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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7938 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lombardi Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale in Via Fontana, n. 18 a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- attore -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rodolfi Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in Largo Augusto, n. 3 a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- convenuto-
E
Controparte_2
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Petri presso lo studio del quale in
[...] P.IVA_2
Piazzetta Guastalla, n. 1, a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- terzo chiamato-
Conclusioni: Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare Nel merito: 1) rigettate le domande di parte convenuta e terza chiamata, per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dato atto che la
[...] non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionate dal signor (come anche dalla stessa Controparte_1 Parte_1 confermato), condannare conseguentemente la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del signor dell'importo di €uro 28.976,80= (oltre I.v.a. su €uro 16.423,00 =), oltre interessi legali Parte_1 moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo o di quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio, anche all'esito della consulenza tecnica che verrà esperita;
2) per le ragioni di cui in narrativa, ordinare alla in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare all'attore la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico sanitario alle regole dell'arte, completa in ogni sua parte, come previsto dal D.M. 37/2008 e comprensiva degli allegati obbligatori;
3) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del signor dell'importo di €uro 100,00= o di quella Parte_1 diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale del provvedimento di cui al punto 2); In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dall'espressione “vero che …”: 1) agli incontri dei giorni 16 e 21.12.2020 venivano riscontrati i vizi indicati nel verbale sub. doc. 15 che mi si rammostra;
2) il verbale sub. doc. 15 è stato sottoscritto presso l'unità immobiliare del signor (in Milano, via Carabelli n. 17) dal legale rappresentante della signor;
3) in Parte_1 Controparte_1 Persona_1 occasione del sopralluogo del 21.12.2020 il signor ha fatto una scansione dell'originale del doc. 15 e l'ha consegnata Parte_1
1 al signor;
4) all'incontro del 28.1.2021 venivano riscontrati i vizi indicati nel verbale sub. doc. 19 che mi si rammostra;
5) Per_1 alla data dell'ottobre 2021 erano sussistenti i vizi ed i difetti elencati nei docc. 15 e 19, che mi si rammostrano;
6) alla data del 5.1.2022 sono stati riscontrati i vizi ed i difetti elencati e descritti nel doc. 28 che mi si rammostra;
7) l'impianto elettrico alla data del 22.11.2021 presentava irregolarità che impedivano il rilascio della certificazione di conformità dello stesso. Si indicano quali testi: - signora , in Como, via Tito Livio n. 7; - geom. , in Milano, via Pordenone n. 15 (sul Testimone_1 Testimone_2 cap. 4); - signor in Vertemate con Minoprio (CO), via Raimondi n. 24B (sui capitoli 5 e 6); - , Testimone_3 Testimone_4 in Cantù (CO), via Collodi n. 7 (sui capitoli 5, 6 e 7); In ogni caso: - con il favore di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”. Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella CP_ denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dall'attore, dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del Controparte_
e, determinato secondo giustizia il risarcimento del danno spettante all'attore, porlo a carico di in Controparte_4 via esclusiva o comunque ripartire tale danno secondo il rispettivo grado di colpa accertato, dichiarando altresì in ogni caso tenuta a manlevare la in virtù del contratto assicurativo stipulato;
3) IN OGNI CASO: con Controparte_2 CP_1 vittoria di compensi e spese ex art. 91 c.p.c. In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio disporsi CTU tecnica atta a riscontrare i denunziati vizi e a stimare le necessarie opere di ripristino ed i loro costi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 e 3 cpc.” Per il terzo chiamato: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la non operatività ed efficacia della polizza n. 48245697 stipulata dalla con non rientrando i danni lamentati dal Sig. fra Controparte_1 CP_5 Parte_1 quelli oggetto della copertura assicurativa, respingendo per l'effetto la domanda di manleva e garanzia svolta dalla
[...] e mandando conseguentemente assolta da qualsivoglia onere e/o richiesta. IN VIA Controparte_1 CP_5 SUBORDINATA - Per la denegata ipotesi in cui la polizza 48245697 venisse ritenuta efficace e operativa, respingere le richieste tutte formulate dal Sig. siccome infondate, incomprovate per tutti i motivi di cui in narrativa, mandando Parte_1 conseguentemente assolta da qualsivoglia onere e/o richiesta di manleva in favore della CP_5 Controparte_1 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - Per la denegata ipotesi in cui la polizza 48245697 venisse ritenuta efficace e operativa e la condannata, anche solo parzialmente, al pagamento di qualsivoglia importo a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dal Sig. limitare l'indennizzo dovuto da , alle sole somme assicurate, Parte_1 CP_5 tenuto conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni contrattualmente previste. IN VIA ISTRUTTORIA - Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese ed onorari di lite.” Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/07/2022, ha evocato in Parte_1 giudizio la società allegando sinteticamente che: a) in data Controparte_1
10/06/2020 parte attorea stipulò un contratto di appalto avente ad oggetto le opere di ristrutturazione di cui al preventivo del 18/03/2020 da eseguirsi presso l'immobile sito alla Via Carabelli n. 17; b) i contraenti pattuirono il prezzo di euro 36.750 (oltre iva al 10%) per la esecuzione delle seguenti opere: realizzazione di un nuovo servizio igienico, diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile, realizzazione di un impianto idrico sanitario allacciato alle colonne esistenti, di un impianto elettrico, di un impianto di climatizzazione e, infine, tinteggiatura di tutto l'immobile; c) tuttavia, in corso d'opera, si resero necessari dei lavori extra capitolato che portarono anche ad un aumento del corrispettivo pattuito tanto che parte attorea versò complessivamente all'appaltatore la somma di euro 57.335,34; d) nei giorni 16/12/2020 e 21/12/2020, committente e appaltatore eseguirono dei sopralluoghi, nel contraddittorio, per verificare la correttezza delle opere eseguite e, in quella sede, emersero diverse irregolarità, tra cui “errore di laccatura delle facciate complanari delle porte battenti, danneggiamento del telaio interno della porta della cameretta, presenza di macchie sugli stipiti di tutte le porte, errato taglio delle placche degli interruttori del bagno e della camera da letto, errato taglio del coprifilo del telaio delle porte”; e) i vizi individuati al precedente incontro non vennero sistemati dalla appaltatrice, tanto che, in data 28/01/2021, venne svolto un secondo incontro, all'esito del quale si impegnò a rimediare ai vizi e difformità di Controparte_1
2 cui al verbale del sopralluogo eseguito, soprattutto quelli riguardanti il bagno;
f) nessun intervento rimediale venne comunque eseguito e, quindi, parte attorea comunicò alla società convenuta che avrebbe affidato i lavori ad una impresa terza con addebito dei relativi costi alla convenuta e, al contempo, richiese la documentazione delle opere eseguite e i certificati di conformità degli impianti realizzati;
g) il legale rappresentante della società convenuta, con comunicazione del
24/03/2021, ammise che i vizi riscontrati nel bagno fossero imputabili alla negligenza professionale della appaltatrice e che vi avrebbe posto rimedio, comunicando, altresì, che avrebbe provveduto anche all'invio delle certificazioni;
h) poiché parte convenuta non pose mai rimedio ai vizi e difetti, il incaricò le società Edil Esse, Sc Impianti e la ditta individuale di Parte_1 Persona_2 al fine di eseguire le opere di ripristino.
