Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 04/03/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2025, proposto da
Recsel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B766D9D473, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Vacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Daniele Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 3484 del 27.09.2025 con cui il Dirigente del settore IV SUE del Comune di Martina Franca ha aggiudicato in via definitiva il “Servizio di recupero e valorizzazione della frazione di raccolta differenziata costituita da imballaggi in materiali misti - codice EER 15.01.06” Codice CIG B766D9D473;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, segnatamente, dei verbali di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha svolto alcuna valutazione sugli illeciti professionali e sull'omessa dichiarazione della società Daniele Ambiente srl;
- del sub procedimento di verifica di congruità, comprese le giustificazioni presentate dall'aggiudicataria, allo stato non conosciute, poiché non messe a disposizione dalla stazione appaltante;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca e della Daniele Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LA SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso introduttivo con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 3484 del 27.09.2025, a firma del Dirigente del Settore IV - SUE - Valorizzazione del Centro Storico - Ambiente Protezione Civile del Comune di Martina Franca, di aggiudicazione in via definitiva del “ servizio di recupero e valorizzazione della frazione di raccolta differenziata costituita da imballaggi in materiali misti - Codice EER 15.01.06, Codice CIG: B766D9D473 ”;
Considerato che all’udienza pubblica del 25.11.2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; e ciò per aver il Comune di Martina Franca provveduto all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, come da documentazione in atti prodotta;
Rilevato che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio, in considerazione di quanto sopra richiamato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuta infine, la sussistenza di giustificate ragioni (tra cui la definizione in rito della controversia) per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite; il tutto fermo restante il rimborso a cura del Comune di Martina Franca, in favore della ricorrente, delle spese vive sostenute e del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del rimborso a cura del Comune di Martina Franca, in favore della ricorrente, delle spese vive sostenute e del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente FF
LA SI, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SI | VI AN |
IL SEGRETARIO