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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, all'esito della discussione orale ex artt. 281 terdecis e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(p.i. ), in nome e per conto di per conto del Fondo Parte_1 P.IVA_1
Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Securis Real Estate”, con il patrocinio dell'avv. IANNETTI GIANLUIGI e dell'avv. SONNINO GIADA
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona
[...]
con il patrocinio dell'avv. BUONGARZONE CARLO RESISTENTE e
, IN PERSONA XEL LEGALE P.I. ) CP_2 CP_3 CP_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VALLESI ALESSANDRO RESISTENTE e
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA PIERA e dell'avv. BERNABUCCI FRANCESCO
RESISTENTE OGGETTO: rilascio immobile e risarcimento danni
* * * * * Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 07.07.2023, la società ricorrente come in epigrafe generalizzata adiva l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, in accoglimento del presente Ricorso ex art. 281 decies c.p.c., visto l'art. 281 terdecies c.p.c. che prescrive la decisione del Giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra descritto tra la e la Parte_2 Controparte_1 oggi in fallimento e considerato che l'immobile indicato in premesse è occupato senza titolo dalla
[...] CP_2
legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede in Civitanova Marc P.IVA_2
Cavallino n. 89/A e dalla in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA con Controparte_5 P.IVA_3 sede in Civitanova Marche ( . 37, per i motivi esposti in narrativa, Condannare Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede in Civitanova Marche (MC), Via P.IVA_2 Cavallino n. 89/A; e - in perso presentante p.t., P. IVA con Controparte_7 P.IVA_3 sede in Civitanova Marche (MC), Via della Vela n. 37; ognuna per quanto di ragione, i) all'immediato rilascio e/o riconsegna alla per conto del Fondo Securis Real Estate, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
pagina 1 di 7 n.q., del Bene immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, meglio descritto in narrativa, che è illegittimamente occupato senza alcun titolo dalla in persona del legale rappresentante p.t. e/o dalla CP_2 [...]
ii) al pagamento dell'indennità favore di per conto del CP_5 Parte_1 Securis Real Estate, in persona del legale rappresentante p.t., n.q., che agisce nell'interesse del Fondo proprietario, nella misura di Euro 189.856,00 mensili, e/o nella diversa misura che verrà stabilità in corso di causa, dalla data di acquisto dell'Immobile fino all'effettiva riconsegna alla proprietà odierna Ricorrente. - si chiede all'Ill.mo Giudice adito di adottare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. i provvedimenti necessari per il caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al rilascio. Con espressa richiesta di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente e necessario per la tutela dei diritti della Ricorrente e per la restituzione dell'unità immobiliare in oggetto. Con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento del danno, impregiudicato ogni ulteriore rimedio di Legge”. In fatto esponeva: che essa ricorrente agiva in nome e per conto del Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso
“Securis Real Estate”; che il predetto fondo aveva acquistato, giusto atto di apporto a rogito Notaio
[...] del 7.09.2015 rep. n. 42.142 racc. n. 15.330, dalla il bene immobil Per_1 Parte_2 in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, censito al Catasto fabbricati di Civitanova Marche, sez. urbana 001, al foglio 10, particella 745: - sub. 12, z.c. 1, Cat. C/1, cl. 7, consistenza catastale mq. 152, rendita catastale Euro 3.658,17, Via Fratelli Bandiera n.128, piano T;
sub. 10, bene comune non censibile (corte comune); che il predetto immobile era stato acquistato dalla Parte_2 (già denominata con atto di compravendita a Rogito Notaio Controparte_8 Persona_2 di Civitanova M ep. n. 101505/11119, registrato in Macerata di Civitanova Marche - del 1.08.2008 al n. 7802, serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. Di Macerata in data 5.08.2008 al n. 8099 di formalità, al dichiarato fine di cederlo in locazione finanziaria alla Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s., giusta contratto di locazione finanziaria AL/ 3081010023 del 16.07.2008; che il predetto contratto di locazione finanziaria era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte in data 5.03.2014; che con nsentenza in data 14.11.2014 il Tribunale di Macerata aveva dichiarato il fallimento della l'utilizzatore è stato successivamente dichiarato fallito dal Tribunale & C. S.a.s. e del socio Controparte_1 CP_1 illimitatamente e solidalmente r va presentato domanda Parte_2 di ammissione al passivo domanda di rivendica;
che il Giudice delegato aveva respinto la domanda di rivendica in ragione della mancata acquisizione del bene all'attivo fallimentare;
che avverso la predetta decisione, il fondo, nelle more divenuto proprietario dell'immobile, aveva proposto opposizione allo stato passivo;
che in data 2.03.2023 il Curatore del fallimento Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s. comunicava a l Fondo che l'immobile risultava occupato dalla e/o dalla Controparte_5 in virtù di contratti “estranei alla società fallita;
che l'occupaz risultava CP_2 sorretta da alcun titolo opponibile al proprietario;
