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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1964/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29720259006309802000 MIGLIORAM.FOND. 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 14/10/2025 e depositato presso questa Corte, la sig.ra Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259006309802000, notificata in data 15/07/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - IO le ingiungeva il pagamento della somma di € 2.196,96. Tale importo è riferito alla cartella di pagamento n. 29720190007418335000, asseritamente notificata il 28/02/2020, relativa a contributi consortili per l'anno 2014 dovuti al Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Eccezione di prescrizione quale fatto estintivo del credito: la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, riferendosi l'annualità di imposta al 2014 e non risultando atti interruttivi validamente notificati prima del decorso del termine.
2. Mancata notificazione dell'atto prodromico: la ricorrente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata.
La ricorrente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e ha chiesto la discussione in pubblica udienza.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa con controdeduzioni depositate in data
21/11/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando le seguenti eccezioni:
1. Inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della proposizione, non essendo leggibile la data di notifica dell'atto impugnato.
2. Difetto di legittimazione passiva, in quanto i vizi lamentati atterrebbero all'attività di esazione dell'Agente della IO.
3. Inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, con conseguente cristallizzazione della pretesa.
4. Nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale e, in subordine, l'incidenza della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
5. Nel merito, sussistenza del beneficio fondiario, comprovato da relazione tecnica interna.
L'Agenzia delle Entrate - IO e il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 23/01/2026, la ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie, richiamando la documentazione di tracciabilità postale a comprova della tempestività del ricorso, ribadendo la legittimazione passiva dell'ente impositore e insistendo sull'applicabilità della prescrizione quinquennale alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre contestato la prova del beneficio fondiario offerta dal Consorzio.
1. Sulle eccezioni preliminari del Consorzio resistente.
Le eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa sono infondate e devono essere respinte.
In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività è palesemente infondata. La parte ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione di "tracking" postale da cui si evince in modo inequivocabile che l'atto impugnato è stato consegnato in data 15/07/2025. Il ricorso, notificato via PEC in data 14/10/2025, risulta pertanto tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Se è vero che l'intimazione di pagamento è atto dell'Agente della IO, è altrettanto vero che il presente giudizio non verte esclusivamente su vizi formali dell'azione esecutiva, ma investe il merito della pretesa creditoria, di cui il
Consorzio è l'unico titolare. La ricorrente contesta l'esistenza stessa del diritto di procedere a riscossione coattiva, eccependo la prescrizione del credito. In tali casi, la giurisprudenza è costante nell'affermare la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione (cfr. art. 39, D.
Lgs. 112/1999). La legittimazione passiva del Consorzio è, dunque, pacifica.
Infine, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta. La ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto. In assenza di prova contraria da parte dell'Agente della IO (rimasto contumace) o dell'ente impositore,
l'intimazione di pagamento costituisce il primo atto con cui la contribuente è venuta a conoscenza della pretesa. Ne consegue la piena ammissibilità dell'impugnazione, con facoltà per la ricorrente di far valere tutti i vizi che attengono sia all'atto presupposto che a quello impugnato.
2. Sul merito del ricorso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo, assorbente, relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria si riferisce a contributi consortili per l'annualità 2014. La questione centrale del contendere attiene all'individuazione del corretto termine di prescrizione applicabile a tali contributi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio resistente, che invoca un termine decennale richiamando un'ordinanza della Suprema Corte (n. 13139/2022), questa Corte ritiene di dover aderire al più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamato dalla difesa della ricorrente.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, con pronunce dirimenti, che i contributi di bonifica, avendo natura di prestazioni periodiche da corrispondersi annualmente in relazione al beneficio che il fondo trae dall'attività dell'ente, sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Si legge in una recente sentenza che: i contributi consortili di bonifica – inclusi quelli irrigui, sia in quota fissa sia in quota variabile – vanno qualificati come prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., avendo natura di obbligazione periodica nell'ambito di una causa debendi continuativa (v.
Cass. 11/12/2025, n. 32357).
Tale principio è stato ulteriormente confermato, escludendo che normative regionali possano incidere sulla disciplina della prescrizione, che è di competenza esclusiva della legislazione statale (cfr. Cass. 22/12/2025,
n. 33624).
Applicando tale principio al caso di specie, il diritto del Consorzio alla riscossione del contributo per l'anno
2014 si è prescritto il 31 dicembre 2019. La cartella di pagamento presupposta, che costituisce il primo atto potenzialmente interruttivo, risulta essere stata notificata (secondo quanto dichiarato nell'intimazione stessa) solo in data 28/02/2020, e quindi quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso.
Né può trovare applicazione la proroga dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68, D.L. n. 18/2020), come eccepito dal Consorzio. Tale disposizione, infatti, si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti (dall'8 marzo
2020), mentre nel caso in esame il ruolo relativo all'anno 2014 è stato necessariamente formato e affidato in epoca antecedente. La prescrizione, pertanto, si è maturata prima ancora dell'inizio del periodo di sospensione emergenziale.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito determina l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, che risulta priva del suo presupposto giuridico. Tale statuizione assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, il cui esame diviene superfluo.
Fermo restando, ad NT , che risulta palesemente fondata anche la seconda censura in relazione alla mancata prova sulla notifica dell'atto prodromico.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione dei parametri vigenti, vengono liquidate come in dispositivo. Alla condanna sono tenuti in solido il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa, quale ente titolare del credito prescritto, e l'Agenzia delle Entrate - IO, che ha emesso l'atto impugnato senza una preventiva verifica sulla persistenza del diritto di credito, concorrendo così a causare l'odierno contenzioso.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29720259006309802000.
2. Condanna il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dispone la distrazione delle spese liquidate al punto 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1964/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29720259006309802000 MIGLIORAM.FOND. 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 14/10/2025 e depositato presso questa Corte, la sig.ra Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259006309802000, notificata in data 15/07/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - IO le ingiungeva il pagamento della somma di € 2.196,96. Tale importo è riferito alla cartella di pagamento n. 29720190007418335000, asseritamente notificata il 28/02/2020, relativa a contributi consortili per l'anno 2014 dovuti al Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Eccezione di prescrizione quale fatto estintivo del credito: la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, riferendosi l'annualità di imposta al 2014 e non risultando atti interruttivi validamente notificati prima del decorso del termine.
2. Mancata notificazione dell'atto prodromico: la ricorrente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata.
La ricorrente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e ha chiesto la discussione in pubblica udienza.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa con controdeduzioni depositate in data
21/11/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando le seguenti eccezioni:
1. Inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della proposizione, non essendo leggibile la data di notifica dell'atto impugnato.
2. Difetto di legittimazione passiva, in quanto i vizi lamentati atterrebbero all'attività di esazione dell'Agente della IO.
3. Inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, con conseguente cristallizzazione della pretesa.
4. Nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale e, in subordine, l'incidenza della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
5. Nel merito, sussistenza del beneficio fondiario, comprovato da relazione tecnica interna.
L'Agenzia delle Entrate - IO e il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 23/01/2026, la ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie, richiamando la documentazione di tracciabilità postale a comprova della tempestività del ricorso, ribadendo la legittimazione passiva dell'ente impositore e insistendo sull'applicabilità della prescrizione quinquennale alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre contestato la prova del beneficio fondiario offerta dal Consorzio.
1. Sulle eccezioni preliminari del Consorzio resistente.
Le eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa sono infondate e devono essere respinte.
In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività è palesemente infondata. La parte ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione di "tracking" postale da cui si evince in modo inequivocabile che l'atto impugnato è stato consegnato in data 15/07/2025. Il ricorso, notificato via PEC in data 14/10/2025, risulta pertanto tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Se è vero che l'intimazione di pagamento è atto dell'Agente della IO, è altrettanto vero che il presente giudizio non verte esclusivamente su vizi formali dell'azione esecutiva, ma investe il merito della pretesa creditoria, di cui il
Consorzio è l'unico titolare. La ricorrente contesta l'esistenza stessa del diritto di procedere a riscossione coattiva, eccependo la prescrizione del credito. In tali casi, la giurisprudenza è costante nell'affermare la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione (cfr. art. 39, D.
Lgs. 112/1999). La legittimazione passiva del Consorzio è, dunque, pacifica.
Infine, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della cartella di pagamento presupposta. La ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto. In assenza di prova contraria da parte dell'Agente della IO (rimasto contumace) o dell'ente impositore,
l'intimazione di pagamento costituisce il primo atto con cui la contribuente è venuta a conoscenza della pretesa. Ne consegue la piena ammissibilità dell'impugnazione, con facoltà per la ricorrente di far valere tutti i vizi che attengono sia all'atto presupposto che a quello impugnato.
2. Sul merito del ricorso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo, assorbente, relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria si riferisce a contributi consortili per l'annualità 2014. La questione centrale del contendere attiene all'individuazione del corretto termine di prescrizione applicabile a tali contributi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio resistente, che invoca un termine decennale richiamando un'ordinanza della Suprema Corte (n. 13139/2022), questa Corte ritiene di dover aderire al più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamato dalla difesa della ricorrente.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, con pronunce dirimenti, che i contributi di bonifica, avendo natura di prestazioni periodiche da corrispondersi annualmente in relazione al beneficio che il fondo trae dall'attività dell'ente, sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Si legge in una recente sentenza che: i contributi consortili di bonifica – inclusi quelli irrigui, sia in quota fissa sia in quota variabile – vanno qualificati come prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., avendo natura di obbligazione periodica nell'ambito di una causa debendi continuativa (v.
Cass. 11/12/2025, n. 32357).
Tale principio è stato ulteriormente confermato, escludendo che normative regionali possano incidere sulla disciplina della prescrizione, che è di competenza esclusiva della legislazione statale (cfr. Cass. 22/12/2025,
n. 33624).
Applicando tale principio al caso di specie, il diritto del Consorzio alla riscossione del contributo per l'anno
2014 si è prescritto il 31 dicembre 2019. La cartella di pagamento presupposta, che costituisce il primo atto potenzialmente interruttivo, risulta essere stata notificata (secondo quanto dichiarato nell'intimazione stessa) solo in data 28/02/2020, e quindi quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso.
Né può trovare applicazione la proroga dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68, D.L. n. 18/2020), come eccepito dal Consorzio. Tale disposizione, infatti, si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti (dall'8 marzo
2020), mentre nel caso in esame il ruolo relativo all'anno 2014 è stato necessariamente formato e affidato in epoca antecedente. La prescrizione, pertanto, si è maturata prima ancora dell'inizio del periodo di sospensione emergenziale.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito determina l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, che risulta priva del suo presupposto giuridico. Tale statuizione assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, il cui esame diviene superfluo.
Fermo restando, ad NT , che risulta palesemente fondata anche la seconda censura in relazione alla mancata prova sulla notifica dell'atto prodromico.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione dei parametri vigenti, vengono liquidate come in dispositivo. Alla condanna sono tenuti in solido il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa, quale ente titolare del credito prescritto, e l'Agenzia delle Entrate - IO, che ha emesso l'atto impugnato senza una preventiva verifica sulla persistenza del diritto di credito, concorrendo così a causare l'odierno contenzioso.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29720259006309802000.
2. Condanna il Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dispone la distrazione delle spese liquidate al punto 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.