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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17158 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 50086 /2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULIATTI MARCO e PULIATTI Parte_1
MICAELA per procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI ANDREA per Controparte_1 procura in atti
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. MORELLI MASSIMILIANO per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 25.4.1964 con deceduto in data 15.2.2021, dal quale Persona_1
aveva divorziato in virtù di sentenza n. 21122/2003 del Tribunale di Roma, con cui era stato posto a carico dell'ex marito un assegno divorzile dell'importo mensile di 361,51 euro – chiedeva che l'adito Tribunale: “stabilisca la percentuale della pensione di reversibilità dovuta alla ricorrente di cui in premessa nella misura del 50%, ovvero nella maggiore o minore quota percentuale ritenuta di giustizia;
2) ordini all' di pagare alla ricorrente la pensione di reversibilità nella CP_2 misura pro quota dovuta, a decorrere dal 15/02/2021 (decesso del fu , oltre Persona_1 accessori come per legge.”.
Deduceva all'uopo la che con precedente ricorso depositato il 7.9.2021 aveva adìto Pt_1
il Tribunale per chiedere la determinazione della quota a sé spettante della pensione di reversibilità cat. VO 01260145, di cui era titolare e che detto giudizio si Persona_1
era definito con verbale di conciliazione giudiziale del 10.3.2022, in forza del quale la pensione di reversibilità era stata attribuita nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
che, successivamente, era venuta a conoscenza che l'ex coniuge era titolare anche di altra pensione, cat. VO 13636139 ( trasformata dopo il decesso del dante causa nella pensione cat.
SO n. 27189304), di cui ella non percepiva però alcuna quota, poiché, come rappresentatole dall' con pec del 28.3.2022 (in atti), non era stata espressamente inclusa nel verbale di CP_2
conciliazione; che, non avendo ella contratto nuovo matrimonio, aveva diritto a ripartire con la coniuge superstite del una quota della pensione di reversibilità n. Per_1
VO13636139, a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del predetto;
che negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 aveva dichiarato redditi rispettivamente pari a 6.695,00 euro, a 7.502,00 euro e a 7.072,04 euro;
che il matrimonio era durato 39 anni e che il rapporto di lavoro cui ineriva la pensione in questione era precedente al 2003, anno della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Tribunale: “in via preliminare dichiarare la propria CP_2
incompetenza territoriale, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Velletri;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto disporne l'estromissione dal CP_2 giudizio, con vittoria di spese di lite;
nell'ipotesi di riconoscimento della quota di reversibilità in favore della ricorrente determinare la decorrenza della stessa nel mese successivo alla notifica della domanda giudiziale;
nell'ipotesi di riconoscimento della quota da decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale, condannare la sig.ra a corrispondere all'attrice le quote di CP_1 pensione riscosse anteriormente alla pronuncia;
in ulteriore subordine, sempre nell'ipotesi di riconoscimento della quota di reversibilità in favore della ricorrente con decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale e di condanna dell' , accertare e dichiarare la sig.ra CP_2 tenuta a restituire all'Ente previdenziale le quote di pensione indebitamente riscosse. CP_1
Tenere in ogni caso l' indenne dalle spese di lite.”. CP_2
Disposto rinvio al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nei confronti di la stessa si costituiva in giudizio al fine di richiedere la Controparte_1
fissazione dell'udienza in presenza per tentare la conciliazione tra le parti, osservando altresì che “non essendovi stata opposizione alcuna la richiesta dell'avversario di condanna alle spese non potrà esser accolta.”, rilevando, però, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
16.7.2024, “che ogni richiesta economica dovrebbe esser fatta valere dal momento della domanda.”.