Alla luce delle predette allegazioni ha concluso, chiedendo: - non avendo Controparte_1 eseguito a regola d'arte le opere commissionate, di condannare la stessa al pagamento, a
[...] titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 28.976,80 (oltre iva su euro 16.423,00) oltre interessi legali moratori;
- di ordinare a parte convenuta di consegnare al la Parte_1 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di quello idrico-sanitario; - di condannare parte convenuta al pagamento, a norma dell'art. 614 bis c.p.c., di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della predetta documentazione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 10/11/2022, la società Controparte_1 allegando, sinteticamente, che: a) le parti stipularono un contratto di appalto per la
[...] ristrutturazione dell'immobile ubicato in via Carabelli n. 17 a Milano;
b) il verbale di consegna del materiale non contiene alcun riconoscimento di responsabilità, atteso che non venne sottoscritto da bensì dal posatore dell'installatore Ferrero Porte spa;
c) rispetto al verbale Controparte_1 di collaudo del 28/01/2021, parte convenuta si rese disponibile ad eseguire le opere di rifacimento del bagno, ma fu il a rifiutare il predetto intervento decidendo di rivolgersi ad un Parte_1 altro soggetto;
d) parte convenuta venne incaricata di eseguire solo la piastrellatura e non anche la pavimentazione;
e) molti dei vizi lamentati sono imputabili all'operato di altre imprese che intervennero successivamente sull'immobile, nonché al progettista e al Direttore lavori.
Alla luce delle predette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di autorizzare la chiamata in causa di e della compagnia assicurativa - di rigettare le Controparte_4 Controparte_6 domande di parte attorea, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- qualora venissero accolte le domande attoree, di dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità del e porre in capo CP_4
a quest'ultimo l'importo a titolo di risarcimento del danno accertato in corso di causa, dichiarando in ogni caso la compagnia assicurativa tenuta a manlevare parte convenuta. CP_5
3 A seguito di autorizzazione a norma dell'art. 269 c.p.c., si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 08/02/2023, la terza chiamata , facendo proprie le difese della Controparte_6 parte assicurata e invocando l'inoperatività della garanzia.
, nello specifico, ha chiesto: - in via principale, di dichiarare la non Controparte_6 operatività della polizza assicurativa n. 48245697; - nella denegata ipotesi in cui la polizza venisse ritenuta efficace, di rigettare tutte le domande di parte attorea in quanto infondate;
- qualora venissero accolte le domande articolate da parte attorea, anche solo parzialmente, di limitare l'indennizzo dovuto dalla compagnia di assicurazione tenuto conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni contrattualmente previsti.
Alla udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice ha concesso, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza, sono stati assegnati, ai sensi dell'art 190 c.p.c., i termini perentori per il deposito degli scritti conclusivi.
1. È fatto incontroverso che, in data 10/06/2020, le parti avessero stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili, da parte di sull'immobile sito Controparte_1 in via Carabelli n.17 a Milano, commissionate da parte attorea.
È, altresì, pacifico, da un lato, che il avesse pagato interamente sia il corrispettivo Parte_1 contrattualmente pattuito, sia il prezzo per le opere extra capitolato, per un totale di euro 57.335,34; dall'altro, che l'opera appaltata venne completata da Controparte_1
Non appare superfluo rammentare che la garanzia speciale per vizi e difformità può, infatti, trovare applicazione solo quando l'opera sia stata terminata, non potendosi, al contrario, sostenere che un'opera incompleta sia affetta da vizi, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n.
13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324 - 01): “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine
l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto
4 adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”.
In conformità a quanto previsto per l'esperimento della domanda di garanzia, parte attorea ha allegato, entro il termine delle preclusioni assertive, che la non eseguì a regola Controparte_1
d'arte le opere edili commissionatele, in quanto le stesse risultarono affette da vizi e difformità, specificando, altresì, che la società appaltatrice ammise che le lavorazioni relative al bagno padronale non vennero eseguite a regola d'arte, riconoscendo quindi la sussistenza delle problematiche.
Orbene, dall'esame delle prove precostituite ali atti, si desume che la società convenuta, con e-mail del 24/03/2021, riconobbe che i vizi e difformità riscontrate nel bagno fossero imputabili alla negligenza nell'esecuzione dell'opera, atteso che si rese, al contempo, disponibile a realizzare lavorazioni rimediali.
Tuttavia, è fatto incontroverso che tali opere non vennero mai realizzate da Controparte_1
Quanto agli ulteriori vizi e difformità relativi alla posatura delle porte, dalle prove precostituite agli atti emerge che - seppur in difetto di un vero e proprio riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. stante la mancanza di prova della sottoscrizione della convenuta del verbale di sopralluogo –la subappaltatrice, proprio nei verbali dei giorni 16 e 21/12/2020, avesse, in ogni caso, preso atto della presenza dei vizi e dei difetti nella posatura (doc 15 fasc. attore).
Considerato che non è fatto contestato che la posatura fosse stata oggetto di subappalto e che, anche se tale accordo ha natura derivata dal contratto principale e che, conseguentemente, il committente principale non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore, il riconoscimento da parte di quest'ultimo della sussistenza di difformità e di vizi – in assenza di prova contraria gravante sull'appaltatore – costituisce un elemento di prova a sostegno della effettiva sussistenza delle problematiche inerenti alla porte, quanto meno sotto il profilo fattuale.
A ciò deve aggiungersi che, dalle prove precostituite agli atti, non risulta – a fronte delle missive di parte attorea (doc. 17,18 – attore) con cui quest'ultima sollecitò l'intervento di sostituzione delle porte direttamente alla società appaltatrice – nessuna comunicazione di con cui la Controparte_1 stessa avesse negato la presenza dei vizi e difformità oggetto del riconoscimento della subappaltatrice, con la quale aveva un rapporto diretto, o avesse opposto un rifiuto ad eseguire le opere rimediali riportate nel verbale di sopralluogo.
Il committente ha, altresì, allegato che, a fronte dell'inerzia dell'appaltatrice che non pose rimedio ai vizi e difformità dell'opera, fu costretto a commissionare ad imprese terze - Edil Esse, SC
Impianti e ditta di IM LO - l'esecuzione delle opere rimediali sostenendo costi per euro
28.976,80 (oltre IVA su euro 16.423,00).
5 Conseguentemente, è pacifico che il committente modificò lo stato dei luoghi, Parte_1 commissionando a terzi di rimediare le opere asseritamente eseguite dalla parte appaltatrice contrariamente alle regole dell'arte, senza fornire elementi di prova neppure presuntivi – ad eccezione dei vizi e difformità riconosciuti e delle problematiche afferenti alle porte – del nesso di causalità materiale tra la condotta di e il danno evento, presupposto Controparte_1 indefettibile per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Nello specifico, la sussistenza del nesso causale tra la condotta esecutiva della appaltatrice e il danno evento (vizi e difformità dell'opera) è provata in relazione sia alla attività di posa delle porte
- in forza delle argomentazioni già svolte – sia alle lavorazioni indicate nel verbale del 28/01/2021
(doc. 19 fasc. attore), in cui furono elencati i vizi e difetti di alcune delle opere eseguite da
[...]
redatto alla presenza di parte attorea, di parte convenuta e del , CP_1 CP_7 Tes_2 sottoscritto da queste ultime.
Per contro, la prova del nesso di causalità materiale non è stata raggiunta dalla parte attorea in relazione a tutte le lavorazioni, originariamente commissionate alla convenuta e, successivamente, modificate da imprese terze: queste ultime, infatti, intervenendo sulle opere diverse da quelle considerate come riconosciute, hanno inevitabilmente interrotto il nesso causale, circostanza che preclude di ritenere che, prima dell'intervento delle stesse, sussistessero già le problematiche oggetto di causa e non fossero state causate dall'attività costruttiva ed esecutiva sopravvenuta.
Non è stato, difatti, esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo che accertasse lo stato delle lavorazioni delle opere della prima della modifica dello stato dei Controparte_1 luoghi;
non sono stati prodotti neppure i contratti sottoscritti con i nuovi appaltatori dai quali desumere le lavorazioni effettivamente commissionate, i corrispettivi pattuiti (né peraltro le fatture pagate, essendovi agli atti solo preventivi non sottoscritti) e la idoneità delle stesse a rimediare alle difformità eccepite;
non sono state prodotte altre prove precostituite da cui ricavare che prima dell'intervento di terzi sussistessero effettivamente i vizi e le difformità delle opere;
non sono state, da ultimo, formulate prove costituende ammissibili sullo stato dei luoghi prima dell'intervento di terzi.
Tanto premesso, l'esame del nesso di causalità giuridica a norma dell'art. 1223 c.c. – altro presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria – verterà esclusivamente sui vizi riconosciuti bel verbale del 20 gennaio 2021 e sulle difformità afferenti alle porte.
In relazione alle porte, richiamate le argomentazioni sul riconoscimento della sussistenza del vizio da parte della subappaltatrice e della non contestazione sul conferimento alla stessa della relativa opera da parte della convenuta, si ritiene corretto, a norma dell'art. 1226 c.c., imputare alla
[...]
i costi preventivati, per la posa, dalla società terza Edil esse e- pari ad euro 1.170,00 CP_1
6 oltre iva al 22% - in quanto voce di danno patrimoniale risarcibile, come conseguenza diretta e immediata dell'erronea posa.
In relazione ai vizi riconosciuti dall'appaltatore nel verbale del 20/01/2021 e nella comunicazione del 24/03/2021 e prima, quindi, del conferimento a società terze (a prescindere della sussistenza degli stessi al momento dell'accertamento del CTU), appare congruo, ex art. 1226 c.c. c.c., in mancanza di prova di pagamenti effettuati a società terze per le attività rimediali, rideterminare i costi - esposti solo nei preventivi di spesa da parte delle tre società incaricate dal - Parte_1 sulla base al prezziario delle opere edili della Camera di Commercio.
Trattasi, quindi, dei seguenti vizi: “parete a cucina non a piombo (…), rasature non realizzate a regola d'arte (…), pavimentazione non in perfetta planarità (…) zoccolini con problematiche di non planarità (…) water bagno posato storto (…) box doccia da stuccare (…) stucco bagno di servizio da unificare il colore (…) pareti vano doccia del bagno di servizio non a , problemi CP_8 nella fornitura e posa box doccia (…) problematiche dell'impianto elettrico (…) mancano ritocchi sull'imbiancatura”.
Sulla base di valutazioni di natura tecnica specificate dal CTU, possono riconoscersi al committente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c., gli importi di euro 4.554,50 e
781,50 per le difformità del bagno, euro 650,00 per l'imbiancatura delle pareti, euro 950,00 per l'impianto elettrico oltre iva al 22%.
Per gli ulteriori danni conseguenza invocati dal committente, si osserva che la mancanza dei contratti stipulati con terzi, delle fatture emesse da questi ultimi e dei pagamenti effettuati, unitamente alla modifica dei luoghi con incarichi conferiti a nuove imprese di eseguire le opere rimediali incidono negativamente sulla prova del nesso di causalità giuridica, precludendo al giudice di procedere con un giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Nello specifico, anche alla luce delle difficoltà riscontrate dall'ausiliare del Giudice nell'accertamento dello stato dei luoghi modificati, le spese esposte non possono qualificarsi come conseguenza immediata e diretta a norma dell'art. 1223 c.c. dell'originaria condotta inadempiente della prima appaltatrice.
In ogni caso, l'intervento di imprese terze per rimediare ai vizi in assenza della prova dell'accordo raggiunto e delle spese effettivamente sostenute non consentono di qualificare i costi allegati dall'attore nemmeno come danni prevedibili a norma dell'art. 1225 c.c.
All'importo complessivo di euro 9.889,32, comprensivo di iva devono, comunque, aggiungersi gli importi, liquidati a titolo di minor valore del CTU, afferenti a tre tipologie di difformità riconosciute sopra elencate, ossia alle murature della cucina non realizzate a piombo, alle rasature dell'intonaco
7 e all'imbiancatura non eseguite a regola d'arte (“Le pareti non sono state realizzate con sufficiente perizia;
tuttavia, attualmente l'arredo della cucina è stato montato in modo corretto ed è funzionante. Per tali motivi deve essere applicato un minor valore, 30%, di quanto richiesto dall'impresa per questa attività. - €. 300,00” (…) “Nei locali oggetto di intervento risultano alcune zone non rasate a regola d'arte. Per tali motivi deve essere applicato un minor valore, 30%, di quanto richiesto dall'impresa per questa attività. - €. 900,00 (…) “Dagli atti risulta che le opere eseguite dall'impresa sono state ultimate alla fine del 2020. Il sopralluogo presso l'immobile in oggetto è da me stato eseguito nel novembre 2023, quasi due anni dopo l'ultimazione dei lavori. I difetti rilevati sull'imbiancatura sono di scarsa importanza e possono comportare un minor valore,
20% di €. 2.400,00, €. 480,00”).
Orbene, considerato il riconoscimento espresso della parte appaltatrice e l'accertamento del CTU sull'effettivo intervento non del tutto rimediale su tali opere (onde evitare una duplicazione delle poste risarcitorie), deve riconoscersi, a titolo di minor valore delle tre lavorazioni, la somma complessiva di euro 1.680,00.
In conclusione, dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte attorea, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo.
Per contro, in mancanza di allegazione e prova, non può riconoscersi al committente una somma a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione del danno.
2. Parte attorea ha, altresì, chiesto di condannare l'appaltatrice alla consegna della certificazione di conformità - prevista per legge - dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico, poiché nonostante le rassicurazioni di parte convenuta, quest'ultima non provvide mai all'invio.
La domanda, non sussumibile nella garanzia speciale per vizi e difformità, può essere qualificata come domanda di condanna all'adempimento di una obbligazione prevista ex lege avente ad oggetto la consegna da parte dell'appaltatore al committente del certificato di conformità degli impianti realizzati.
Può fondamento ritenersi una domanda di condanna ad un facere infungibile, poiché l'unico soggetto obbligato alla consegna è colui che ha realizzato e completato o comunque è intervenuto sugli impianti - di cui si chiede la documentazione – in modo definitivo e permanente.
Nel caso di specie, le asserite difformità degli impianti – desumibile in parte anche dal verbale del
28 gennaio 2021 – furono oggetto di interventi riferibili a imprese terze, le quali, secondo la stessa prospettazione attorea, si occuparono anche degli stessi. In particolare, parte attorea ha espressamente indicato come impresa che si occupò delle opere Controparte_9 rimediali e della revisione degli impianti.
8 Ne consegue che il soggetto obbligato alla consegna della documentazione prevista per legge non potrà più essere individuato nell'appaltatrice convenuta essendo succeduta alla Controparte_1 stessa una società che intervenne a realizzare opere rimediali.
Nondimeno, il committente avrebbe potuto chiedere, quale voce di danno patrimoniale, il costo sostenuto per ottenere dalla società terza le certificazioni previste ex lege ovvero, qualora pattuito, di ridurre il corrispettivo dell'appalto con decurtazione delle voci delle certificazioni non consegnate.
In conclusione, la domanda di condanna ad un facere deve essere rigettata.
3. Passando alla domanda di manleva fondata sul contratto di garanzia, non è oggetto di contestazione che avesse stipulato con la polizza Controparte_1 Controparte_6
n. 48245697 avente ad oggetto la Responsabilità Civile verso terzi. Controparte_10
Come si desume dal contratto, il rischio assicurato inerisce “a lavori edili di manutenzione, riparazione, rifinitura, abbellimento (esclusa la costruzione di stabili)” e il massimale assicurato è pari ad euro 1.500.000,00. Peraltro, tra le garanzie aggiuntive vi è proprio la voce “Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori”.
La compagnia di assicurazione ha invocato la non operatività della polizza nella fattispecie in esame, richiamando le clausole 5.2.e 5.7.: tale eccezione non può essere accolta.
In primo luogo, in forza della clausola 5.2., “L'Assicurazione tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per: 1.; 2. Lesioni personali;
3. distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione dello svolgimento dell'attività indicata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie”.
È pacifico, che i danni che abbia causato a parte attorea siano danni involontari in Controparte_1 quanto conseguenza di azioni non intenzionali: nella clausola in esame il termine involontario viene utilizzato “atecnicamente” non essendovi alcun riferimento né al caso fortuito né alla forza maggiore né all'imperizia o alla negligenza professionale (come invece in specificato in altre clausole della polizza non applicabili al caso di specie).
In ogni caso, risulta dirimente che, sul frontespizio della polizza oggetto di pattuizione, il rischio assicurato è proprio quello derivante dall'esecuzione di lavori edili.
In secondo luogo, la clausola n.
5.7 lett. K (“Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori”) riguarda solo i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori: non può quindi estendersi al rapporto tra le parti dell'appalto, qualora, come nel caso di specie, le conseguenze dannose afferiscono a opere su beni di proprietà del committente.
9 Da ultimo, nessun pregio riveste neanche la circostanza per cui i vizi attinenti alla posa delle porte siano imputabili ad un subappaltatore poiché anche in questo caso sul frontespizio della polizza è chiaro che fosse assicurata anche per i danni prodotti dai propri subappaltatori. Controparte_1
Conseguentemente, la compagnia di assicurazione deve essere condannata a tenere indenne la appaltatrice di quanto quest'ultima dovrà a corrispondere all'attore a titolo di capitale, spese ed interessi.
4. In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attorea, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo.
Deve, per contro, rigettarsi la domanda attorea di condanna alla consegna della documentazione.
In accoglimento della domanda di manleva, deve Parte_2 essere condannata a tenere indenne delle somme che quest'ultima Controparte_1 dovrà corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali.
Le spese del rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Parimenti, le spese del rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese del CTU seguono anch'esse il principio della soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
a favore di della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo;
2) condanna a tenere indenne Parte_2 [...] delle somme che quest'ultima dovrà corrispondere all'attore, a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali;
3) pone definitivamente a carico di le spese della CTU;
Controparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte attorea, che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 4.237,00 per compensi
10 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_2 in favore di che si liquidano in euro 518,00 per spese ed Controparte_1 euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lombardi Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale in Via Fontana, n. 18 a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- attore -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rodolfi Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in Largo Augusto, n. 3 a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- convenuto-
E
Controparte_2
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Petri presso lo studio del quale in
[...] P.IVA_2
Piazzetta Guastalla, n. 1, a Milano ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- terzo chiamato-
Conclusioni: Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare Nel merito: 1) rigettate le domande di parte convenuta e terza chiamata, per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dato atto che la
[...] non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionate dal signor (come anche dalla stessa Controparte_1 Parte_1 confermato), condannare conseguentemente la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del signor dell'importo di €uro 28.976,80= (oltre I.v.a. su €uro 16.423,00 =), oltre interessi legali Parte_1 moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo o di quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio, anche all'esito della consulenza tecnica che verrà esperita;
2) per le ragioni di cui in narrativa, ordinare alla in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare all'attore la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico sanitario alle regole dell'arte, completa in ogni sua parte, come previsto dal D.M. 37/2008 e comprensiva degli allegati obbligatori;
3) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del signor dell'importo di €uro 100,00= o di quella Parte_1 diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale del provvedimento di cui al punto 2); In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dall'espressione “vero che …”: 1) agli incontri dei giorni 16 e 21.12.2020 venivano riscontrati i vizi indicati nel verbale sub. doc. 15 che mi si rammostra;
2) il verbale sub. doc. 15 è stato sottoscritto presso l'unità immobiliare del signor (in Milano, via Carabelli n. 17) dal legale rappresentante della signor;
3) in Parte_1 Controparte_1 Persona_1 occasione del sopralluogo del 21.12.2020 il signor ha fatto una scansione dell'originale del doc. 15 e l'ha consegnata Parte_1
1 al signor;
4) all'incontro del 28.1.2021 venivano riscontrati i vizi indicati nel verbale sub. doc. 19 che mi si rammostra;
5) Per_1 alla data dell'ottobre 2021 erano sussistenti i vizi ed i difetti elencati nei docc. 15 e 19, che mi si rammostrano;
6) alla data del 5.1.2022 sono stati riscontrati i vizi ed i difetti elencati e descritti nel doc. 28 che mi si rammostra;
7) l'impianto elettrico alla data del 22.11.2021 presentava irregolarità che impedivano il rilascio della certificazione di conformità dello stesso. Si indicano quali testi: - signora , in Como, via Tito Livio n. 7; - geom. , in Milano, via Pordenone n. 15 (sul Testimone_1 Testimone_2 cap. 4); - signor in Vertemate con Minoprio (CO), via Raimondi n. 24B (sui capitoli 5 e 6); - , Testimone_3 Testimone_4 in Cantù (CO), via Collodi n. 7 (sui capitoli 5, 6 e 7); In ogni caso: - con il favore di spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”. Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella CP_ denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dall'attore, dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del Controparte_
e, determinato secondo giustizia il risarcimento del danno spettante all'attore, porlo a carico di in Controparte_4 via esclusiva o comunque ripartire tale danno secondo il rispettivo grado di colpa accertato, dichiarando altresì in ogni caso tenuta a manlevare la in virtù del contratto assicurativo stipulato;
3) IN OGNI CASO: con Controparte_2 CP_1 vittoria di compensi e spese ex art. 91 c.p.c. In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio disporsi CTU tecnica atta a riscontrare i denunziati vizi e a stimare le necessarie opere di ripristino ed i loro costi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 e 3 cpc.” Per il terzo chiamato: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la non operatività ed efficacia della polizza n. 48245697 stipulata dalla con non rientrando i danni lamentati dal Sig. fra Controparte_1 CP_5 Parte_1 quelli oggetto della copertura assicurativa, respingendo per l'effetto la domanda di manleva e garanzia svolta dalla
[...] e mandando conseguentemente assolta da qualsivoglia onere e/o richiesta. IN VIA Controparte_1 CP_5 SUBORDINATA - Per la denegata ipotesi in cui la polizza 48245697 venisse ritenuta efficace e operativa, respingere le richieste tutte formulate dal Sig. siccome infondate, incomprovate per tutti i motivi di cui in narrativa, mandando Parte_1 conseguentemente assolta da qualsivoglia onere e/o richiesta di manleva in favore della CP_5 Controparte_1 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - Per la denegata ipotesi in cui la polizza 48245697 venisse ritenuta efficace e operativa e la condannata, anche solo parzialmente, al pagamento di qualsivoglia importo a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dal Sig. limitare l'indennizzo dovuto da , alle sole somme assicurate, Parte_1 CP_5 tenuto conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni contrattualmente previste. IN VIA ISTRUTTORIA - Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese ed onorari di lite.” Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/07/2022, ha evocato in Parte_1 giudizio la società allegando sinteticamente che: a) in data Controparte_1
10/06/2020 parte attorea stipulò un contratto di appalto avente ad oggetto le opere di ristrutturazione di cui al preventivo del 18/03/2020 da eseguirsi presso l'immobile sito alla Via Carabelli n. 17; b) i contraenti pattuirono il prezzo di euro 36.750 (oltre iva al 10%) per la esecuzione delle seguenti opere: realizzazione di un nuovo servizio igienico, diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile, realizzazione di un impianto idrico sanitario allacciato alle colonne esistenti, di un impianto elettrico, di un impianto di climatizzazione e, infine, tinteggiatura di tutto l'immobile; c) tuttavia, in corso d'opera, si resero necessari dei lavori extra capitolato che portarono anche ad un aumento del corrispettivo pattuito tanto che parte attorea versò complessivamente all'appaltatore la somma di euro 57.335,34; d) nei giorni 16/12/2020 e 21/12/2020, committente e appaltatore eseguirono dei sopralluoghi, nel contraddittorio, per verificare la correttezza delle opere eseguite e, in quella sede, emersero diverse irregolarità, tra cui “errore di laccatura delle facciate complanari delle porte battenti, danneggiamento del telaio interno della porta della cameretta, presenza di macchie sugli stipiti di tutte le porte, errato taglio delle placche degli interruttori del bagno e della camera da letto, errato taglio del coprifilo del telaio delle porte”; e) i vizi individuati al precedente incontro non vennero sistemati dalla appaltatrice, tanto che, in data 28/01/2021, venne svolto un secondo incontro, all'esito del quale si impegnò a rimediare ai vizi e difformità di Controparte_1
2 cui al verbale del sopralluogo eseguito, soprattutto quelli riguardanti il bagno;
f) nessun intervento rimediale venne comunque eseguito e, quindi, parte attorea comunicò alla società convenuta che avrebbe affidato i lavori ad una impresa terza con addebito dei relativi costi alla convenuta e, al contempo, richiese la documentazione delle opere eseguite e i certificati di conformità degli impianti realizzati;
g) il legale rappresentante della società convenuta, con comunicazione del
24/03/2021, ammise che i vizi riscontrati nel bagno fossero imputabili alla negligenza professionale della appaltatrice e che vi avrebbe posto rimedio, comunicando, altresì, che avrebbe provveduto anche all'invio delle certificazioni;
h) poiché parte convenuta non pose mai rimedio ai vizi e difetti, il incaricò le società Edil Esse, Sc Impianti e la ditta individuale di Parte_1 Persona_2 al fine di eseguire le opere di ripristino.
Alla luce delle predette allegazioni ha concluso, chiedendo: - non avendo Controparte_1 eseguito a regola d'arte le opere commissionate, di condannare la stessa al pagamento, a
[...] titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 28.976,80 (oltre iva su euro 16.423,00) oltre interessi legali moratori;
- di ordinare a parte convenuta di consegnare al la Parte_1 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di quello idrico-sanitario; - di condannare parte convenuta al pagamento, a norma dell'art. 614 bis c.p.c., di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della predetta documentazione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 10/11/2022, la società Controparte_1 allegando, sinteticamente, che: a) le parti stipularono un contratto di appalto per la
[...] ristrutturazione dell'immobile ubicato in via Carabelli n. 17 a Milano;
b) il verbale di consegna del materiale non contiene alcun riconoscimento di responsabilità, atteso che non venne sottoscritto da bensì dal posatore dell'installatore Ferrero Porte spa;
c) rispetto al verbale Controparte_1 di collaudo del 28/01/2021, parte convenuta si rese disponibile ad eseguire le opere di rifacimento del bagno, ma fu il a rifiutare il predetto intervento decidendo di rivolgersi ad un Parte_1 altro soggetto;
d) parte convenuta venne incaricata di eseguire solo la piastrellatura e non anche la pavimentazione;
e) molti dei vizi lamentati sono imputabili all'operato di altre imprese che intervennero successivamente sull'immobile, nonché al progettista e al Direttore lavori.
Alla luce delle predette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di autorizzare la chiamata in causa di e della compagnia assicurativa - di rigettare le Controparte_4 Controparte_6 domande di parte attorea, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- qualora venissero accolte le domande attoree, di dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità del e porre in capo CP_4
a quest'ultimo l'importo a titolo di risarcimento del danno accertato in corso di causa, dichiarando in ogni caso la compagnia assicurativa tenuta a manlevare parte convenuta. CP_5
3 A seguito di autorizzazione a norma dell'art. 269 c.p.c., si è tempestivamente costituita in giudizio, in data 08/02/2023, la terza chiamata , facendo proprie le difese della Controparte_6 parte assicurata e invocando l'inoperatività della garanzia.
, nello specifico, ha chiesto: - in via principale, di dichiarare la non Controparte_6 operatività della polizza assicurativa n. 48245697; - nella denegata ipotesi in cui la polizza venisse ritenuta efficace, di rigettare tutte le domande di parte attorea in quanto infondate;
- qualora venissero accolte le domande articolate da parte attorea, anche solo parzialmente, di limitare l'indennizzo dovuto dalla compagnia di assicurazione tenuto conto dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni contrattualmente previsti.
Alla udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice ha concesso, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza, sono stati assegnati, ai sensi dell'art 190 c.p.c., i termini perentori per il deposito degli scritti conclusivi.
1. È fatto incontroverso che, in data 10/06/2020, le parti avessero stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili, da parte di sull'immobile sito Controparte_1 in via Carabelli n.17 a Milano, commissionate da parte attorea.
È, altresì, pacifico, da un lato, che il avesse pagato interamente sia il corrispettivo Parte_1 contrattualmente pattuito, sia il prezzo per le opere extra capitolato, per un totale di euro 57.335,34; dall'altro, che l'opera appaltata venne completata da Controparte_1
Non appare superfluo rammentare che la garanzia speciale per vizi e difformità può, infatti, trovare applicazione solo quando l'opera sia stata terminata, non potendosi, al contrario, sostenere che un'opera incompleta sia affetta da vizi, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n.
13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324 - 01): “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine
l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto
4 adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”.
In conformità a quanto previsto per l'esperimento della domanda di garanzia, parte attorea ha allegato, entro il termine delle preclusioni assertive, che la non eseguì a regola Controparte_1
d'arte le opere edili commissionatele, in quanto le stesse risultarono affette da vizi e difformità, specificando, altresì, che la società appaltatrice ammise che le lavorazioni relative al bagno padronale non vennero eseguite a regola d'arte, riconoscendo quindi la sussistenza delle problematiche.
Orbene, dall'esame delle prove precostituite ali atti, si desume che la società convenuta, con e-mail del 24/03/2021, riconobbe che i vizi e difformità riscontrate nel bagno fossero imputabili alla negligenza nell'esecuzione dell'opera, atteso che si rese, al contempo, disponibile a realizzare lavorazioni rimediali.
Tuttavia, è fatto incontroverso che tali opere non vennero mai realizzate da Controparte_1
Quanto agli ulteriori vizi e difformità relativi alla posatura delle porte, dalle prove precostituite agli atti emerge che - seppur in difetto di un vero e proprio riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. stante la mancanza di prova della sottoscrizione della convenuta del verbale di sopralluogo –la subappaltatrice, proprio nei verbali dei giorni 16 e 21/12/2020, avesse, in ogni caso, preso atto della presenza dei vizi e dei difetti nella posatura (doc 15 fasc. attore).
Considerato che non è fatto contestato che la posatura fosse stata oggetto di subappalto e che, anche se tale accordo ha natura derivata dal contratto principale e che, conseguentemente, il committente principale non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore, il riconoscimento da parte di quest'ultimo della sussistenza di difformità e di vizi – in assenza di prova contraria gravante sull'appaltatore – costituisce un elemento di prova a sostegno della effettiva sussistenza delle problematiche inerenti alla porte, quanto meno sotto il profilo fattuale.
A ciò deve aggiungersi che, dalle prove precostituite agli atti, non risulta – a fronte delle missive di parte attorea (doc. 17,18 – attore) con cui quest'ultima sollecitò l'intervento di sostituzione delle porte direttamente alla società appaltatrice – nessuna comunicazione di con cui la Controparte_1 stessa avesse negato la presenza dei vizi e difformità oggetto del riconoscimento della subappaltatrice, con la quale aveva un rapporto diretto, o avesse opposto un rifiuto ad eseguire le opere rimediali riportate nel verbale di sopralluogo.
Il committente ha, altresì, allegato che, a fronte dell'inerzia dell'appaltatrice che non pose rimedio ai vizi e difformità dell'opera, fu costretto a commissionare ad imprese terze - Edil Esse, SC
Impianti e ditta di IM LO - l'esecuzione delle opere rimediali sostenendo costi per euro
28.976,80 (oltre IVA su euro 16.423,00).
5 Conseguentemente, è pacifico che il committente modificò lo stato dei luoghi, Parte_1 commissionando a terzi di rimediare le opere asseritamente eseguite dalla parte appaltatrice contrariamente alle regole dell'arte, senza fornire elementi di prova neppure presuntivi – ad eccezione dei vizi e difformità riconosciuti e delle problematiche afferenti alle porte – del nesso di causalità materiale tra la condotta di e il danno evento, presupposto Controparte_1 indefettibile per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Nello specifico, la sussistenza del nesso causale tra la condotta esecutiva della appaltatrice e il danno evento (vizi e difformità dell'opera) è provata in relazione sia alla attività di posa delle porte
- in forza delle argomentazioni già svolte – sia alle lavorazioni indicate nel verbale del 28/01/2021
(doc. 19 fasc. attore), in cui furono elencati i vizi e difetti di alcune delle opere eseguite da
[...]
redatto alla presenza di parte attorea, di parte convenuta e del , CP_1 CP_7 Tes_2 sottoscritto da queste ultime.
Per contro, la prova del nesso di causalità materiale non è stata raggiunta dalla parte attorea in relazione a tutte le lavorazioni, originariamente commissionate alla convenuta e, successivamente, modificate da imprese terze: queste ultime, infatti, intervenendo sulle opere diverse da quelle considerate come riconosciute, hanno inevitabilmente interrotto il nesso causale, circostanza che preclude di ritenere che, prima dell'intervento delle stesse, sussistessero già le problematiche oggetto di causa e non fossero state causate dall'attività costruttiva ed esecutiva sopravvenuta.
Non è stato, difatti, esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo che accertasse lo stato delle lavorazioni delle opere della prima della modifica dello stato dei Controparte_1 luoghi;
non sono stati prodotti neppure i contratti sottoscritti con i nuovi appaltatori dai quali desumere le lavorazioni effettivamente commissionate, i corrispettivi pattuiti (né peraltro le fatture pagate, essendovi agli atti solo preventivi non sottoscritti) e la idoneità delle stesse a rimediare alle difformità eccepite;
non sono state prodotte altre prove precostituite da cui ricavare che prima dell'intervento di terzi sussistessero effettivamente i vizi e le difformità delle opere;
non sono state, da ultimo, formulate prove costituende ammissibili sullo stato dei luoghi prima dell'intervento di terzi.
Tanto premesso, l'esame del nesso di causalità giuridica a norma dell'art. 1223 c.c. – altro presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria – verterà esclusivamente sui vizi riconosciuti bel verbale del 20 gennaio 2021 e sulle difformità afferenti alle porte.
In relazione alle porte, richiamate le argomentazioni sul riconoscimento della sussistenza del vizio da parte della subappaltatrice e della non contestazione sul conferimento alla stessa della relativa opera da parte della convenuta, si ritiene corretto, a norma dell'art. 1226 c.c., imputare alla
[...]
i costi preventivati, per la posa, dalla società terza Edil esse e- pari ad euro 1.170,00 CP_1
6 oltre iva al 22% - in quanto voce di danno patrimoniale risarcibile, come conseguenza diretta e immediata dell'erronea posa.
In relazione ai vizi riconosciuti dall'appaltatore nel verbale del 20/01/2021 e nella comunicazione del 24/03/2021 e prima, quindi, del conferimento a società terze (a prescindere della sussistenza degli stessi al momento dell'accertamento del CTU), appare congruo, ex art. 1226 c.c. c.c., in mancanza di prova di pagamenti effettuati a società terze per le attività rimediali, rideterminare i costi - esposti solo nei preventivi di spesa da parte delle tre società incaricate dal - Parte_1 sulla base al prezziario delle opere edili della Camera di Commercio.
Trattasi, quindi, dei seguenti vizi: “parete a cucina non a piombo (…), rasature non realizzate a regola d'arte (…), pavimentazione non in perfetta planarità (…) zoccolini con problematiche di non planarità (…) water bagno posato storto (…) box doccia da stuccare (…) stucco bagno di servizio da unificare il colore (…) pareti vano doccia del bagno di servizio non a , problemi CP_8 nella fornitura e posa box doccia (…) problematiche dell'impianto elettrico (…) mancano ritocchi sull'imbiancatura”.
Sulla base di valutazioni di natura tecnica specificate dal CTU, possono riconoscersi al committente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c., gli importi di euro 4.554,50 e
781,50 per le difformità del bagno, euro 650,00 per l'imbiancatura delle pareti, euro 950,00 per l'impianto elettrico oltre iva al 22%.
Per gli ulteriori danni conseguenza invocati dal committente, si osserva che la mancanza dei contratti stipulati con terzi, delle fatture emesse da questi ultimi e dei pagamenti effettuati, unitamente alla modifica dei luoghi con incarichi conferiti a nuove imprese di eseguire le opere rimediali incidono negativamente sulla prova del nesso di causalità giuridica, precludendo al giudice di procedere con un giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Nello specifico, anche alla luce delle difficoltà riscontrate dall'ausiliare del Giudice nell'accertamento dello stato dei luoghi modificati, le spese esposte non possono qualificarsi come conseguenza immediata e diretta a norma dell'art. 1223 c.c. dell'originaria condotta inadempiente della prima appaltatrice.
In ogni caso, l'intervento di imprese terze per rimediare ai vizi in assenza della prova dell'accordo raggiunto e delle spese effettivamente sostenute non consentono di qualificare i costi allegati dall'attore nemmeno come danni prevedibili a norma dell'art. 1225 c.c.
All'importo complessivo di euro 9.889,32, comprensivo di iva devono, comunque, aggiungersi gli importi, liquidati a titolo di minor valore del CTU, afferenti a tre tipologie di difformità riconosciute sopra elencate, ossia alle murature della cucina non realizzate a piombo, alle rasature dell'intonaco
7 e all'imbiancatura non eseguite a regola d'arte (“Le pareti non sono state realizzate con sufficiente perizia;
tuttavia, attualmente l'arredo della cucina è stato montato in modo corretto ed è funzionante. Per tali motivi deve essere applicato un minor valore, 30%, di quanto richiesto dall'impresa per questa attività. - €. 300,00” (…) “Nei locali oggetto di intervento risultano alcune zone non rasate a regola d'arte. Per tali motivi deve essere applicato un minor valore, 30%, di quanto richiesto dall'impresa per questa attività. - €. 900,00 (…) “Dagli atti risulta che le opere eseguite dall'impresa sono state ultimate alla fine del 2020. Il sopralluogo presso l'immobile in oggetto è da me stato eseguito nel novembre 2023, quasi due anni dopo l'ultimazione dei lavori. I difetti rilevati sull'imbiancatura sono di scarsa importanza e possono comportare un minor valore,
20% di €. 2.400,00, €. 480,00”).
Orbene, considerato il riconoscimento espresso della parte appaltatrice e l'accertamento del CTU sull'effettivo intervento non del tutto rimediale su tali opere (onde evitare una duplicazione delle poste risarcitorie), deve riconoscersi, a titolo di minor valore delle tre lavorazioni, la somma complessiva di euro 1.680,00.
In conclusione, dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte attorea, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo.
Per contro, in mancanza di allegazione e prova, non può riconoscersi al committente una somma a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione del danno.
2. Parte attorea ha, altresì, chiesto di condannare l'appaltatrice alla consegna della certificazione di conformità - prevista per legge - dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico, poiché nonostante le rassicurazioni di parte convenuta, quest'ultima non provvide mai all'invio.
La domanda, non sussumibile nella garanzia speciale per vizi e difformità, può essere qualificata come domanda di condanna all'adempimento di una obbligazione prevista ex lege avente ad oggetto la consegna da parte dell'appaltatore al committente del certificato di conformità degli impianti realizzati.
Può fondamento ritenersi una domanda di condanna ad un facere infungibile, poiché l'unico soggetto obbligato alla consegna è colui che ha realizzato e completato o comunque è intervenuto sugli impianti - di cui si chiede la documentazione – in modo definitivo e permanente.
Nel caso di specie, le asserite difformità degli impianti – desumibile in parte anche dal verbale del
28 gennaio 2021 – furono oggetto di interventi riferibili a imprese terze, le quali, secondo la stessa prospettazione attorea, si occuparono anche degli stessi. In particolare, parte attorea ha espressamente indicato come impresa che si occupò delle opere Controparte_9 rimediali e della revisione degli impianti.
8 Ne consegue che il soggetto obbligato alla consegna della documentazione prevista per legge non potrà più essere individuato nell'appaltatrice convenuta essendo succeduta alla Controparte_1 stessa una società che intervenne a realizzare opere rimediali.
Nondimeno, il committente avrebbe potuto chiedere, quale voce di danno patrimoniale, il costo sostenuto per ottenere dalla società terza le certificazioni previste ex lege ovvero, qualora pattuito, di ridurre il corrispettivo dell'appalto con decurtazione delle voci delle certificazioni non consegnate.
In conclusione, la domanda di condanna ad un facere deve essere rigettata.
3. Passando alla domanda di manleva fondata sul contratto di garanzia, non è oggetto di contestazione che avesse stipulato con la polizza Controparte_1 Controparte_6
n. 48245697 avente ad oggetto la Responsabilità Civile verso terzi. Controparte_10
Come si desume dal contratto, il rischio assicurato inerisce “a lavori edili di manutenzione, riparazione, rifinitura, abbellimento (esclusa la costruzione di stabili)” e il massimale assicurato è pari ad euro 1.500.000,00. Peraltro, tra le garanzie aggiuntive vi è proprio la voce “Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori”.
La compagnia di assicurazione ha invocato la non operatività della polizza nella fattispecie in esame, richiamando le clausole 5.2.e 5.7.: tale eccezione non può essere accolta.
In primo luogo, in forza della clausola 5.2., “L'Assicurazione tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per: 1.; 2. Lesioni personali;
3. distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione dello svolgimento dell'attività indicata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie”.
È pacifico, che i danni che abbia causato a parte attorea siano danni involontari in Controparte_1 quanto conseguenza di azioni non intenzionali: nella clausola in esame il termine involontario viene utilizzato “atecnicamente” non essendovi alcun riferimento né al caso fortuito né alla forza maggiore né all'imperizia o alla negligenza professionale (come invece in specificato in altre clausole della polizza non applicabili al caso di specie).
In ogni caso, risulta dirimente che, sul frontespizio della polizza oggetto di pattuizione, il rischio assicurato è proprio quello derivante dall'esecuzione di lavori edili.
In secondo luogo, la clausola n.
5.7 lett. K (“Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori”) riguarda solo i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori: non può quindi estendersi al rapporto tra le parti dell'appalto, qualora, come nel caso di specie, le conseguenze dannose afferiscono a opere su beni di proprietà del committente.
9 Da ultimo, nessun pregio riveste neanche la circostanza per cui i vizi attinenti alla posa delle porte siano imputabili ad un subappaltatore poiché anche in questo caso sul frontespizio della polizza è chiaro che fosse assicurata anche per i danni prodotti dai propri subappaltatori. Controparte_1
Conseguentemente, la compagnia di assicurazione deve essere condannata a tenere indenne la appaltatrice di quanto quest'ultima dovrà a corrispondere all'attore a titolo di capitale, spese ed interessi.
4. In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attorea, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo.
Deve, per contro, rigettarsi la domanda attorea di condanna alla consegna della documentazione.
In accoglimento della domanda di manleva, deve Parte_2 essere condannata a tenere indenne delle somme che quest'ultima Controparte_1 dovrà corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali.
Le spese del rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Parimenti, le spese del rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese del CTU seguono anch'esse il principio della soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
a favore di della somma di euro 11.569,32 iva inclusa oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione del CTU all'effettivo saldo;
2) condanna a tenere indenne Parte_2 [...] delle somme che quest'ultima dovrà corrispondere all'attore, a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali;
3) pone definitivamente a carico di le spese della CTU;
Controparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte attorea, che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 4.237,00 per compensi
10 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_2 in favore di che si liquidano in euro 518,00 per spese ed Controparte_1 euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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