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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/202I promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Marco Mariani del foro di MI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 7 maggio 2021
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Czmil del foro di IM (PEC
ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
suo studio in IM, Via Marecchiese n. 314/D ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per l'opponente: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
30 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 7 maggio
2021 la sig.ra ha proposto, innanzi al Tribunale di IM, opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 365/21 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. della somma di € 4.110.912,00 Parte_2
oltre interessi e spese ed ha chiesto, in via preliminare, che non fosse concessa la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto e, nel merito, che questo fosse revocato, annullato o dichiarato nullo. A sostegno dell'opposizione la sig.ra ha disconosciuto la scrittura privata posta a fondamento dell'azione Pt_1
monitoria e prodotta sub doc. 1 del fascicolo monitorio;
ha eccepito l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione in esso prevista;
ha eccepito l'illegittimità del contratto per essere stata apposta una condizione meramente potestativa;
ha eccepito la nullità del contratto in ragione della vessatorietà delle clausole pattuite;
ha contestato che l'opposto avesse prestato qualsiasi attività professionale in suo favore;
ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'effettività della prestazione professionale;
ha sollevato la exceptio doli chiedendo l'annullamento del contratto. In via di estremo subordine l'opponente ha chiesto che per l'attività professionale eventualmente prestata dall'opposto e da questi provata fosse applicato il Tariffario di cui al D.M. 140/12.
Si è costituito il dott. che ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione proponendo istanza di verificazione della scrittura privata posta a fondamento della domanda e contestando nel merito tutte le eccezioni ed argomentazioni svolte da parte opponente.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie. Sono stati valutati i mezzi di prova articolati dalle parti, è stata disposta pagina 2 di 6 C.T.U. grafologica ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza 1° ottobre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento: invero la disposta C.T.U.,
i cui esiti – in quanto esenti da vizi logici, anche alla luce delle risposte offerte dalla
C.T.U. alle critiche sollevate dalla CT di parte opposta, e fondati su ragionamento scientifico ampiamente argomentato – sono integralmente condivisi da questo giudicante, ha chiarito con certezza tecnica che le sottoscrizioni apposte in calce al doc. 6 di parte opponente (doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio), pur riconducibili alla medesima mano, non sono ascrivibili all'opponente.
In particolare la C.T.U. ha evidenziato che, all'esito dell'esame dell'originale del documento in verifica, è emersa una personalità grafo-motoria del sottoscrittore caratterizzata da incertezza, rallentamenti, alto grado di discontinuità con numerosi gesti di ripresa/giustapposizione, pur se con alcuni tratti di maggior scioltezza;
la
C.T.U. ha altresì evidenziato che le scritture comparative autografe esaminate mostrano, invece, un gesto grafico veloce, scorrevole, continuo, esente da quei caratteri di incertezza, rallentamento e discontinuità rilevati nelle firme in verifica.
La C.T.U. ha ancora evidenziato che, pur a fronte di alcune somiglianze formali morfologiche, sono evidenti discordanze sostanziali nella dinamica di esecuzione
(arresti nel movimento scrittorio con successiva e attenta ripresa del tratto, tratti di rallentamento contrassegnati da un prolungato accumulo di inchiostro diverso da quello normalmente prodotto da un anomalo rilascio di inchiostro del mezzo scrivente, mancanza di nettezza del tratto) che impongono di ritenere l'incompatibilità fra le firme autografe in comparazione e le firme in verifica. La
C.T.U. ha quindi chiarito che le “firme in verifica sono oggetto di una imitazione eseguita con cura, con cui sono stati riprodotti con attenzione gli aspetti formali delle parole, sia negli aspetti generali che in piccole gestualità” ma che sia l'approccio ideativo che quello esecutivo risultano incompatibili con le firme autografe per i tratti regressivi, indecisi e rallentati.
pagina 3 di 6 Ne discende che non può ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio che fra le parti sia stato sottoscritto il contratto di cui al doc. 6 di parte opponente
(doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio). Si osserva, inoltre, che, pur valutando le considerazioni critiche mosse dalla C.T. di parte opposta, non si può non rilevare che, in considerazione della piena coerenza logica e tecnica delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. rispetto alle emergenze delle immagini anche ingrandite inserite nella relazione peritale, resterebbe in ogni caso il dubbio in ordine all'effettiva ascrivibilità all'opponente delle sottoscrizioni in calce al doc. 6 di parte opponente (doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio) con la conseguenza che nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo caratterizzato dall'inversione delle posizioni di attore e convenuto (l'attore formale è convenuto in senso sostanziale, mentre il convenuto formale è attore in senso sostanziale – cfr. per tutte Cass. 24815/05), tale dubbio probatorio ridonda in danno di parte opposta ed impone di concludere che non può ritenersi positivamente acquisita la prova della stipula del contratto fra le parti. In senso contrario non vale obiettare che non è stato dato ingresso alle prove orali: in proposito si osserva che l'interrogatorio formale è articolato in due capitoli il primo dei quali risulta smentito non solo dalla negazione dell'opponente, ma anche dalle risultanze della C.T.U. con la conseguenza che lo stesso risulta ininfluente in quanto – in considerazione degli esiti della C.T.U.
– resterebbe sempre il dubbio probatorio che ridonda in danno dell'opposto; mentre il secondo è tanto generico che, in ipotesi di confessione da parte dell'opponente, potrebbe al più dimostrare l'esistenza di una generica prestazione i cui contorni restano assolutamente indeterminati e, dunque, non consentono alcuna eventuale liquidazione in favore dell'opposto. Quanto ai capitoli di prova testimoniale si rileva che gli stessi risultano affetti da genericità tale da precludere alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 11765/19) e come tale risultano inammissibili;
tali capitoli di prova, oltretutto, nulla dicono in ordine al contenuto concreto dell'attività che l'opposto avrebbe prestato in favore dell'opponente con la conseguenza anche ammettendone il contenuto non risulterebbe comunque possibile individuare e quindi liquidare le attività professionali effettivamente espletate dall'opposto.
In senso contrario ed al di là dell'eccezione di inammissibilità sollevata da emendatio – e non di una mutatio libelli come argomentato da parte opponente in pagina 4 di 6 comparsa conclusionale di replica) non vale far leva sul doc. 8 di parte opponente – doc. 5 di parte opposta in quanto, pur risultando riconosciuto che il testo dell'accordo risulta essere stato elaborato dall'opposto, non si può non rilevare come tale accordo non presenti in alcun modo gli elementi essenziali del contratto preliminare in quanto neppure risulta fissato il prezzo di vendita o i parametri per la determinazione del prezzo di vendita (cfr. per tutte Cass. 19031/22) con la conseguenza che, al più, tale documento può essere valutato in termini di puntuazione e non risulta assolutamente chiarito nell'ambito di questo giudizio se i punti della trattativa siano stati raggiunti tramite l'intervento dell'opposto, ovvero fossero già acquisiti fra le parti con la conseguenza, che anche sotto questo profilo la prova risulta insufficiente ai fini della liquidazione del compenso. Del tutto irrilevante, ad avviso di questo giudicante, risulta poi la corrispondenza via mail prodotta da parte opposta nei documenti da 7 a 11 e da 13 a 16 a fronte della mancanza di prova in ordine all'effettività del conferimento di incarico e delle prestazioni asseritamente rese.
Dalle considerazioni che precedono discende che non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'opposto con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 64.138,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 10.122,00 – valore medio;
fase introduttiva € 6.677,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria
€ 29.734,00– valore medio;
fase decisionale € 17.605,00 – valore medio). Le spese vive restano liquidate in € 861,00 di cui € 834,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria. In forza del medesimo principio della soccombenza restano integralmente a carico di parte opposta le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
IM, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/202I promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Marco Mariani del foro di MI (PEC
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 7 maggio 2021
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Czmil del foro di IM (PEC
ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
suo studio in IM, Via Marecchiese n. 314/D ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per l'opponente: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
30 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 7 maggio
2021 la sig.ra ha proposto, innanzi al Tribunale di IM, opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 365/21 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. della somma di € 4.110.912,00 Parte_2
oltre interessi e spese ed ha chiesto, in via preliminare, che non fosse concessa la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto e, nel merito, che questo fosse revocato, annullato o dichiarato nullo. A sostegno dell'opposizione la sig.ra ha disconosciuto la scrittura privata posta a fondamento dell'azione Pt_1
monitoria e prodotta sub doc. 1 del fascicolo monitorio;
ha eccepito l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione in esso prevista;
ha eccepito l'illegittimità del contratto per essere stata apposta una condizione meramente potestativa;
ha eccepito la nullità del contratto in ragione della vessatorietà delle clausole pattuite;
ha contestato che l'opposto avesse prestato qualsiasi attività professionale in suo favore;
ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'effettività della prestazione professionale;
ha sollevato la exceptio doli chiedendo l'annullamento del contratto. In via di estremo subordine l'opponente ha chiesto che per l'attività professionale eventualmente prestata dall'opposto e da questi provata fosse applicato il Tariffario di cui al D.M. 140/12.
Si è costituito il dott. che ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione proponendo istanza di verificazione della scrittura privata posta a fondamento della domanda e contestando nel merito tutte le eccezioni ed argomentazioni svolte da parte opponente.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie. Sono stati valutati i mezzi di prova articolati dalle parti, è stata disposta pagina 2 di 6 C.T.U. grafologica ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza 1° ottobre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento: invero la disposta C.T.U.,
i cui esiti – in quanto esenti da vizi logici, anche alla luce delle risposte offerte dalla
C.T.U. alle critiche sollevate dalla CT di parte opposta, e fondati su ragionamento scientifico ampiamente argomentato – sono integralmente condivisi da questo giudicante, ha chiarito con certezza tecnica che le sottoscrizioni apposte in calce al doc. 6 di parte opponente (doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio), pur riconducibili alla medesima mano, non sono ascrivibili all'opponente.
In particolare la C.T.U. ha evidenziato che, all'esito dell'esame dell'originale del documento in verifica, è emersa una personalità grafo-motoria del sottoscrittore caratterizzata da incertezza, rallentamenti, alto grado di discontinuità con numerosi gesti di ripresa/giustapposizione, pur se con alcuni tratti di maggior scioltezza;
la
C.T.U. ha altresì evidenziato che le scritture comparative autografe esaminate mostrano, invece, un gesto grafico veloce, scorrevole, continuo, esente da quei caratteri di incertezza, rallentamento e discontinuità rilevati nelle firme in verifica.
La C.T.U. ha ancora evidenziato che, pur a fronte di alcune somiglianze formali morfologiche, sono evidenti discordanze sostanziali nella dinamica di esecuzione
(arresti nel movimento scrittorio con successiva e attenta ripresa del tratto, tratti di rallentamento contrassegnati da un prolungato accumulo di inchiostro diverso da quello normalmente prodotto da un anomalo rilascio di inchiostro del mezzo scrivente, mancanza di nettezza del tratto) che impongono di ritenere l'incompatibilità fra le firme autografe in comparazione e le firme in verifica. La
C.T.U. ha quindi chiarito che le “firme in verifica sono oggetto di una imitazione eseguita con cura, con cui sono stati riprodotti con attenzione gli aspetti formali delle parole, sia negli aspetti generali che in piccole gestualità” ma che sia l'approccio ideativo che quello esecutivo risultano incompatibili con le firme autografe per i tratti regressivi, indecisi e rallentati.
pagina 3 di 6 Ne discende che non può ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio che fra le parti sia stato sottoscritto il contratto di cui al doc. 6 di parte opponente
(doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio). Si osserva, inoltre, che, pur valutando le considerazioni critiche mosse dalla C.T. di parte opposta, non si può non rilevare che, in considerazione della piena coerenza logica e tecnica delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. rispetto alle emergenze delle immagini anche ingrandite inserite nella relazione peritale, resterebbe in ogni caso il dubbio in ordine all'effettiva ascrivibilità all'opponente delle sottoscrizioni in calce al doc. 6 di parte opponente (doc. 3 di parte opposta – fascicolo monitorio) con la conseguenza che nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo caratterizzato dall'inversione delle posizioni di attore e convenuto (l'attore formale è convenuto in senso sostanziale, mentre il convenuto formale è attore in senso sostanziale – cfr. per tutte Cass. 24815/05), tale dubbio probatorio ridonda in danno di parte opposta ed impone di concludere che non può ritenersi positivamente acquisita la prova della stipula del contratto fra le parti. In senso contrario non vale obiettare che non è stato dato ingresso alle prove orali: in proposito si osserva che l'interrogatorio formale è articolato in due capitoli il primo dei quali risulta smentito non solo dalla negazione dell'opponente, ma anche dalle risultanze della C.T.U. con la conseguenza che lo stesso risulta ininfluente in quanto – in considerazione degli esiti della C.T.U.
– resterebbe sempre il dubbio probatorio che ridonda in danno dell'opposto; mentre il secondo è tanto generico che, in ipotesi di confessione da parte dell'opponente, potrebbe al più dimostrare l'esistenza di una generica prestazione i cui contorni restano assolutamente indeterminati e, dunque, non consentono alcuna eventuale liquidazione in favore dell'opposto. Quanto ai capitoli di prova testimoniale si rileva che gli stessi risultano affetti da genericità tale da precludere alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 11765/19) e come tale risultano inammissibili;
tali capitoli di prova, oltretutto, nulla dicono in ordine al contenuto concreto dell'attività che l'opposto avrebbe prestato in favore dell'opponente con la conseguenza anche ammettendone il contenuto non risulterebbe comunque possibile individuare e quindi liquidare le attività professionali effettivamente espletate dall'opposto.
In senso contrario ed al di là dell'eccezione di inammissibilità sollevata da emendatio – e non di una mutatio libelli come argomentato da parte opponente in pagina 4 di 6 comparsa conclusionale di replica) non vale far leva sul doc. 8 di parte opponente – doc. 5 di parte opposta in quanto, pur risultando riconosciuto che il testo dell'accordo risulta essere stato elaborato dall'opposto, non si può non rilevare come tale accordo non presenti in alcun modo gli elementi essenziali del contratto preliminare in quanto neppure risulta fissato il prezzo di vendita o i parametri per la determinazione del prezzo di vendita (cfr. per tutte Cass. 19031/22) con la conseguenza che, al più, tale documento può essere valutato in termini di puntuazione e non risulta assolutamente chiarito nell'ambito di questo giudizio se i punti della trattativa siano stati raggiunti tramite l'intervento dell'opposto, ovvero fossero già acquisiti fra le parti con la conseguenza, che anche sotto questo profilo la prova risulta insufficiente ai fini della liquidazione del compenso. Del tutto irrilevante, ad avviso di questo giudicante, risulta poi la corrispondenza via mail prodotta da parte opposta nei documenti da 7 a 11 e da 13 a 16 a fronte della mancanza di prova in ordine all'effettività del conferimento di incarico e delle prestazioni asseritamente rese.
Dalle considerazioni che precedono discende che non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'opposto con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 64.138,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 10.122,00 – valore medio;
fase introduttiva € 6.677,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria
€ 29.734,00– valore medio;
fase decisionale € 17.605,00 – valore medio). Le spese vive restano liquidate in € 861,00 di cui € 834,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria. In forza del medesimo principio della soccombenza restano integralmente a carico di parte opposta le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
IM, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 6 di 6