All'udienza del 10.12.2024 compariva personalmente solo la il difensore della CP_1 ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate dall' ed il difensore della chiedeva “in via equitativa di accordare una CP_2 CP_1 ripartizione non nella misura del 50%, ma in misura del 60% per la propria assistita e del 40% per la controparte, in ragione del supporto economico garantito in vita dal sig. alla precedente Per_1 coniuge, nonché della maggior durata del matrimonio con l'odierna resistente, che fa apparire più equa la richiesta ripartizione”. Pertanto, preso atto del mancato accordo, il GD rimetteva la decisione al Collegio.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21,
[...] P.IVA_1
costituitosi in giudizio in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, va rilevato che l'art. 33 c.p.c. dispone che “le cause contro più persone che a norma degli articoli
18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo”. Avuto riguardo alla sede legale dell'Ente, presso cui è stata correttamente effettuata la notifica ex art. 145 c.p.c., sussiste pertanto la competenza per territorio del Tribunale adito.
E' altresì infondata la dedotta “carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente CP_2 richiesta di “estromissione dal giudizio”, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la controversia tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità - ai sensi dell'art.9, comma terzo, legge n.898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987 - deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di autonomo diritto di natura previdenziale,
l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto”(v. Cass. n.
9493/2020; n. 8266/2020).
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l' non può provvedere ad CP_2
alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla i una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che Pt_1
la predetta, non passata a nuove nozze (vedi certificazione di stato libero in atti) successivamente al divorzio da deceduto il 15.2.2021 (come da certificato Persona_1
in atti), a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 361,51 euro mensili, , riconosciutole dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Roma del 13.06.2003.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri “correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto, stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di
"orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del
2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie il matrimonio della con il ha avuto una durata legale di Pt_1 Per_1
circa 39 anni, mentre non è nota, in quanto non dedotta da nessuna delle parti, la durata del matrimonio tra la ed il CP_1 Per_1
Pertanto, considerata la durata legale del matrimonio tra la ed il valutati Pt_1 Per_1
altresì l'importo dell'assegno divorzile di 361,51 euro, riconosciuto alla ed i redditi Pt_1
dalla stessa documentati (pari a circa 6.700,00 euro per l'anno di imposta 2020, a circa 7.500 euro per l'anno di imposta 2021 e a circa 6.900 euro per l'anno di imposta 2022), di gran lunga inferiori a quelli che la ha riferito di percepire (all'ultima udienza ha CP_1 dichiarato: “percepisco la mia pensione pari ad euro 1400 mensili”), considerato che le parti hanno in precedenza concordato, ritenendone evidentemente la congruità rispetto ai suddetti parametri, di ripartire al 50% la pensione VO 01260145 di cui il ra titolare Per_1
(vedi il verbale di conciliazione del 10.3.22), si ritiene equo ripartire tra le parti nella medesima quota del 50% la ulteriore pensione VO 001701513636139 di cui era titolare il predetto. D'altro canto, nel costituirsi, la non si è opposta alla richiesta della CP_1 ricorrente di ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 50% tra le parti, limitandosi a rilevare che l'attribuzione avrebbe dovuto farsi decorrere dalla domanda, sicchè la domanda di diversa ripartizione spiegata in sede di discussione risulta tardiva ed inammissibile.
Quanto alla decorrenza del diritto dell'ex coniuge e del coniuge superstite, essa va individuata nel primo giorno del mese successivo al decesso del avvenuto il Per_1
15.2.2021 e, pertanto, dall'1.3.2021.
Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi
Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07, 22259/13).
Gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007), con conseguente infondatezza della domanda dell' di condanna della a CP_2 CP_1
corrispondere alla le quote di pensione riscosse anteriormente alla pronuncia”. Va altresì Pt_1
dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata dell' di dichiarare la CP_2 tenuta a restituire all'Ente previdenziale le quote di pensione indebitamente CP_1
riscosse, trattandosi di domanda restitutoria esulante dal thema decidendum, non soggetta peraltro al “rito famiglia” introdotto dalla cd riforma Cartabia.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e la conseguente indispensabilità del ricorso all'Autorità giudiziaria, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese e/o inammissibili:
determina nella misura del 50% la quota della pensione di reversibilità VO 001701513636139 spettante al coniuge superstite di rispettivamente dovuta a Persona_1 [...]
e a nelle rispettive qualità di coniuge superstite e di ex coniuge e CP_1 Parte_1
per l'effetto condanna l' alla corresponsione alla e alla della quota a CP_2 CP_1 Pt_1
ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall' 1.3.2021;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 50086 /2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULIATTI MARCO e PULIATTI Parte_1
MICAELA per procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI ANDREA per Controparte_1 procura in atti
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. MORELLI MASSIMILIANO per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 25.4.1964 con deceduto in data 15.2.2021, dal quale Persona_1
aveva divorziato in virtù di sentenza n. 21122/2003 del Tribunale di Roma, con cui era stato posto a carico dell'ex marito un assegno divorzile dell'importo mensile di 361,51 euro – chiedeva che l'adito Tribunale: “stabilisca la percentuale della pensione di reversibilità dovuta alla ricorrente di cui in premessa nella misura del 50%, ovvero nella maggiore o minore quota percentuale ritenuta di giustizia;
2) ordini all' di pagare alla ricorrente la pensione di reversibilità nella CP_2 misura pro quota dovuta, a decorrere dal 15/02/2021 (decesso del fu , oltre Persona_1 accessori come per legge.”.
Deduceva all'uopo la che con precedente ricorso depositato il 7.9.2021 aveva adìto Pt_1
il Tribunale per chiedere la determinazione della quota a sé spettante della pensione di reversibilità cat. VO 01260145, di cui era titolare e che detto giudizio si Persona_1
era definito con verbale di conciliazione giudiziale del 10.3.2022, in forza del quale la pensione di reversibilità era stata attribuita nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
che, successivamente, era venuta a conoscenza che l'ex coniuge era titolare anche di altra pensione, cat. VO 13636139 ( trasformata dopo il decesso del dante causa nella pensione cat.
SO n. 27189304), di cui ella non percepiva però alcuna quota, poiché, come rappresentatole dall' con pec del 28.3.2022 (in atti), non era stata espressamente inclusa nel verbale di CP_2
conciliazione; che, non avendo ella contratto nuovo matrimonio, aveva diritto a ripartire con la coniuge superstite del una quota della pensione di reversibilità n. Per_1
VO13636139, a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del predetto;
che negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 aveva dichiarato redditi rispettivamente pari a 6.695,00 euro, a 7.502,00 euro e a 7.072,04 euro;
che il matrimonio era durato 39 anni e che il rapporto di lavoro cui ineriva la pensione in questione era precedente al 2003, anno della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Tribunale: “in via preliminare dichiarare la propria CP_2
incompetenza territoriale, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Velletri;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto disporne l'estromissione dal CP_2 giudizio, con vittoria di spese di lite;
nell'ipotesi di riconoscimento della quota di reversibilità in favore della ricorrente determinare la decorrenza della stessa nel mese successivo alla notifica della domanda giudiziale;
nell'ipotesi di riconoscimento della quota da decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale, condannare la sig.ra a corrispondere all'attrice le quote di CP_1 pensione riscosse anteriormente alla pronuncia;
in ulteriore subordine, sempre nell'ipotesi di riconoscimento della quota di reversibilità in favore della ricorrente con decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale e di condanna dell' , accertare e dichiarare la sig.ra CP_2 tenuta a restituire all'Ente previdenziale le quote di pensione indebitamente riscosse. CP_1
Tenere in ogni caso l' indenne dalle spese di lite.”. CP_2
Disposto rinvio al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nei confronti di la stessa si costituiva in giudizio al fine di richiedere la Controparte_1
fissazione dell'udienza in presenza per tentare la conciliazione tra le parti, osservando altresì che “non essendovi stata opposizione alcuna la richiesta dell'avversario di condanna alle spese non potrà esser accolta.”, rilevando, però, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
16.7.2024, “che ogni richiesta economica dovrebbe esser fatta valere dal momento della domanda.”.
All'udienza del 10.12.2024 compariva personalmente solo la il difensore della CP_1 ricorrente concludeva come da ricorso, chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate dall' ed il difensore della chiedeva “in via equitativa di accordare una CP_2 CP_1 ripartizione non nella misura del 50%, ma in misura del 60% per la propria assistita e del 40% per la controparte, in ragione del supporto economico garantito in vita dal sig. alla precedente Per_1 coniuge, nonché della maggior durata del matrimonio con l'odierna resistente, che fa apparire più equa la richiesta ripartizione”. Pertanto, preso atto del mancato accordo, il GD rimetteva la decisione al Collegio.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21,
[...] P.IVA_1
costituitosi in giudizio in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, va rilevato che l'art. 33 c.p.c. dispone che “le cause contro più persone che a norma degli articoli
18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo”. Avuto riguardo alla sede legale dell'Ente, presso cui è stata correttamente effettuata la notifica ex art. 145 c.p.c., sussiste pertanto la competenza per territorio del Tribunale adito.
E' altresì infondata la dedotta “carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente CP_2 richiesta di “estromissione dal giudizio”, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la controversia tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità - ai sensi dell'art.9, comma terzo, legge n.898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987 - deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di autonomo diritto di natura previdenziale,
l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto”(v. Cass. n.
9493/2020; n. 8266/2020).
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l' non può provvedere ad CP_2
alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla i una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che Pt_1
la predetta, non passata a nuove nozze (vedi certificazione di stato libero in atti) successivamente al divorzio da deceduto il 15.2.2021 (come da certificato Persona_1
in atti), a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 361,51 euro mensili, , riconosciutole dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Roma del 13.06.2003.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri “correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto, stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di
"orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del
2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie il matrimonio della con il ha avuto una durata legale di Pt_1 Per_1
circa 39 anni, mentre non è nota, in quanto non dedotta da nessuna delle parti, la durata del matrimonio tra la ed il CP_1 Per_1
Pertanto, considerata la durata legale del matrimonio tra la ed il valutati Pt_1 Per_1
altresì l'importo dell'assegno divorzile di 361,51 euro, riconosciuto alla ed i redditi Pt_1
dalla stessa documentati (pari a circa 6.700,00 euro per l'anno di imposta 2020, a circa 7.500 euro per l'anno di imposta 2021 e a circa 6.900 euro per l'anno di imposta 2022), di gran lunga inferiori a quelli che la ha riferito di percepire (all'ultima udienza ha CP_1 dichiarato: “percepisco la mia pensione pari ad euro 1400 mensili”), considerato che le parti hanno in precedenza concordato, ritenendone evidentemente la congruità rispetto ai suddetti parametri, di ripartire al 50% la pensione VO 01260145 di cui il ra titolare Per_1
(vedi il verbale di conciliazione del 10.3.22), si ritiene equo ripartire tra le parti nella medesima quota del 50% la ulteriore pensione VO 001701513636139 di cui era titolare il predetto. D'altro canto, nel costituirsi, la non si è opposta alla richiesta della CP_1 ricorrente di ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 50% tra le parti, limitandosi a rilevare che l'attribuzione avrebbe dovuto farsi decorrere dalla domanda, sicchè la domanda di diversa ripartizione spiegata in sede di discussione risulta tardiva ed inammissibile.
Quanto alla decorrenza del diritto dell'ex coniuge e del coniuge superstite, essa va individuata nel primo giorno del mese successivo al decesso del avvenuto il Per_1
15.2.2021 e, pertanto, dall'1.3.2021.
Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi
Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07, 22259/13).
Gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007), con conseguente infondatezza della domanda dell' di condanna della a CP_2 CP_1
corrispondere alla le quote di pensione riscosse anteriormente alla pronuncia”. Va altresì Pt_1
dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata dell' di dichiarare la CP_2 tenuta a restituire all'Ente previdenziale le quote di pensione indebitamente CP_1
riscosse, trattandosi di domanda restitutoria esulante dal thema decidendum, non soggetta peraltro al “rito famiglia” introdotto dalla cd riforma Cartabia.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e la conseguente indispensabilità del ricorso all'Autorità giudiziaria, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese e/o inammissibili:
determina nella misura del 50% la quota della pensione di reversibilità VO 001701513636139 spettante al coniuge superstite di rispettivamente dovuta a Persona_1 [...]
e a nelle rispettive qualità di coniuge superstite e di ex coniuge e CP_1 Parte_1
per l'effetto condanna l' alla corresponsione alla e alla della quota a CP_2 CP_1 Pt_1
ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall' 1.3.2021;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi