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Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZO NI, nato a [...] il [...] 2. De CA IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo per De CA la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per ZO di rimettere la questione relativa al capo A) alle Sezioni Unite o comunque il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Guido Sciacca e Sebastiano Russo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei loro rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 657 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 13/09/2022 giustizia gli imputati NI ZO e IM De CA rispettivamente il primo per il reato di tentato millantato credito ed entrambi per il reato di corruzione. 1.1. In particolare, ad ZO era stato contestato il reato di cui agli artt. 56, 346, primo e secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen. (capo A), perché, quale appartenente della Guardia di Finanza, millantando ad un collega del suo Corpo di poter fornire per il figlio di questi i test con le risposte del concorso per la selezione di allievi marescialli della Guardia di Finanza e quindi di garantirne in tal modo il superamento, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi promettere e consegnare dal predetto la somma di 1.500 euro come prezzo della sua mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà (fatto dell'Il luglio 2015). 1.2. Entrambi gli imputati erano stati tratti a giudizio, con MA NE e ZA NE, per il capo B), con il quale era stato contestato loro il concorso in corruzione propria aggravata in concorso. Dopo che, all'udienza del 27 maggio 2016 il Pubblico ministero aveva qualificato il fatto come millantato credito ai sensi degli artt. 346, secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen., il Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado aveva riqualificato i fatti nell'originaria imputazione di corruzione. Secondo la contestazione del 27 maggio 2016, gli imputati, quali appartenenti alla Guardia di Finanza, in concorso con LA TI, giudicato separatamente, violando i doveri inerenti al servizio prestato, si facevano promettere e poi consegnare da ZA NE, padre di una candidata aspirante alla selezione di allievi marescialli della Guardia di Finanza, la somma complessiva di 50.000 euro, come prezzo della loro mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore ovvero di remunerarli (fatto dal maggio 2015 fino al 27 ottobre 2015). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, denunciando, a mezzo di difensore, e con atti separati i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso ZO. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per il capo A), quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei denuncianti. In modo carente e illogico è stata valutata la attendibilità del dichiarante OM e della di lui moglie ZA. Vi erano discrasie e era illogica la ricostruzione delle sentenze di merito. 2 2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 346 e 346-bis cod. proc. pen. per il capo A). La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 346 cod. pen. con la riforma del 2019, che ha introdotto la nuova fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., che non contempla l'ipotesi della c.d. "vendita di fumo" (tanto da eliminare il termine "pretesto" che caratterizzava le vanterie del soggetto agente). La ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma dell'abrogato art. 346 cod. pen. era una sorta di truffa, in quanto caratterizzata da artifici e raggiri, mentre la nuova fattispecie contempla ii vanto di relazioni «asserite» che non costituisce una condotta truffaldina, ma soltanto prodromica rispetto ad un eventuale coinvolgimento del pubblico agente. 2.1.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di corruzione cui al capo B). Illogica è la conclusione della Corte di appello circa il coinvolgimento nella vicenda di soggetti intranei alla procedura di selezione rispetto alla tesi difensiva che aveva prospettato che l'esistenza di tali soggetti era soltanto una vanteria millantatoria degli imputati. Non sono stati infatti registrati contatti con tali soggetti;
i presunti incontri con costoro risultavano smentiti dalle indagini della polizia giudiziaria;
sono gli stessi imputati a rivelare nelle captazioni di non riuscire ad arrivare alla commissione e che dalla stessa non trapelava nulla;
le indagini della polizia giudiziaria avevano dimostrato che vi erano stati contatti con la commissione per avere notizie già pubbliche (il che dimostrava che non avessero neppure una loro entratura nel sistema selettivo). La Corte di appello ha valorizzato il fatto che De CA fosse appartenente all'ufficio competente per il reclutamento per ritenere sufficiente la sua ingerenza per raccomandare dietro compenso la candidata. Ma in nessuna captazione si fa riferimento a soggetti diversi dagli imputati coinvolti nella vicenda. Né poteva essere sufficiente la captazione che aveva registrato la reazione del TI a De CA alla notizia della bocciatura della candidata: il TI intendeva riferirsi soltanto all'affidamento che aveva riposto sulla serietà del De CA, senza far riferimento ad altri soggetti. In definitiva non è dimostrato che persona diversa dagli imputati dotata di un potere di ingerenza abbia influito o tentato di influire sulla prova selettiva a favore della candidata. 2.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 319, 319-bis e 346-bis cod. pen. per il capo B). 3 La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., stante la mancanza di un contatto con un soggetto intraneo alla procedura di selezione. Per aggirare tale insormontabile ostacolo già il primo giudice, aveva richiamato un arresto giurisprudenziale di 20 anni prima e configurato la corruzione nell'accordo corruttivo tra gli imputati pubblici ufficiali e il privato per adoperarsi, dietro compenso, a favore della candidata così violando i doveri di ufficio. La Corte di appello non ha risolto il tema, riproponendo la tesi del fantomatico funzionario, che tuttavia non vi è prova che esistesse e che abbia concluso un accordo corruttivo. 2.1.5. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. con riferimento alla restituzione della somma indebitamente percepita. Gli imputati hanno integralmente restituito la somma originariamente versata dalla persona offesa sub B). Inoltre, ZO ha provveduto al deposito in atti di due assegni per 2.000 euro per risarcire la persona offesa. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato tale situazione. 2.1.6. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il diniego sul punto ha parcellizzato i dati favorevoli a disposizione del giudicante, svilendone la portata (il ricorrente ha risarcito il danno, ha spiegato gli accadimenti, è incensurato). 2.2. Ricorso di De CA. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nella fattispecie di corruzione. Esaminati attentamente gli elementi di prova acquisiti agi atti, emerge il loro travisamento. Non rispondono al vero (in quanto non desumibili dagli atti e quindi non provate) le seguenti circostanze riportate dalla sentenza di appello: - (pag. 5) IC d'intesa con De CA aveva preso contatti con NE;
- (pag. 6) De CA avrebbe dato assenso al pactum sceleris e che la somma pattuita divisa tra ZO e IC doveva servire a remunerare anche De CA e il suo contatto, nonché l'esistenza stessa del contatto (De CA era del tutto estraneo ai lavori della commissione esaminatrice, come dimostra la sua incapacità a rispondere a semplici domande postegli da IC sulla prova della candidata I avorita); non tia compiuto condotte costituenti violazione dei doveri del suo ufficio;
gli elementi a disposizione dimostravano soltanto una richiesta di ZO e / 7--- / 4 IC di una somma di danaro versata dal NE per remunerare terzi soggetti per influenzare la procedura concorsuale, circostanza peraltro non accaduta;
difetta la prova che De CA si sarebbe dovuto occupare di individuare un membro della commissione e corromperlo); - (pag. 7) TI e De CA si erano effettivamente mossi per avere l'appoggio di qualcuno vicino alla commissione (si tratta di mera deduzione del giudicante); - (pag. 7) i tre imputati si erano adoperati concretamente per interferire sull'esito del concorso, violando doveri di imparzialità e correttezza su essi gravanti come pubblici ufficiali (non è indicato in cosa si sia materialmente concretizzata la condotta antigiuridica). Le intercettazioni offrono un quadro probatorio che non può essere ricondotto all'ipotesi corruttiva quanto piuttosto alla millanteria alla quale in ogni caso è estraneo De CA. In conclusione, la sentenza impugnata è affetta da nullità per manifesta illogicità della motivazione che ha portato a ritenere configurato il reato di corruzione. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen., versandosi in ipotesi di tentativo. Ancor maggiori sono le perplessità nell'aver la Corte di appello considerato consumata la ipotesi di corruzione. Andava considerata infatti la circostanza che la candidata era stata eliminata. Anche il quadro probatorio deponeva per la configurabilità del solo tentativo. È la stessa Corte di appello, inoltre, a dare atto che il soggetto avvicinato da De CA lo aveva rimproverato per la proposta fattigli. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato TI;
violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La Corte di appello non solo non ha rinvenuto corroborazioni alle dichiarazioni del coimputato TI con elementi esterni di riscontro, ma ha offerto essa stessa elementi di inattendibilità del suo narrato. TI ha rilasciato dichiarazioni obiettivamente contrastanti e si è più volte contraddetto, come si evince dallo stesso interrogatorio di garanzia (è il Giudice per le indagini preliminari che ha definito le sue dichiarazioni menzognere e fumose e assurda la sua ricostruzione;
e che vi era stato un accordo con il suo comando perché mentisse di proposito). Quel che rileva è in ogni caso che TI aveva dichiarato che De CA non era intervenuto sull'esame e che non aveva avuto alcun contatto con l.g/ commissione. , 5 La Corte di appello, in presenza di dichiarazioni inaffidabili, le ha ritenute illuminanti. Neppure sono presenti nelle captazioni i riscontri indicati dalla Corte di appello, in particolare in ordine all'ipotizzata corruzione (esclusa in ogni caso dallo stesso IC) In presenza di un risultato di prova manifestamente illogico le dichiarazioni del TI non possono portare ad una condanna del ricorrente, in quanto le restanti prove non sono idonee a sorreggere l'ipotesi accusatoria. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La proclamazione della propria innocenza è elemento che non può essere utilizzato a sfavore dell'imputato e per negargli le attenuanti generiche, considerata la sua incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di De CA è da rigettare, mentre quello di ZO è solo in parte fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al ricorso di ZO si osserva quanto segue. 2.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla violazione di legge denunciata in ordine al reato di millantato credito di cui al capo A), sebbene per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso. La questione posta dal ricorrente, ovvero se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., non è infatti rilevante nella fattispecie in esame, risultando pertanto inconferente l'istanza di rimessione del tema alle Sezioni Unite. Il Collegio rileva piuttosto che erroneamente i giudici del merito hanno collocato la condotta del ricorrente nell'alveo della fattispecie del millantato credito. Si è infatti già affermato che integra il reato di truffa e non quello di millantato credito (oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze) la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, senza la possibilità di risalire alle mansioni dallo stesso esercitate (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, Rv. 281583). 6 In tale arresto, la Suprema Corte ha rammentato che non è indispensabile per la configurabilità del reato di millantato credito l'indicazione nominativa o l'identificazione del pubblico ufficiale, in quanto l'interesse primario tutelato dalla norma è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi (in tal senso, Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270). Tuttavia, nel caso in cui il soggetto attivo del reato utilizzi una indicazione assolutamente indeterminata e generica del soggetto da remunerare, tanto da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un funzionario né chiaro il tipo di mansioni svolte da costui, l'incertezza viene a cadere su un elemento essenziale della fattispecie. E ciò è accaduto nel caso in esame. Il ricorrente non solo non aveva indicato alla persona offesa il presunto referente quale persona investita di pubbliche funzioni, ma neppure aveva speso la sua capacità di influire presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, posto che l'unico beneficio che intendeva garantire alla persona offesa era di quello di fornire i test utilizzati per la selezione, senza peraltro indicare come (e tramite chi) venirne in possesso. In altri termini l'oggetto della vanteria era tale da non richiedere necessariamente il coinvolgimento di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Esclusa, pertanto, la configurabilità del reato contestato, il fatto va correttamente qualificato come tentativo di truffa, ricorrendone tutti gli elementi costituivi ed in particolare, la peculiarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, per rendere più credibile la propria mediazione ed ottenere l'illecito vantaggio patrimoniale della somma richiesta. Va constatato che la tentata truffa ascritta all'imputato richiedeva per la procedibilità la proposizione di una querela che, in atti, non risulta sussistente. 2.2. Le suddette conclusioni vengono ad assorbire i vizi della motivazione per il capo A), dedotti dal ricorrente con il primo motivo. 