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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Ucci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1987 dell'anno 2024, vertente tra
, C.F./P.IVA in persona del l.r.p.t. e, per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, , C.F./P.IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Marco Rossi, C.F. , con studio in v.lo S. Bernardino 5A – C.F._1
Verona (VR);
CP_2
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla Via Vicinale Festinese n. 49, elett.te dom.to in Mugnano di
Napoli (NA) alla Via Napoli n. 77, presso lo studio dell'Avv. Baldassarre Ceparano, C.F.
, che lo rappresenta e difende;
C.F._3
-APPELLATO–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1506/2024, del Tribunale di Napoli Nord (RG
13068/2021 Trib. Napoli Nord), pubblicata il 25/3/2024 e notificata in pari data. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In via principale:
1. Riformare la sentenza n. 1506/2024 del Tribunale di Napoli
Nord (RG 13068/2021 Trib. Napoli Nord) del 25/3/2024, notificata in pari data, e: a. accertare che
è titolare dei crediti azionati;
b. riformare il capo sulle spese di lite di primo grado, ponendole Pt_1 interamente a carico dell'odierna appellata;
2. In ogni caso, dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le eccezioni proposte dall'appellato, accertare che è Parte_1 creditrice nei confronti di della somma di € 23.941,45 alla data del DI Controparte_3
(ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
Per l'appellata: “Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare l'opposta sentenza di I grado resa dal Tribunale di Napoli Nord;
Condannare, in ogni caso, la società appellante alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio, Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società quale mandataria della Controparte_1 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato da OM s.p.a. Parte_1
L'opponente lamentava: 1) il difetto di legittimazione attiva di rispetto all'azione CP_4 monitoria, non essendo stata data prova, nel corso del giudizio monitorio, dell'inclusione del credito fatto valere nell'operazione di cessione;
2) il mancato soddisfacimento delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge in materia di cessione in blocco dei crediti.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n.
4106/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con conseguente dichiarazione di infondatezza della pretesa creditizia vantata da e la condanna al pagamento delle spese processuali. CP_4 Costituitasi, la convenuta contestava le difese della controparte rappresentando: 1) che dell'esistenza del credito e dell'avvenuta cessione era stata data prova documentale nel corso del giudizio monitorio;
2) che all'opponente, con raccomandata a/r, era stata peraltro comunicata personalmente la cessione del credito.
Per tali ragioni, concludeva per la conferma e la dichiarazione di provvisoria esecutività CP_4 del decreto opposto, l'accertamento della fondatezza della pretesa creditizia, il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e, infine, per la condanna di al pagamento delle spese CP_3 processuali.
Con sentenza n. 1506/2024, resa in data 25.3.2024, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali da corrispondere in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva non sussistente la legittimazione attiva della cessionaria mancando agli atti prova dell'inclusione del credito vantato da OM s.p.a. nei confronti del sig. nell'operazione di cessione. CP_3
Il Tribunale, infatti, constatava che dal contratto di cessione del credito, stipulato da con CP_4 la cedente OM s.p.a., non fossero individuabili gli specifici crediti oggetto dell'asserita cessione e, peraltro, riteneva non idonea a provare l'avvenuta cessione, in quanto disancorata e distinta dal contratto stipulato, l'allegazione da parte della opposta di un documento contenente il prospetto dei crediti vantati.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta CP_4 sentenza evidenziando che, nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è stata data piena prova della cessione del credito vantato nei confronti del sig. da OM s.p.a. e CP_3 della conseguente legittimazione attiva alla riscossione dello stesso.
L' appellante, invero, ha rappresentato che nel corso del giudizio di primo grado sono state allegate diverse prove documentali, tra cui: 1) il contratto di finanziamento stipulato tra l'appellato e
OM s.p.a.; 2) il contratto di cessione stipulato tra OM s.p.a. e 3) un CP_4 prospetto dei crediti ceduti con la indicazione completa e specifica dei dati anagrafici e della posizione debitoria dell'appellato oltre che del numero di serie del finanziamento;
4) le duplici relate di notifica della cessione al debitore ceduto da parte della cedente e della cessionaria;
5) vari documenti riferibili alla posizione debitoria dell'appellato trasmessi da OM s.p.a. alla cessionaria.
Ciò posto, l'appellante ha pertanto contestato la motivazione della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui è stata esclusa la prova della cessione del credito e la conseguente legittimazione di ad azionarlo. Infatti, secondo quanto dedotto nell'atto di appello, seppur per il tramite CP_4 di presunzioni semplici, i diversi documenti prodotti nel corso del giudizio non potevano che attestare l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da OM s.p.a. nei confronti dell' e, pertanto, la legittimazione attiva di alla riscossione dello stesso. CP_3 CP_4
Per queste ragioni, dunque, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con conseguente rigetto della opposizione spiegata dall' e condanna al CP_3 pagamento della somma ingiunta, oltre alla condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e alla restituzione di quelle già pagate ad esito del giudizio di primo grado.
Costituitasi, la parte appellata ha contestato le doglianze fatte valere da avverso la CP_4 sentenza del giudice di prime cure e, in particolare, ha rimarcato il mancato soddisfacimento degli oneri probatori da parte di in ragione della mera allegazione del contratto di cessione CP_4 senza l'indicazione dei crediti specificamente ceduti.
L'appellato, pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dischiaratosi antistatario.
All'udienza del 27.11.2024, il Consigliere istruttore ha rinviato ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del
12.11.2025, con termine sino a 25 giorni prima della udienza per il deposito di note conclusive.
A tale udienza, dopo la discussione orale delle parti, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la censura relativa al difetto dell'interesse ad agire dell' , sollevata da con l'atto di appello. CP_3 CP_4
L'appellante, infatti, deduce la carenza della suddetta condizione dell'azione in ragione della mancata allegazione, da parte dell'appellato, nel giudizio di primo grado, della lesione di uno specifico diritto soggettivo da cui promanerebbe l'interesse all'azione giudiziale.
Ebbene, tale doglianza, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di impugnazione, non può essere vagliata nel merito e va pertanto dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Quanto al merito del gravame, articolato sostanzialmente in un unico motivo relativo alla prova della cessione del credito, valgono le considerazioni che seguono.
L'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la legittimazione attiva alla riscossione del credito ceduto in ragione del fatto che, dal contratto di cessione, stipulato tra OM s.p.a e non fossero evincibili, per la CP_4 genericità delle pattuizioni, i singoli crediti ceduti. L'appellante, in particolare, deduce che la vasta produzione documentale offerta nel corso del giudizio di primo grado era assolutamente sufficiente a far ritenere provata la cessione e, quindi, la legittimazione attiva alla riscossione.
Il motivo è fondato e l'appello va pertanto accolto.
Diversi sono gli elementi probatori che inducono la Corte a ritenere provata la cessione del credito vantato da nei confronti del sig. . CP_4 CP_3
In primo luogo, infatti, il contratto di cessione stipulato in data 17.12.20, che all'allegato A dà atto della trasmissione per posta elettronica dell'elenco dei crediti ceduti, e il prospetto dei crediti prodotto in giudizio da - da cui sono evincibili una serie di informazioni dell'operazione CP_4 negoziale tra cui il numero della pratica, i dati personali del debitore ceduto e il preciso ammontare del debito -provano la legittimazione di in qualità di cessionaria, alla riscossione del CP_4 credito vantato in quanto oggetto di cessione nei suoi confronti da parte della cedente OM.
Sul punto, la sentenza di primo grado, oltre ad essere carente rispetto all'onere motivazionale, è viziata per illogicità nella parte in cui ritiene privo di rilevanza il prospetto dei crediti ceduti prodotto in giudizio da Ed invero, ancorché disancorato dal contratto di cessione, tale CP_4 atto documentale non può ritenersi privo di una qualche attitudine probatoria.
Il prospetto allegato, infatti, contiene una serie di dati ed informazioni che, letti in uno con il contratto di cessione, danno prova dell'inclusione del debito di nell'operazione di cessione CP_3 in blocco dei crediti e della conseguente legittimazione di alla riscossione. CP_4
Tale prova, peraltro, è ulteriormente ricavabile da altri atti allegati al giudizio quali le due relate di notifica della cessione effettuate in favore del debitore.
Tanto la notifica eseguita da OM s.p.a. al debitore ceduto, che riporta specificatamente il numero del contratto (nr. 20220051841913) da cui sorge il credito ceduto, quanto la notifica eseguita da allo stesso , che riporta anch'essa il medesimo numero di contratto CP_4 CP_3 con specifico numero identificativo (nr. 03527_10478) dell'operazione di recupero del credito, danno infatti atto dell'intervenuta modifica soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio, e della piena conoscenza del debitore ceduto della avvenuta cessione della sua posizione debitoria CP dalla originaria debitrice FI alla cessionaria .
Ciò posto, aderendo all'orientamento della suprema Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” – Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01), nonchè in base alle complessive risultanze di fatto poc'anzi evidenziate, la Corte ritiene provata la legittimazione attiva di alla CP_4 riscossione del credito cedutogli da OM s.p.a.
Ne consegue che il motivo di appello è fondato e la sentenza va pertanto riformata con la previsione della condanna dell'appellato al pagamento del credito vantato da CP_4 nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo da lui spiegata.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della
Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea. In particolare, i compensi professionali spettanti all' appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Infine, va accolta la domanda dell'appellante relativa alla condanna dell'appellato alla restituzione delle spese di lite pagate ad esito del giudizio di primo grado, attesa la prova documentale offerta sin dall'atto di appello circa il pagamento dell'importo di € 3.185,24 effettuato in favore del legale costituito della controparte avv. Ceparano (cfr. copia versamento in atti), e la riforma integrale della sentenza unitamente al capo delle spese, ragion per cui tale attribuzione risulta definitivamente sine causa e va restituita (cfr. Cass. ord. 7144/2021).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1987/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 1506/2024, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord e pubblicata il 25.3.2023, rigetta l'opposizione e condanna , al pagamento Controparte_3 in favore della appellante della somma di € 23.941,45 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
2. Condanna l'appellato al pagamento, in favore della parte appellante dei compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio, liquidati in euro 4.237,00 per il primo grado ed in euro
4.888,00 per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge., oltre alla restituzione dell'importo in suo favore di € 3.185,24, con interessi legali dalla data del relativo versamento al soddisfo.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Michele Caccese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Luciano Natali. . CP_5