che con pec in data 15.03.2023 e racc. a.r. del 17- 23.03.2023 essa ricorrente diffida le resistenti alla riconsegna dell'Immobile; che la mediazione aveva avuto esito negativo. In diritto, eccepiva che le resistenti occupavano l'immobile senza titolo e che essa aveva diritto alla riconsegna dell'immobile; che il Fondo aveva conferito incarico alla società di property onde vendere l'immobile e che, benché vi erano stati degli interessamenti da parte di terzi, la l vendita non aveva avuto luogo a causa dell'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti;
che pertanto essa ricorrente aveva altresì diritto al risarcimento de danno subito, pari ai frutti che avrebbe potuto trarre dalla commercializzazione dell'immobile, liquidabile nella misura di € 2.0211 per ogni mese di occupazione e a far data dall'atto di acquisto e sino al rilascio;
che il ricorso veniva notificato anche alla società fallita ai fini della litis denunciatio, e comunque, affinché il Curatore potesse costituirsi ove ritenuto di giustizia e/o necessario per precisare i fatti come esposti da essa ricorrente. Concludeva rassegnando le conclusioni siopra riportate e trascritte. Si costituiva il Fallimento della società Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s.”, C.F. , e della socia illimitatamente responsabile “ che, dando atto del rigetto da P.IVA_4 CP_1 parte del Tribunale dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla ricorrente e confermando la risoluzione in data antecedente alla dichiarazione del contratto di locazione finanziaria intercorso tra la fallita e la (già denominata ) si rimetteva al Tribunale Parte_2 Controparte_8
pagina 2 di 7 per la decisione sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti degli altri resistenti, quali occupanti l'immobile. Si costituiva la che concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale CP_2 rigettare la domanda perché priva di legittimazione sostanziale e processuale, dovendo parte ricorrente preliminarmente far CP_ dichiarare nullo il rapporto contrattuale di locazione vigente tra e di In via subordinata Parte_3 CP_5 CP_ CP_ ordinare il rilascio in danno della sola Ditta Individuale di unica reale ed effettiva occupante l'immobile. CP_5
In ogni caso con vittoria di spese.” In fatto esponev e nanziaria aveva autorizzato la società Ristorante Casal Diana SAS di OC AL & C. s.a.s., quale utilizzatore, a subaffittare l'immobile onde ottenerne un reddito che avrebbe potuto contribuire agli impegni economici verso il leasing;
che nel 2008 l'utilizzatore aveva subaffittato l'immobile alla società “Vecchio Mulino snc”.; che, successivamente, finito il rapporto con la “Vecchio Mulino snc", l'utilizzatore aveva concesso l'immobile in comodato in favore di che, successivamente, aveva concesso l'immobile in comodato ad essa Parte_4 Parte_4 essa resistente aveva c bile in locazione in favore di CP_5 CP_5 ; che essa resistente aveva legittimamente disposto del bene e che legittimato passivo rispetto
[...] rilascio era unicamente il quale occupava materialmente Controparte_5 l'immobile. Si costituiva che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Controparte_5 In particolare, in fatto, esponeva: che essa resistente occupava l'immobile in forza di contratto di locazione sottoscritto con la in data 10.08.2020, debitamente registrato in data 15.09.2020; che essa CP_2 ricorrente aveva regolarmente corrisposto in canone di locazione, pattuito nella somma mensile di € 732,00 sino al mese di maggio 2023; che a partire dal mese di giugno aveva omesso di versare il pagamento dei canoni in ragioni delle contestazioni proposte dalla ricorrente. In diritto eccepiva: che il contratto di locazione era opponibile alla ricorrente in quanto il titolo in forza del quale la deteneva CP_2 l'immobile era anch'esso opponibile alla ricorrente;
che la circostanza per cui la ricorrente avrebbe perso la possibilità di vendere òl'0iimobile a causa dell'occupazione dello stesso era priva di prova: che, in ogni caso Parte_ il canone locativo figurativo non poteva essere determinato con riguardo alle valutazioni dell' ella somma di € 2011, potendo al più essere quantificato somma massima pari ad € 732,00. eva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, contrariis rejectis, in via preliminare e in rito rilevato che, nel caso che ci occupa, non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies cpc;
visto, in ogni caso, il secondo comma del predetto art. 281-decies cpc;
valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria;
disporre, ex art. 281 duodecies, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, con assegnazione dei termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, in via principale, accertato che il Sig. conduce l'immobile censito al NCEU di Civitanova Marche, al Fg. 10; part. 745; sub. CP_5 12; Cat. C1, in forza di contratto 10/08/2020, solo dal settembre 2020; accertato che, al momento della stipula del predetto contratto, la aveva la piena e legittima disponibilità del bene concesso in locazione;
accertato che il Parte_6 conduttore ha pagato ogni singolo rateo di locazione nei modi risultanti dal contratto di locazione medesimo;
dato atto che detto contratto di locazione è opponibile al proprietario;
rigettare, per intero, la domanda ricorrente e, nello specifico: rigettare la domanda ricorrente spiegata nei confronti della Ditta Best di Singh Kawaljit, nella porzione in cui viene richiesto il rilascio e/o riconsegna dell'immobile; disporre che il canone locativo negozialmente previsto sia corrisposto alla Società ricorrente, sino al naturale spirare del tempo di locazione;
rigettare la domanda ricorrente spiegata nei confronti della Ditta Best di
[...]
nella porzione in cui viene richiesto il pagamento della somma di € 189.856,00 (o di diversa somma ch CP_5 ritenuta di giustizia), quale indennità di occupazione;
rigettare l'emissione dei provvedimenti ex art. 614 bis cpc, formulata da parte ricorrente;
rigettare la richiesta di emissione di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente necessario per la tutela dei diritti del ricorrente e per la restituzione dell'unità immobiliare in oggetto. Nel merito, in via subordinata, laddove l'intestata Giustizia dovesse accogliere in tutto o in parte le domande ricorrenti, condannare la
[...]
in persona del Legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere garantito lo stesso Sig. Parte_6 CP_5 della Soc. ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa all'udienza del 19.03.2025 ex art 281 terdecies c.p.c.. Diritto
pagina 3 di 7 Preliminarmente, si osserva che la domanda proposta va qualificata come azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo alla ricorrente ed essendo diretta a conseguirne il possesso. L'esame del ricorso comprova invero che con la domanda proposta la ricorrente ha inteso tutelare il proprio diritto di proprietà del bene nei confronti di chi attualmente lo possiede. Si è pertanto al di fuori dell'ipotesi di mera domanda di restituzione del bene, di carattere personale e non reale dalla quale occorre tenere presente il distinguo. In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. L'azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione. L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento in merito all'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore (che ben sarebbe possibile, come oramai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, se il solo scopo dell'attore fosse quello di rimuovere una pregiudizievole situazione di incertezza sullo stato di diritto del bene e non una modificazione dello stato di fatto), bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto per effetto di una sentenza di condanna. La legittimazione attiva spetta, pertanto, al soggetto che assume essere titolare di un diritto reale sul bene, sia esso titolare in via esclusiva oppure comproprietario. L'azione di rivendicazione non è soggetta a termini di prescrizione, ma sono comunque fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. La predetta imprescrittibilità è, tuttavia, bilanciata da un onere probatorio, in capo all'attore, particolarmente oneroso e difficoltoso. Da un lato, infatti, dovrà provare la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato;
dall'altro, dovrà provare il fatto lesivo del medesimo diritto. La difficoltà risiede nel fatto che la prova della titolarità del diritto di proprietà si ritiene raggiunta solo se viene dimostrato l'acquisto a titolo originario (usucapione, accessione etc). Se l'attore ha, invece, acquisito a titolo derivativo (ad es. per compravendita), non sarà sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso, l'attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Si parla, in tal caso, di prova diabolica e ben può comprendersene la ragione, insita nella difficoltà della stessa, nonostante corrano in soccorso le norme in tema di usucapione, per effetto delle quali sarà sufficiente che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene rivendicato avendo, in via diretta o attraverso i propri danti causa (in forza del principio della successione ed accessione nel possesso), posseduto continuativamente il bene per il tempo richiesto dalla legge (20 anni per i beni immobili;
10 anni per i beni mobili). Tuttavia, è opportuno osservare che, "i principi in tema di prova nel giudizio di revindica ... non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto" (v. Cass. n. 6592 del 11/11/1986); in particolare, la giurisprudenza ha specificato che "il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto" (v. Cass. n. 1250 del 04/02/2000 e di pagina 4 di 7 recente Cass. Ord. n 32386/2018). Nella specie, stante la omessa contestazione da parte dei resistenti della originaria appartenenza del bene al dante causa della ricorrente, si deve ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente allegando e documentando il proprio titolo di acquisto (v. doc. 3) La società ha contestato l'avversa domanda eccependo la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva allegando di aver concesso l'immobile in locazione in favore di e di Parte_7 averlo fatto in forza del contratto di comodato in data 09.07.2014 inte le, a CP_9 sua volta, avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile in forza di contratto di comodato intercorso con la CD Immobiliare di OC AL e C s.a.s. a in data 16.07.2008. Parte_8 Controparte_8
ha contestato l'avversa domanda eccependo di aver stipulato valido Parte_7 co e di aver corrisposto regolarmente i canoni di locazione sino CP_2 al mese di maggio del 2023. Tanto premesso, in punto di legittimazione passiva va rilevato che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, a norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ciò significa che il detentore nomine alieno, convenuto nell'azione di rivendicazione, acquista il diritto di essere estromesso dal giudizio se indica la persona nel cui nome detiene. L'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa (v. cassa. 5899/2022 e cass. 1143/1969) Nella specie, il detentore si è opposto alla domanda di rivendica con ciò Parte_7 dimostrando di avere un interesse a rimanere nella causa la conseguenza;
pertanto, non può essere pronunciata la sua estromissione. Nel merito La domanda proposta dalla ricorrente è fondata nei limiti che seguono. Osserva il Tribunale che nel contratto di comodato in data 09.07.2014 intercorso con la CP_9 CD Immobiliare di OC AL E C s.a.s dichiara di avere la legittima disponibilità del bene immobile per cui è causa in forza dell'autorizzazione della proprietà società di leasing del Controparte_8 16.07.2008. Dalla disamina della documentazione prodotta si evince che la in data 16.07.2008 si Controparte_8 limitava a cedere alla CD Immobiliare di OC AL E C s.a.s il contratto di comodato stipulato con la Ristorante Vecchio Molino di talchè deve escludersi che la missiva del Parte_9 16.07.2008 valga come autorizzazione a disporre dell'immobile in questione. Dalla documentazione prodotta si evince, altresì, che la CD Immobiliare di OC AL & C s.a.s e la società poi fallita Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s. hanno il medesimo codice fiscale ( ): trattasi, quindi, del medesimo soggetto giuridico. P.IVA_4 Appare, quindi, verosimile ritenere che la CD Immobiliare di OC AL & C s.a.s, cessato l'originario contratto di comodato con la Ristorante Vecchio Molino di LU NA & C s.n.c. (oggetto della cessione intercorsa con la abbia disposto del bene in forza del Controparte_8 contratto di locazione finanziaria intercors poi risolto in Controparte_8 data 15.03.2014 (circostanze, queste ultime, pacifiche in quanto da alcuno specificatamente contestate). Ne consegue, quindi, che costituendo i contratti di comodato e dil contratto di locazione contratti derivati dalla locazione finanziaria, sono soggetti al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, di talchè se il contratto principale viene risoluto, anche i contratti che dipendono da essa ne seguono la sorte. Peraltro, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'azione di rivendica è irrilevante che la parte resistente dimostri di detenere in virtù di un titolo formalmente valido proveniente da un terzo, titolo che per il fatto di attribuire soltanto lo ius detinendi e di non essere opponibile al ricorrente, non vale a paralizzare né l'accertamento della proprietà né la consequenziale pronuncia di condanna al rilascio (v. Cass. civile sez. II, 12/11/2015 n.23121).
pagina 5 di 7 In accoglimento della domanda va, pertanto, disposta la condanna della e di CP_2 [...]
al rilascio dell'immobile per cui è causa in favore della parte ricorrente, libero da cose CP_5
Sul danno richiesto, la resistente ha prodotto perizia stragiudiziale da cui risulta un presumibile canone locatizio di mercato di euro 2.0011 mensili. Al riguardo, i divergenti e anche recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono stati composti da Cass. SS.UU. 33645/2022 per la quale “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” Nel caso concreto, la stima di parte prodotta dalla ricorrente è stata specificatamente contestata da il quale ha dedotto e documentato lo stato degli impianti , degli infissi, Controparte_5 degli intonaci e dei locali (v foto allegate n.081 a 089), tale per cui il canone di locazione di mercato non potrebbe mai superare la somma pattuita nel contratto di locazione stiupulato con la CP_2 Tanto premesso, e considerato che la ricorrente chiede il risarcimento per l'occupazione senza titolo, va osservato che questo, se non in re ipsa in senso stretto, secondo l'insegnamento della S.C. può tuttavia essere equitativamente determinato partendo da elementi presuntivi quali il c.d danno figurativo (valore locativo del bene) e le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso concreto, si può fondatamente che la ricorrente avente lo scopo istituzionale di gestire e vendere gli immobili provenienti dalle società di leasing bancarie, avrebbe messo a frutto il bene in questione con un canone locatizio almeno di mercato, individuabile in euro 732 mensili, pari alla somma corrisposta a tale titolo da in favore della Controparte_5 CP_2 Pertanto, i resistenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa, della somma di € 3.660,00 per il periodo da marzo 2023 (epoca immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione) a luglio 2023 compreso (epoca dell'instaurazione del giudizio), oltre ad € 732,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio. Le spese di lite nei rapporti con il fallimento vengono compensate in ragione della mancata formulazione di una domanda da parte del ricorrente e della non necessità per la curatela di costituirsi nel presente giudizio. Nei rapporti con gli altri resistenti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività effettivamente espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. condanna la e a rilasciare in favore della ricorrente CP_2 Controparte_5
l'immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, censito al Catasto fabbricati di Civitanova Marche, sez. urbana 001, al foglio 10, particella 745, sub. 12, z.c. 1, Cat. C/1, cl. 7, consistenza catastale mq. 152, rendita catastale Euro 3.658,17, Via Fratelli Bandiera n.128, piano T e sub. 10, bene comune non censibile (corte comune), libero da persone e cose;
2. condanna la e a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_2 Controparte_5 di indennità o cui è causa, la somma di 3.660,00 per il periodo da marzo 2023 (epoca immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione) a luglio 2023 compreso (epoca dell'instaurazione del giudizio) oltre ad € 732,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio.
3. condanna la e a corrispondere alla ricorrente le spese CP_2 Controparte_5 di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni, € 4.217,00 per compensi, oltre15% spese generali, CP ed IVA se dovuta
4. spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_10
e della socia illimitatamente r
[...] CP_1 Sentenza pronunciata ai sensi dell'artt. 281 terdecies e 281 sexies u.c. c.p.c. Macerata, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, all'esito della discussione orale ex artt. 281 terdecis e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(p.i. ), in nome e per conto di per conto del Fondo Parte_1 P.IVA_1
Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Securis Real Estate”, con il patrocinio dell'avv. IANNETTI GIANLUIGI e dell'avv. SONNINO GIADA
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona
[...]
con il patrocinio dell'avv. BUONGARZONE CARLO RESISTENTE e
, IN PERSONA XEL LEGALE P.I. ) CP_2 CP_3 CP_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VALLESI ALESSANDRO RESISTENTE e
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA PIERA e dell'avv. BERNABUCCI FRANCESCO
RESISTENTE OGGETTO: rilascio immobile e risarcimento danni
* * * * * Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 07.07.2023, la società ricorrente come in epigrafe generalizzata adiva l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, in accoglimento del presente Ricorso ex art. 281 decies c.p.c., visto l'art. 281 terdecies c.p.c. che prescrive la decisione del Giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra descritto tra la e la Parte_2 Controparte_1 oggi in fallimento e considerato che l'immobile indicato in premesse è occupato senza titolo dalla
[...] CP_2
legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede in Civitanova Marc P.IVA_2
Cavallino n. 89/A e dalla in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA con Controparte_5 P.IVA_3 sede in Civitanova Marche ( . 37, per i motivi esposti in narrativa, Condannare Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede in Civitanova Marche (MC), Via P.IVA_2 Cavallino n. 89/A; e - in perso presentante p.t., P. IVA con Controparte_7 P.IVA_3 sede in Civitanova Marche (MC), Via della Vela n. 37; ognuna per quanto di ragione, i) all'immediato rilascio e/o riconsegna alla per conto del Fondo Securis Real Estate, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
pagina 1 di 7 n.q., del Bene immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, meglio descritto in narrativa, che è illegittimamente occupato senza alcun titolo dalla in persona del legale rappresentante p.t. e/o dalla CP_2 [...]
ii) al pagamento dell'indennità favore di per conto del CP_5 Parte_1 Securis Real Estate, in persona del legale rappresentante p.t., n.q., che agisce nell'interesse del Fondo proprietario, nella misura di Euro 189.856,00 mensili, e/o nella diversa misura che verrà stabilità in corso di causa, dalla data di acquisto dell'Immobile fino all'effettiva riconsegna alla proprietà odierna Ricorrente. - si chiede all'Ill.mo Giudice adito di adottare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. i provvedimenti necessari per il caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al rilascio. Con espressa richiesta di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente e necessario per la tutela dei diritti della Ricorrente e per la restituzione dell'unità immobiliare in oggetto. Con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento del danno, impregiudicato ogni ulteriore rimedio di Legge”. In fatto esponeva: che essa ricorrente agiva in nome e per conto del Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso
“Securis Real Estate”; che il predetto fondo aveva acquistato, giusto atto di apporto a rogito Notaio
[...] del 7.09.2015 rep. n. 42.142 racc. n. 15.330, dalla il bene immobil Per_1 Parte_2 in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, censito al Catasto fabbricati di Civitanova Marche, sez. urbana 001, al foglio 10, particella 745: - sub. 12, z.c. 1, Cat. C/1, cl. 7, consistenza catastale mq. 152, rendita catastale Euro 3.658,17, Via Fratelli Bandiera n.128, piano T;
sub. 10, bene comune non censibile (corte comune); che il predetto immobile era stato acquistato dalla Parte_2 (già denominata con atto di compravendita a Rogito Notaio Controparte_8 Persona_2 di Civitanova M ep. n. 101505/11119, registrato in Macerata di Civitanova Marche - del 1.08.2008 al n. 7802, serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. Di Macerata in data 5.08.2008 al n. 8099 di formalità, al dichiarato fine di cederlo in locazione finanziaria alla Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s., giusta contratto di locazione finanziaria AL/ 3081010023 del 16.07.2008; che il predetto contratto di locazione finanziaria era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte in data 5.03.2014; che con nsentenza in data 14.11.2014 il Tribunale di Macerata aveva dichiarato il fallimento della l'utilizzatore è stato successivamente dichiarato fallito dal Tribunale & C. S.a.s. e del socio Controparte_1 CP_1 illimitatamente e solidalmente r va presentato domanda Parte_2 di ammissione al passivo domanda di rivendica;
che il Giudice delegato aveva respinto la domanda di rivendica in ragione della mancata acquisizione del bene all'attivo fallimentare;
che avverso la predetta decisione, il fondo, nelle more divenuto proprietario dell'immobile, aveva proposto opposizione allo stato passivo;
che in data 2.03.2023 il Curatore del fallimento Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s. comunicava a l Fondo che l'immobile risultava occupato dalla e/o dalla Controparte_5 in virtù di contratti “estranei alla società fallita;
che l'occupaz risultava CP_2 sorretta da alcun titolo opponibile al proprietario;
che con pec in data 15.03.2023 e racc. a.r. del 17- 23.03.2023 essa ricorrente diffida le resistenti alla riconsegna dell'Immobile; che la mediazione aveva avuto esito negativo. In diritto, eccepiva che le resistenti occupavano l'immobile senza titolo e che essa aveva diritto alla riconsegna dell'immobile; che il Fondo aveva conferito incarico alla società di property onde vendere l'immobile e che, benché vi erano stati degli interessamenti da parte di terzi, la l vendita non aveva avuto luogo a causa dell'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti;
che pertanto essa ricorrente aveva altresì diritto al risarcimento de danno subito, pari ai frutti che avrebbe potuto trarre dalla commercializzazione dell'immobile, liquidabile nella misura di € 2.0211 per ogni mese di occupazione e a far data dall'atto di acquisto e sino al rilascio;
che il ricorso veniva notificato anche alla società fallita ai fini della litis denunciatio, e comunque, affinché il Curatore potesse costituirsi ove ritenuto di giustizia e/o necessario per precisare i fatti come esposti da essa ricorrente. Concludeva rassegnando le conclusioni siopra riportate e trascritte. Si costituiva il Fallimento della società Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s.”, C.F. , e della socia illimitatamente responsabile “ che, dando atto del rigetto da P.IVA_4 CP_1 parte del Tribunale dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla ricorrente e confermando la risoluzione in data antecedente alla dichiarazione del contratto di locazione finanziaria intercorso tra la fallita e la (già denominata ) si rimetteva al Tribunale Parte_2 Controparte_8
pagina 2 di 7 per la decisione sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti degli altri resistenti, quali occupanti l'immobile. Si costituiva la che concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale CP_2 rigettare la domanda perché priva di legittimazione sostanziale e processuale, dovendo parte ricorrente preliminarmente far CP_ dichiarare nullo il rapporto contrattuale di locazione vigente tra e di In via subordinata Parte_3 CP_5 CP_ CP_ ordinare il rilascio in danno della sola Ditta Individuale di unica reale ed effettiva occupante l'immobile. CP_5
In ogni caso con vittoria di spese.” In fatto esponev e nanziaria aveva autorizzato la società Ristorante Casal Diana SAS di OC AL & C. s.a.s., quale utilizzatore, a subaffittare l'immobile onde ottenerne un reddito che avrebbe potuto contribuire agli impegni economici verso il leasing;
che nel 2008 l'utilizzatore aveva subaffittato l'immobile alla società “Vecchio Mulino snc”.; che, successivamente, finito il rapporto con la “Vecchio Mulino snc", l'utilizzatore aveva concesso l'immobile in comodato in favore di che, successivamente, aveva concesso l'immobile in comodato ad essa Parte_4 Parte_4 essa resistente aveva c bile in locazione in favore di CP_5 CP_5 ; che essa resistente aveva legittimamente disposto del bene e che legittimato passivo rispetto
[...] rilascio era unicamente il quale occupava materialmente Controparte_5 l'immobile. Si costituiva che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Controparte_5 In particolare, in fatto, esponeva: che essa resistente occupava l'immobile in forza di contratto di locazione sottoscritto con la in data 10.08.2020, debitamente registrato in data 15.09.2020; che essa CP_2 ricorrente aveva regolarmente corrisposto in canone di locazione, pattuito nella somma mensile di € 732,00 sino al mese di maggio 2023; che a partire dal mese di giugno aveva omesso di versare il pagamento dei canoni in ragioni delle contestazioni proposte dalla ricorrente. In diritto eccepiva: che il contratto di locazione era opponibile alla ricorrente in quanto il titolo in forza del quale la deteneva CP_2 l'immobile era anch'esso opponibile alla ricorrente;
che la circostanza per cui la ricorrente avrebbe perso la possibilità di vendere òl'0iimobile a causa dell'occupazione dello stesso era priva di prova: che, in ogni caso Parte_ il canone locativo figurativo non poteva essere determinato con riguardo alle valutazioni dell' ella somma di € 2011, potendo al più essere quantificato somma massima pari ad € 732,00. eva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, contrariis rejectis, in via preliminare e in rito rilevato che, nel caso che ci occupa, non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies cpc;
visto, in ogni caso, il secondo comma del predetto art. 281-decies cpc;
valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria;
disporre, ex art. 281 duodecies, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, con assegnazione dei termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, in via principale, accertato che il Sig. conduce l'immobile censito al NCEU di Civitanova Marche, al Fg. 10; part. 745; sub. CP_5 12; Cat. C1, in forza di contratto 10/08/2020, solo dal settembre 2020; accertato che, al momento della stipula del predetto contratto, la aveva la piena e legittima disponibilità del bene concesso in locazione;
accertato che il Parte_6 conduttore ha pagato ogni singolo rateo di locazione nei modi risultanti dal contratto di locazione medesimo;
dato atto che detto contratto di locazione è opponibile al proprietario;
rigettare, per intero, la domanda ricorrente e, nello specifico: rigettare la domanda ricorrente spiegata nei confronti della Ditta Best di Singh Kawaljit, nella porzione in cui viene richiesto il rilascio e/o riconsegna dell'immobile; disporre che il canone locativo negozialmente previsto sia corrisposto alla Società ricorrente, sino al naturale spirare del tempo di locazione;
rigettare la domanda ricorrente spiegata nei confronti della Ditta Best di
[...]
nella porzione in cui viene richiesto il pagamento della somma di € 189.856,00 (o di diversa somma ch CP_5 ritenuta di giustizia), quale indennità di occupazione;
rigettare l'emissione dei provvedimenti ex art. 614 bis cpc, formulata da parte ricorrente;
rigettare la richiesta di emissione di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente necessario per la tutela dei diritti del ricorrente e per la restituzione dell'unità immobiliare in oggetto. Nel merito, in via subordinata, laddove l'intestata Giustizia dovesse accogliere in tutto o in parte le domande ricorrenti, condannare la
[...]
in persona del Legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere garantito lo stesso Sig. Parte_6 CP_5 della Soc. ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa all'udienza del 19.03.2025 ex art 281 terdecies c.p.c.. Diritto
pagina 3 di 7 Preliminarmente, si osserva che la domanda proposta va qualificata come azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo alla ricorrente ed essendo diretta a conseguirne il possesso. L'esame del ricorso comprova invero che con la domanda proposta la ricorrente ha inteso tutelare il proprio diritto di proprietà del bene nei confronti di chi attualmente lo possiede. Si è pertanto al di fuori dell'ipotesi di mera domanda di restituzione del bene, di carattere personale e non reale dalla quale occorre tenere presente il distinguo. In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. L'azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 948 del c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione. L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento in merito all'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore (che ben sarebbe possibile, come oramai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, se il solo scopo dell'attore fosse quello di rimuovere una pregiudizievole situazione di incertezza sullo stato di diritto del bene e non una modificazione dello stato di fatto), bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto per effetto di una sentenza di condanna. La legittimazione attiva spetta, pertanto, al soggetto che assume essere titolare di un diritto reale sul bene, sia esso titolare in via esclusiva oppure comproprietario. L'azione di rivendicazione non è soggetta a termini di prescrizione, ma sono comunque fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. La predetta imprescrittibilità è, tuttavia, bilanciata da un onere probatorio, in capo all'attore, particolarmente oneroso e difficoltoso. Da un lato, infatti, dovrà provare la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato;
dall'altro, dovrà provare il fatto lesivo del medesimo diritto. La difficoltà risiede nel fatto che la prova della titolarità del diritto di proprietà si ritiene raggiunta solo se viene dimostrato l'acquisto a titolo originario (usucapione, accessione etc). Se l'attore ha, invece, acquisito a titolo derivativo (ad es. per compravendita), non sarà sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso, l'attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Si parla, in tal caso, di prova diabolica e ben può comprendersene la ragione, insita nella difficoltà della stessa, nonostante corrano in soccorso le norme in tema di usucapione, per effetto delle quali sarà sufficiente che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene rivendicato avendo, in via diretta o attraverso i propri danti causa (in forza del principio della successione ed accessione nel possesso), posseduto continuativamente il bene per il tempo richiesto dalla legge (20 anni per i beni immobili;
10 anni per i beni mobili). Tuttavia, è opportuno osservare che, "i principi in tema di prova nel giudizio di revindica ... non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto" (v. Cass. n. 6592 del 11/11/1986); in particolare, la giurisprudenza ha specificato che "il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto" (v. Cass. n. 1250 del 04/02/2000 e di pagina 4 di 7 recente Cass. Ord. n 32386/2018). Nella specie, stante la omessa contestazione da parte dei resistenti della originaria appartenenza del bene al dante causa della ricorrente, si deve ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente allegando e documentando il proprio titolo di acquisto (v. doc. 3) La società ha contestato l'avversa domanda eccependo la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva allegando di aver concesso l'immobile in locazione in favore di e di Parte_7 averlo fatto in forza del contratto di comodato in data 09.07.2014 inte le, a CP_9 sua volta, avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile in forza di contratto di comodato intercorso con la CD Immobiliare di OC AL e C s.a.s. a in data 16.07.2008. Parte_8 Controparte_8
ha contestato l'avversa domanda eccependo di aver stipulato valido Parte_7 co e di aver corrisposto regolarmente i canoni di locazione sino CP_2 al mese di maggio del 2023. Tanto premesso, in punto di legittimazione passiva va rilevato che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, a norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ciò significa che il detentore nomine alieno, convenuto nell'azione di rivendicazione, acquista il diritto di essere estromesso dal giudizio se indica la persona nel cui nome detiene. L'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa (v. cassa. 5899/2022 e cass. 1143/1969) Nella specie, il detentore si è opposto alla domanda di rivendica con ciò Parte_7 dimostrando di avere un interesse a rimanere nella causa la conseguenza;
