifica della cessione dei crediti d'impresa. Di conseguenza la PA ceduta non potrebbe rendere inefficace la cessione rifiutandola (cfr. Cass. sent. n. 19571/07).
4.3. Proseguendo nelle contestazioni, parte opposta:
- ha negato che fosse stato provato il rifiuto della cessione comunicato alle controparti;
- ha negato l'operatività del rifiuto nel caso di specie, in quanto il contratto alla base del rapporto non era più in corso di esecuzione (citando Cass. 13261 del 05/10/2000 e Cass.
n. 11475 del 08/05/2008);
- ha evidenziato che controparte non aveva né eccepito né provato che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione;
- ha ulteriormente evidenziato che era poi stata sottoposta a procedura di Parte_4 amministrazione straordinaria (sentenza del Tribunale di Torino dd. 23.12.2020 –
14.1.2021).
5. Dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti, a fini conciliativi, la causa, concessi i termini ex art.183 co. 6 c.p.c., è stata decisa, in mancanza di istanze di prova orale, sulla base dei documenti prodotti.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Trieste, nella sentenza qui impugnata, ha respinto le domande di Pt_1 per i seguenti motivi.
[...]
6.1. Secondo il giudice di primo grado troverebbe applicazione l'art.106 co.13 del
D.l.vo 18.4.2016, n.50 (Codice degli appalti pubblici) che prevede che le stazioni appaltanti pubbliche possono impedire l'efficacia di cessioni di credito nei loro confronti, notificando una comunicazione di rifiuto entro 45 giorni dalla ricevuta notifica della cessione.
Nel caso di specie la cessione qui azionata sarebbe stata validamente rifiutata dall' con PEC dell'11.7.2019 (a fronte di notifica della cessione in data CP_4
5.7.2019).
6.2. Oltre a ciò, il convenuto istituto aveva legittimamente eccepito l'inadempimento del creditore principale in forza delle regole generali in tema di Parte_4 cessione dei crediti e della speciale previsione di cui all'art.9 punto 13 delle Condizioni generali della Convenzione Consip SIE 3.
A fronte di tale legittima eccezione, parte attrice non aveva adempiuto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, non essendo, a tal fine, la pag. 5/11 documentazione prodotta, né idonea, né di agevole consultazione, in mancanza di corretta numerazione.
L'atto di appello di Parte_1
7. Con atto di citazione debitamente notificato ha proposto impugnazione Parte_1 per i seguenti motivi.
[...]
7.1. Un primo ordine di motivi riguarda il rifiuto della cessione da parte del convenuto istituto con PEC dell'11.7.2019.
7.1.1. Ha sostenuto, in generale, l'appellante che la disciplina legislativa applicabile al caso di specie sarebbe quella dettata dalla legge 21.2.1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) e non quella del codice degli appalti pubblici, essendo la prima una disciplina completa della materia delle cessioni di credito.
Di conseguenza non troverebbero applicazione specifiche norme ulteriori quali l'art. 70 co.3 del RD 2440/2023 e l'art. 117 del D.l.vo 163/06 (poi sostituito dall'art.106 del d.l.vo 50/2016), e verrebbe meno per la PA, la possibilità di rifiutare la cessione.
In tal senso vi sarebbero diverse pronunce della giurisprudenza di merito.
Inoltre, la norma invocata da controparte, riguarderebbe solamente i contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione, diversi da quelli alla base dei crediti azionati.
7.1.2. Ha poi eccepito, in concreto, l'appellante, che la PEC dell'11.7.2019 potesse integrare valido ed efficace rifiuto della cessione:
- la citata comunicazione non conteneva alcun riferimento all'art.106 co.13 del D.L.vo
50/16 ed era mancante di adeguata motivazione;
- controparte non aveva dimostrato che il supposto rifiuto fosse stato comunicato sia alla Part cessionaria e sia alla cedente e aveva contestato il ricevimento di tale comunicazione;
- il rifiuto della cessione sarebbe stato efficace solo nell'ipotesi di credito ceduto per contratto ancora in corso di esecuzione o per prestazioni già eseguite, come ritenuto da giurisprudenza di merito e, nel caso di specie, l'esecuzione dei contrati si era già conclusa;
- l'allegazione contraria, secondo la quale il contratto sarebbe stato ancora in corso, costituisce eccezione di parte da far valere con la prima difesa utile e controparte non aveva adempiuto a tale onere.
7.2. Con un secondo ordine di motivi di impugnazione l'appellante ha contestato la validità o opponibilità del patto contrattuale di non cedibilità dei crediti di cui all'art. 9 punto 13 delle condizioni generali della Convenzione Consip SIE 3.
Ciò, anzitutto, perché, come richiesto dall'art.1260 co.2 c.c., non era stato provato che il cessionario fosse a conoscenza di tale patto al momento della cessione – circostanza negata dall'appellante-.
pag. 6/11 Inoltre, si sarebbe trattato di clausola vessatoria che non risultava specificatamente accettata per iscritto da . Parte_4
7.3.1. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la ratio decidendi del giudice di primo grado nella parte riferita al supposto inadempimento della prestazione del creditore principale ( ). Parte_4
Il Tribunale avrebbe errato nel delineare l'onere probatorio dell'esatto adempimento a carico del cessionario, il quale, per agire in giudizio, dovrebbe solamente allegare e provare la fonte del proprio credito, cosa che aveva fatto regolarmente producendo le fatture emesse, a titolo di canoni, per il servizio di fornitura di energia e manutenzione di impianti e il contratto di cessione.
Secondo l'appellante, dato anche il tipo di rapporto contrattuale, sarebbe stato, semmai, onere di controparte “allegare e provare in quale occasione e quanta energia non sia stata ricevuta e quali attività di manutenzione avrebbero dovuto essere eseguite e non sono state eseguite o non sono state eseguite in modo corretto” e, ancora, in generale,
“allegare in modo specifico gli inadempimenti di e la loro riferibilità Parte_4 proprio alle prestazioni poste a fondamento delle fatture” (atto di appello pag. 22).
Tutto ciò non sarebbe avvenuto e, in conseguenza di tale omissione processuale, i crediti azionati dovevano intendersi non contestati.
7.3.2. Con ulteriore argomentazione sul medesimo tema, parte appellante ha evidenziato che, in forza di consolidato principio giurisprudenziale: “le eccezioni che riguardano fatti estintivi / impeditivi / modificativi del credito ceduti possono essere legittimamente opposte dal debitore ceduto al cessionario soltanto ove tali fatti siano anteriori alla notifica della cessione” (Cass. 24657/16 ed altre).
Nel caso di specie, e sulla base della documentazione prodotta in causa, risulterebbe che sia le comunicazioni sia i fatti ostativi al pagamento sarebbero successivi alla notifica Contr della cessione e, quindi, inopponibili alla cessionaria
7.4. Quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello precedenti, ha insistito l'appellante nella domanda di riconoscimento e condanna della controparte a pagare gli importi richiesti sia a titolo di interessi moratori, i cui presupposti sarebbero stati correttamente allegati senza ricevere contestazione, sia di interessi anatocistici e sia ex art. 6 D.l.vo 231/2002.
7.5. Con ulteriore e ultimo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della condanna alle spese di primo grado, con restituzione degli importi eventualmente già versati a tale titolo.
Le difese in appello dell' Controparte_2
[...]
8. Con comparsa difensiva depositata il 11.3.2024 si è costituito il convenuto CP_4 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 7/11 L'appellato ha allegato, con riguardo al tema dell'efficacia del rifiuto della cessione:
- di avere chiaramente e tempestivamente manifestato tale rifiuto – per il quale non sono richieste formule solenni-, con PEC dell'11.7.2019; Contr
- che la comunicazione citata era stata certamente ricevuta da che aveva riscontrato e risposto alla stessa con mail del 24.7.2019;
- che il rifiuto era stato chiaramente, e in perfetta buona fede, motivato, sia con indicazione dell'inadempimento di sia con il riferimento alla già Parte_4 concordata compensazione con controcrediti;
- che l'eccezione relativa alla disciplina applicabile sarebbe stata formulata per la prima volta in grado di appello, e, comunque, sarebbe infondata, applicandosi il principio generale per il quale la legge speciale successiva deroga a quella generale anteriore;
- che l'opponibilità del rifiuto derivava dalla legge ed era stata riprodotta in apposita clausola contrattuale con;
Parte_4
- che comunque, in base a regole generali, ove ritenuta valida la cessione, il ceduto poteva comunque sollevare nei confronti del cessionario le eccezioni opponibili al cedente inadempiente;
- che l'eccezione fondata sull'art.1260 co. 2 c.c., oltre ad essere anch'essa nuova e, quindi, non proponibile in appello, era infondata, trattandosi di norma applicabile solo alle cessioni disciplinate da norme negoziali, e non direttamente da norme di legge;
- che l'onere della prova del rapporto sostanziale era stato correttamente assolto dall'appellato, il quale aveva provato la fonte contrattuale del rapporto e allegato in modo preciso l'inadempimento di controparte;
- che gli inadempimenti, di , erano tutti anteriori alla cessione del Parte_4 credito.
Il processo di secondo grado
9. All'udienza del 18.6.2024 il consigliere istruttore, sentite le parti, ha fissato l'udienza di riserva per la decisione al collegio, assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 352
c.p.c.
10. Le parti hanno depositato le memorie ex art.352 nn. 1 e 2 c.p.c. e note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. Con le rispettive memorie conclusionali – non seguite da memorie di replica, non depositate -, le parti hanno riprodotto le argomentazioni formulate negli atti introduttivi.
11. Con provvedimento dd.
4.2.2025 il consigliere istruttore ha dato atto del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza e ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato nei seguenti termini e la sentenza di primo grado dev'essere confermata, seppure con parziale integrazione della motivazione.
pag. 8/11 12.1. Quanto al tema del rifiuto della cessione, ex art.117 del D.l.vo 163/06 e norme successive di pari contenuto, deve rilevarsi che parte appellata non ha fornito idonea prova della notificazione del rifiuto (per il resto correttamente integrato dalla PEC dd.
11.7.2019) ai soggetti cedente e cessionario. E' la stessa norma di legge invocata, e sopra citata, che prevede la possibilità del rifiuto della cessione da parte della PA, a parlare, al riguardo, di “comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” e, a tale proposito, la difesa dell'Istituto appellato, si è limitata a produrre un documento analogico integrante il testo della comunicazione, comprensivo dei destinatari ivi riportati in indirizzo, ma non ha provato né l'invio né tantomeno la ricezione della PEC, tutti elementi da ritenersi necessari a perfezionare la chiesta notificazione.
Il punto, pur oggetto di discussione tra le parti, non è stato espressamente esaminato nella sentenza di primo grado.
La difesa dell'odierna appellata, secondo la quale vi sarebbe prova indiretta della Part ricezione del rifiuto, da parte di nel contenuto della successiva intimazione di pagamento che quest'ultima ebbe ad inviare il 24.7.2019 (doc.4 OGS primo grado), non convince, perché dalla lettura di tale documento non si evince alcun riferimento alla contestazione – rifiuto dd. 4.7.2019.
12.2. Quanto al tema del divieto di cessione ex lege, riportato nel contratto con l'odierna appellata non ha dimostrato che tale pattuizione fosse stata Parte_4 portata a conoscenza della cessionaria, dato necessario ex art.1260 co.2 c.c., all'opponibilità della limitazione al cessionario.
12.3. Laddove, invece, la sentenza di primo grado appare pienamente condivisibile, è nella ratio decidendi che riguarda l'eccezione di inadempimento.
E' pacifico, infatti, che il debitore ceduto possa opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al proprio creditore – cedente. Ciò risulta, oltre che dalla disciplina generale applicabile, anche dalle Condizioni Generali della convenzione
CONSIP SIE 3, art.9 punto 13.
Nel caso di specie l'INOGS ha chiaramente eccepito l'inadempimento da parte di
Parte_4
L'allegazione dell'eccezione di inadempimento non è generica – come invece affermato dall'odierna appellante – basti esaminare, al riguardo, il contenuto del doc.1 della produzione di parte appellata in primo grado (lettera dd. 10.1.2020), costituito da richiesta di escussione fideiussoria inviata dall'istituto a CONSIP, contenente puntuali contestazioni e precisi conteggi di controcrediti per complessivi €.75.570,80. A tale comunicazione sono allegate molteplici precedenti comunicazioni, intercorse con vari soggetti nell'ambito dell'esecuzione del contratto con , dagli ultimi meso Parte_4 del 2019, aventi ad oggetto le medesime contestazioni.
Spettava quindi a qui richiedente i pagamenti corrispettivi, l'onere di CP_3 provare l'esatto adempimento.
pag. 9/11 Si rammenta, in proposito l'insegnamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo il quale (enfasi aggiunta):
“In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al
"factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto inopponibile alla banca cessionaria l'eccezione di inesigibilità del credito ceduto sollevata da una diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo all'accettazione della cessione, consistente nella determinazione del comune, ente finanziatore dei lavori di restauro di una chiesa della diocesi, di detrarre dalla somma riconosciuta a quest'ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori).” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 24657 del 02/12/2016 (Rv. 641896 -
01).
E che nel caso di specie gli inadempimenti contestati fossero anteriori alla cessione del credito (dd. 20.6.2019) risulta, documentalmente, dalla constatazione che tali inadempimenti erano stati oggetto della già citata comunicazione dd. 10.1.2020, ed ivi erano riepilogati e documentati con, tra l'altro, 17 allegati tutti anteriori al giugno 2019 (solo a mo' di esempio, si citano contestazioni di mancata esecuzione di lavori straordinari con segnalazione del 4.10.2018, ovvero di specifici lavori di manutenzione tra dicembre 2018 e gennaio 2019 – comunicati con mail dd. 11.1.2019- ed ulteriori riepiloghi di contestazioni con PEC dd 21.1.2019).
13. Da ciò consegue non solo l'assenza di prova della fondatezza dei crediti azionati, ma, in ogni caso, la relativa inesigibilità per valida opposizione di eccezione d'inadempimento, fermo restando, per completezza, che non risultano agli atti gli sviluppi dell'allegata procedura concorsuale a seguito di dichiarazione di insolvenza di
– sede nella quale avrebbe potuto fare domanda di Parte_4 Parte_1 insinuazione.
14. Tanto basta al rigetto dell'appello e le spese, liquidate su valori medio-bassi del parametro di riferimento (valore di causa €.69.801,86 - €.2.400,00 per studio,
€.1.600,00 per fase introduttiva, €.4.000,00 per la fase decisionale -) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.55/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da (già , e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto:
- conferma la sentenza appellata, del Tribunale di Trieste n.379/2023 pubblicata il
12/7/2023;
2 - condanna a rifondere, all'appellato Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in complessivi €.8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.3.2025.
Consigliere estensore Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11