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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33782 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 19 marzo 2025, vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Pescara, alla via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Emanuele Liddo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in Controparte_2
persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente Controparte_3
domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Palumbo, n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Albanese Ginammi che la rappresenta e difende in virtù di procura autenticata per atto notaio di Roma del 16.11.2023, Persona_1
rep. n. 10148/7029, in atti in copia
OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli opponenti: “… A)= PER I SIGG. D'CO NE E
INCORONATA: I)= IN RITO: 1)= Riconoscere e dichiarare che, rivestendo ad ogni effetto di legge la qualità di “consumatori”, hanno in tale veste sottoscritto i tre (e, se provato ex adverso, un quarto) “contratto di fideiussione personale” e, conseguentemente, 2)= dichiarare l'intervenuta
“caducazione del decreto ingiuntivo” opposto.in conseguenza dell'avvenuta violazione dell'art. 66 bis in relazione all'art. 33, co. 2 lett. U), codice consumo per essere “foro del consumatore” quello, rispettivamente, di
ON e di RA e, 3)= In via subordinata e nel merito, riconoscere
e dichiarare la nullità delle clausole nn.. “2)”; “8)” e “10)” per
“vessatorietà” ex art. 33 e 36 codice consumo dei contratti di fideiussione personale da loro sottoscritti come “consumatori” con contestuale
“decadenza” della Opposta ex art. 1957 c.c. a proporre domanda monitoria,
B)= PER I INCORONATA: 4)= Parte_4
Riconoscere e dichiarare che, sebbene i contratti per cui è causa siano di fideiussione personale “specifica”, le rispettive loro clausole “2)”; “8)” e
“10)” sono affette di nullità “relativa” ex art. 1419 c.c. per conformità a quelle nn. “2)”; “6)” e “ 8)” delle “NUB ABI” oggetto del provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 di Banca Italia quale allora “Autorità Garante della
Concorrenza” con contestuale “decadenza” della Opposta ex art. 1957 c.c. a proporre domanda monitoria, e, comunque, 5)= revocare l'opposto decreto ingiuntivo per carenza in punto “an” e “quantum debeatur”; 6)= Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari”.
Per l'opposta: “… - rigettare le domande dei sigg.ri , Parte_1 Pt_2
e , perché infondate in fatto e in diritto, e,
[...] Parte_3
quindi, confermare il Decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare sigg.ri , e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Garanti della società Reginella d'Abruzzo Srl, al pagamento della somma di euro 82.809,34, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, 2 oltre interessi convenzionali sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso delle spese generali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024,
[...]
e hanno proposto Pt_1 Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6968/2024, emesso da questo Tribunale in data 31 maggio 2024 su istanza della soc.
[...]
con il quale era stato ingiunto loro, quali fideiussori della CP_1
soc. Reginella d'Abruzzo S.r.l., il pagamento della somma di
€82.809,34#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti relativi a quattro contratti di leasing aventi ad oggetto macchinari industriali;
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) con riferimento alla posizione di e il Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo era nullo siccome emesso da un giudice privo di competenza territoriale, spettando questa, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, al Tribunale di Sulmona e al Tribunale di
Pescara, Uffici nei cui circondari i predetti opponenti avevano la residenza;
b) l'ingiungente era decaduta dalla garanzia non avendo proposto istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro i garanti entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica, dovendo essa considerarsi nulla sia perché rientrante tra le clausole presuntivamente abusive di cui all'art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, sia perché conforme ad analoga clausola contenuta nel noto schema ABI del 2002-2003, censurata nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 siccome contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990; c) la fideiussione che secondo l'ingiungente essi avrebbero prestato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing n. AL 220543008 del 19 giugno 2020 non era stata depositata in sede monitoria, essendo stata piuttosto versata
3 in atti, quale doc. 12 del fascicolo monitorio, una mera informativa al cliente in merito al trattamento dei dati personali;
d) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in mancanza di prova scritta, non potendo considerarsi tale il mero estratto di saldaconto depositato dalla banca in sede monitoria;
e) la somma oggetto dell'ingiunzione era comunque erroneo poiché ben superiore all'effettivo ammontare dei canoni non pagati;
• che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti e è infondata giacché la clausola Pt_2 Parte_3
di cui all'art. 13 di tutti i contratti di fideiussione versati in atti individua il foro di Roma come esclusivamente competente a conoscere di ogni controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto (v. docc. 10, 11, e 13 fascicolo monitorio);
• che l'eccezione di decadenza della società dalla garanzia per vana decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c. va altresì disattesa giacché la clausola di cui all'art. 10 di tutti i contratti di fideiussione versati in atti reca un'espressa deroga alla norma codicistica testé citata, consentendo così alla società creditrice di proporre le sue iniziative giudiziarie anche oltre il termine semestrale sancito dal ridetto art. 1957;
• che, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, la clausola di deroga della competenza territoriale e quella di deroga all'art. 1957 c.c. non possono considerarsi nulle ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005
(cd. codice del consumo) dal momento che, come è documentalmente provato dalla visura camerale di cui al doc. 1 fascicolo monitorio,
e sono soci (peraltro in misura Parte_2 Parte_3
tutt'altro che irrilevante) della società debitrice principale, sicché non può certo riconoscersi loro la qualifica di consumatori rispetto ai
4 contratti di fideiussione per cui è causa, la cui stipulazione è stata evidentemente funzionale alla tutela degli interessi economici legati alla posizione da loro rivestita nella struttura della società;
• considerato altresì che le fideiussioni per cui è causa non possono considerarsi nulle per contrarietà alla normativa antitrust come accertata dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, venendo qui in rilievo delle fideiussioni specifiche, ovverosia prestate a garanzia delle obbligazioni discendenti dai singoli contratti di locazione finanziaria stipulati il 19 giugno 2020 e il 2 agosto 2021 con la soc. Reginella
d'Abruzzo S.r.l., e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus
(in termini cfr. Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it);
• che, invero, dalla lettura del citato provvedimento della Banca d'Italia emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cd. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della cd. fideiussione specifica, quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, ragion per cui deve ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato nullo limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), l. n.
287/90, si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica essenziale è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie (in questi termini cfr. anche Cass.,
17.1.2025., n. 117);
• che, pertanto, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità;
5 • che, peraltro, non è stato neppure depositato in giudizio lo schema ABI al quale, secondo la prospettazione attorea, le fideiussioni di cui trattasi sarebbero conformi, omissione che impedisce a questo Giudice di verificare se effettivamente sussista la dedotta conformità;
• che gli opponenti non hanno neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza (l'eventuale esistenza di moduli contrattuali di fideiussioni specifiche tra loro conformi – che gli opponenti vorrebbero provare tramite un ordine di esibizione documentale nei confronti di una serie di banche – potrebbe tutt'al più dimostrare un fenomeno di standardizzazione contrattuale, elemento che non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali – v. punto 94 del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia – e che di per sé non è indicativo di un comportamento illecitamente concordato);
• che la mancata produzione in giudizio del contratto di fideiussione relativo alla locazione finanziaria n. AL 220543008 del 19 giugno 2020
(contrariamente a quanto sostenuto dall'ingiungente, il doc. 12 da essa depositato in fase monitoria contiene una mera informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per ricezione dai tre opponenti) non esclude l'effettiva sussistenza del relativo impegno di garanzia degli ingiunti, e ciò sia perché il contratto di fideiussione non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, sia perché gli opponenti, pur lamentando la mancata produzione del documento, non hanno specificamente contestato di aver rilasciato la fideiussione anche in relazione al summenzionato contratto di leasing, sia, infine, perché nella citata informativa è comunque inserito il numero del contratto di leasing
(220543008), circostanza che lascia ragionevolmente presumere che i sig.ri abbiano anche rispetto a tale contratto rilasciato una Pt_3
fideiussione avente un contenuto identico a quello delle altre tre versate in atti;
6 • considerato inoltre che, avendo provato sia la stipulazione dei quattro contratti di locazione finanziaria da cui deriva il proprio diritto al pagamento dei relativi canoni (v. docc. 2, 4, 6 e 8 fascicolo monitorio) sia la stipulazione delle relative fideiussioni (v. docc. 10, 11 e 13 fascicolo monitorio, oltre a quanto sopra esposto circa l'ulteriore fideiussione non provata documentalmente), e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della parte utilizzatrice e dei relativi garanti, la società ingiungente ha adeguatamente assolto l'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso i debitori (cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n. 13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di fideiussione e non già un rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del lessor è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico;
• che, invece, gli opponenti non sono riusciti a dare la prova di cui erano gravati, non avendo offerto alcun elemento probatorio che dimostri il pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale a titolo di canoni di leasing;
• considerato tuttavia che la somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento è palesemente erronea giacché, come chiaramente affermato dalla stessa ingiungente nel ricorso monitorio, i canoni insoluti (uniche
7 voci debitorie che sono state oggetto della domanda ingiuntiva) ammontano ad €53.130,31 (€16.660,99 + €13.218,27 + €8.796,06 +
€14.454,99), mentre il maggior importo ingiunto è costituito da ulteriore voci – probabilmente oneri accessori e penali di anticipata risoluzione dei contratti di leasing, che risultano addebitati negli estratti conto depositati nella fase monitoria e che si concretano in addebiti successivi alla risoluzione dei contratti, avvenuta nel maggio 2023, e quindi non imputabili a canoni di locazione finanziaria – le quali, oltre ad esulare dall'oggetto della specifica domanda formulata dalla CP_1
non risultano neppure adeguatamente provate quanto a
[...]
presupposti giustificativi;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e che gli opponenti debbano essere condannati al pagamento, in favore della della minor somma di €53.130,31, oltre interessi Controparte_1 nella misura di cui all'art. 8 dei contratti di leasing dalla scadenza dei singoli canoni insoluti al soddisfo;
• e che l'esito complessivo della controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, ponendosi la restante parte a carico degli opponenti, pur sempre soccombenti;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 6968/2024, così provvede:
1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido, in favore della della somma Controparte_1 di €53.130,31, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
3. - condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore della quale Controparte_2
procuratrice della di due terzi delle spese del Controparte_1
8 giudizio che liquida per l'intero in complessivi €6.600,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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