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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/07/2024, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2585/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/05/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TOSONI ARIANNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PEDOL MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 congiuntamente al Tribunale di omologare gli accordi intercorsi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
13/06/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A- Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in forma disgiunta. I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre (attualmente in Cordignano (TV), Via Giovanni da
Pinadello n. 14).
B- I tempi di frequentazione del padre vengono ragolati nel seguente modo:
• Durante la settimana
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli nella giornata di martedì (dall'uscita dell'Associazione Ami e in futuro, quanto ad della Scuola Elementare che questa Per_1
frequenterà a partire dall'a.s. 2024/2025) con pernotto sino all'indomani, quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola nonché nella settimana il cui week end è di competenza della madre, anche il venerdì con le medesime modalità di recupero ed accompagnamento o un eventuale altro giorno della settimana diversamente e previamente concordato tra le parti.
• Nei fine settimana
A fine settimana alternati, a decorrere dal venerdì, dall'uscita di scuola o dall'asilo, sino alla
2 domenica sera quando avrà cura di riaccompagnarli a casa della madre prima di cena, entro le ore 19;
• Vacanze natalizie
Salvo diverso accordo i minori trascorreranno la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, fermo restando il diritto dell'altro genitore di trascorrere con i figli la cena della vigilia di Natale o il pranzo di Natale, e la vigilia di Capodanno o l'1 gennaio. Le parti avranno cura di invertire ogni anno il detto periodo secondo la regola dell'alternanza e così trascorreranno il primo periodo con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari.
• Vacanze di Carnevale e pasquali
Analogamente e salvo diverso accordo, ad anni alterni, i minori trascorreranno i primi tre giorni di vacanza con la mamma (negli anni pari) e i restanti con il papà (negli anni dispari).
• Vacanze brevi e ponti
Le altre giornate di festa canonica del calendario, i ponti e le altre vacanze di breve durata (25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, etc.) verranno trascorsi in blocco con ciascun genitore ad anni alterni.
• Vacanze estive
Quanto alle vacanze estive, e salvo diverso accordo, i minori potranno trascorrere due settimane anche continuative con ciascun genitore compatibilmente con le eSIenze lavorative e familiari di entrambi nonché di quelle scolastiche ed extrascolastiche loro proprie. Salvo diverso accordo le parti si comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo il proprio periodo di ferie da trascorrere con i figli (preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno). Si impegneranno ad organizzare le proprie ferie con i figli facendole ricadere all'interno delle due settimane di competenza. Resta inteso l'obbligo di comunicare, in ogni caso, all'altro genitore il luogo di vacanza e i relativi recapiti della struttura presso la quale i minori alloggeranno. In
3 caso di vacanze all'estero la meta andrà comunicata con anticipo di almeno sette giorni sulla data di partenza.
• Compleanni
Ove possibile, e salvo diverso accordo e trascorreranno con il papà il giorno del Per_1 Per_2
di lui compleanno e con la mamma il giorno del di lei compleanno. Il giorno del compleanno dei minori, i genitori cercheranno, ove possibile, di trascorrerlo entrambi con i figli.
C- La casa familiare sita in Cordignano (TV) Via Giovanni da Pinadello n. 14, di proprietà del SI. resterà temporaneamente assegnata alla SInora (quale genitore Parte_2 Parte_1
prevalentemente collocatario dei minori e che ne avrà il godimento Per_1 Persona_2
esclusivo con tutti gli arredi. La SI.ra ha infatti manifestato al SI. 'intenzione Pt_1 Per_2
di trasferirsi con i figli minori e dalla casa di Cordignano a una abitazione in Per_1 Per_2
Vazzola (TV), via F. Fabbri n. 2, che ha individuato e già visionato, e che è più vicina agli
Istituti scolastici di attuale e prossima frequentazione dei minori oltre ché più vicina all'abitazione dei nonni, e quindi più funzionale in ordine alla vita e alle aspettative prossime di relazione dei minori. L'immobile de quo sarà libero da luglio 2024 e il trasferimento sarà contestuale. Il relativo canone di locazione è pari a € 600,00/mese. Il SI. on si oppone Per_2
a tale decisione, che con la sottoscrizione del presente Ricorso accetta e ratifica. Al fine di agevolare la SI.ra nella attiva ricerca di un'occupazione che le consenta di far fronte al Pt_1
versamento del canone, egli si rende disponibile a provvedere, a decorrere dal trasferimento nell'abitazione di Vazzola, per la durata di 12 mesi e comunque sino a luglio 2025, al pagamento del canone locatizio, mediante la corresponsione in favore della stessa della somma mensile anticipata di € 600,00. Da agosto 2025, la SI.ra dichiara sin d'ora che provvederà Pt_1
autonomamente a tale esborso. Una volta che la SI.ra avrà lasciato la casa di Pt_1
Cordignano, le parti convengono che l'assegnazione verrà meno e il SI. – il quale, Per_2
come detto, medio tempore si è trasferito a vivere altrove – metterà in vendita l'immobile,
4 senza che un tanto possa giustificare la modifica delle condizioni previste nella presente sede.
D- Dispone a carico del SInor l'obbligo di contribuire al mantenimento, in via Parte_2
indiretta, dei figli e mediante il versamento, in favore della SInora , Per_1 Per_2 Parte_1
di una somma mensile pari ad € 2.000,00 al mese (€ 1.000,00 per figlio) da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat senza bisogno di richiesta alcuna da parte dell'avente diritto a partire dal mese corrispondente dell'anno successivo a quello di efficacia del decreto che ne disporrà il pagamento. Le parti contribuiranno, inoltre, alla suddivisione delle spese straordinarie riferite ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso nella misura del 70% il SI. e del 30% la SInora , considerando Parte_2 Parte_1
straordinarie anche le spese per vestiario (per es. capi spalla, rinnovo guardaroba per cambio stagione in base alla crescita dei bambini, ecc…) previo accordo sui relativi esborsi.
E- Con riferimento agli immobili in San Pietro di Cadore (BL), attualmente cointestati tra le parti in ragione del 50%, il prezzo per l'acquisto dei terreni e i costi necessari per l'intervento di ricostruzione-ristrutturazione dell'abitazione ivi insistente (complessivamente pari a €
1.166.500,00) sono stati anticipati dal SI. nche per la quota di spettanza della Parte_2
SI.ra , con impegno di quest'ultima a rimborsare al primo gli importi di sua Parte_1
competenza (€ 583.250,00) alla data di accatastamento dell'immobile. A tale data (27.2.2024), la SI.ra si è dichiarata indisponibile ad adempiere a tale obbligazione ed è dunque Pt_1
insorta controversia tra le parti, che esse hanno transato mediante sottoscrizione separato accordo transattivo;
con esso, la SI.ra si è impegnata a trasferire al SI. e quote Pt_1 Per_2
immobiliari dei beni siti in San Pietro di Cadore a sé intestate, a fronte della rinuncia del SI. all'atto del trasferimento di dette quote, al rimborso degli esborsi anticipati per la quota Per_2
di spettanza della SI.ra . Le parti si impegnano sin d'ora a formalizzare la detta cessione Pt_1
presso il Notaio di Paese entro la data del 31/05/2024. Con il puntuale adempimento Per_3
5 di quanto precede, i Ricorrenti sin d'ora dichiarano risolta e definita in via tombale ogni questione tra essi pendente, anche indiretta, sia di carattere patrimoniale che personale dai riflessi patrimoniali, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tutti i rapporti intercorsi, prestandosi ampia e finale quietanza liberatoria, avendo definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale.
F- Quanto all'Assegno Unico Universale per i figli le parti concordano sin d'ora che la detta somma sia percepita, ora e per il futuro, interamente dalla SInora (100%) con Parte_1
espressa rinuncia del Sig. ad ogni e qualsivoglia pretesa, presente e futura, su tali Per_2
somme.
G- Le parti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
H- Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 13/06/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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