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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 976 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di scioglimento del matrimonio iscritta al n. 976/ 2025 RG, promossa con ricorso depositato il 17.2.25 da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAVANELLI PATRIZIA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato all'udienza del 24.6.25
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio da lui contratto con la resistente il 14/01/2006 nel Comune di CASTRO Controparte_2
(BG). A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di avere non aver avuto figli dal matrimonio, e di essersi separato giudizialmente dalla moglie come da sentenza n.
598/2016 del 21.1.2016 di questo Tribunale, oggi passata in giudicato, asserendo peraltro come già prima di detta pronuncia la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale per tornare in Ecuador . Rilevava che la stessa oggi era irreperibile.
Concludeva instando per la pronuncia di stato
Non si costituiva la resistente la cui notifica del ricorso si compiva ai sensi dell'art. 143 cpc .
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rinviato, all'esito dell'udienza di prima comparizione, immediatamente al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (17.2.2025) più del termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminato con la sentenza n.
598/2016 del 21.1.2016 di questo Tribunale;
dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, lo scioglimento del matrimonio come in dispositivo, con le conseguenti formalità.
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in CASTRO (BG) in data 14/01/2006 fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(BG) il 27/01/1946 e già Controparte_1 [...]
, nata a [...] il Controparte_2
13/08/1962 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTRO (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 1, Parte I, Registro
Atti di Matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di scioglimento del matrimonio iscritta al n. 976/ 2025 RG, promossa con ricorso depositato il 17.2.25 da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAVANELLI PATRIZIA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato all'udienza del 24.6.25
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio da lui contratto con la resistente il 14/01/2006 nel Comune di CASTRO Controparte_2
(BG). A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di avere non aver avuto figli dal matrimonio, e di essersi separato giudizialmente dalla moglie come da sentenza n.
598/2016 del 21.1.2016 di questo Tribunale, oggi passata in giudicato, asserendo peraltro come già prima di detta pronuncia la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale per tornare in Ecuador . Rilevava che la stessa oggi era irreperibile.
Concludeva instando per la pronuncia di stato
Non si costituiva la resistente la cui notifica del ricorso si compiva ai sensi dell'art. 143 cpc .
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rinviato, all'esito dell'udienza di prima comparizione, immediatamente al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (17.2.2025) più del termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminato con la sentenza n.
598/2016 del 21.1.2016 di questo Tribunale;
dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, lo scioglimento del matrimonio come in dispositivo, con le conseguenti formalità.
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in CASTRO (BG) in data 14/01/2006 fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(BG) il 27/01/1946 e già Controparte_1 [...]
, nata a [...] il Controparte_2
13/08/1962 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTRO (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 1, Parte I, Registro
Atti di Matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino