Sentenza breve 7 luglio 2014
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 07/07/2014, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2014, proposto da: BO SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pennacchio e Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in AT, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Russo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in AT, via A. Doria, 4;
nei confronti di
Sisto Astarita, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza d'Aulisio e Jessica Quatrale, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in AT, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
del decreto n.92 del 31 dicembre 2013 di conferimento incarico di dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia all’Arch. Astarita Sisto;
dell'avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa per soli titoli e colloquio di un dirigente Settore Urbanistico Edilizia pubblicato il 17 dicembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia e dell’Arch. Sisto Astarita;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 6 febbraio 2014 con cui il sig. SE BO - premesso di avere partecipato alla selezione indetta dal Comune di Formia di un dirigente da assegnare al Settore Urbanistico Edilizia mediante procedura comparativa per soli titoli e colloquio – ha impugnato il decreto in epigrafe specificato col quale il Sindaco di Formia ha conferito l’incarico di dirigente del Settore Urbanistico Edilizia all’arch. Astarita Sisto;
Visti, gli atti di costituzione in giudizio depositati il 3 marzo 2014 dal Comune di Formia e dall’arch. Astarita Sisto contenenti entrambi eccezione di difetto di giurisdizione;
Considerato, che alla camera di consiglio del 6 marzo 2014 per l’esame della domanda di tutela cautelare il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Ritenuto, in particolare, che la selezione in argomento non è qualificabile come concorso pubblico ma solo come procedura di verifica della idoneità dei candidati a svolgere l’attività richiesta finalizzata al conferimento dell’incarico;
Considerato, che “in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale” (Cassazione civile sez. lav. 30 settembre 2009 n. 20979);
Considerato, quindi, che il procedimento culminato nella contestata nomina non ha natura concorsuale, come emerge dalla circostanza che la valutazione finale è stata espressa non attraverso una graduatoria, ma mediante una descrizione delle conoscenze e delle capacità dei candidati risultanti dal curriculum e dal colloquio, suscettibili di positivo apprezzamento, mentre la nomina è stata decretata dall'organo politico, a dimostrazione della natura prettamente fiduciaria dell'incarico de quo (cfr. T.A.R. Toscana sez. I 24 dicembre 2013 n. 1766; Cass. S.U. 3.7.2006 n. 15199; TAR Puglia, Lecce II 30.1.2010 n. 383).
Rilevata, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 74/2014 lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
IL SEGRETARIO