2.3. Non possono essere accolte invece le censure avanzate dal ricorrente con il terzo e quarto motivo, entrambi relativi al ritenuto reato di corruzione. Il ricorrente contesta, sotto forma di vizio di motivazione e di violazione di legge, la valutazione della Corte di appello in ordine a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, dovevano ritenersi mere millanterie per accreditarsi con NE. 7 Va premesso che, secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del significato della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Ebbene, limitato così il controllo affidato a questa Corte, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di censura non presenta vizi rilevanti in questa sede, risultando il percorso argomentativo giuridicamente corretto, coerente e costantemente agganciato alle evidenze probatorie esposte e avendo la Corte di appello fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi sollevati con il gravame. In particolare, la Corte di appello ha dimostrato che gli imputati agirono per farsi consegnare da NE la somma di danaro non millantando inesistenti propositi corruttivi e come la loro condotta non potesse ritenersi meramente preparatoria ad un accordo corruttivo, di fatto non realizzato (e pertanto qualificabile al più in termini di traffico di influenze). In particolare, la effettività dei contatti illeciti tra gli imputati e gli intranei della commissione, che dovevano assicurare la promozione della candidata, è fondata dalla Corte di appello su una serie di convergenti evidenze probatorie. C'era stato lo stupore degli imputati nel mancato risultato ottenuto, tanto da essere concordi a restituire quanto pagato per la promozione della candidata - dato, questo, confliggente con una logica di mera vanteria e di raggiro che aveva visto ZO ricevere in varie tranches la somma di cui all'imputazione e poi IC restituire il tutto al privato dopo averlo raccolto dall'ZO (quello che, secondo la Corte di appello, costituiva un «assurdo gioco dell'oca»), Inoltre, De CA era stato indicato come colui che, intraneo all'ufficio competente per i reclutamenti, poteva assicurare il suo intervento sui membri della commissione;
De CA, contattato da TI, aveva accettato, dietro compenso, di avvicinare una persona in grado di influire sulla commissione di esame;
ZO aveva sollecitato il completamento dei pagamenti in quanto «l'amico» aveva chiamato un paio di volte;
la causa della bocciatura della candidata era stata attribuita dagli imputati alla impreparazione della candidata (dato da loro sottovalutato e che andava considerato nelle prossime occasioni e che avrebbe 8 comportato il pagamento da parte del candidato di una tangente meno sostanziosa a fronte di un risultato tuttavia più sicuro) e non al mancato contatto con il pubblico ufficiale esaminatore;
la restituzione era stata spiegata dagli imputati per meglio gestire situazioni future e stare tranquilli per quella pregressa. Quanto al referente, rimasto ignoto, della commissione esaminatrice, va rammentato che, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 34929 del 17/04/2018, Rv. 273787). Le prove raccolte hanno dimostrato infatti con certezza la qualifica pubblica del soggetto corrotto (quale membro della commissione esaminatrice). A fronte di tale ricostruzione, le critiche del ricorrente si rivelano dunque complessivamente infondate, risultando in parte anche sorrette da argomentazioni aspecifiche e in fatto, notoriamente precluse in questa sede. 2.4. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte di appello ha infatti rilevato che la somma offerta era destinata a risarcire i privati (quanto al capo B, il NE), mentre persona offesa del reato è la pubblica amministrazione che nella specie ha riportato un danno di immagine. Pertanto, era da ritenersi irrilevante anche l'avvenuta restituzione del prezzo della corruzione al privato (tenuto viepiù conto delle motivazioni della restituzione: "mantenersi una porta aperta per il futuro" nei confronti del NE e di futuri soggetti interessati alle loro pratiche corruttive), a fronte della mancata riparazione integrale del danno in favore della effettiva persona offesa. 2.5. Inammissibile è anche il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente non si confronta invero con quanto osservato sul punto dalla Corte di appello, ossia che il motivo di appello proposto era assolutamente generico, in quanto limitantesi ad invocare astratti principi giurisprudenziali, senza indicare alcun elemento "concretamente" utile. La stessa Corte di appello ha poi non illogicamente osservato ope dall'esame degli atti neppure fossero emersi elementi significativi a tal fine (fatta salva la incensuratezza, di per sé tuttavia non sufficiente autonomamente). Così il deposito dei due assegni in favore dei NE (visto che erano soggetti coinvolti nella corruzione e che comunque la somma depositata era in 9 ogni caso assolutamente incongrua a risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione). Così il comportamento processuale (non avendo il ricorrente neppure collaborato per l'accertamento della verità). 2.6. Alla stregua delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al reato di tentativo di millantato credito di cui al capo A), riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., dichiarandone l'improcedibilità per difetto di querela. Nel resto il ricorso va complessivamente rigettato. La pena residua per il restante reato di corruzione di cui al capo B) può essere direttamente determinata da questa Corte sulla base delle indicazioni contenute nelle sentenze di merito in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. A pag. 70 della sentenza di primo grado risulta, infatti ,determinata la pena base in quella del reato di corruzione, pari ad anni sei di reclusione;
aumentata di mesi sei per l'aggravante speciale ex art. 319-bis cod. pen. A tale pena va quindi apportata la diminuzione per il rito. Restano confermate le restanti statuizioni sanzionatorie (pene accessorie) e di condanna (riparazione pecuniaria), che non sono interessate dall'annullamento del capo sub A). Quanto in particolare alla misura ex art. 322-quater cod. pen., va infatti rilevato che la somma da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata determinata in funzione dell'ammontare percepito per il reato di corruzione. 3. Il ricorso di De CA è da rigettare, pur lambendo a tratti l'inammissibilità. 3.1. Il primo motivo è strutturato rivolgendo la gran parte delle critiche non alla motivazione della sentenza impugnata, che da pag. 36 in poi ha affrontato la posizione e il gravame del ricorrente, bensì a quella che costituisce la mera sintesi della sentenza di primo grado, ovvero alla parte "in fatto" del provvedimento impugnato (pagg. 4 e ss.). Il ricorrente non spiega come le dedotte censure rivolte alla sentenza di primo grado, tra l'altro in molti punti di mero fatto, si siano automaticamente trasferite sul ragionamento probatorio che ha portato la Corte di appello a disattendere il gravame. È appena il caso di evidenziare che la Corte di appello non è ricorsa neppure ad una mera motivazione per relationem, nel rispondere alle censure del ricorrente. In tale prospettiva il motivo è del tutto aspecifico. // 10 Quanto alle censure rivolte alle captazioni, il motivo è meramente oppositivo e generico, non confrontandosi minimamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha fornito adeguata confutazione ai motivi di appello, sulla base di un ragionamento coerente con le evidenze esposte e con le regole della logica. La Corte di appello ha infatti replicato alla dedotta estraneità del ricorrente alla vicenda corruttiva (che, secondo la difesa, aveva al più «offerto la sua disponibilità» ad un collega e si sarebbe limitata alla comunicazione di voti pubblici e ufficiali), evidenziando i passaggi significativi delle conversazioni tra il predetto e TI captate il 2 ottobre 2015, all'esito della bocciatura della NE. Conversazioni che dimostravano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda corruttiva: TI e il ricorrente affrontano invero quello che è successo - la "doccia fredda" della bocciatura della candidata - e si preoccupano di restituire la somma incassata e concordano su come organizzarsi meglio la prossima volta, visto che in questa occasione stavano "a zero". Tali captazioni venivano poi a costituire, nella ricostruzione della vicenda, anche valido riscontro alla chiamata in correità del TI. Le dichiarazioni del coimputato dimostravano ulteriormente l'infondatezza della tesi difensiva: TI aveva dichiarato che il ricorrente era al corrente di tutta la vicenda ed era stato da lui contattato, su mandato di ZO, stante la sua possibilità di esercitare la necessaria influenza sulla commissione di concorso;
aveva spiegato perché il ricorrente aveva preferito non entrare in contatto diretto con ZO;
aveva rivelato che il ricorrente aveva effettivamente avvicinato un membro della commissione, ricevendo in un primo momento l'assenso ad appoggiare la candidata (avrebbe fatto il "possibile"); aveva inoltre fatto luce sugli accordi spartitori della somma di 50.000 euro (il ricorrente aveva destinato la somma al suo "referente", pur prevedendo che la tangente era così ampia da consentire di soddisfare altre persone;
era stato concordato che una parte andasse proprio al ricorrente). Quanto, poi, alla effettiva conclusione dell'accordo corruttivo, va rammentato che il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (tra tante, Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Rv. 255605). Anche le altre critiche sulla configurabilità del delitto di corruzione si rivelano infondate. In primo luogo, non è richiesta nella struttura del reato di corruzione la prova della commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio (ex multís, Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, Rv. 279691), perfezionandosi il reato alternativamente 11 con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Inoltrevfini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (tra tante, Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060). Va in ogni caso richiamato il principio di diritto, secondo cui risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., colui che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (per tutte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). 3.2. Anche il secondo motivo (con il quale si contesta la configurazione del reato in forma consumata) è declinato avendo come parametro di riferimento la sintesi della sentenza di primo grado. In ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente spiegato da quali elementi di prova ha tratto il convincimento dell'avvenuto accordo corruttivo. Come si è osservato al sottoparagrafo che precede, le dichiarazioni di TI e le captazioni dimostravano che era stato effettivamente concluso non solo un primo accordo corruttivo tra gli imputati, ma anche e soprattutto l'accordo corruttivo con il "referente" della commissione esaminatrice (che aveva garantito al ricorrente prima dell'esame che avrebbe fatto il "possibile", salvo definire nel dettaglio l'entità della tangente da ricevere all'esito dell'operazione). La Corte di appello ha spiegato in termini logici sia la bocciatura della candidata sia il ripensamento del referente (la bocciatura era stata recepita da TI e il ricorrente come una "doccia fredda" e quindi come un evento inaspettato, che aveva determinato il fallimento dell'operazione, con la restituzione della somma introitata da NE;
e comunque spiegata dai due conversanti in termini di evento da attribuire non alla mancata attivazione del loro referente, quanto piuttosto alla impreparazione della persona candidata, aspetto quest'ultimo che si proponevano di dover curare - a scapito della entità dei loro introiti e della loro posizione di forza (da loro definita come "sovranità") - in futuro;
12 in tale contesto andava letta la "ramanzina" fatta dal referente al ricorrente, che si era ritirato in un secondo momento dall'operazione). 3.3. Quanto all'inattendibilità delle dichiarazioni di TI, il motivo articola inammissibili censure di merito in diretto confronto con la prova dichiarativa e non con la motivazione della sentenza impugnata. Il vizio di travisamento della prova esige infatti la denuncia di circoscritti errori che non comportino valutazioni opinabili della prova, mentre il ricorrente pretende una complessiva rilettura del "significato" della prova da parte della Corte di legittimità (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). In ogni caso, le critiche difensive sono completamente avulse dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 40) là dove la Corte di appello ha spiegato, facendo leva sulle captazioni, perché ha ritenuto provato che "a valle" vi fosse stato un accordo corruttivo, circostanza confermata anche da TI (pag. 41 e 42). 3.4. Infondato è infine il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Va evidenziato che con l'appello la difesa aveva criticato il primo giudice di non aver tenuto conto, al fine delle suddette attenuanti, del comportamento dell'imputato che non si era mostrato reticente ma da subito disponibile a collaborare con gli inquirenti. In questa prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto di stigmatizzare il comportamento processuale del ricorrente, che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza rispetto alla pacifica emersione dei fatti. Pertanto non incorrendo nei vizi lamentati. In ogni caso, il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è fondato dalla Corte di appello (cfr. pag. 44) anche su altre circostanze (l'intensità del dolo dimostrata dal comportamento post delictum). 4. Conclusivamente sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ZO NI limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale va dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. Il ricorso dell'ZO va rigettato nel resto con la rideterminazione per il residuo reato della pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Il ricorso di NI De CA va rigettato con le conseguenze di legge in punto di spese processuali. 13
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZO NI limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale dichiara l'improcedibilità per difetto di querela. Rigetta nel resto il ricorso dell'ZO e ridetermina la pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Rigetta il ricorso di IM De CA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/0,W2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo per De CA la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per ZO di rimettere la questione relativa al capo A) alle Sezioni Unite o comunque il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Guido Sciacca e Sebastiano Russo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei loro rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 657 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 13/09/2022 giustizia gli imputati NI ZO e IM De CA rispettivamente il primo per il reato di tentato millantato credito ed entrambi per il reato di corruzione. 1.1. In particolare, ad ZO era stato contestato il reato di cui agli artt. 56, 346, primo e secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen. (capo A), perché, quale appartenente della Guardia di Finanza, millantando ad un collega del suo Corpo di poter fornire per il figlio di questi i test con le risposte del concorso per la selezione di allievi marescialli della Guardia di Finanza e quindi di garantirne in tal modo il superamento, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi promettere e consegnare dal predetto la somma di 1.500 euro come prezzo della sua mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà (fatto dell'Il luglio 2015). 1.2. Entrambi gli imputati erano stati tratti a giudizio, con MA NE e ZA NE, per il capo B), con il quale era stato contestato loro il concorso in corruzione propria aggravata in concorso. Dopo che, all'udienza del 27 maggio 2016 il Pubblico ministero aveva qualificato il fatto come millantato credito ai sensi degli artt. 346, secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen., il Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado aveva riqualificato i fatti nell'originaria imputazione di corruzione. Secondo la contestazione del 27 maggio 2016, gli imputati, quali appartenenti alla Guardia di Finanza, in concorso con LA TI, giudicato separatamente, violando i doveri inerenti al servizio prestato, si facevano promettere e poi consegnare da ZA NE, padre di una candidata aspirante alla selezione di allievi marescialli della Guardia di Finanza, la somma complessiva di 50.000 euro, come prezzo della loro mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore ovvero di remunerarli (fatto dal maggio 2015 fino al 27 ottobre 2015). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, denunciando, a mezzo di difensore, e con atti separati i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso ZO. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per il capo A), quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei denuncianti. In modo carente e illogico è stata valutata la attendibilità del dichiarante OM e della di lui moglie ZA. Vi erano discrasie e era illogica la ricostruzione delle sentenze di merito. 2 2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 346 e 346-bis cod. proc. pen. per il capo A). La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 346 cod. pen. con la riforma del 2019, che ha introdotto la nuova fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., che non contempla l'ipotesi della c.d. "vendita di fumo" (tanto da eliminare il termine "pretesto" che caratterizzava le vanterie del soggetto agente). La ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma dell'abrogato art. 346 cod. pen. era una sorta di truffa, in quanto caratterizzata da artifici e raggiri, mentre la nuova fattispecie contempla ii vanto di relazioni «asserite» che non costituisce una condotta truffaldina, ma soltanto prodromica rispetto ad un eventuale coinvolgimento del pubblico agente. 2.1.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di corruzione cui al capo B). Illogica è la conclusione della Corte di appello circa il coinvolgimento nella vicenda di soggetti intranei alla procedura di selezione rispetto alla tesi difensiva che aveva prospettato che l'esistenza di tali soggetti era soltanto una vanteria millantatoria degli imputati. Non sono stati infatti registrati contatti con tali soggetti;
i presunti incontri con costoro risultavano smentiti dalle indagini della polizia giudiziaria;
sono gli stessi imputati a rivelare nelle captazioni di non riuscire ad arrivare alla commissione e che dalla stessa non trapelava nulla;
le indagini della polizia giudiziaria avevano dimostrato che vi erano stati contatti con la commissione per avere notizie già pubbliche (il che dimostrava che non avessero neppure una loro entratura nel sistema selettivo). La Corte di appello ha valorizzato il fatto che De CA fosse appartenente all'ufficio competente per il reclutamento per ritenere sufficiente la sua ingerenza per raccomandare dietro compenso la candidata. Ma in nessuna captazione si fa riferimento a soggetti diversi dagli imputati coinvolti nella vicenda. Né poteva essere sufficiente la captazione che aveva registrato la reazione del TI a De CA alla notizia della bocciatura della candidata: il TI intendeva riferirsi soltanto all'affidamento che aveva riposto sulla serietà del De CA, senza far riferimento ad altri soggetti. In definitiva non è dimostrato che persona diversa dagli imputati dotata di un potere di ingerenza abbia influito o tentato di influire sulla prova selettiva a favore della candidata. 2.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 319, 319-bis e 346-bis cod. pen. per il capo B). 3 La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., stante la mancanza di un contatto con un soggetto intraneo alla procedura di selezione. Per aggirare tale insormontabile ostacolo già il primo giudice, aveva richiamato un arresto giurisprudenziale di 20 anni prima e configurato la corruzione nell'accordo corruttivo tra gli imputati pubblici ufficiali e il privato per adoperarsi, dietro compenso, a favore della candidata così violando i doveri di ufficio. La Corte di appello non ha risolto il tema, riproponendo la tesi del fantomatico funzionario, che tuttavia non vi è prova che esistesse e che abbia concluso un accordo corruttivo. 2.1.5. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. con riferimento alla restituzione della somma indebitamente percepita. Gli imputati hanno integralmente restituito la somma originariamente versata dalla persona offesa sub B). Inoltre, ZO ha provveduto al deposito in atti di due assegni per 2.000 euro per risarcire la persona offesa. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato tale situazione. 2.1.6. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il diniego sul punto ha parcellizzato i dati favorevoli a disposizione del giudicante, svilendone la portata (il ricorrente ha risarcito il danno, ha spiegato gli accadimenti, è incensurato). 2.2. Ricorso di De CA. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nella fattispecie di corruzione. Esaminati attentamente gli elementi di prova acquisiti agi atti, emerge il loro travisamento. Non rispondono al vero (in quanto non desumibili dagli atti e quindi non provate) le seguenti circostanze riportate dalla sentenza di appello: - (pag. 5) IC d'intesa con De CA aveva preso contatti con NE;
- (pag. 6) De CA avrebbe dato assenso al pactum sceleris e che la somma pattuita divisa tra ZO e IC doveva servire a remunerare anche De CA e il suo contatto, nonché l'esistenza stessa del contatto (De CA era del tutto estraneo ai lavori della commissione esaminatrice, come dimostra la sua incapacità a rispondere a semplici domande postegli da IC sulla prova della candidata I avorita); non tia compiuto condotte costituenti violazione dei doveri del suo ufficio;
gli elementi a disposizione dimostravano soltanto una richiesta di ZO e / 7--- / 4 IC di una somma di danaro versata dal NE per remunerare terzi soggetti per influenzare la procedura concorsuale, circostanza peraltro non accaduta;
difetta la prova che De CA si sarebbe dovuto occupare di individuare un membro della commissione e corromperlo); - (pag. 7) TI e De CA si erano effettivamente mossi per avere l'appoggio di qualcuno vicino alla commissione (si tratta di mera deduzione del giudicante); - (pag. 7) i tre imputati si erano adoperati concretamente per interferire sull'esito del concorso, violando doveri di imparzialità e correttezza su essi gravanti come pubblici ufficiali (non è indicato in cosa si sia materialmente concretizzata la condotta antigiuridica). Le intercettazioni offrono un quadro probatorio che non può essere ricondotto all'ipotesi corruttiva quanto piuttosto alla millanteria alla quale in ogni caso è estraneo De CA. In conclusione, la sentenza impugnata è affetta da nullità per manifesta illogicità della motivazione che ha portato a ritenere configurato il reato di corruzione. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen., versandosi in ipotesi di tentativo. Ancor maggiori sono le perplessità nell'aver la Corte di appello considerato consumata la ipotesi di corruzione. Andava considerata infatti la circostanza che la candidata era stata eliminata. Anche il quadro probatorio deponeva per la configurabilità del solo tentativo. È la stessa Corte di appello, inoltre, a dare atto che il soggetto avvicinato da De CA lo aveva rimproverato per la proposta fattigli. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato TI;
violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La Corte di appello non solo non ha rinvenuto corroborazioni alle dichiarazioni del coimputato TI con elementi esterni di riscontro, ma ha offerto essa stessa elementi di inattendibilità del suo narrato. TI ha rilasciato dichiarazioni obiettivamente contrastanti e si è più volte contraddetto, come si evince dallo stesso interrogatorio di garanzia (è il Giudice per le indagini preliminari che ha definito le sue dichiarazioni menzognere e fumose e assurda la sua ricostruzione;
e che vi era stato un accordo con il suo comando perché mentisse di proposito). Quel che rileva è in ogni caso che TI aveva dichiarato che De CA non era intervenuto sull'esame e che non aveva avuto alcun contatto con l.g/ commissione. , 5 La Corte di appello, in presenza di dichiarazioni inaffidabili, le ha ritenute illuminanti. Neppure sono presenti nelle captazioni i riscontri indicati dalla Corte di appello, in particolare in ordine all'ipotizzata corruzione (esclusa in ogni caso dallo stesso IC) In presenza di un risultato di prova manifestamente illogico le dichiarazioni del TI non possono portare ad una condanna del ricorrente, in quanto le restanti prove non sono idonee a sorreggere l'ipotesi accusatoria. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La proclamazione della propria innocenza è elemento che non può essere utilizzato a sfavore dell'imputato e per negargli le attenuanti generiche, considerata la sua incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di De CA è da rigettare, mentre quello di ZO è solo in parte fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al ricorso di ZO si osserva quanto segue. 2.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla violazione di legge denunciata in ordine al reato di millantato credito di cui al capo A), sebbene per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso. La questione posta dal ricorrente, ovvero se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., non è infatti rilevante nella fattispecie in esame, risultando pertanto inconferente l'istanza di rimessione del tema alle Sezioni Unite. Il Collegio rileva piuttosto che erroneamente i giudici del merito hanno collocato la condotta del ricorrente nell'alveo della fattispecie del millantato credito. Si è infatti già affermato che integra il reato di truffa e non quello di millantato credito (oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze) la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, senza la possibilità di risalire alle mansioni dallo stesso esercitate (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, Rv. 281583). 6 In tale arresto, la Suprema Corte ha rammentato che non è indispensabile per la configurabilità del reato di millantato credito l'indicazione nominativa o l'identificazione del pubblico ufficiale, in quanto l'interesse primario tutelato dalla norma è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi (in tal senso, Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270). Tuttavia, nel caso in cui il soggetto attivo del reato utilizzi una indicazione assolutamente indeterminata e generica del soggetto da remunerare, tanto da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un funzionario né chiaro il tipo di mansioni svolte da costui, l'incertezza viene a cadere su un elemento essenziale della fattispecie. E ciò è accaduto nel caso in esame. Il ricorrente non solo non aveva indicato alla persona offesa il presunto referente quale persona investita di pubbliche funzioni, ma neppure aveva speso la sua capacità di influire presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, posto che l'unico beneficio che intendeva garantire alla persona offesa era di quello di fornire i test utilizzati per la selezione, senza peraltro indicare come (e tramite chi) venirne in possesso. In altri termini l'oggetto della vanteria era tale da non richiedere necessariamente il coinvolgimento di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Esclusa, pertanto, la configurabilità del reato contestato, il fatto va correttamente qualificato come tentativo di truffa, ricorrendone tutti gli elementi costituivi ed in particolare, la peculiarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, per rendere più credibile la propria mediazione ed ottenere l'illecito vantaggio patrimoniale della somma richiesta. Va constatato che la tentata truffa ascritta all'imputato richiedeva per la procedibilità la proposizione di una querela che, in atti, non risulta sussistente. 2.2. Le suddette conclusioni vengono ad assorbire i vizi della motivazione per il capo A), dedotti dal ricorrente con il primo motivo. 2.3. Non possono essere accolte invece le censure avanzate dal ricorrente con il terzo e quarto motivo, entrambi relativi al ritenuto reato di corruzione. Il ricorrente contesta, sotto forma di vizio di motivazione e di violazione di legge, la valutazione della Corte di appello in ordine a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, dovevano ritenersi mere millanterie per accreditarsi con NE. 7 Va premesso che, secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del significato della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Ebbene, limitato così il controllo affidato a questa Corte, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di censura non presenta vizi rilevanti in questa sede, risultando il percorso argomentativo giuridicamente corretto, coerente e costantemente agganciato alle evidenze probatorie esposte e avendo la Corte di appello fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi sollevati con il gravame. In particolare, la Corte di appello ha dimostrato che gli imputati agirono per farsi consegnare da NE la somma di danaro non millantando inesistenti propositi corruttivi e come la loro condotta non potesse ritenersi meramente preparatoria ad un accordo corruttivo, di fatto non realizzato (e pertanto qualificabile al più in termini di traffico di influenze). In particolare, la effettività dei contatti illeciti tra gli imputati e gli intranei della commissione, che dovevano assicurare la promozione della candidata, è fondata dalla Corte di appello su una serie di convergenti evidenze probatorie. C'era stato lo stupore degli imputati nel mancato risultato ottenuto, tanto da essere concordi a restituire quanto pagato per la promozione della candidata - dato, questo, confliggente con una logica di mera vanteria e di raggiro che aveva visto ZO ricevere in varie tranches la somma di cui all'imputazione e poi IC restituire il tutto al privato dopo averlo raccolto dall'ZO (quello che, secondo la Corte di appello, costituiva un «assurdo gioco dell'oca»), Inoltre, De CA era stato indicato come colui che, intraneo all'ufficio competente per i reclutamenti, poteva assicurare il suo intervento sui membri della commissione;
De CA, contattato da TI, aveva accettato, dietro compenso, di avvicinare una persona in grado di influire sulla commissione di esame;
ZO aveva sollecitato il completamento dei pagamenti in quanto «l'amico» aveva chiamato un paio di volte;
la causa della bocciatura della candidata era stata attribuita dagli imputati alla impreparazione della candidata (dato da loro sottovalutato e che andava considerato nelle prossime occasioni e che avrebbe 8 comportato il pagamento da parte del candidato di una tangente meno sostanziosa a fronte di un risultato tuttavia più sicuro) e non al mancato contatto con il pubblico ufficiale esaminatore;
la restituzione era stata spiegata dagli imputati per meglio gestire situazioni future e stare tranquilli per quella pregressa. Quanto al referente, rimasto ignoto, della commissione esaminatrice, va rammentato che, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 34929 del 17/04/2018, Rv. 273787). Le prove raccolte hanno dimostrato infatti con certezza la qualifica pubblica del soggetto corrotto (quale membro della commissione esaminatrice). A fronte di tale ricostruzione, le critiche del ricorrente si rivelano dunque complessivamente infondate, risultando in parte anche sorrette da argomentazioni aspecifiche e in fatto, notoriamente precluse in questa sede. 2.4. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte di appello ha infatti rilevato che la somma offerta era destinata a risarcire i privati (quanto al capo B, il NE), mentre persona offesa del reato è la pubblica amministrazione che nella specie ha riportato un danno di immagine. Pertanto, era da ritenersi irrilevante anche l'avvenuta restituzione del prezzo della corruzione al privato (tenuto viepiù conto delle motivazioni della restituzione: "mantenersi una porta aperta per il futuro" nei confronti del NE e di futuri soggetti interessati alle loro pratiche corruttive), a fronte della mancata riparazione integrale del danno in favore della effettiva persona offesa. 2.5. Inammissibile è anche il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente non si confronta invero con quanto osservato sul punto dalla Corte di appello, ossia che il motivo di appello proposto era assolutamente generico, in quanto limitantesi ad invocare astratti principi giurisprudenziali, senza indicare alcun elemento "concretamente" utile. La stessa Corte di appello ha poi non illogicamente osservato ope dall'esame degli atti neppure fossero emersi elementi significativi a tal fine (fatta salva la incensuratezza, di per sé tuttavia non sufficiente autonomamente). Così il deposito dei due assegni in favore dei NE (visto che erano soggetti coinvolti nella corruzione e che comunque la somma depositata era in 9 ogni caso assolutamente incongrua a risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione). Così il comportamento processuale (non avendo il ricorrente neppure collaborato per l'accertamento della verità). 2.6. Alla stregua delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al reato di tentativo di millantato credito di cui al capo A), riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., dichiarandone l'improcedibilità per difetto di querela. Nel resto il ricorso va complessivamente rigettato. La pena residua per il restante reato di corruzione di cui al capo B) può essere direttamente determinata da questa Corte sulla base delle indicazioni contenute nelle sentenze di merito in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. A pag. 70 della sentenza di primo grado risulta, infatti ,determinata la pena base in quella del reato di corruzione, pari ad anni sei di reclusione;
aumentata di mesi sei per l'aggravante speciale ex art. 319-bis cod. pen. A tale pena va quindi apportata la diminuzione per il rito. Restano confermate le restanti statuizioni sanzionatorie (pene accessorie) e di condanna (riparazione pecuniaria), che non sono interessate dall'annullamento del capo sub A). Quanto in particolare alla misura ex art. 322-quater cod. pen., va infatti rilevato che la somma da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata determinata in funzione dell'ammontare percepito per il reato di corruzione. 3. Il ricorso di De CA è da rigettare, pur lambendo a tratti l'inammissibilità. 