pertanto, non può essere pronunciata la sua estromissione. Nel merito La domanda proposta dalla ricorrente è fondata nei limiti che seguono. Osserva il Tribunale che nel contratto di comodato in data 09.07.2014 intercorso con la CP_9 CD Immobiliare di OC AL E C s.a.s dichiara di avere la legittima disponibilità del bene immobile per cui è causa in forza dell'autorizzazione della proprietà società di leasing del Controparte_8 16.07.2008. Dalla disamina della documentazione prodotta si evince che la in data 16.07.2008 si Controparte_8 limitava a cedere alla CD Immobiliare di OC AL E C s.a.s il contratto di comodato stipulato con la Ristorante Vecchio Molino di talchè deve escludersi che la missiva del Parte_9 16.07.2008 valga come autorizzazione a disporre dell'immobile in questione. Dalla documentazione prodotta si evince, altresì, che la CD Immobiliare di OC AL & C s.a.s e la società poi fallita Ristorante Pizzeria Casal Diana di OC AL & C. S.a.s. hanno il medesimo codice fiscale ( ): trattasi, quindi, del medesimo soggetto giuridico. P.IVA_4 Appare, quindi, verosimile ritenere che la CD Immobiliare di OC AL & C s.a.s, cessato l'originario contratto di comodato con la Ristorante Vecchio Molino di LU NA & C s.n.c. (oggetto della cessione intercorsa con la abbia disposto del bene in forza del Controparte_8 contratto di locazione finanziaria intercors poi risolto in Controparte_8 data 15.03.2014 (circostanze, queste ultime, pacifiche in quanto da alcuno specificatamente contestate). Ne consegue, quindi, che costituendo i contratti di comodato e dil contratto di locazione contratti derivati dalla locazione finanziaria, sono soggetti al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, di talchè se il contratto principale viene risoluto, anche i contratti che dipendono da essa ne seguono la sorte. Peraltro, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'azione di rivendica è irrilevante che la parte resistente dimostri di detenere in virtù di un titolo formalmente valido proveniente da un terzo, titolo che per il fatto di attribuire soltanto lo ius detinendi e di non essere opponibile al ricorrente, non vale a paralizzare né l'accertamento della proprietà né la consequenziale pronuncia di condanna al rilascio (v. Cass. civile sez. II, 12/11/2015 n.23121).
pagina 5 di 7 In accoglimento della domanda va, pertanto, disposta la condanna della e di CP_2 [...]
al rilascio dell'immobile per cui è causa in favore della parte ricorrente, libero da cose CP_5
Sul danno richiesto, la resistente ha prodotto perizia stragiudiziale da cui risulta un presumibile canone locatizio di mercato di euro 2.0011 mensili. Al riguardo, i divergenti e anche recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono stati composti da Cass. SS.UU. 33645/2022 per la quale “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” Nel caso concreto, la stima di parte prodotta dalla ricorrente è stata specificatamente contestata da il quale ha dedotto e documentato lo stato degli impianti , degli infissi, Controparte_5 degli intonaci e dei locali (v foto allegate n.081 a 089), tale per cui il canone di locazione di mercato non potrebbe mai superare la somma pattuita nel contratto di locazione stiupulato con la CP_2 Tanto premesso, e considerato che la ricorrente chiede il risarcimento per l'occupazione senza titolo, va osservato che questo, se non in re ipsa in senso stretto, secondo l'insegnamento della S.C. può tuttavia essere equitativamente determinato partendo da elementi presuntivi quali il c.d danno figurativo (valore locativo del bene) e le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso concreto, si può fondatamente che la ricorrente avente lo scopo istituzionale di gestire e vendere gli immobili provenienti dalle società di leasing bancarie, avrebbe messo a frutto il bene in questione con un canone locatizio almeno di mercato, individuabile in euro 732 mensili, pari alla somma corrisposta a tale titolo da in favore della Controparte_5 CP_2 Pertanto, i resistenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa, della somma di € 3.660,00 per il periodo da marzo 2023 (epoca immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione) a luglio 2023 compreso (epoca dell'instaurazione del giudizio), oltre ad € 732,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio. Le spese di lite nei rapporti con il fallimento vengono compensate in ragione della mancata formulazione di una domanda da parte del ricorrente e della non necessità per la curatela di costituirsi nel presente giudizio. Nei rapporti con gli altri resistenti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività effettivamente espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. condanna la e a rilasciare in favore della ricorrente CP_2 Controparte_5
l'immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Fratelli Bandiera n. 128, censito al Catasto fabbricati di Civitanova Marche, sez. urbana 001, al foglio 10, particella 745, sub. 12, z.c. 1, Cat. C/1, cl. 7, consistenza catastale mq. 152, rendita catastale Euro 3.658,17, Via Fratelli Bandiera n.128, piano T e sub. 10, bene comune non censibile (corte comune), libero da persone e cose;
2. condanna la e a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_2 Controparte_5 di indennità o cui è causa, la somma di 3.660,00 per il periodo da marzo 2023 (epoca immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione) a luglio 2023 compreso (epoca dell'instaurazione del giudizio) oltre ad € 732,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio.
3. condanna la e a corrispondere alla ricorrente le spese CP_2 Controparte_5 di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni, € 4.217,00 per compensi, oltre15% spese generali, CP ed IVA se dovuta
4. spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_10
e della socia illimitatamente r
[...] CP_1 Sentenza pronunciata ai sensi dell'artt. 281 terdecies e 281 sexies u.c. c.p.c. Macerata, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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