3.1. Il primo motivo è strutturato rivolgendo la gran parte delle critiche non alla motivazione della sentenza impugnata, che da pag. 36 in poi ha affrontato la posizione e il gravame del ricorrente, bensì a quella che costituisce la mera sintesi della sentenza di primo grado, ovvero alla parte "in fatto" del provvedimento impugnato (pagg. 4 e ss.). Il ricorrente non spiega come le dedotte censure rivolte alla sentenza di primo grado, tra l'altro in molti punti di mero fatto, si siano automaticamente trasferite sul ragionamento probatorio che ha portato la Corte di appello a disattendere il gravame. È appena il caso di evidenziare che la Corte di appello non è ricorsa neppure ad una mera motivazione per relationem, nel rispondere alle censure del ricorrente. In tale prospettiva il motivo è del tutto aspecifico. // 10 Quanto alle censure rivolte alle captazioni, il motivo è meramente oppositivo e generico, non confrontandosi minimamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha fornito adeguata confutazione ai motivi di appello, sulla base di un ragionamento coerente con le evidenze esposte e con le regole della logica. La Corte di appello ha infatti replicato alla dedotta estraneità del ricorrente alla vicenda corruttiva (che, secondo la difesa, aveva al più «offerto la sua disponibilità» ad un collega e si sarebbe limitata alla comunicazione di voti pubblici e ufficiali), evidenziando i passaggi significativi delle conversazioni tra il predetto e TI captate il 2 ottobre 2015, all'esito della bocciatura della NE. Conversazioni che dimostravano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda corruttiva: TI e il ricorrente affrontano invero quello che è successo - la "doccia fredda" della bocciatura della candidata - e si preoccupano di restituire la somma incassata e concordano su come organizzarsi meglio la prossima volta, visto che in questa occasione stavano "a zero". Tali captazioni venivano poi a costituire, nella ricostruzione della vicenda, anche valido riscontro alla chiamata in correità del TI. Le dichiarazioni del coimputato dimostravano ulteriormente l'infondatezza della tesi difensiva: TI aveva dichiarato che il ricorrente era al corrente di tutta la vicenda ed era stato da lui contattato, su mandato di ZO, stante la sua possibilità di esercitare la necessaria influenza sulla commissione di concorso;
aveva spiegato perché il ricorrente aveva preferito non entrare in contatto diretto con ZO;
aveva rivelato che il ricorrente aveva effettivamente avvicinato un membro della commissione, ricevendo in un primo momento l'assenso ad appoggiare la candidata (avrebbe fatto il "possibile"); aveva inoltre fatto luce sugli accordi spartitori della somma di 50.000 euro (il ricorrente aveva destinato la somma al suo "referente", pur prevedendo che la tangente era così ampia da consentire di soddisfare altre persone;
era stato concordato che una parte andasse proprio al ricorrente). Quanto, poi, alla effettiva conclusione dell'accordo corruttivo, va rammentato che il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (tra tante, Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Rv. 255605). Anche le altre critiche sulla configurabilità del delitto di corruzione si rivelano infondate. In primo luogo, non è richiesta nella struttura del reato di corruzione la prova della commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio (ex multís, Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, Rv. 279691), perfezionandosi il reato alternativamente 11 con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Inoltrevfini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (tra tante, Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060). Va in ogni caso richiamato il principio di diritto, secondo cui risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., colui che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (per tutte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). 3.2. Anche il secondo motivo (con il quale si contesta la configurazione del reato in forma consumata) è declinato avendo come parametro di riferimento la sintesi della sentenza di primo grado. In ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente spiegato da quali elementi di prova ha tratto il convincimento dell'avvenuto accordo corruttivo. Come si è osservato al sottoparagrafo che precede, le dichiarazioni di TI e le captazioni dimostravano che era stato effettivamente concluso non solo un primo accordo corruttivo tra gli imputati, ma anche e soprattutto l'accordo corruttivo con il "referente" della commissione esaminatrice (che aveva garantito al ricorrente prima dell'esame che avrebbe fatto il "possibile", salvo definire nel dettaglio l'entità della tangente da ricevere all'esito dell'operazione). La Corte di appello ha spiegato in termini logici sia la bocciatura della candidata sia il ripensamento del referente (la bocciatura era stata recepita da TI e il ricorrente come una "doccia fredda" e quindi come un evento inaspettato, che aveva determinato il fallimento dell'operazione, con la restituzione della somma introitata da NE;
e comunque spiegata dai due conversanti in termini di evento da attribuire non alla mancata attivazione del loro referente, quanto piuttosto alla impreparazione della persona candidata, aspetto quest'ultimo che si proponevano di dover curare - a scapito della entità dei loro introiti e della loro posizione di forza (da loro definita come "sovranità") - in futuro;
12 in tale contesto andava letta la "ramanzina" fatta dal referente al ricorrente, che si era ritirato in un secondo momento dall'operazione). 3.3. Quanto all'inattendibilità delle dichiarazioni di TI, il motivo articola inammissibili censure di merito in diretto confronto con la prova dichiarativa e non con la motivazione della sentenza impugnata. Il vizio di travisamento della prova esige infatti la denuncia di circoscritti errori che non comportino valutazioni opinabili della prova, mentre il ricorrente pretende una complessiva rilettura del "significato" della prova da parte della Corte di legittimità (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). In ogni caso, le critiche difensive sono completamente avulse dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 40) là dove la Corte di appello ha spiegato, facendo leva sulle captazioni, perché ha ritenuto provato che "a valle" vi fosse stato un accordo corruttivo, circostanza confermata anche da TI (pag. 41 e 42). 3.4. Infondato è infine il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Va evidenziato che con l'appello la difesa aveva criticato il primo giudice di non aver tenuto conto, al fine delle suddette attenuanti, del comportamento dell'imputato che non si era mostrato reticente ma da subito disponibile a collaborare con gli inquirenti. In questa prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto di stigmatizzare il comportamento processuale del ricorrente, che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza rispetto alla pacifica emersione dei fatti. Pertanto non incorrendo nei vizi lamentati. In ogni caso, il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è fondato dalla Corte di appello (cfr. pag. 44) anche su altre circostanze (l'intensità del dolo dimostrata dal comportamento post delictum). 4. Conclusivamente sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ZO NI limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale va dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. Il ricorso dell'ZO va rigettato nel resto con la rideterminazione per il residuo reato della pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Il ricorso di NI De CA va rigettato con le conseguenze di legge in punto di spese processuali. 13
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZO NI limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale dichiara l'improcedibilità per difetto di querela. Rigetta nel resto il ricorso dell'ZO e ridetermina la pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Rigetta il ricorso di IM De CA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/0,W2022.